|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano
|
In nome |
|
||
|
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Giani, presidente |
|
vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 17 ottobre 2016 presentato da
|
|
CO 1 ; |
||
|
|
|
|
|
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 27 maggio 2016 la CO 1 ha notificato ad RE 1 la disdetta ordinaria per il 31 agosto 2016 del contratto di locazione di un appartamento di sua proprietà in via __________ a __________;
che il conduttore non ha contestato la disdetta, ma neppure ha restituito l'ente locato;
che con istanza dell'8 settembre 2016, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, la CO 1 ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord di ordinare l'espulsione di RE 1 dall'ente locato e di condannarlo a pagare i canoni e gli acconti spese accessorie arretrati;
che all'udienza del 6 ottobre 2016, indetta per la discussione, l'istante ha confermato le sue domande, specificando la pretesa di pagamento in complessivi fr. 6120.– (fr. 4080.– per i canoni di locazione e gli acconti spese arretrati da maggio a agosto 2016 e fr. 2040.– quale indennità per occupazione abusiva dell'appartamento da settembre a ottobre 2016);
che il convenuto ha bensì riconosciuto di dovere all'istante fr. 6120.– ma ha dichiarato di avere contestato, per e-mail, la disdetta del contratto di locazione dinnanzi al competente Ufficio di conciliazione in materia di locazione;
che statuendo lo stesso giorno il Pretore aggiunto ha, in particolar, ordinato al convenuto – sotto comminatoria dell'art 292 CP – di liberare l'appartamento di proprietà dell'istante entro il 31 ottobre 2016, l'ha obbligato a versare fr. 6120.– all'istante e ha posto a suo carico gli oneri processuali di fr. 200.– e un'indennità di fr. 100.– a favore della controparte;
che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 ottobre 2016 volto a ottenere l'annullamento del giudizio impugnato;
che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, come in concreto, con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che, introdotto il 17 ottobre 2016, ultimo termine utile, il reclamo è tempestivo;
che giusta l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b)
che il Pretore aggiunto, constatata la validità della disdetta ordinaria del contratto di locazione per il 31 agosto 2016 (art. 266l cpv. 2 CO), il conduttore non avendola contestata entro il termine di trenta giorni dell'art. 273 CO, ha accolto l'istanza rilevando come la disdetta non potesse essere rimessa in discussione in questa procedura;
che il reclamante sostiene di non avere potuto contestare la disdetta nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione a causa del suo “stato di salute debole” e rileva come il contenzioso debba essere attribuito alla proprietaria, la quale anziché affittargli un garage, come previsto nel contratto, lo ha affittato a terzi;
che per l'art. 273 cpv. 1 CO la parte che intende contestare la disdetta deve presentare la richiesta all'autorità di conciliazione entro 30 giorni dal ricevimento della disdetta;
che trattandosi di un termine di natura sostanziale, esso è perentorio e non può essere né interrotto né prorogato (Conod in: Bohnet/Montini, Droit du bail à loyer, Basilea 2010 n. 9 ad ad. 273 CO; Lachat, Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 5 ad art. 273);
che, pertanto, non essendo un termine di natura procedurale, un'eventuale restituzione del termine ai sensi dell'art. 148 CPC non entra in linea di conto (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 3 ad art. 273; v. anche Tappy in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 9 ad art. 148);
che, in tali circostanze, “uno stato di salute debole”, per altro nemmeno reso verosimile, non permette di annullare la disdetta del contratto di locazione;
che, inoltre, neppure si scorgono motivi per i quali la disdetta potrebbe essere nulla o abusiva;
che, infine, nella misura in cui il reclamante parrebbe dolersi di una violazione contrattuale da parte della locatrice per la mancata concessione di un garage, la pretesa è tardiva in sede di espulsione, ma doveva semmai essere sollevata nell'ambito della contestazione della disdetta;
che, in definitiva, questa Camera confrontata con un reclamo sprovvisto di critiche nei confronti della decisione del Pretore aggiunto sull'accertamento dei fatti o sull'applicazione del diritto, è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367);
che, in circostanze del genere, il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso in virtù dell'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG;
che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
|
|
– ; – .
|
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.