Incarto n.
16.2016.64

Lugano

19 gennaio 2017/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 14 ottobre 2016 presentato da

 

 

RE 1 ed RE 2

 

 

contro la decisione emessa il 6 ottobre 2016 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città nella causa SO.2016.612 (espulsione del conduttore per mora) promossa con istanza del 3 agosto 2016 dalla

 

 

 

CO 1

(patrocinata dall'avv. PA 1);

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

Ritenuto

 

in fatto:                A.  Il 22 dicembre 2002 la CO 1, in qualità di locatrice ed RE 1 con RE 2, in qualità di conduttori, hanno sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento a __________. Il contratto di locazione, di durata indeterminata, era disdicibile con preavviso di tre mesi per la fine di ogni mese, salvo quella del mese di dicembre, e prevedeva il pagamento di una pigione mensile di fr. 1545.– oltre a un acconto mensile per spese accessorie di fr. 148.– (con conguaglio al termine del relativo esercizio). Questi importi sono stati in seguito adeguati, da ultimo dal 1° novembre 2012, rispettivamente a fr. 1306.– e a fr. 250.– mensili.

 

                            B.  Il 14 aprile 2016 la locatrice ha inviato ai conduttori una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta ai sensi dell'art. 257d CO, invitandoli a pagare entro 30 giorni fr. 1556.– corrispondenti alla pigione e all'acconto per le spese accessorie del mese di aprile 2016. Non avendo ricevuto alcun pagamento, il 7 giugno 2016 la locatrice ha notificato separatamente ai conduttori, mediante l'apposito formulario ufficiale, la disdetta del contratto per il successivo 31 luglio. I conduttori non hanno contestato la disdetta presso il competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione né hanno riconsegnato i locali alla scadenza del contratto.

 

                             C.  Con istanza del 3 agosto 2016, promossa nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città chiedendogli di ordinare a RE 1 ed RE 2 – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – di riconsegnare l'ente locato entro 10 giorni dall'intimazione della decisione, di avvertirli che l'inesecuzione dell'ordine di espulsione avrebbe costituito un valido titolo per chiedere il risarcimento dei danni da liquidare in separata sede e di pronunciare concrete misure d'esecuzione per consentire l'esecuzione diretta della decisione. All'udienza del 29 settembre 2016, indetta per il contradditorio, i convenuti hanno proposto di respingere l'istanza invocando la nullità delle disdette e hanno instato per il gratuito patrocinio.

                                  

                             D.  Statuendo il 6 ottobre 2016 il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza e ha ordinato l'espulsione dei convenuti dall'appartamento di proprietà dell'istante. Egli li ha avvertiti che l'inesecuzione della decisione avrebbe costituito un valido titolo per chiedere il risarcimento dei danni (art. 345 CPC), ha comminato loro l'azione penale ai sensi dell'art. 292 CP, ha ingiunto agli organi di Polizia preposti (art. 13 LACPC) di prestare man forte all'istante nell'esecuzione della decisione a sua semplice richiesta, ha diffidato i convenuti di ritirare mobili e oggetti di loro pertinenza pena il loro deposito a loro spese in un luogo indicato dall'istante. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste in solido a carico dei convenuti, tenuti a rifondere alla controparte, sempre con il vincolo della solidarietà, fr. 200.– per ripetibili.

 

                            E.  Contro la decisione appena citata RE 1 ed RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo deI 14 ottobre 2016 per ottenere, in via principale, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza o, in via subordinata, il differimento dell'esecuzione della decisione per permettere loro di trovare un nuovo alloggio. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

 

Considerando

 

in diritto:              1.  Le decisioni emanate nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). In concreto, il Pretore aggiunto ha fissato il valore litigioso in fr. 4668.– (fr. 1556.– per tre mesi), donde la competenza di questa Camera. Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta ai convenuti il 10 ottobre 2016 (cfr. tracciamento degli invii postali prodotto dalla Pretura), sicché il reclamo, introdotto il 14 ottobre successivo, è senz'altro tempestivo.

 

                             2.  Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

 

                             3.  Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha innanzitutto rilevato che i convenuti non contestavano di aver ricevuto, tramite invii separati, le diffide di pagamento nel rispetto dell'art. 257d cpv. 1 CO, così come le disdette del contratto di locazione sul formulario ufficiale in ossequio a quanto previsto dagli artt. 257d cpv. 1 e 266l CO, né, tantomeno, di essere in mora con il pagamento degli oneri locativi. Egli ha poi esaminato l'eccezione da loro sollevata secondo cui le diffide e le disdette sarebbero nulle. Al riguardo, ha constatato che le diffide di pagamento sono inviate dalla W__________, in rappresentanza della locatrice, presentate dall'istante erano state sottoscritte da K__________ e da M__________, mentre quelle ricevute dai convenuti lo erano da S__________ e da E__________. In entrambi i casi, il primo dei due cofirmatari disponeva di un diritto di firma collettiva a due, mentre il secondo non aveva alcun diritto di firma. Egli ha appurato altresì che le disdette del rapporto di locazione recavano la firma M__________ e D__________, dipendenti della W__________ entrambe prive di diritto di firma per la società.

 

                                  Il Pretore aggiunto ha però ritenuto che tali vizi di forma fossero stati sanati dalla procura del 20 settembre 2016 prodotta dall'istante, in cui essa “autorizza W__________ e tutti i suoi dipendenti, __________, a rappresentarla nella procedura di espulsione nei confronti dei conduttori” e “ratifica inoltre tutti gli atti giuridici già compiuti e le dichiarazioni già fatte da parte della mandataria e dai suoi dipendenti (ivi inclusi coloro che non hanno diritto di firma iscritto a registro di commercio)”. Per di più, egli ha soggiunto, prima di ricevere l'istanza di espulsione i conduttori non avevano dubbi in merito alla validità della diffida di pagamento e della successiva disdetta. Essi si sono, infatti, accorti che “qualcosa non quadrava” soltanto alla fine di tali periodi, dunque dopo aver potuto beneficiare integralmente, senza peraltro rispettarli, dei termini prescritti dall'art. 257d CO. I convenuti hanno poi palesato i loro dubbi soltanto all'udienza di contraddittorio del 29 settembre 2016. Alla luce di tali accertamenti, il primo giudice ha stabilito che la ratifica da parte della locatrice di tutti gli atti giuridici compiuti da W__________ e da tutti i suoi dipendenti, intervenuta il 20 settembre 2016, abbia validamente sanato, a posteriori, i vizi delle diffide di pagamento e delle disdette. Premesso ciò, accertate la validità sia della diffida di pagamento sia della disdetta per mora ai sensi dell'art. 257d CO e la sussistenza dei presupposti per decidere l'espulsione dei convenuti dall'ente locato con la procedura sommaria di tutela dei casi manifesti giusta l'art. 257 CPC, il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza.

 

4.   I reclamanti contestano anzitutto l'esistenza di una mora nel pagamento della pigione. Sollevata per la prima volta in questa sede la censura non è ammissibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova non addotti in prima sede (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Per di più nulla dimostra che i conduttori hanno pagato fr. 1556.– entro il termine di 30 giorni impartito loro con la diffida di pagamento del 14 aprile 2016 (art. 257d CO). La censura, priva di qualsiasi fondamento, non merita pertanto ulteriore disamina.

 

                             5.  I reclamanti si dolgono di avere subito dal 2008 l'“incompetenza e negligenza dei presunti gestori, senza autorizzazione e firme valide a RC” e che l'ultimo gestore, D__________, ha seguito il corso di abilitazione alla gestione immobiliare solo nel 2012. Essi rilevano poi di avere introdotto una serie di procedure nei confronti della controparte, in particolare per contestare errati conteggi delle spese di esercizio e per fare cessare dei comportamenti molesti causati da altri inquilini, vincendole. Ciò, secondo loro, ha provocato quale ritorsione la disdetta del contratto di locazione.

 

                                  Se non che, le critiche sul­l'ope­rato di W__________ esulano dalla presente procedura, in discussione essendo l'espulsione dei convenuti per mora nel pagamento degli oneri locativi. Relativamente invece alla pretesa “disdetta rappresaglia” dovuta alle procedure giudiziarie, l'argomentazione, oltre che nuova e dunque inammissibile (sopra consid. 4), non giova ai fini del giudizio giacché a prescindere dal fatto che i conduttori non hanno contestato tempestivamente la disdetta, la protezione contro le disdette prevista dall'art. 271a cpv. 1 lett. d ed e CO non è applicabile se la questa è stata data ­– come nella fattispecie ­– per mora del conduttore (art. 271a cpv. 3 lett. b CO; II CCA sentenza inc. 12.2013.112 del 16 dicembre 2013 consid. 8).

 

                             6.  I convenuti lamentano il fatto che l'istanza di espulsione non sia stata preceduta da un tentativo di conciliazione obbligatorio per legge. La censura è una volta di più nuova e come tale irricevibile (art. 326 cpv. 1 CPC). Per di più, i convenuti non contestano il fatto che l'istante abbia promosso un'istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti sulla base dell'art. 257 CPC. Ciò premesso, contrariamente alla richiesta di espulsione di un conduttore promossa con la procedura semplificata (art. 243 segg. CPC), ove un tentativo di conciliazione previo va esperito, in quella promossa a tutela dei casi manifesti ciò non è richiesto (art. 198 lett. a CPC; sentenze del Tribunale federale 4A_585/2011 del 7 novembre 2011 consid. 3.1 e 4A_87/2012 del 10 aprile 2012 consid. 3.1.1; CCR, sentenza inc. 16.2013.31 del 4 settembre 2013 con riferimenti). Il Pretore aggiunto non è dunque incorso in un'errata applicazione del diritto.

 

                             7.  Le insinuazioni rivolte alla situazione finanziaria di M__________, dipendente di W__________, sono gratuite e non sono attinenti al giudizio impugnato sicché non meritano ulteriore approfondimento. Quanto al fatto che la controparte non ha rispettato i “termini e modalità previste dall'ordinamento giudiziario a vario titolo” e ha prodotto “documentazione con firme non autorizzate a RC, (…) oltre che artefatta/manipolata”, la censura è del tutto generica. I reclamanti non si confrontano con la puntuale motivazione del primo giudice, secondo cui i vizi formali erano stati sanati, ciò che rende inammissibile la doglianza.

 

                             8.  I convenuti contestano poi, da quanto è dato di capire, di non avere chiesto al Pretore aggiunto il beneficio del gratuito patrocinio, asserendo di averlo fatto solo con una petizione da loro presentata il 26 settembre 2016 nei confronti della controparte “tendente ad acclarare la grave e iniqua maggiorazione delle quote di partecipazione alle spese e costi d'esercizio”. Ora, a prescindere dal fatto che dal verbale dell'udienza del 29 settembre 2016 risulta che i convenuti hanno formulato “istanza di ammissione al gratuito patrocinio sulla scorta dei relativi certificati inviati per posta in data odierna”, sapere se essi abbiano chiesto o no questo beneficio non è di alcun rilievo per l'esito del reclamo poiché nessun dispositivo della decisione impugnata concerne tale aspetto. Per di più, il Pretore aggiunto ha indicato espressamente che sulla richiesta di gratuito patrocinio da loro formulata avrebbe statuito separatamente (decisione pag. 10).

 

                             9.  I reclamanti chiedono, in via subordinata, la concessione di ulteriore tempo per lasciare l'appartamento, in modo da potere trovare un nuovo alloggio. Se non che, per tacere del fatto che in materia di locazione il diritto federale nemmeno tiene conto di motivi umanitari, di modo che neanche il giudice può considerarli (sentenza del Tribunale federale 4A_252/2014 del 28 maggio 2014 consid. 4.2 con rinvio a 4C.74/2006 del 12 maggio 2006 consid. 3.2.1), con lo sfratto l'autorità giudicante dovrebbe accordare all'inquilino un termine strettamente indispensabile sul piano umanitario e pratico per trovarsi una nuova sistemazione. Per tenere conto del principio di proporzionalità, l'autorità di esecuzione dello sfratto può concedere un termine di moratoria, di breve durata, a condizione però che vi siano delle ragioni elementari di umanità (malattia grave o decesso dell'inquilino o di un membro della famiglia, età avanzata o situazione economica modesta) o qualora sulla base di indizi seri e concreti si può presumere che l'inquilino rispetterà spontaneamente l'ordine impartitogli entro un termine ragionevole. Ad ogni modo il differimento deve comunque essere breve e non deve equivalere a una proroga del contratto di locazione (sentenza del Tribunale federale 4A_207/2014 del 14 maggio 2014 consid. 3.1; v. anche CCR sentenza inc. 16.2015.40 del 21 settembre 2015 consid. 3 con rinvii). Nella fattispecie, gli interessati hanno già di fatto beneficiato di una dilazione sufficiente per reperire una nuova sistemazione e organizzare il trasloco, di modo che la richiesta è inammissibile.

 

                           10.  Ne discende che il reclamo, infondato, dev'essere respinto. Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, i reclamanti essendo sprovvisti di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                 1.  Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                             2.  Non si prelevano spese processuali.

 

                             3.  Notificazione a:

 

–ed;

– avv..

 

                                  Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                 La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.