Incarto n.
16.2017.25

Lugano

11 settembre 2017/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 14 luglio 2017 presentato da

 

 

 RE 1 

 

 

contro la decisione emessa il 3 luglio 2017 dal Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa inc. 18/17/S (azione di mantenimento) promossa con istanza del 16 gennaio 2017 da

 

 

 

 CO 1 ;

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 28 luglio 2004 CO 1 ha dato alla luce un figlio, __________, che è stato riconosciuto da RE 1. Il 6 ottobre 2004 i genitori hanno sottoscritto una convenzione per il mante­ni­mento del figlio, approvata il 7 ottobre 2004 dall'allora Com­missione tutoria regionale di Mendrisio. Il 14 ottobre 2016 CO 1 in CO 1 si è rivolta a RE 1 chiedendo­gli di versarle entro dieci giorni complessivi fr. 2110.30 per contri­buti alimentari per il figlio non versati tra agosto 2015 e settem­bre 2016 (fr. 1540.30: agosto 2015 fr. 363.40, marzo 2016 fr. 363.40, aprile 2016 fr. 300.–, maggio 2016 fr. 105.30, agosto 2016 fr. 253.90 e settembre 2016 fr. 154.30) e la partecipazione a spese straordinarie del figlio (fr. 570.–: fr. 300.– per un corso di karate, fr. 170.– per l'igienista e fr. 100.– per l'abbonamento “ar­cobaleno”). Non essendo intervenuto alcun versamento, il 9 no­vembre 2016 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio ese­cuzione di Lugano per l'incasso di fr. 2110.30, al quale l'escusso ha interposto opposizione.

 

                                  B.   Il 16 gennaio 2017 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Capria­sca, chiedendo il rigetto in via definitiva dell'opposizione interpo­sta al predetto precetto esecutivo. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 2017 il convenuto ha proposto di respingere l'istanza. Nella replica dell'11 febbraio 2017 e nella duplica del 25 febbraio 2017 le parti hanno confermato le loro posizioni. All'udienza del 7 aprile 2017 le parti si sono intese nel seguente modo:

     Il signor RE 1 provvederà a versare gli scoperti concernenti l'importo sta­bilito quale contributo per gli alimenti pari a fr. 800.– mensili oltre a fr. 150.– quali contributi per acquisto di scarpe, parrucchiere, spese di treno.

     L'importo residuo verrà stabilito dopo che le parti avranno verificato, in particolare, il versamento di fr. 363.40 del 7 marzo 2016.

     Le parti dovranno inviare al Giudice di pace l'estratto conto dettagliato del rispettivo CCP per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2016.

     Al ricevimento della documentazione il Giudice di pace sottoporrà alle parti una proposta di decisione.

 

Il 15 aprile e il 2 maggio 2017 le parti hanno trasmesso al Giudice di pace gli estratti dei rispettivi conti del periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. L'istante ha inoltre ridotto la sua pretesa per il contributo alimentare arretrato a fr. 1469.90, mentre il convenuto, che ha prodotto un conteggio dei contributi alimentari dovuti e di quelli da lui versati, ha sostenuto che quelli scoperti ammontano a fr. 1081.80.

 

                                  C.   Con decisione del 3 luglio 2017 il Giudice di pace ha ordinato al convenuto di versare entro il 31 luglio 2017 all'istante fr. 1496.90 a “saldo di ogni e qualsiasi pretesa per quanto concerne gli scoperti degli alimenti, i contributi per l'acquisto scarpe, barbiere e spese del treno” e “nel contempo ritira l'opposizione interposta al PE n. __________”, ingiungendo all'istante di provvedere “alla can­cel­la­zione del PE n. __________ emesso dall'Ufficio esecuzioni di Lugano” al ricevimento dell'intero importo. Le spese processuali di fr. 100.– sono state poste a carico del convenuto.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 luglio 2017, chiedendone l'annullamento e il rinvio degli atti al primo giudice affinché emani una nuova decisione motivata. Nelle sue osservazioni dell'8 agosto 2017 CO 1 si lamenta del fatto che il Giudice di pace non si sia pronunciato sulla rifusione delle spese stra­ordinarie del figlio.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Il Giudice di pace ha ordinato al convenuto di versare all'istante fr. 1496.90, come se avesse deciso su un'azione creditoria nella procedura semplificata, salvo indicare in calce alla decisione impugnata la facoltà di interporre reclamo al Tribunale d'appello entro 10 giorni, termine riconducibile ai rimedi di diritto contro “le pratiche a tenore della LEF” (art. 309 lett. b CPC) giudicate con il rito sommario (art. 321 cpv. 2 CPC). Tale contraddittorietà conferma l'incerta e confusa gestione processuale da parte del primo giudice.

 

                                         a)   Dagli atti risulta, in effetti, che CO 1 aveva adito il Giudice di pace con un'istanza sulla base dell'art. 80 LEF volta al rigetto definitivo dell'opposizione interposta da RE 1 al PE da lei fattogli notificare per il pagamento di contributi alimentari non pagati e per la quota di partecipazione alle spese straordinarie del figlio. Il primo giudice ha così trattato il procedimento con il rito sommario tant'è che l'ha rubricato con il numero “18/17/S” e nell'assegnare al convenuto un termine per formulare osservazioni egli si è riferito all'art. 253 CPC (ordinanza del 18 gennaio 2017). All'udienza del 7 aprile 2017, il Giudice di pace, dopo avere preso atto di un'intesa tra le parti, le ha invitate a trasmettergli “l'estratto conto dettagliato del rispettivo CCP per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2016” preannunciando “al ricevimento della documentazione” di sottoporre loro una proposta di decisione. In realtà, come detto, dopo avere sollecitato il convenuto a produrre la documentazione, rammentandogli che “in caso contrario il Giudice di pace procederà come stabilito in sede di udienza”, alla ricezione di quanto richiesto egli ha deciso la vertenza nel merito.

 

                                         b)   Così giudicando, il primo giudice è incorso in due errori. Il primo consiste nel fatto che ha trasformato – senza essere richiesto e senza spiegarne le ragioni – l'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione in un'azione condannatoria. Il secondo errore risiede nell'avere statuito su di un'azione creditoria senza che la stessa fosse preceduta da un infruttuoso tentativo di conciliazione con conseguente autorizzazione ad agire, presupposto indispensabile per promuovere l'azione con la procedura semplificata (cfr. art. 244 cpv. 3 lett. b CPC) e che il giudice deve verificare d'ufficio (Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 63 segg. ad art. 59). In tali circostanze la decisione impugnata deve essere annullata.

 

                                         c)   Quanto alle conseguenze dell'annullamento, non va dimenticato, in concreto, che all'udienza del 7 aprile 2017, le parti si erano concordemente intese sul fatto che dopo la trasmissione di determinata documentazione, il Giudice di pace avrebbe sottoposto loro una proposta di decisione. In circostanze siffatte si può ragionevolmente ritenere che, con l'accordo del convenuto, l'istante ha modificato la sua azione mutandola in domanda di conciliazione. E in tale ambito, trattandosi di una controversia con un valore litigioso superiore a fr. 2000.– ma inferiore a fr. 5000.–, l'autorità di conciliazione può, appunto, sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 cpv. 1 lett. c CPC), ma non decidere (art. 212 cpv. 1 CPC). Ne segue che gli atti vanno ritornati al Giudice di pace affinché sottoponga alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) e le renda attente alle sue conseguenze (art. 211 cpv. 4 CPC).

 

                                   2.   La fattispecie merita inoltre un'ultima chiosa, ricordando al Giudice di pace che – salvo eccezioni (art. 239 cpv. 1 CPC) – le decisioni devono essere motivate (art. 238 lett. g CPC) , ovvero indicare, foss'anche brevemente, i motivi che lo hanno indotto a decidere in un senso piuttosto che in un altro. Scopo di tale obbligo è, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di comprendere le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e, dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima (DTF 142 II 157 consid. 4.2; 142 III 436 consid. 4.3.2).

                                     

                                   3.   Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a ri­nunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo. Non si pone problema di indennità di inconvenienza al reclamante (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), nessuna richiesta in tal senso essendo stata da lui formulata.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è accolto nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al primo giudice perché proceda nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali né si assegnano indennità.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

  ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.