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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente Bozzini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 6 aprile 2017 presentato da
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RE 1
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contro la decisione emessa il 9 marzo 2017 dal Giudice di pace del circolo delle Isole nella causa CO 03/2017 (mandato) promossa con istanza del 1° febbraio 2017 dall' |
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CO 1 ; |
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 4 ottobre 2016 RE 1 si è rivolto all' CO 1 per farsi rappresentare in una vertenza da lui promossa nei confronti dell'ex moglie __________ G__________ volta alla riduzione del contributo alimentare da lui dovuto in favore della figlia O__________;
che il 28 ottobre 2016 RE 1 ricevuta dalla legale una richiesta di acconto di fr. 1000.–, l'ha informata di essere impossibilitato a farvi fronte e di volere proseguire personalmente con la causa;
che il 24 novembre 2016 l'__________ CO 1 ha trasmesso al cliente una nota professionale per le prestazioni da lei svolte dal 4 ottobre al 7 novembre 2016 di complessivi di fr. 1307.16 (fr. 1083.33 di onorario, fr. 127.– di spese e fr. 96.83 di IVA) e, dedotto l'importo di fr. 500.– già incassato, gli ha chiesto il pagamento del saldo di fr. 807.16, senza esito;
che il 1° febbraio 2017 l'__________ CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo delle Isole, chiedendo la convocazione di RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 807.16 “oltre interessi e spese”;
che all'udienza del 6 marzo 2017 le parti non hanno raggiunto un'intesa;
che in quell'occasione l'istante ha chiesto al Giudice di pace di emanare una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC;
che statuendo il 9 marzo 2017 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, condannando il convenuto a versare all'istante fr. 807.16 oltre interessi al 5% dal 24 novembre 2016 e ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 160.–;
che contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 marzo (recte: aprile) 2017 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), in cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza;
che l'atto non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212);
che nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto al convenuto il 10 marzo 2017, sicché il reclamo, impostato il 6 aprile 2017 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);
che il Giudice di pace, preso atto della distinta sull'attività svolta dall'istante in favore del convenuto, ha ritenuto il compenso chiesto “congruo e giustificato”, donde l'accoglimento dell'istanza;
che il reclamante espone lo svolgimento dei fatti alla base del contenzioso e si rifiuta di pagare interamente la nota professionale dell'istante perché per le prestazioni da lei eseguite “l'importo di fr. 500.– da lui versato è una retribuzione più che sufficiente”, non condividendo inoltre le spese telefoniche di fr. 37.– esposte nella parcella;
che ci si può chiedere se le argomentazioni del reclamante, non riportate nel verbale del 6 marzo 2017 e quindi apparentemente non espresse davanti al primo giudice, siano ricevibili, l'art. 326 cpv. 1 CPC escludendo in sede di reclamo l'allegazione di nuovi fatti e di nuovi mezzi di prova;
che nondimeno, il verbale citato si riferisce manifestamente alla procedura di conciliazione tant'è che nemmeno riporta le dichiarazioni del convenuto;
che, per contro, ove l'istante chieda l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, il giudice deve dapprima chiudere a verbale la procedura di conciliazione e successivamente aprire formalmente una procedura decisionale, durante la quale l'autorità, che agisce così come una vera e propria giurisdizione di prima istanza, deve tenere un verbale contenente gli elementi essenziali del processo (conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti: art. 235 cpv. 1 lett. d CPC);
che il verbale nella procedura decisionale diventa altresì indispensabile in caso impugnazione della decisione. L'autorità di reclamo deve sapere quali sono state, in prima sede, le domande, le allegazioni e i mezzi di prova delle parti, dovendo determinare se il reclamo contenga inammissibili conclusioni, allegazioni e mezzi di prova nuovi (CCR, sentenza inc. 16.2014.54 del 14 aprile 2016 consid. 6a con riferimenti);
che in tali circostanze si giustifica di esaminare le censure mosse nel reclamo da RE 1;
che, nondimeno, in presenza di una nota dettagliata come quella prestata dalla legale, il convenuto aveva l'obbligo, se non di prendere posizione su ogni singola voce dell'esposto, almeno di specificare se a essere contestate erano l'effettuazione stessa delle prestazioni fatturate, il tempo impiegato oppure le tariffe applicate e ciò affinché l'attrice sia messa in condizione di sapere di quali di questi fattori doveva fornire le prove (sentenza del Tribunale federale 4A_9/2015 del 29 luglio 2015 consid. 5.4);
che nella misura in cui il convenuto adduce solamente che l'avvocata si era limitata a “fissare un appuntamento in Pretura” e a effettuare una telefonata all'avvocato della controparte, la contestazione non può ritenersi sufficiente e non può avere come conseguenza l'obbligo per lei di provare tutti i fattori dell'onorario, per ogni singola prestazione elencata dall'attrice (sentenza del Tribunale federale 4A_415/2016 del 25 novembre 2016 consid. 4.2);
che per quanto concerne l'onorario di fr. 1083.33, esso corrispondente a 4.33 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 250.– sicché la contestazione del reclamante secondo cui l'avvocata, contrariamente a quanto pattuito, avrebbe applicato una tariffa oraria di fr. 280.–, cade nel vuoto;
che in definitiva, il reclamo si rivela infondato;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di indennità alla controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 150.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo delle Isole.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.