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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire sul reclamo del 18 maggio 2017 presentato da
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e CO 1 (patrocinati dall'avv. PA 2 ),
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. L'11 ottobre 2014 CO 2 e la moglie CO 1 hanno trasmesso alla ditta individuale RE 1, __________, di cui RE 1 è titolare, un formulario “leasing – Autoleasingˮ, in cui hanno indicato i loro dati personali e le loro entrate, così come un altro formulario, denominato “Ordinazione – Autoleasing senza bancaˮ, in cui essi hanno indicato le specificità dell'automobile richiesta (manuale, cinque porte, di colore nero metallizzato e con un massimo di 25 000 km), precisando come ordine preferenze una D__________ __________, una T__________ __________, una V__________ __________, una F__________ __________ e un'A__________ __________, e specificando quale possibilità d'investimento un importo variante tra fr. 13 450.– e fr. 20 000.–.
B. Il 14 ottobre 2014 la ditta ha comunicato ad CO 2 di avere ricevuto la documentazione, di avere aperto un dossier e, conformemente alle condizioni generali, ha chiesto il pagamento di fr. 395.– oltre l'IVA per le spese di apertura dello stesso, così come di fr. 1345.– corrispondenti alla garanzia del 10% del costo della D__________ __________. I coniugi CO 2 hanno versato alla società complessivi fr. 1879.20. L'autovettura non è però stata consegnata.
C. Il 5 dicembre 2014 l'RE
1 ha sottoposto ai coniugi CO 2 l'acquisto di una F__________ __________ al prezzo
di
fr. 23 900.– chiedendo il pagamento di una garanzia di
fr. 2390.–, oltre alla prima mensilità del leasing (su un totale di 48) di
fr. 641.– e oltre l'IVA, dedotto l'acconto di fr. 1345.–, per complessivi
fr. 1737.25 più l'IVA (con riserva di spese supplementari)ˮ. Il
giorno successivo CO 2 ha comunicato alla ditta di rifiutare l'ordinazione di “tutte
le automobili” chiedendo la restituzione degli importi versati. Il 12 dicembre
2014 RE 1, preso atto dell'annullamento dell'ordinazione, ha chiesto ai clienti
il pagamento di complessivi fr. 1942.60 (fr. 2000.– ‟totale preparazione
ordinazioni 10%ˮ,
fr. 395.– ‟condizioni generali P. 3.2 + IVAˮ, fr. 900.– ‟condizioni
generali P. 3.2 + IVAˮ, + IVA di fr. 263.60 dedotti acconti per
fr. 1879.–). Il 22 dicembre 2014 CO 2 e CO 1 hanno però accettato la proposta di
una H__________ __________ al prezzo di fr. 14 750.– per la quale l'RE 1 chiedeva
il pagamento di una cauzione di fr. 1475.–, oltre alla prima mensilità del
leasing (su un totale di 48) di fr. 396.– più l'IVA, dedotto l'acconto di fr.
1345.– per complessivi fr. 557.65 oltre l'IVA, precisando che prima di
effettuare tale pagamento essi desideravano visionare l'automobile. Il 29
dicembre 2014 la ditta ha chiesto ai richiedenti il pagamento di fr. 1961.20
(fr. 526.– importo residuo consegna, fr. 420.– spese del concedente del
leasing, fr. 490.– spese del fornitore del veicolo, vignetta, benzina, varie,
fr. 380.– spese supplementari) specificando che ‟Il pagamento dell'importo
di cui sopra deve essere eseguito imperativamente prima della consegna del
veicolo. Alla ricezione del pagamento e di tutti i documenti richiesti, RE 1 trasmette
il dossier alla società di leasingˮ. Il 7 gennaio 2015 CO 1 e CO 2 hanno
comunicato alla ditta di riconfermarsi nella disdetta immediata del contratto, chiedendo
la restituzione di fr. 1879.20. La richiesta è stata rifiutata malgrado vari
solleciti.
D. Ottenuta l'autorizzazione
ad agire, con petizione del 14 settembre 2015 CO 1 e CO 2 hanno convenuto la
ditta individuale RE 1 davanti al Giudice di pace del Circolo di Bellinzona per
ottenere – previo conferimento del gratuito patrocinio – l'accertamento della
nullità ab initio del contratto del 14 ottobre 2014, così come di ogni
altro contratto stipulato, e la condanna della convenuta alla restituzione di
fr. 1879.20 oltre interessi del 5% dal 13 marzo 2015, o in via subordinata di
fr. 1484.20 o quanto meno di fr. 979.20. Invitata a presentare
osservazioni, nel suo allegato del 25 novembre 2015 l'RE 1 ha proposto il rigetto
della petizione. Replicando il 15 gennaio 2016 gli attori hanno confermato
le loro domande. In una duplica del 16 dicembre 2016 la convenuta ha mantenuto
il suo punto di vista. All'udienza del 23 marzo 2017, indetta per il
dibattimento, le parti hanno confermato le loro posizioni.
E. Statuendo il 13 aprile 2017 il Giudice di pace ha accolto la petizione condannando l'RE 1 a versare a CO 1 e CO 2 fr. 1879.20 oltre interessi del 5% dal 13 marzo 2015. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere agli attori fr. 200.– per ripetibili.
F. Contro la decisione appena citata l'RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 maggio 2017 in cui chiede – previo conferimento dell'effetto sospensivo – di annullare la decisione impugnata e di rinviare la causa al giudice di pace per un nuovo giudizio o, in via subordinata, di riformarla nel senso di respingere la petizione. Con decreto del 2 giugno 2017 il presidente di questa Camera ha accordato al rimedio giuridico l'effetto sospensivo. Il reclamo non è stato notificato agli attori per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 21 aprile 2017 (cfr. tracciamento degli invii postali n. 98.__________ agli atti). Introdotto il 18 maggio 2017 il reclamo è tempestivo.
2. La petizione è stata presentata nei confronti dell'RE 1 di RE 1 e il reclamo è stato presentato dalla medesima. Se non che una ditta individuale è sprovvista della personalità giuridica e non ha la capacità di essere parte. Legittimato ad agire è solo il suo titolare, quale persona fisica (v. CCR sentenza inc.16.2017.13/14 del 29 settembre 2018 consid. 3 con rinvii; v. anche Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 7 ad art. 221; Domej in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 9 ad art. 66; Hrubesch-Millauer in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 23 ad art. 66). Premesso ciò, in concreto, non sussistono confusione o dubbi in merito al fatto che convenuto sia RE 1, titolare della ditta individuale. Ne segue che la denominazione della parte convenuta “nel rubrum” va corretta senza ulteriori formalità (cfr. DTF 142 III 787 consid. 3.2.1). Poco importa al riguardo che nel frattempo, il 5 luglio 2017, la ditta individuale sia stata radiata dal registro di commercio per cessazione dell'attività, tale operazione non ha effetti sulla legittimazione del titolare come persona fisica (v. anche: Meier-Hayoz/Forstmoser, Schweizerisches Gesellschaftsrecht, 11ª edizione, n. 17 in fine ad §26).
3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
4. Il Giudice di pace, dopo avere accertato che il 7 ottobre 2014 la ditta, dando seguito a un colloquio telefonico, aveva inviato agli attori i formulari da compilare per la ricerca e il finanziamento di un veicolo “senza una banca”, ha accertato che i coniugi CO 2 avevano indicato quattro modelli di automobili che potevano entrare in considerazione così come l'importo massimo dell'investimento. Egli ha poi appurato che quantunque gli attori avessero versato una cauzione di fr. 1384.20, prevista contrattualmente, la ditta non era stata in grado di reperire nessuna delle automobili con i parametri richiesti. Solo in un secondo tempo, egli ha soggiunto, essa ha prospettato agli attori l'acquisito di una H__________ __________ al prezzo concordato, proposta però che i coniugi CO 2 avrebbero accettato previa visione della stessa, ciò che non è però mai stato reso possibile.
Ciò premesso per il Giudice di pace le modalità della conclusione del contratto appaiono dubbie e per questo “risulta difficilmente interpretabile da una persona non addentro alla materiaˮ. Oltre a ciò – a suo parere – le condizioni generali inviate dopo la firma dei formulari risultano carenti sui doveri del fornitore di prestazioni né agli atti risulta “l'accettazione del finanziamento mediante leasing (citazione del formulario d'ordinazione Autoleasing non sarà accordato nessun leasing in caso di indebitamento eccessivo del/dei cliente/i)ˮ. In definitiva – egli epiloga – la convenuta non ha ottemperato a quanto previsto dal contratto, donde la sua condanna a restituire agli attori quanto da loro versato.
5. RE 1 chiede, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e di rinviare gli atti al primo giudice per l'emanazione di una nuova decisione, lamentando il fatto che il Giudice di pace ha emanato una decisione solo in base ai documenti agli atti senza assumere la testimonianza di __________ D__________, gli interrogatori delle parti e senza emanare un'ordinanza sulle prove motivata. Egli rimprovera così al così al primo giudice di avere violato gli art. 29 Cost. e 154 CPC.
a) Il diritto alla prova garantisce alle parti di essere ammesse a provare i fatti giuridicamente rilevanti da esse allegati, purché i mezzi di prova offerti siano pertinenti e vengano prodotti in tempo utile e nelle forme prescritte. Nell'ambito del diritto privato, il diritto alla prova è retto dall'art. 8 CC, quale disposizione speciale rispetto all'art. 29 cpv. 2 Cost. Gli art. 8 CC e 29 cpv. 2 Cost. non escludono tuttavia un apprezzamento anticipato delle prove (CCR sentenza inc.16.2016.17 del 25 settembre 2018 consid. 6c con rinvio a: DTF 140 I 298 consid. 6.3; RtiD I-2016 pag. 693 consid. 2.3.2 con rinvii).
b) In concreto, non fa dubbio che nei suoi allegati introduttivi il convenuto ha offerto l'audizione testimoniale di __________ D__________ (osservazioni pag. 3 in alto; pag. 5 in mezzo; pag. 6 in alto; duplica pag. 5 in alto, pag. 6 in alto, pag. 7, pag. 8 in fine pag. 10 in fine e pag. 11), come pure l'interrogatorio di RE 1, titolare della ditta (duplica pag. 5 in alto pag. 6 in alto, pag. 7 pag. 8 in fine pag. 10 in fine e pag. 11). Sta di fatto che alle prime arringhe del 23 marzo 2017 le parti si sono limitate a confermare i loro allegati tant'è che in calce al verbale figura l'indicazione che ‟il Giudice di pace decideràˮ. Certo, egli non accenna alla chiusura dell'istruttoria, ma il convenuto, debitamente patrocinato, non pretende avere notificato definitivamente le prove offerte negli allegati preliminari (cfr. Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 16 ad art. 228; Tappy in: Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 12 ad art. 228).
c) In siffatte circostanze il Giudice di pace poteva legittimamente dedurre dal comportamento processuale delle parti un'implicita rinuncia alle prove e quindi l'inutilità di statuire sulle stesse (nel medesimo senso CCR sentenza inc. 16.2016.78 del 16 agosto 2018 consid. 8c). Ne segue che il reclamante non può più dolersi della mancata assunzione delle prove senza offendere il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC; DTF 141 III 216 consid. 5.2; 138 III 376 consid. 4.3.2). Al riguardo non soccorre attardarsi.
6. Nel merito, il reclamante lamenta in primo luogo un errato accertamento dei fatti da parte del Giudice di pace precisando che la ditta non era una società di leasing ma un'agenzia d'intermediazione che si occupa di ricercare veicoli per clienti privati mettendoli poi in contatto con società di leasing. Egli chiede perciò un corrispettivo a norma dell'art. 412 CO per l'attività svolta, come specificato nelle condizioni generali accettate e sottoscritte dagli attori e ciò indipendentemente dalla conclusione o meno del contratto con la società di leasing come disciplinato dall'art. 413 cpv. 3 CO. Egli afferma poi, diversamente da quanto addotto dal primo giudice, di avere reperito tutte le automobili richieste dagli attori (una D__________, una F__________ e una H__________t) ma che all'ultimo momento essi hanno cambiato idea e annullato le ordinazioni. Quanto alla F__________, il reclamante sostiene che essa non è stata accettata poiché non era sostenibile per il budget degli attori, quantunque nell'ordinazione fosse specificato che il prezzo finale e il chilometraggio potessero differire rispetto a quanto indicato, mentre il motivo della mancata consegna della H__________, che rientrava nel budget della controparte, è dovuta al mancato pagamento da parte loro degli anticipi richiesti. A suo avviso, quindi, egli ha perfettamente adempiuto il mandato sicché si legittima il suo diritto di trattenere fr. 1879.20 versati per l'attività di intermediazione e per la ricerca svolta. RE 1 assevera poi che le condizioni generali del contratto specificano quanto da lui effettuato, evidenziano la natura del contratto, i doveri dell'agenzia e quelli dei clienti ed è chiarita la possibilità di revoca dell'ordinazione senza addebitati purché ciò avvenga nel termine di 7 giorni. Trascorso tale termine, come in concreto, la ditta ha diritto di trattenere fr. 395.– più l'IVA per l'apertura del dossier, fr. 900.– per l'attività svolta, e il 10% del prezzo scritto a mano nell'ordinazione (fr. 2000.–) ragione per cui egli vanta un credito di fr. 1942.60.
a) In primo luogo l'interessato equivoca la motivazione del giudice di pace, il quale non ha qualificato il contratto in esame come contratto di leasing ma, specificando che si trattava della ricerca e il finanziamento di un veicolo “senza banca”, ha ritenuto che tra le parti fosse sorto un contratto di mediazione.
b) Relativamente al reperimento delle vetture indicate nell'ordinazione dell'11 ottobre 2014, gli attori non hanno contestato che la D__________ __________ proposta il 14 ottobre 2014 dal convenuto (doc. 6) fosse conforme alle loro richieste, tant'è che hanno corrisposto gli anticipi pretesi dalla controparte. Essi, tuttavia, hanno sempre addotto che l'automobile non è mai stata consegnata. Al riguardo nel reclamo RE 1 oppone genericamente di avere reperito tutte le vetture ma non pretende di avere consegnato tale vettura ai clienti nonostante essi avessero interamente corrisposto gli importi richiesti. Per di più, l'art. 2.7 delle condizioni generali prevede che con il versamento di tali importi la società avrebbe concluso il contratto di leasing con la società di leasing e proceduto alla consegna del veicolo ‟dans les meilleurs delaiˮ che poi nella seguente ordinazione sono specificati in ‟4-15 giorni ferialiˮ (doc. 8). Non si può pertanto imputare agli attori l'annullamento della comanda, il mancato adempimento del contratto essendo dovuto al comportamento del convenuto. Ne segue che al riguardo l'accertamento del primo giudice secondo cui tale vettura non è stata reperita non può dirsi manifestamente errato.
c) In
merito alla F__________ __________, essa è stata prospettata al prezzo
di fr. 23 900.– e con un chilometraggio di 27 000 km, pacificamente superiori
ai massimi indicati dagli attori (doc. 4:
fr. 20 000.– e 25 000 km). Certo, sullo stesso formulario figura altresì che ‟per
tutti i veicoli d'occasione, la società di leasing ha il diritto di proporre un
veicolo dalle caratteristiche simili ma che può differire quanto al prezzo,
l'anno, chilometraggio ecc.ˮ Resta il fatto che tale indicazione non può
che ragionevolmente essere interpretata nel senso che tali parametri dovessero
rientrare in quelli approssimativi indicati dai clienti o, tutt'al più,
differire lievemente e non come per il prezzo di quasi il 20%. Fuori dalle
possibilità indicate dai clienti, anche al riguardo la conclusione del Giudice
di pace secondo cui anche per quanto attiene a questo veicolo il convenuto non
sia in grado di reperire l'automobile richiesta non può dirsi arbitraria.
d) Quanto alla H__________ __________, il reclamante non si confronta, neppure di scorcio, con la motivazione del primo giudice, secondo cui i clienti avrebbero accettato l'ordinazione dell'automobile ma solamente previa visione della stessa, ciò che non è mai stato reso possibile. Contrariamente a quanto adduce il convenuto, nulla lascia intendere che essi pretendevano la consegna del veicolo prima del pagamento, anzi gli attori esigevano solo di poter visionare l'automobile prima di procedere ad ulteriori pagamenti. Nella misura in cui non è stata mostrata, né è stato addotto un motivo per il quale è stata negata tale richiesta, una volta di più la conclusione del primo giudice secondo cui in realtà l'automobile non era stata reperita non può dirsi manifestamente insostenibile.
7. Ciò premesso, con il contratto di mediazione il mediatore riceve il mandato di indicare l'occasione per concludere un contratto o di interporsi per la conclusione di un contratto contro pagamento di una mercede (art. 412 CO). Nel primo caso, la prestazione del mediatore si esaurisce con l'indicazione o con la presentazione al mandante di un possibile contraente, nel secondo, il mediatore si interpone nelle trattative di compravendita e agisce fra il mandante e il terzo (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª edizione, pag. 719 n. 4936). Gli elementi essenziali del contratto di mediazione sono il servizio richiesto dal mandante e il principio della sua onerosità (v. II CCA sentenza inc. 12.2016.64 del 9 luglio 2018 consid. 1 con rinvii a Gautschi in: Berner Kommentar, n. 2a ad art. 412 CO e Ammann in: Basler Kommentar, OR II, 6ª edizione, n. 1 e segg. ad art. 412). Le disposizioni del mandato propriamente detto sono in genere applicabili al contratto di mediazione (art. 412 cpv. 2 CO).
Premessa necessaria per poter pretendere la mercede di mediazione è, di regola, la stipulazione del contratto a seguito dell'indicazione o dell'interposizione del mediatore (art. 413 cpv. 1 CO). L'obbligo di remunerare il mediatore, tuttavia, è aleatorio nel senso che la mercede è dovuta solo in caso di successo e non per l'estensione dell'attività di mediazione (DTF 138 III 669 consid. 3.1 con riferimenti; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_307/2018 del 10 ottobre 2018 consid. 4.1; Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., pag. 718 n. 4934). L'art. 413 cpv. 1 CO è, invero, di diritto dispositivo, le parti potendo derogarvi e pattuire una “garanzia di provvigione” che assicura al mediatore una mercede anche in caso di insuccesso (DTF 131 III 275 consid. 5.1.2 con riferimenti). In caso di mancata conclusione del contratto il mediatore può ad ogni modo pretendere il rimborso delle spese se questo è stato pattuito tra le parti (art. 413 cpv. 3 CO). Spetta in ogni caso al mediatore provare le spese effettivamente sopportate (art. 8 CC: CCR sentenza inc. 16.2011.68 del 28 agosto 2012, consid. 2a; II CCA sentenza inc. 12.2006.159 dell'8 giugno 2007 consid. 6). Le citate pattuizioni devono però essere formulate in modo sufficientemente chiaro, chi deroga all'art. 413 CO supportando le conseguenze di una mancata chiarezza (Rayroux in: Commentaire Romand, CO I, 2ª edizione, n. 2 ad art. 413).
8. Nella fattispecie nel contratto firmato dalle parti era previsto che ‟Il/i cliente/i è/sono completamente d'accordo che, in caso di un ritiro della presente ordinazione, RE 1 fatturi il 10%, il 15% fino al 20% del prezzo stabilito scritto a mano (CO art. 4133)ˮ (doc. 1 e doc. 4). Nella richiesta di leasing è altresì indicato che i richiedenti si impegnavano a ‟indennizzare RE 1 anche per le eventuali spese (Codice delle obbligazioni, articolo 4133)ˮ (doc. 2 in fine). Quanto alle condizioni generali, esse segnalavano al richiedente in calce alle stesse e in grassetto il suo diritto di revoca e il diritto dell'RE 1 de tenersi gli importi menzionati ai punti da 3.2 a 3.5 delle medesime ”(CO art. 4133)ˮ. Tali punti prevedevano che il richiedente del leasing ritiratosi successivamente non poteva pretendere la restituzione dei fr. 395.– oltre IVA versati per l'apertura del dossier (tenute conto delle spese per la verifica dei dati e della situazione finanziaria: punto 3.2), che ove al momento del ritiro fossero già state svolte ricerche di vetture, il richiedente doveva all'RE 1 un'indennità forfettaria di fr. 900.– più l'IVA, prelevata dalla cauzione versata (punto 3.3) e che qualora il contratto di leasing non possa essere conchiuso per colpa imputabile al richiedente (informazioni erronee), l'RE 1 ha diritto un'indennità forfettaria di fr. 900.– più l'IVA, prelevata dalla cauzione versata, quale risarcimento dell'attività svolta (punto 3.4) e infine, se il contratto non può conchiudersi, l'RE 1 fatturerà tra il 10%, 15%-20% del valore dell'ordinazione (punto 3.5: v. doc. 5).
Ora, che gli attori abbiano per finire receduto dal mandato al convenuto è vero. Se non che, come si è visto in precedenza, il primo giudice ha accertato – senza arbitrio – che ciò era dovuto all'inadempienza del mandatario. Premesso ciò, quale fosse la reale e comune volontà delle parti al momento della sottoscrizione del contratto non è dato di sapere, né le parti hanno alluso. Sta di fatto che se lo scopo delle clausole testé riprodotte poteva essere quello di proteggere il mediatore da violazioni contrattuali del mandante, non appare ragionevolmente sostenibile che una mercede fosse dovuta anche in caso di inadempienze del mandatario. Una tale volontà non può essere attribuita agli attori, incombendo al convenuto, estensore delle condizioni generali, precisare un'evenienza del genere. Senza dimenticare che andrebbe anche esaminato se clausole del genere non siano state introdotte per dissuadere o impedire ai mandanti l'esercizio del loro diritto di revoca, ciò che le renderebbe finanche nulle (sulla questione: Tercier/Bieri/ Carron, op. cit., pag. 733 n. 5016; v. anche II CCA, sentenze inc. 12.2006.159 dell'8 giugno 2007 consid. 5 e 12.2004.127 del 29 luglio 2005 consid. 6.2). Quanto alla rifusione delle spese (clausola n. 3.2), andrebbe altresì esaminato se il mandatario le ha sufficientemente dimostrate (cfr. sopra consid. 7), la distinta agli atti elenca bensì delle prestazioni svolte (doc. 16). Tuttavia, per tacere del fatto che una parte delle prestazioni elencate sono successive alla fine del mandato, il dettaglio non specifica in modo chiaro come sia stata calcolata la singola prestazione e si giunga all'importo rivendicato. Ne segue che la conclusione del Giudice di pace, per il quale il convenuto non ha diritto a trattenere gli importi anticipati dagli istanti non può dirsi errata.
9. Nelle circostanze descritte, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. .
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.