Incarto n.
16.2016.68

Lugano

21 gennaio 2019/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Bozzini

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 15 novembre 2016 presentato dalla

 

 

RE 1 

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro la decisione emessa il 17 ottobre 2016 dal Giudice di pace del circolo di Gambarogno nella causa 3/SE/2016 (appalto) promossa con petizione del 19 febbraio 2016 nei confronti di

 

 

 

 CO 1 e  CO 2 ,

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nel 2011 CO 1 ha acquistato dall'arch. __________ M__________ la particella n. 1525 RFD di __________ confinante con la particella n. 64 appartenente allo stesso venditore, il quale tramite lo studio di architettura da lui fondato, la società A__________, si è occupato della progettazione e della direzione lavori, su tali fondi, di due case contigue (“__________”). Il 26 marzo 2013 CO 1 e la moglie CO 2 hanno concluso con la ditta RE 1 un contratto d'appalto, sottoposto alla Norma SIA 118, per l'esecuzione di diverse opere di metalcostruttore al prezzo forfettario di 16 000.00 che includeva la fornitura e la posa di un “portoncino d'entrata blindato”, di una “porta accesso locale giardino”, di una “porta accesso locale tecnico”, di un “can­celletto ingresso pedonale”, di un “parapetti/ringhiera 14.10 m” per la terrazza e di un “portone basculante per il garage”. I committenti hanno pagato l'importo pattuito, così come un supplemento di 1877.00 relativo al portoncino d'entrata blindato. La RE 1 ha fornito inoltre, quale opera supplementare, una ringhiera (“parapetto”), per la cui prestazione il 9 ottobre 2013 ha chiesto il pagamento di 750.00 ai committenti.

 

                                  B.   Il 10 luglio 2015 i coniugi CO 1 hanno segnalato alla RE 1, sulla base di una perizia fonica allestita il 9 luglio 2015 su loro richiesta dallo studio T__________, la presenza di difetti, in particolare dovuti a una lacunosa progettazione e realizzazione delle ringhiere da voi eseguite e posate, a livello segnatamente: di trasmissione del rumore generato dall'utilizzo della piscina sig. M__________ verso soggiorno abitazione coniugi CO 1 (trasmissione strutturale rumore tramite i parapetti)” e le hanno chiesto di eliminare i difetti riscontrati “giusta la Norma SIA 118”. Il 3 agosto 2015 la committente ha risposto contestando la richiesta e sollecitando il pagamento di € 750.00. Non avendolo ottenuto, il 6 ottobre 2015 la RE 1 ha fatto notificare a CO 1 e a CO 2 i precetti esecutivi n. __________8 e n. __________2 dell'Ufficio di esecuzioni di Locarno per l'incasso di fr. 821.15 oltre interessi al 5% dal 3 agosto 2015, indicando quale titolo di credito “Fattura 286 del 9.10.2013 Fr. 821.15 (EUR 750.00)”. Gli escussi hanno interposto opposizione ai rispettivi precetti esecutivi.

 

                                  C.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, il 19 febbraio 2016 la RE 1 ha convenuto CO 1 e CO 2 davanti al Giudice di pace del Circolo di Gambarogno per ottenere il pagamento di fr. 821.15 oltre interessi al 5% dal 3 agosto 2015 e fr. 106.60 di spese esecutive, così come il rigetto dell'opposizione in via definitiva dei citati precetti esecutivi. Nelle loro osservazioni del 22 marzo 2016 i convenuti hanno postulato la reiezione della petizione “perché la balaustra supplementare oggetto della vertenza non è stata ordinata da noi ma da __________ M__________”, chiedendo nel contempo l'eliminazione di tutti i difetti o, quanto meno, “un indennizzo corrispondente ai danni subìti e alla loro riparazione”, così come un “ulteriore estensione di 2 anni della garanzia sui manufatti”. All'udienza del 17 giugno 2016, indetta per il dibattimento, i convenuti hanno precisato la loro richiesta riconvenzionale chiedendo, sulla scorta di una “perizia/preventivo” della ditta S__________ Sagl di __________, il pagamento di fr. 5000.– quale indennizzo per i costi di riparazione del “cancelletto ingresso pedonale” e del “parapetto/ringhiera” della terrazza, mentre l'attrice ha confermato la sua pretesa e chiesto di respingere quella avversaria. Le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni nelle loro conclusioni scritte del 28 giugno e del 31 agosto 2016.

 

                                  D.   Statuendo con decisione del 17 ottobre 2016 il Giudice di pace in accoglimento della petizione ha condannato i convenuti a versare all'attrice fr. 821.15 oltre gli accessori e ha rigettato le opposizioni interposte ai menzionati PE. Egli ha altresì accolto la doman­da riconvenzionale obbligando l'attrice a versare ai convenuti fr. 5000.–. Le spese processuali di fr. 200.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.

 

                                  E.   Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 novembre 2016 in cui chiede la riforma della decisione impugnata nel senso di respingere la domanda riconvenzionale. Nelle loro osservazioni del 6 febbraio 2017 CO 1 e CO 2 concludono per la reiezione del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attrice il 19 ottobre 2016. Introdotto il 15 novembre 2016, il reclamo in esame è tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

 

                                   3.   Litigiosa resta, in questa sede, la domanda riconvenzionale dei convenuti, accolta integralmente dal Giudice di pace, il quale. nella sua decisione ne ha dapprima esaminato l'ammissibilità, stabilendo che essa, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, è materialmente connessa con l'azione principale “poiché, se è vero che vi sono due ordini di lavoro e fatturazioni diverse, è altrettanto vero che tutti i lavori sono stati eseguiti sulla stessa proprietà, dalla stessa ditta e per gli stessi clienti” e inoltre “il lasso di tempo trascorso fra un lavoro e l'altro è minimo”. Il primo giudice ha quindi ritenuto che l'art. 367 CO “non specifica come devono essere segnalati all'artigiano i difetti […] ne consegue che, in particolare per la ruggine, fenomeno lento ad apparire, la segnalazione è stata tempestiva.” Ha poi conside­rato che “dalla documentazione allegata dalla parte convenuta alla sua risposta del 22 marzo 2016 (fatture e mandati di pagamento) risulta che i versamenti, relativi ai lavori che per comodità qui si definiscono “principali”, sono anteriori di alcuni giorni alla fattura del 9 ottobre 2013. Alla luce di ciò risulta perlomeno difficile affermare che, al momento della posa della ringhiera oggetto della vertenza principale di questa causa, non si siano minimamente discussi o segnalati gli altri problemi: la tempistica non può dunque essere invocata come tardiva.” A suo avviso, inoltre, “anche la perizia prodotta dalla parte attrice indirettamente lo conferma: infatti pur essendo la stessa datata 10 luglio 2015, è la conclusione di un lavoro di analisi lungo e dettagliato (lo si deduce dal volume dei dati elaborati) ed è iniziato sicuramente molto tempo prima. Il buon senso fa ritenere che si è giunti a dar questo mandato all'esperto dopo discussioni e sopralluoghi, e non subito, all'indomani della consegna del manufatto: anche per questo motivo la tempistica della segnalazione da parte dei convenuti all'attrice è da considerare rispettata”. Per di più, egli ha soggiunto, “l'attrice ha rilasciato ai convenuti una dichiarazione di assunzione di garanzia (doc. 4 prodotto dai convenuti) il 23 gennaio 2014 con decorrenza del 31 luglio 2013 e per la durata di due anni.” Ciò posto, il Giudice di pace ha accertato la tempestività della notifica dei difetti da parte dei convenuti. Quanto all'ammontare della pretesa riconvenzio­nale, per il primo giudice “la perizia della ditta S__________ del 2 maggio 2016 (doc. 7 della parte convenuta), contestata dalla parte attrice poiché di parte, è sì una perizia, ma anche un preventivo di spesa dettagliato” e da essa risulta che è di
fr. 6825.60 il costo complessivo per la fornitura di un nuovo parapetto per la terrazza (fr. 4830.–) e un cancelletto (fr. 1490.–) ma che i convenuti hanno chiesto un indennizzo di fr. 5000.– per non superare la sua competenza per valore. Donde in definitiva l'accoglimento della domanda riconvenzionale.

 

                                   4.   La reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere dichiarato ammissibile la domanda riconvenzionale, facendo valere che per l'art. 14 cpv. 1 CPC una domanda riconvenzionale e l'azione principale devono essere materialmente connesse, mentre nella fattispecie il collegamento tra le due domande “è molto labile”, poiché le rispettive pretese non poggiano sullo stesso contratto e hanno una natura giuridica differente.

 

                                         a)   Il caso in esame denota risvolti di carattere internazionale, ove appena si consideri che l'attrice è una società con sede in Italia che rende applicabile la Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano, CL: RS 0.275.12). La Convenzione prevede come foro generale il domicilio del convenuto, quando questo si trova in uno Stato contraente (art. 2 cpv. 1). Trattandosi della domanda riconvenzionale, una persona domiciliata nel terri­torio di uno Stato vincolato dalla convenzione può essere convenuta in un altro Stato vincolato dalla stessa “qualora si tratti di una domanda riconvenzionale nascente dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda princi­pale” (art. 6 n. 3 CL).

 

                                         b)   In concreto, per tacere del fatto che trattandosi di prestazioni svolte nel __________ la ditta istante avrebbe potuto essere convenuta davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata eseguita (art. 5 cpv. 1 CL), nel contratto principale del 26 marzo 2013 le parti avevano pat­tuito quale foro “il tribunale ordinario di Locarno Campagna secondo le direttive SIA 150”, ciò che è consentito dall'art. 23 CL. Esse hanno pertanto stabilito preventivamente il foro competente – in via esclusiva – per le cause che fossero in­sorte tra loro. Poco importa che per una questione di valore, il Pretore non fosse competente, tale clausola attributiva di competenza dovendosi ragionevolmente intendere come pattuizione di un giudice nella giurisdizione territoriale dei committenti. Per il resto, le condizioni della domanda ricon­venzionale sono rette dall'art. 224 CPC, il quale non prevede di per sé un nesso materiale (connessione) con la domanda principale (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 18 ad art. 224). Ne segue che, su questo punto, il reclamo si rivela in­fondato.

 

                                   5.   Nel merito, la reclamante, che approva l'inapplicabilità della norma SIA 118 da parte del primo giudice, contesta la tempesti­vità della notifica dei difetti. A suo parere, premesso che anche per la controparte i difetti non erano occulti, “agli atti non vi è al­cuna traccia di una notifica difetti anteriore a quella, sempre se considerabile come tale, fatta in sede di udienza del 17 giugno 2016”, ragione per cui dall'esecuzione dei lavori sono passati quasi tre anni. Per la ditta, i nessi logici e la causalità alla base dell'argomentazione del Giudice di pace “non risultano solidi” né è chiaro il “ragionamento per cui RE 1 debba pre­stare garanzia”, tanto più che questa è scaduta il 30 luglio 2015. Essa soggiunge che la perizia allegata alla lettera del rappre­sentante dei committenti del 10 luglio 2015 “niente ha a che ve­dere” con la pretesa fatta valere in via riconvenzionale di fr. 5000.– in quanto “l'una ha come oggetto une perizia fonica (pre­sunti difetti non fatti valere nella domanda riconvenzionale) mentre l'altra dei difetti di esecuzione e di livelli”, tant'è che i convenuti hanno fatto allestire due distinte perizie. In definitiva, essi epilogano, il Giudice di pace ha erroneamente applicato l'art. 367 CO “ignorando la sconfinata giurisprudenza al riguardo”.

 

                                         a)   Nella fattispecie, il Giudice di pace ha applicato l'art. 367 cpv. 1 CO secondo cui seguita la consegna dell'opera il commit­tente, appena lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all'appaltatore i difetti. In realtà, nella risposta del 22 marzo 2016 i convenuti, proprio in relazione alla notifica dei difetti, hanno alluso alla loro tempestività “sulla base della norma SIA 118 e del certificato di garanzia rilasciato da RE 1” (pag. 1 a metà). E in effetti, il contratto di appalto concluso il 26 marzo 2013 dalle parti prevede espressamente l'applicazione della norma SIA 118 (doc. 8), tant'è che la medesima ditta, nella dichiarazione di garanzia del 23 gennaio 2014 vi ha fatto riferimento (doc. 4). Premesso ciò non si può dire che i convenuti ab­biano rinunciato ad avvalersi di tali norme sicché la lite non andava giudicata in applicazione degli art. 363 segg. CO (cfr. RtiD II-2010 pag. 699 consid. 3; II CCA sentenza inc. 12.2013.29 del 3 ottobre 2014 consid. 10.1 con rinvii). Poco importa che i convenuti non abbiano versato agli atti la norma SIA 118, la giurisprudenza avendo ormai avuto modo di stabilire che per il giudice essa è notoria (sentenza del Tri­bunale federale 4A_582/2016 del 6 luglio 2017 consid. 4.5 e 4.6 pubblicata in: SJ 2018 pag. 165).

                                             

                                         b)   Posto ciò, la norma SIA 118 (edizione 2013) non prevede una segnalazione dei difetti “subito dopo essere stati sco­perti” (art. 367 cpv. 1 e 370 cpv. 3 CO), ma indica che salvo disposizione contraria, il periodo di reclamo dei difetti dura due anni a partire dal giorno del collaudo (art. 172 cpv. 1 e 2). Durante tale periodo, il committente ha il diritto, in deroga alle disposizioni di legge (art. 367 e 370 CO), di far valere in ogni momento i difetti, di qualsiasi natura essi siano (art. 173 cpv. 1). Ciò vale anche per i difetti che devono essere elimi­nati immediatamente per evitarne altri. Tuttavia, se il committente non segnala un tale difetto subito dopo averlo accertato, deve sopportare gli ulteriori danni che avrebbero potuto essere evitati con una immediata eliminazione (art. 173 cpv. 2). All'imprenditore, che è responsabile per tutti i difetti che il committente gli segnala durante il periodo di re­clamo, deve essere assegnata una scadenza adeguata per l'eliminazione di un difetto segnalato, fermo restando che in caso di contestazioni spetta all'imprenditore provare che il difetto segnalato non costituisca una vera difformità dal contratto e non sia di conseguenza un difetto (art. 174). Alla scadenza del periodo di re­clamo, il committente perde il diritto di segnalare i difetti che avesse riscontrato in precedenza (art. 178 cpv. 1). Per contro, i difetti occulti, vale a dire quelli che il com­mittente scopre solo dopo la scadenza del periodo di re­clamo (art. 179 cpv. 1), possono essere segnalati a condizione che la notifica avvenga immediatamente dopo la loro scoperta (art. 179 cpv. 2).

 

                                         c)   In concreto, non è contestato che il periodo di reclamo dei difetti è iniziato a decorrere il 31 luglio 2013 e sarebbe termi­nato il 30 luglio 2015 (cfr. anche doc. 4). Ora, dagli atti risulta che il 10 luglio 2015 l'ing. __________ G__________ ha notificato all'ap­paltatrice, per conto dei committenti, che da una perizia alle­stita il 9 luglio 2015 dallo studio T__________, __________, si evinceva la “presenza di difetti, in particolare dovuti a una la­cunosa progettazione e realizzazione delle ringhiere da voi eseguite e posate, a livello segnatamente: di trasmissione del rumore generato dall'utilizzo della piscina sig. M__________ verso soggiorno abitazione coniugi CO 1 (trasmissione strutturale rumore tramite i parapetti)” (doc. C). Non si disco­nosce che in un primo tempo la ditta ha comunicato ai com­mittenti che dal rapporto peritale da voi allegato – perizia di parte le cui risultanze sono prudenzialmente contestate, non si evincono le conclusioni da voi suggerite circa la lacunosa progettazione e realizzazione delle ringhiere (doc. D). Tut­tavia, per tacere che dall'appaltatore si esige un minimo di diligenza per cercare di capire la comunicazione del com­mittente, in questa sede la reclamante non pretende di non avere compreso i punti sui quali la sua opera fosse conte­stata né di non essere stata in grado di comprendere la na­tura del difetto, la sua localizzazione sull'opera e la sua por­tata, ovvero che fosse un valida notifica. In tali circostanze non si può ritenere che i committenti abbiano perso il diritto di far valere la garanzia per i difetti.

 

                                                Certo, con la reclamante si può convenire che nulla agli atti permette di ritenere tempestiva la notifica di difetti al cancelletto d'ingresso pedonale o quelli dovuti alla ruggine. Tuttavia, contrariamente all'assunto della stessa, non si può dire che il difetto del pa­rapetto della terrazza, segnalato tempestivamente, non fosse coperto dalla notifica del 10 luglio 2015, ove appena si pensi che la “perizia/preventivo” della ditta S__________ Sagl, prodotto dai committenti all'udienza del 17 giugno 2016, in­dica per tale manufatto che “la posa e il fissaggio delle rin­ghiere tramite un tondine di ca 15 mm fa che la statica della ringhiera è inaccettabile, causa per la quale la ringhiera con poca spinta oscilla eccessivamente” (doc. 7). Sotto questo profilo il reclamo è destinato all'insuccesso.

                                               

                                   6.   La reclamante contesta infine l'entità del danno, dolendosi del fatto che il Giudice di pace non abbia considerato che “la perizia sia di parte”, che le opere “oggetto di esame non è garantito fos­sero effettivamente state da lei eseguite” e che “nel frattempo (3 anni) non vi siano stati interventi esterni a modificare le opere”. A suo avviso, i committenti, cui spettava l'onere della prova, non hanno dimostrato di avere subìto un danno di fr. 5000.–. Le ar­gomentazioni non possono essere condivise.

 

                                         Intanto, per tacere del fatto che la ditta mai prima d'ora ha conte­stato che le ringhiere in questione non siano state da lei ese­guite, dagli atti risulta che la stessa ha fornito e posato “un'opera di parapetto in ferro” al prezzo di 11 400.00 per le due ville di cui, come risulta dal calcolo della direzione dei lavori, 7907.55 per i soli coniugi CO 1 (cfr. preventivo del 22 marzo 2013, posizione pag. 3). Inoltre, in merito al fatto che nel frattempo vi possano essere stati interventi esterni, l'allegazione, oltre che nuova e inammissibile (art. 326 CPC), si esaurisce in un'apodit­tica affermazione della reclamante.

 

                                         Quanto all'entità dell'indennizzo, quantunque i committenti ab­biano prodotto un preventivo di spesa della ditta S__________ Sagl di __________ dal quale si evince che la sostituzione delle ringhiere comporta una spesa di fr. 5216.40, IVA inclusa, essi hanno per finire limitato la loro pretesa a fr. 5000.–. Premesso ciò, è vero che una perizia di parte non è un mezzo di prova, ma semplice allegazione di parte (DTF 141 III 437 consid. 2.6 con rinvii) o, tutt'al più un indizio (sentenza del Tribunale federale 4A_309/2017 del 26 marzo 2018, in: RSPC 2018 pag. 295). Re­sta il fatto che all'udienza del 17 giugno 2016 l'attrice, confron­tata con la pretesa della controparte sorretta dalle allegazioni contenute nel referto privato, si è limitata a contestare la do­manda riconvenzionale “siccome tardiva nella notifica dei difetti” per poi aggiungere “ne contesta l'ammontare”. Se non che a fronte a un'allegazione dettagliata sul difetto dell'opera e sul co­sto della sostituzione, l'onere di sostanziare la contestazione è accresciuto e la parte deve indicare con precisione le posizioni contestate e per quale motivo (cfr. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2ª edizione, n. 57 (i) ad art. 55). Limitando la contestazione alla tempestività della notifica ma non sul difetto come tale e muo­vendo una contestazione globale e del tutto generica all'am­montare del preventivo allegato, le allegazioni dei coniugi CO 1 potevano ritenersi come non controverse e dunque da non essere oggetto di prova (art. 150 cpv. 1 CPC). Il tutto senza dimenticare che per l'art. 174 della norma SIA 118 in caso di difetto segnalato durante il periodo di reclamo incombe all'imprenditore provare che l'opera sia conforme al contratto. Ne segue che l'appezzamento del primo giudice, che ha ritenuto la perizia di parte “anche un preventivo di spesa dettagliato” non può dirsi manifestamente errato.

 

                                   7.   Nelle circostanze descritte il reclamo, che non ha evidenziato un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e un'errata appli­cazione del diritto da parte del Giudice di pace, deve essere re­spinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Gli opponenti, che hanno presentato osservazioni senza avvalersi di un rappresentante professionale non hanno diritto a ripetibili né a un'indennità di inconvenienza, la stesura del memoriale non avendo verosimilmente cagionato spese di ri­lievo.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 550.– sono poste a carico della reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– avv.   ;

–   e   .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Gambarogno.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.