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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire sul reclamo del 15 dicembre 2016 presentato dalla
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CO 1 ,
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. __________ C__________ (1939), cittadino svizzero e italiano, è deceduto a __________, suo ultimo domicilio, il 6 novembre 2012. Suoi eredi sono la seconda moglie CO 1 e i figli nati dal primo matrimonio M__________ (1962), R__________ (1962) ed E__________ (1964). L'8 novembre 2014 CO 1 ha constatato la sparizione dall'abitazione di vacanza di __________ che essa usufruiva con il marito, di un quadro comprendente 20 fotografie di __________ C__________ e dei suoi genitori, così come di un dipinto dell'artista __________ G__________ raffigurante una donna nuda e ne ha chiesto la restituzione a CO 1. Questa non ha dato seguito all'invito sostenendo in particolare che i beni fanno parte della successione paterna. Il 14 luglio 2015 RE 1 ha promosso un'azione di divisione ereditaria davanti al Tribunale di Milano.
B. Decaduto infruttuoso il 27 gennaio 2016 un tentativo di conciliazione (CO.115/2015), il 9 maggio 2016 CO 1 ha convenuto CO 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Locarno per ottenere sotto comminatoria dell'art. 292 CP la restituzione dei due quadri. Il 13 giugno 2016 CO 1 ha comunicato di non presentare osservazioni chiedendo di poter risolvere la questione in sede di udienza. Al dibattimento dell'8 luglio 2016 la convenuta ha proposto di respingere l'azione. Le parti hanno replicato e duplicato mantenendo le rispettive posizione. Respinta con decisione del 31 agosto 2016 la richiesta dell'attrice di sentire dei testimoni, il Giudice di pace ha chiuso l'istruttoria. Alle arringhe finali del 26 settembre 2016 le parti hanno ribadito il loro punto di vista. Con sentenza del 14 novembre 2016 il Giudice di pace ha respinto l'azione, ponendo le spese processuali di fr. 280.–, così come quelle di fr. 90.– della procedura di conciliazione, a carico dell'attrice.
C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 dicembre 2016 nel quale chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 2017 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attrice il 15 novembre 2016. Introdotto il 15 dicembre 2016 il reclamo è pertanto tempestivo.
2. Alle osservazioni al reclamo CO 1 acclude nuova documentazione: l'atto di citazione del Tribunale di Milano del 14 luglio 2015, la rogatoria internazionale del Tribunale d'appello, il verbale dell'assemblea della comunione ereditaria del 18 dicembre 2015 con inventario dei beni. L'art. 326 cpv. 1 CPC vieta alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova (Jeandin in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 2 ad art. 326). Sia come sia la pendenza di una procedura di divisione ereditaria in Italia non è controversa di modo che la documentazione in esame non appare di rilievo ai fini del giudizio.
3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii; 140 III 116 consid. 2). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).
4. Nella sentenza impugnata il Giudice di pace ha rimproverato all'attrice di non avere dimostrato che la convenuta fosse effettivamente in possesso dei beni litigiosi. Per il primo giudice, contrariamente alla tesi dell'attrice, in una lettera del 28 giugno 2015 la convenuta non ha riconosciuto di essere in possesso dei beni. Anzi, egli ha soggiunto, la convenuta ha sempre addotto che gli oggetti sono in possesso della comunione ereditaria paterna e in particolare dell'amministratore della stessa. In tali circostanze egli ha respinto la petizione, ritenendo pertanto superfluo esaminare la titolarità dei beni rivendicati.
5. La reclamante sostiene innanzitutto che avendo rinunciato a presentare osservazioni all'istanza, l'allegazione della convenuta di non essere in possesso dei beni espressa al dibattimento è avvenuta “modo irrituale, abusivo e tardivo”. Ora, è vero che invitata dal Giudice di pace a presentare osservazioni la convenuta non ha minimamente abbozzato le sue argomentazioni limitandosi a chiedere di potersi determinare in sede dibattimentale, ciò che non parrebbe ammissibile neppure trattandosi di procedura semplificata (Trezzini, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad art. 245). Resta il fatto che in caso di mancata presentazione delle osservazioni scritte corre obbligo al giudice di assegnare alla parte convenuta un breve termine suppletorio (Trezzini op. cit., n. 14 ad art. 245). In concreto, quindi, la convenuta, non patrocinata, andava debitamente avvertita del fatto che essa non poteva rinunciare a presentare osservazioni scritte e rinviare il tutto al dibattimento. Avesse persistito nel suo intento, in assenza di osservazioni scritte sarebbe scattato il meccanismo della contumacia (Trezzini op. cit., loc. cit.). Per di più l'attrice, debitamente patrocinata, al dibattimento dell'8 luglio 2016 nulla ha eccepito sul fatto che la convenuta ha esposto le sue argomentazioni difensive. Essa non poteva pertanto dolersene solo nelle conclusioni senza offendere il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC). Al riguardo non occorre dilungarsi.
6. Nel merito la reclamante ribadisce che il messaggio di posta elettronica del 28 giugno 2015 in cui la convenuta indica di potere e volere provvedere alla restituzione dei beni non appena “la RE 1 ci darà la prova che tali beni le appartengono” (doc. D) non lascia alcun margine d'interpretazione. La convenuta ha pertanto ammesso il possesso dei beni e di non avere impedimenti alla restituzione degli stessi previa dimostrazione da parte sua della proprietà. A suo parere il Giudice di pace ha confuso la tesi secondo cui i beni apparterrebbero alla comunione ereditaria con il possesso dei beni da parte della convenuta. Certo, essa soggiunge, dopo l'inoltro dell'azione la convenuta ha sostenuto di non essere in possesso dei beni, che sarebbero invece posseduti dal fratello M__________, ma tale affermazione, oltre a essere contestata non è stata dimostrata.
RE 1, la pendenza di una procedura divisionale in Italia è irrilevante ai fini del giudizio, mentre il fatto che i beni si trovavano nell'abitazione di __________ C__________ costituisce una mera presunzione sull'appartenenza degli stessi al compendio ereditario. La reclamante ribadisce che la sua proprietà sui beni è rimasta incontestata mentre la convenuta ha eccepito solo in modo generico di non detenerli. Ne segue che l'azione andava accolta e ove il primo giudice avesse nutrito dubbi avrebbe dovuto interrogare la convenuta.
7. In concreto, la causa denota risvolti internazionali giacché l'attrice risiede a __________ (art. 1 al. 1 LDIP e 2 CPC). Essa riguarda poi un rapporto tra persone private e deve così essere definito di natura civile o commerciale nel senso dell'art. 1 cpv. 1 della Convenzione concernente la competenza giudiziaria e l'esecuzione di decisioni in materia civile e commerciale (RS 0.275.12; Convenzione di Lugano), della quale la Svizzera e l'Unione europea sono Stati membri e prevale sul diritto internazionale privato interno (art. 1 cpv. 2 LDIP). Tale convenzione determina pertanto la competenza internazionale delle cause che rientrano nel suo campo d'applicazione, il quale non è dato in materia di “testamenti e successioni” (art. 1 cpv. 2 lett. a). Ove la causa rientri in tale ambito, la competenza delle autorità svizzere deve essere esaminata in applicazione degli art. 86 segg. LDIP. L'art. 87 cpv. 1 LDIP prevede in particolare che se l'ereditando era cittadino svizzero con ultimo domicilio all'estero, l'autorità svizzera del luogo di origine è competente solo se l'autorità estera non si occupa della successione.
In concreto, RE 1 ha promosso un'azione di rivendicazione nei confronti di CO 1 pretendendosi proprietaria di determinati beni mobili. La pretesa è così di diritto reale, tant'è che l'azione è fondata sulle norme che proteggono la proprietà (art. 641 cpv. 2 CC e 948 CCI). E nella misura in cui essa non ha invocato principalmente un titolo ereditario per chiedere l'accertamento dell'esistenza e della portata del loro diritto a una successione, l'azione non ha natura successoria (DTF 137 III 371 consid. 4.3 con rinvii; sentenza del Tribunale federale 5A_681/2017 del 7 febbraio 2018 consid. 4.1.2).
Premesso ciò, la Convenzione di Lugano non prevede fori “esclusivi” (nel senso dell'art. 16) sicché anche per cause ri-guardanti diritti reali su beni mobili continua a valere il foro generale dell'art. 2 cpv. 1 al domicilio del convenuto (Fisch in: Basler Kommentar, IPR, 3ª edizione, n. 8 ad art. 98 LDIP con rinvio; Siehr, Das IPR der Schweiz, Zurigo 2002, pag. 191). E nella fattispecie l'attrice ha effettivamente promosso causa al domicilio di CO 1, donde la competenza territoriale del giudice svizzero (v. analogamente: I CCA sentenze inc. 11.2009.160 del 19 dicembre 2012 consid. 3 e inc. 11.2005.68 del 12 dicembre 2007 consid. 4).
Per quanto attiene alla legge applicabile, “l'acquisto e la perdita di diritti reali su cose mobili sono regolati dal diritto dello Stato di situazione al momento dell'antefatto da cui derivano” (art. 100 cpv. 1 LDIP). Contenuto e esercizio dei diritti reali su cose mobili sono regolati inoltre dal diritto del luogo di situazione (art. 100 cpv. 2 LDIP). Nel caso specifico gli oggetti sono sempre rimasti in Italia (doc. 1 e verbale d'udienza dell'8 luglio 2016, pag. 1). La lite è retta pertanto dalla legge italiana.
8. Per l'art. 948 1° comma CCI il proprietario può, segnatamente, rivendicare la cosa da chiunque la possiede o la detiene e può proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. L'attore deve perciò recare la prova della proprietà sul bene dimostrando con ogni mezzo di prova l'acquisto a titolo originario dell'oggetto (Cian/Trabucchi, Commentario breve al Codice civile, 6ª edizione, n. III 1 e 4 ad art. 948; Pescatore/ Ruperto, Codice civile annotato, 15ª edizione, n. 10 e 15 ad art. 948). L'azione deve essere diretta nei confronti del possessore o detentore dei beni, ovvero colui che ha la facoltas restituendi (Cian/Trabucchi , op.cit., n. II/3 a art. 948; Pescatore/Ruperto, op. cit., n. 7 ad art. 948). Qualora il convenuto neghi il possesso o la detenzione dei beni rivendicati incombe all'attore fornire la relativa prova con la conseguenza che in difetto della prova il giudice rigetta la domanda senza procedere all'indagine sull'effettiva proprietà del bene da parte del rivendicante (Pescatore/Ruperto, op. cit., n. 7 in fine ad art. 948).
a) Relativamente al messaggio di posta elettronica del 28 giugno 2015 (doc. D), sulla quale la reclamante fonda la legittimazione passiva della convenuta, è vero che CO 1 non ha indicato espressamente che i beni non sarebbero in suo possesso. In tale lettera, tuttavia, essa dopo avere ribadito che “tutto ciò che si trova nelle case di proprietà del defunto si presume essere di sua proprietà” di modo che salvo prova contraria “cadono dunque in successione”, propone che ‟non appena la signora RE 1 ci darà prova che tali beni le appartengono le saranno prontamente restituitiˮ. Letta nel suo insieme, con l'utilizzo del pronome indiretto alla prima persona plurale, quest'ultima affermazione non può essere interpretata nel senso che CO 1 ammetteva di essere personalmente in possesso degli oggetti litigiosi e di poterne materialmente disporre. Essa andava piuttosto intesa nel senso che previa prova della proprietà da parte della controparte, la comunione ereditaria le avrebbe restituito i beni.
b) Si aggiunga che all'udienza dell'8 luglio 2016 la convenuta ha dichiarato che “quanto richiesto dall'attrice non è a sua disposizione ma sono custoditi dall'amministrazione della comunione ereditaria” producendo una dichiarazione in cui M__________ dichiara che “i beni oggetto della petizione ... sono sotto la mia protezione e a tutela dei comunisti fino a divisione della comunione ereditaria” (doc. 1). Come si possa ritenere che tale dichiarazione “conferma il potere di disposizione della convenuta sui beni rivendicati”, come sostenuto in replica dall'attrice, non è dato di vedere. Nelle circostanze descritte la conclusione del primo giudice, secondo cui l'attrice non ha dimostrato il possesso da parte della convenuta, resiste alla critica.
c) Il Giudice di pace può per altro essere rimproverato per non avere proceduto all'interrogatorio della convenuta. È vero che l'attrice aveva offerto tale prova e che il primo giudice non ne ha motivato il diniego. Resta il fatto che alla chiusura dell'istruttoria l'attrice nulla ha più eccepito di modo che si può ragionevolmente ritenere che essa avesse implicitamente rinunciato a tale prova. Non può quindi lamentarsi della mancata assunzione. Né incombeva al Giudice di pace indagare d'ufficio in una causa retta dal principio attitatorio. In definitiva, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). CO 1, che non si è avvalsa del patrocinio di un legale, avrebbe diritto a un'indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. In concreto, tuttavia, non risulta, né è preteso, che essa abbia affrontato perdite di guadagno o esborsi di rilievo, di modo che non sussistono gli estremi per accordarle tale indennità.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Locarno.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.