Incarto n.
16.2016.62

Lugano

8 ottobre 2018/jh

 

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Bozzini

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 10 ottobre 2016 presentato dalla

 

 

RE 1 

 

 

contro la sentenza del 29 settembre 2016 emessa dal Giudice di pace del circolo di Balerna, nella causa n. 5 (contratto di appalto) promossa con petizione del 6 maggio 2016 dalla

 

 

 

CO 1 ,

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Nell'estate del 2012 la ditta RE 1 ha incaricato la CO 1 di riparare la propria automobile __________ danneggiata in seguito a una forte grandinata. La riparazione è stata svolta in base a una stima dei danni di fr. 6775.25 oltre all'IVA stabilita dal perito assicurativo __________ S__________. Il 14 settembre 2012 la carrozzeria ha trasmesso alla cliente una fattura di fr. 6775.25, liquidati dall'assicurazione, chiedendole il pagamento entro 30 giorni di fr. 542.– corrispondenti all'IVA dell'8% sull'importo fatturato. Il 6 febbraio 2013 la RE 1 ha rifiutato il pagamento lamentando la mancata completazione dei lavori e la loro difettosità. Il 1° dicembre 2015 la CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Mendrisio per ottenere fr. 592.– più interessi al 5% dal 14 settembre 2012, al quale l'escussa ha interposto opposizione.

 

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 6 maggio 2016 la CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Balerna per ottenere il pagamento di fr. 592.– oltre interessi al 5% dal 14 settembre 2012, così come il rimborso delle spese esecutive. All'udienza del 3 giugno 2016, indetta per la discussione, l'istante ha confermato la sua richiesta mentre la convenuta ha proposto di respingerla. Sentito il perito assicurativo __________ S__________, alle arringhe finali del 29 settembre 2016 le parti hanno riconfermato le loro posizioni.

 

                                  C.   Statuendo il 29 settembre 2016, il Giudice di pace, in parziale accoglimento della petizione, ha obbligato la convenuta a versare all'attrice fr. 542.– oltre interessi del 5% dal 14 ottobre 2012, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo per tale importo. La tassa di giustizia di fr. 125.– è stata posta a carico della convenuta.

                                     

                                  D.   Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 ottobre 2016 in cui si oppone al pagamento degli interessi del 5% “a partire dalla scadenza della fattura”. Nelle sue osservazioni del 16 novembre 2016 la CO 1 conclude per il rigetto del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 30 settembre 2016. Il reclamo datato 10 ottobre ma impostato il giorno successivo è pertanto tempestivo.

                                        

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in che cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 246 consid. 2.1).

 

                                   3.   Il Giudice di pace, premesso che la compagnia d'assicurazione della convenuta aveva liquidato il sinistro e che l'attrice rivendicava unicamente il pagamento dell'IVA, ha accertato che i lavori di cui la convenuta reputava essere stati svolti in modo incompleto non erano compresi in quelli causati dalla grandinata e liquidati dall'assicurazione. Dopo avere reputato “fuori dalla garanzia” le asserite infiltrazioni dal parabrezza egli ha obbligato la convenuta a versare all'attrice fr. 542.– oltre interessi del 5% dal 14 ottobre 2012.

                                              

                                   4.   La reclamante si oppone al pagamento degli interessi del 5% dalla scadenza della fattura rilevando che ‟dopo 4 anni dalla scadenza della fattura e da alcuna risposta pervenuta da parte della CO 1 nell'immediatezza a causa di un loro errore nella gestione del casoˮ.

 

                                         a)   Se non che, per tacere del fatto che non è dato di capire quali errori la reclamante imputa all'attrice, ciò non ha alcun influenza sul pagamento degli interessi moratori. Per l'art. 104 cpv. 1 CO il debitore in mora al pagamento di una somma di denaro deve pagare gli interessi moratori del cinque per cento all'anno, quand'anche gli interessi convenzionali fossero pattuiti in misura minore. Se l'obbligazione è scaduta il debitore è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore (art. 102 cpv. 1 CO). Determinante è quindi il fatto che la pretesa sia fondata, che essa sia esigibile e che vi sia stata un'interpellazione. Dopo il loro inizio, gli interessi moratori cessano di decorrere solo con la sospensione o la fine della mora al pagamento, ovvero ove sia invocata l'eccezione dell'art. 82 CO (inadempimento del contratto) o la mora del creditore (art. 91 CO; Thévenoz in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 11 ad art. 104).

 

                                         b)   In concreto la fattura inviata alla convenuta il 14 settembre 2012 porta la seguente dicitura ‟pagamento entro 30 giorni nettoˮ (doc. C). La reclamante non pretende che la pretesa non fosse esigibile né che l'indicazione riportata sulla fattura non costituisse una valida interpellazione nel senso dell'art. 102 cpv. 1 CO, ciò che è finanche ammesso dalla dottrina (Thévenoz, op. cit., n. 24 ad art. 102; Tercier, Le droit des obligations, 2ª edizione, n. 1285 pag. 266; Wiegang in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, 2015 n. 9 ad art. 102). Gli interessi moratori sono quindi iniziati a decorrere il 14 ottobre 2012 senza che vi siano stata una loro sospensione. Né è di rilievo il fatto che l'attrice abbia introdotto la causa quattro anni dopo la messa in mora, un debito di interessi moratori non prescrivendosi prima di cinque anni (Wiegang, op. cit., n. 6a ad art. 104). In tali circostanze non si può ritenere che il Giudice di pace abbia erroneamente applicato il diritto. Ne segue che il reclamo, infondato, deve essere respinto.

 

                                   5.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità di inconvenienza, per altro nemmeno rivendicate, la CO 1 essendosi difesa da sola e le osservazioni del 16 novembre 2016, di poche righe, non avendo causato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

  

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante. Non si attribuiscono indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

 

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.