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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, presidente |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 23 novembre 2016 presentato da
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RE 1
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contro la decisione emessa il 9 novembre 2016 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa 47/A/16/Co (appalto) promossa nei suoi confronti con istanza del 19 settembre 2016 da |
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CO 1 ;
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premesso che con decisione del 9 novembre 2016 il Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest ha obbligato RE 1 a versare alla CO 1 fr. 697.– oltre interessi al 5% dal 9 febbraio 2016, ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano e ha posto le spese processuali di fr. 105.– a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–;
preso atto che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 novembre 2016, in cui postula l'annullamento della decisione impugnata e la reiezione dell'istanza;
ricordato che con ordinanza del 4 gennaio 2017 il reclamante è stato invitato a depositare entro il 20 gennaio 2017, a titolo di anticipo per le spese processuali presunte, la somma di fr. 150.– sul conto corrente postale __________ del Tribunale d'appello, introiti AGITI;
costatato che il reclamante non ha ritirato il plico raccomandato contenente la menzionata ordinanza (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________) e di conseguenza non ha effettuato entro la scadenza fissata alcun versamento, con ordinanza del 24 gennaio 2017 gli è stato impartito un ultimo termine fino al 6 febbraio 2017 per depositare il citato importo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso il termine, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (art. 101 cpv. 3 CPC);
considerato che il 25 gennaio 2017 il plico raccomandato contenente quest'ultima ordinanza è stato recapitato al reclamante (cfr. tracciamento degli invii, numero dell'invio __________) e che entro la scadenza fissata non è stato effettuato versamento alcuno;
accertato che, non essendo stato prestato l'anticipo per le spese processuali presunte nemmeno entro il termine suppletorio, il reclamo sfugge a qualsiasi esame (art. 101 cpv. 3 CPC);
posto che l'irricevibilità del reclamo comporterebbe l'addebito delle spese processuali al reclamante (art. 106 cpv. 1 seconda frase CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo;
stabilito inoltre che non si giustifica di attribuire indennità alla controparte, il reclamo non essendole stato notificato per osservazioni;
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.