Incarto n.
16.2017.15

Lugano

4 aprile 2019/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, presidente

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 28 aprile 2017 presentato dall'

 

 

 RE 1 

 

 

contro la decisione emessa il 6 aprile 2017 dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona, nella causa 0009-2016-o (proprietà per piani: contributi per spese comuni) promossa nei suoi confronti con petizione del 21 luglio 2016 da

 

 

 

 CO 1 ,

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla particella n. 678 RFD di __________ sorge una proprietà per piani composta di due unità: RE 1 è stato titolare, fino al 6 dicembre 2017, dell'unità n. 737 (483/1000) mentre CO 1 lo è della n. 738 (517/1000).

 

                                  B.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 21 luglio 2016 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Bellinzona chiedendo il pagamento di fr. 1354.75, corrispondenti alla partecipazione del convenuto alle spese comuni, oltre a fr. 73.– per le spese di un precetto da lei fatto notificare all'altro proprietario per piani. Chiamato a presentare osservazioni, in un memoriale del 10 agosto 2016 il convenuto ha aderito parzialmente alla petizione nel senso di “essere disposto a pagare le spese comuni in proporzione alla sua quota di comproprietà”. Nella sua replica del 31 agosto 2016 l'attrice ha confermato il suo punto di vista. Alle prime arringhe del 27 ottobre 2016 le parti si sono accordate nel senso che “per il 2016 i costi relativi alla PPP 678 verranno suddivisi nella misura del 50% ciascuno”, impegnandosi e trasmettere al Giudice di pace i conteggi e i giustificativi relativi alle spese condominiali da loro pagate. Ricevuti tali documenti, il Giudice di pace ha allestito un conteggio dei pagamenti effettuati da ciascuno da cui risulta un credito dell'attrice nei confronti del convenuto di fr. 846.15. Invitate ad esprimersi al riguardo, l'attrice ha approvato il conteggio mentre il convenuto ha contestato di dovere pagare le spese esecutive di fr. 73.– chiedendo di poter ricevere copia di alcune fatture.

 

                                  C.   Statuendo il 6 aprile 2017 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione obbligando il convenuto a versare fr. 846.15 all'attrice. Le spese processuali di fr. 150.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 aprile 2017 in cui chiede che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di “suddividere le spese comuni in proporzione ai millesimi” o “di suddividerle al 50% limitatamente al 2016”. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto al più presto il 7 aprile 2017. Introdotto il 28 aprile 2017, il reclamo in esame è tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

 

                                   3.   Il Giudice di pace ha accertato che le parti, all'udienza del 27 ottobre 2016, avevano pattuito una ripartizione delle spese comuni al 50% fino al 31 dicembre 2016 e che esse, dopo aver trasmesso i giustificativi delle spese da loro sostenute, avevano approvato il conteggio da lui allestito, in base ai giustificati agli atti, dal quale risultava un credito dell'attrice nei confronti del convenuto di fr. 846.15. Donde l'accoglimento della petizione entro tali limiti.

 

                                   4.   Il reclamante chiede di stabilire che “le spese della proprietà per piani, PPP, si dividono in proporzione ai millesimi delle singole proprietà” e “eventualmente solo per il 2016 si dividono al 50% ciascuno delle due PPP”. Egli rileva innanzitutto che il verbale dell'udienza del 27 ottobre 2016 indica che “le parti si accordano” di suddividere le spese comuni al 50% “per il 2016” e non, come riportato erroneamente nella decisione impugnata, “fino al 31 dicembre 2016”. Avendo firmato tale verbale, egli è disposto a pagare la metà delle spese comuni per l'anno 2016, ma non accetta una tale ripartizione per gli altri anni ragione per cui chiede di suddividere le spese comuni in proporzione ai millesimi attribuiti a ciascuna proprietà per piani.

 

                                         a)   Nella misura in cui chiede di “accertare che le spese e gli oneri comuni sono da suddividere fra i comproprietari in proporzione ai rispettivi millesimi”, il reclamante dimentica che all'udienza del 27 ottobre 2016 le parti avevano derogato alla ripartizione delle spese comuni secondo le rispettive quote (art. 712h cpv. 1 CC) pattuendo una suddivisione a metà delle stesse. Egli non può quindi pretendere ora di rivedere tale chiave di riparto dopo averla approvata senza riserve.

 

                                         b)   Quanto al fatto che egli è disposto a pagare la metà delle spese comuni solo per il 2016, ma non per anni precedenti o futuri, è vero che all'udienza del 27 ottobre 2016 le parti avevano pattuito tale chiave di ripartizione “per il 2016” e non “fino al 31 dicembre 2016” come indicato dal Giudice di pace. Resta il fatto, dopo avere ricevuto il conteggio allestito dal Giudice di pace, nelle sue osservazioni del 10 febbraio 2017 il convenuto non ha sollevato alcuna obiezione sull'importo finale relativo alla quota di spese e oneri comuni a suo carico calcolata dal primo giudice in base al conteggio indicato. Egli non può dolersi in questa sede dell'importo stabilito dal Giudice di pace senza offendere il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC; DTF 141 III 216 consid. 5.2; 138 III 376 consid. 4.3.2). Ne discende che la conclusione del primo giudice resiste alla critica e il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, può essere respinto da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b lett. b n. 3 LOG).

 

                                   5.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico del reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   .

–   .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.