Incarto n.
16.2016.82

Lugano

30 marzo 2017/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 23 dicembre 2016 presentato da

 

 

 RE 1 

 

 

contro la decisione emessa il 21 novembre 2016 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SE.2016.57 (locazione) promossa con petizione del 19 novembre 2016 nei confronti di

 

 

 

CO 1 ;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 9 maggio 2016 __________ D__________ ha sottoscritto con la società CO 1 un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento in uno stabile in via __________ a __________. Il contratto di locazione, di durata indeterminata, con inizio al 15 maggio 2016, prevedeva il pagamento di una pigione mensile di fr. 1300.– oltre a un acconto mensile per spese ac­cessorie di fr. 100.–. La conduttrice è stata inoltre assunta come custode dell'immobile. Il 30 giugno 2016 la CO 1 ha autorizzato “il marito RE 1 (07.08.1960) e il figlio G____________________ (09.10.2005) a risiedere con la Signora __________ D__________ (07.04.1968) dal 01.06.2016” nell'apparta­mento appigionato.

 

                                  B.   Il 9 settembre 2016 RE 1 ha segnalato alla loca­trice il malfunzionamento di tre piastre del piano cottura e del forno, l'infiltrazione di acqua dal soffitto, la perdita d'acqua da un calorifero e la precarietà di uno scaldabagno chiedendole di eli­minare tali difetti entro sette giorni. Egli ha avvertito inoltre la lo­catrice che fino a quando non fossero iniziati gli interventi avrebbe trattenuto provvisoriamente la pigione e le ha chiesto di diminuire il canone di locazione, quello di fr. 1300.– essendo ec­cessivo.

 

                                  C.   Con istanza del 29 settembre 2016 __________ D__________, come “con­duttore”, e RE 1, come “conduttore solidale”, si sono rivolti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ chiedendo di convocare la  a un tenta­tivo di conciliazione volto a fare “opposizione alla richiesta di sfratto ingiustificata” e “opposizione alla disdetta ingiustificata del contratto di lavoro (congiunto al contratto di locazione)”. All'udienza del 21 ottobre 2016 è comparsa unicamente __________ D__________, alla quale il 17 novembre 2016 è stata rilasciata l'au­torizzazione ad agire.

 

                                  D.   Con petizione del 19 novembre 2016 RE 1 ha con­venuto la CO 1 davanti al Pretore della giurisdi­zione di Mendrisio Sud postulando la riduzione del canone di lo­cazione del 40% dal 15 maggio 2016 fino alla completa sop­pressione dei noti difetti e un risarcimento di fr. 5000.– per i di­sagi causati dai difetti stessi alla sua famiglia. Statuendo il 21 novembre 2016 il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione “per carenza di preventiva conciliazione”.

 

                                  E.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo (“ricorso in appello”) del 23 di­cembre 2016 in cui chiede che sia accertata la ricevibilità della sua petizione. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

 

                                  F.   Nel frattempo, nell'ambito di una procedura di espulsione intro­dotta il 30 settembre 2016 dalla CO 1 nei confronti di __________ D__________, il 7 novembre 2016 il Pretore ha ratificato l'ac­cordo raggiunto dalle parti relativo alla riconsegna dell'apparta­mento entro il 10 gennaio 2017. Il reclamo interposto il 5 gen­naio 2017 da RE 1 e __________ D__________ contro tale giudizio è stato dichiarato irricevibile da questa Ca­mera con decisione del 12 gennaio 2017 (inc. 16.2017.1).

 

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controver­sie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notifica­zione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, il Pretore ha fis­sato il valore litigioso in “inferiore ai fr. 10 000.–”, donde la com­petenza di questa Camera. Quanto alla tempestività del rimedio, la decisione impugnata è pervenuta all'attore il 24 novembre 2016, sicché il reclamo, introdotto il 23 dicembre 2016 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è tempe­stivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento mani­festamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo ma­nifestamente errato. Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifesta­mente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 140 III 266 consid. 2.3 con rinvii).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore ha dapprima stabilito che la causa introdotta da RE 1 doveva essere prece­duta da un tentativo di conciliazione (art. 197 CPC) da esperirsi di fronte all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso (art. 200 cpv. 1 CPC). Ha poi rilevato che un tentativo di concilia­zione risultava essere stato esperito da __________ D__________, la quale parrebbe essere la conduttrice del contratto di locazione alla base della vertenza e alla quale è stata rilasciata l'autoriz­zazione ad agire allegata alla petizione. Ha quindi soggiunto che non risultava che l'attore avesse inoltrato una procedura di con­ciliazione, rispettivamente che la competente autorità di conci­liazione gli avesse rilasciato un'autorizzazione ad agire. Ciò po­sto, il primo giudice ha dichiarato irricevibile la petizione, perché non preceduta dall'obbligatorio tentativo di conciliazione, pre­supposto processuale la cui carenza dev'essere rilevata d'ufficio dal giudice (art. 59 CPC). Egli ha infine reso attento l'attore del fatto che una domanda di riduzione del canone di locazione dev'es­sere presentata da tutti i conduttori in quanto costitui­scono un litisconsorzio necessario.

 

                                   4.   Il reclamante, che sostiene di essere “conduttore solidale nel con­tratto di locazione”, contesta l'accertamento del Pretore se­condo cui la petizione non è stata preceduta dall'obbligatorio tentativo di conciliazione, rilevando che l'istanza di conciliazione del 29 settembre 2016 è stata presentata non solo da __________ D__________ ma anche da lui e che nell'ordinanza del 3 ottobre 2016 l'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Chiasso ha citato entrambi a comparire all'udienza di conciliazione del 21 ottobre 2016. Il che sarà anche vero. Tuttavia, il reclamante non si confronta, venendo meno al proprio obbligo di motivazione (art. 321 cpv. 1 CPC), con le argomentazioni del primo giudice secondo cui, in particolare, l'autorità di conciliazione non gli ha rilasciato alcuna autorizzazione ad agire, né tantomeno contesta il fatto che “in presenza di più conduttori, la pretesa di riduzione della pigione, in quanto diritto formatore, va fatta valere insieme da questi nella forma del litisconsorzio necessario (art. 70 cpv. 1 CPC)”. Privo di sufficiente motivazione, il reclamo si rivela finan­che irricevibile. Ad ogni modo, il reclamo vedrebbe la sua sorte segnata quand'anche lo si esaminasse nel merito.

                                        

                                   5.   Nella fattispecie, il reclamante sostiene di essere conduttore soli­dale dell'appartamento insieme a __________ D__________. Se non che, ci si può invero chiedere se egli fosse realmente parte del rapporto di locazione, giacché il contratto del 9 maggio 2016 non è stato da lui sottoscritto mentre con lettera del 30 giugno 2016 la locatrice l'ha semplicemente autorizzato ad abitare con la conduttrice dell'appartamento. Sia come sia la questione può rimanere indecisa non essendo di rilievo ai fini del pre­sente giudizio, poiché determinante è unicamente la questione di sapere se l'autorizzazione ad agire del 17 novembre 2016 per­mettesse a RE 1 di presentare la petizione da lui introdotta davanti al Pretore.

 

                                   6.   Ora, la validità di un'autorizzazione ad agire rilasciata dall'auto­rità di conciliazione è un presupposto processuale che il giudice esamina d'ufficio (DTF 139 III 273), anche perché l'autorizza­zione come tale non è impugnabile (DTF 140 III 227). Incombe al giudice competente dinanzi al quale dev'essere introdotta l'a­zione entro il termine dell'art. 209 cpv. 2 CPC, verificare la vali­dità della medesima (DTF 140 III 227). Per essere valida l'auto­rizzazione deve corrispondere nel suo oggetto alla richiesta di giudizio della petizione. L'oggetto litigioso è quello iniziale, con le eventuali estensioni introdotte durante l'udienza di concilia­zione, riservata un'eventuale mutazione dell'azione giusta l'art. 227 CPC (sentenza, I CCA inc. 11.2013.44 del 24 giugno 2015, consid. 5a con riferimenti).

 

                                         In concreto, è vero che l'istanza di conciliazione del 29 settem­bre 2016 è stata presentata non solo da __________ D__________ ma pure da RE 1 e che la citazione a comparire all'u­dienza indica entrambi gli istanti. All'udienza di conciliazione del 21 ottobre 2016, nondimeno, si è presentata unicamente __________ D__________. RE 1, benché fosse stato avvertito sulle conseguenze della mancata comparizione, non si è presentato. L'Ufficio di conciliazione ha così rilasciato l'autorizzazione ad agire alla sola __________ D__________. Quale conseguenza abbia tratto l'autorità di conciliazione dall'assenza di RE 1 non è però dato di capire, la causa non essendo stata stralciata dai ruoli in quanto priva d'oggetto (art. 206 cpv. 1 CPC).

 

                                         Sia come sia, si volesse per avventura ritenere che l'autorizza­zione ad agire dovesse indicare anche RE 1 quale parte istante, l'istanza di conciliazione non corrisponde manife­stamente alle richieste della petizione del 19 novembre 2016. In effetti, da quanto è dato di capire, la prima mirava a ottenere l'an­nul­la­mento delle disdette del contratto di locazione e del con­tratto di lavoro di __________ D__________ e non risulta che all'u­dienza di conciliazione le richieste di giudizio siano state estese o modificate. La petizione introdotta da RE 1 ten­deva invece alla riduzione del canone di locazione del 40% dal 15 maggio 2016 fino alla completa soppressione dei difetti ri­scontrati nell'appartamento e all'ottenimento di un risarcimento di fr. 5000.– per i disagi causati dai difetti alla famiglia dell'at­tore. Ne segue che, nella migliore delle ipotesi, l'autorizzazione ad agire rilasciata il 17 novembre 2016 non consentiva in ogni caso a RE 1 di presentare l'azione come da lui proposta. In circostanze del genere la decisione del Pretore re­siste alla critica.

 

                                   7.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità alla controparte, il re­clamo non essendo stato oggetto di notificazione.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico del recla­mante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

                                     

                                     

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno

15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzio­nale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è discipli­nata in tal caso dall'art. 115 LTF.