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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire sull'appello del 12 giugno 2017 presentato dalla
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Sulla particella n. 251 RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“CO 1”) composta di 11 appartamenti (19 unità). CO 1 è titolare della n. 2761, pari a 11/1000, con diritto esclusivo sull'autorimessa n. 2, così come della n. 2769, pari a 86/1000, con diritto esclusivo sull'appartamento n. 3.
B. Con petizione del 30 luglio 2015 la Comunione dei comproprietari del ‟RE 1ˮ ha convenuto CO 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale sulle proprietà per piani n. 2761 e 2769 per fr. 9164.70 oltre interessi al 5% dal 30 giugno 2014 su fr. 4764.25 e dal 30 giugno 2015 su fr. 4400.15, corrispondente alle spese e oneri comuni stabilite nei consuntivi per il 2013 e il 2014. Con decreto cautelare del 4 agosto 2015, emesso senza contraddittorio, il Pretore ha ordinato l'iscrizione richiesta (inc. CA.2015.321).
C. Chiamata a presentare osservazioni scritte, il 19 agosto 2015 la convenuta ha proposto di respingere l'istanza eccependo la compensazione con un proprio credito di oltre fr. 20 000.– sopportati per il ripristino del suo appartamento danneggiatosi in seguito a infiltrazioni d'acqua. Nella replica del 24 settembre 2015 e nella duplica del 14 ottobre 2015 le parti hanno riaffermato il loro punto di vista. Con disposizione ordinatoria processuale dell'11 agosto 2016 il Pretore ha respinto tutte le prove offerte dalle parti.
D. Statuendo con sentenza del 30 maggio 2017 il Pretore ha respinto l'istanza e ha ordinato la cancellazione dell'ipoteca legale litigiosa dal registro fondiario. Le spese processuali di complessivi fr. 400.–, così come gli oneri del decreto cautelare emesso inaudita parte il 4 agosto 2015, sono state poste a carico dell'istante, tenuta a rifondere alla convenuta fr. 700.– per ripetibili.
E. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un appello del 12 giugno 2017 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere l'istanza. Il rimedio non è stato intimato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. L'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale a garanzia di spese comuni è trattata con la procedura sommaria degli art. 248 segg. CPC (art. 249 lett. d n. 5 CPC). Dandosi un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, le decisioni del Pretore in tale materia sono impugnabili con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie non fa dubbio che il valore litigioso non raggiungeva fr. 10 000.–, la pretesa dell'istante ammontando a fr. 9164.70. Ne segue che la sentenza del 30 maggio 2017 era impugnabile mediante reclamo.
2. Nella fattispecie l'istante ha però presentato un appello. Ora, se un ricorrente presenta per errore un appello invece di un reclamo, l'appello va dichiarato irricevibile. In circostanze particolari è possibile all'autorità di secondo grado convertire un appello in reclamo, ma la giurisprudenza più recente precisa che ciò è lecito unicamente ove l'errata intestazione del rimedio giuridico sia dovuta a svista o inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, ove un mandatario professionale inoltri scientemente un appello pur dovendo sapere, usando la debita diligenza, che tale mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicato in: RSPC 2018 pag. 408; v. anche CCR sentenza inc. 16.2016.79 del 21 dicembre 2018 consid. 2). Identico principio vigeva, nel Cantone Ticino, già prima che entrasse in vigore il nuovo Codice di procedura civile (Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, appendice 2000/2004 n. 55 ad art. 307; v. anche II CCA sentenza inc. 12.2006.23 del 24 gennaio 2006 e CCC sentenza inc. 16.2006.78 del 27 luglio 2006).
3. Nella fattispecie l'introduzione dell'appello non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza manifesta. Intanto, oltre a definire le parti come “appellante” e “appellata”, l'istante specifica espressamente che “il presente atto d'appello” viene inoltrato ”ex art 310 CPC, sia causa errata applicazione del diritto che causa errato accertamento dei fatti”. Inoltre la richiesta di giudizio, in cui essa ripete la locuzione “l'appello è accolto”, è preceduta dal richiamo agli art. 314 e 317 lett. b CPC, disposizioni riferibili a tale mezzo d'impugnazione. E ciò nonostante nei rimedi giuridici in calce alla sentenza impugnata il Pretore ha indicato chiaramente il reclamo quale rimedio esperibile contro la sentenza da lui emanata. Per altro, in nessuna parte del memoriale la ricorrente, pur contestando i fatti (v. pag. 2 n. 2), pretende che vi sia un accertamento manifestamente errato dei fatti, ciò che rappresenta la principale distinzione tra i due rimedi giuridici (art. 320 lett. b CPC).
4. Nelle circostanze descritte, il mandatario professionale dell'istante, che non poteva ignorare il corretto rimedio giuridico contro le decisioni inappellabili, ha introdotto consapevolmente un appello ragione per cui il ricorso da lui presentato non può quindi essere convertito in reclamo. Ciò basta per emanare un sindacato di irricevibilità senza addentrarsi in altre disamine.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), fermo restando che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta, l'attuale procedura non terminando con una sentenza di merito (art. 21 LTG). Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, l'atto non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 350.– sono poste a carico della la RE 1.
3. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. .
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.