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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, presidente |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 19 luglio 2017 presentato da
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RE 1
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contro la decisione emessa il 30 giugno 2017 dal Giudice di pace supplente del circolo di Malvaglia nella causa EC-04-17; #093 (rapporti di vicinato) promossa con istanza del 30 maggio 2017 da |
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CO 1; |
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 28
marzo e il 20 aprile 2017 CO 1, proprietario della particella n. 1089 RFD di __________,
ha chiesto a RE 1, proprietario della contigua particella
n. 1088, di eliminare entro quindici giorni l'edera cresciuta a confine del suo
fondo e sconfinante sulla propria proprietà, avvertendolo che qualora non avesse dato seguito a tale richiesta,
avrebbe incaricato, a sue spese, il giardiniere __________ P__________ di
eseguire il lavoro per un costo preventivato di fr. 300.–;
che, non avendo il vicino eseguito quanto richiesto, CO 1 ha incaricato __________ P__________ di estirpare l'edera e portarla in discarica, pagandogli il 18 maggio 2017 fr. 300.–;
che il 30 maggio 2017 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Malvaglia, chiedendogli di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 300.– oltre interessi del 5% e di fr. 30.– per spese amministrative, così come l'ingiunzione di “evitare immissioni negative per non curanza durante i trattamenti fitosanitari”;
che all'udienza di conciliazione del 26 giugno 2017 le parti non hanno raggiunto un accordo e il Giudice di pace supplente ha preannunciato l'emanazione di una decisione ai sensi dell'art. 212 CPC dopo avere esperito un sopralluogo, richiesto dal convenuto, per determinare da quale dei due fondi l'edera si fosse originata;
che con decisione de 30 giugno 2017 il Giudice di pace supplente, in parziale accoglimento dell'istanza, ha condannato il convenuto a pagare all'attore fr. 155.– e ha invitato il convenuto “a valutare d'ora in poi concretamente l'utilizzo di una ponta erogatrice a spalla … trattenendosi da eccessi pregiudizievoli che potrebbero potenzialmente arrecare danno al confinante”;
che le spese processuali di fr. 50.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno;
che il 19 luglio 2017 RE 1 è insorto a questa Camera;
che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate da un giudice di pace o da un giudice di pace supplente, come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC, sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212);
che nella fattispecie il reclamo, introdotto il 19 luglio 2017 (cfr. timbro sulla busta di intimazione), è tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma deve dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 138 III 380 consid. 6.1 con rinvii; Trezzini in: Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, Lugano 2011, art. 321 pag. 1411);
che il Giudice di pace supplente ha parzialmente accolto l'istanza, avendo accertato che il vegetale invasivo “si origina nella zona di confine di entrambe le proprietà (RFD No. 1088 e 1089) (v. foto allegate), e che quindi la pulizia dello stesso è da imputare ad entrambe le parti”;
che il reclamante, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione impugnata sull'accertamento dei fatti o sull' applicazione di norme di diritto, si limita a “contestare parte della decisione”, in quanto desidera “un giustificativo da parte del giardiniere P__________ __________ […] da dove parte il vegetale invasivo (edera) e da dove ha dovuto intervenire per l'eliminazione” e “se necessario anche un sopralluogo in mia presenza”;
che così argomentando, il reclamo manifestamente non soddisfa le esigenze di motivazione testé indicate;
che, di conseguenza, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure chiesto dal reclamante (Trezzini, op. cit., art. 321 pag. 1411 e art. 311 pag. 1367; Jeandin: in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 5 ad art 321), donde l'irricevibilità del reclamo;
che, in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b lett. a n. 2 LOG;
che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.