Incarto n.
16.2017.29

Lugano

6 novembre 2017/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 5 ottobre 2017 presentato da

 

 

 RE 1 

(rappresentato dall'RA 1 )

 

 

contro la decisione emessa il 5 settembre 2017 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est nella causa n. 30/2017 (azione di disconoscimento di debito) promossa con petizione del 14 marzo 2017 nei confronti di

 

 

 

CO 1

(rappresentata dalla 

patrocinata dal    PA 1 );

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 2 dicembre 2009 CO 1 ha concesso in locazione ad RE 1 un appartamento in uno stabile in via __________ a __________. Il contratto di locazione menzionava una pigione di fr. 890.– mensili e alla posizione riferita all'ubicazione e destinazione dell'oggetto della locazione indicava quanto segue: 

                                         L'ente locato è composto di n. 1 ½ locali oltre a ...., cantina, autorimessa, posteggio coperto, posteggio scoperto a fr. 70.– mensili.  

 

                                         Sorte contestazioni sul pagamento della pigione dell'ente locato, la quale per la locatrice ammontava a fr. 890.– oltre a fr. 70.– per il posteggio mentre per il conduttore a fr. 890.– mensili già compreso il posteggio, con sentenza del 1° marzo 2017 il Giudice di pace del circolo di Lugano Est ha rigettato in via provvisoria per fr. 1940.–, oltre interessi al 5% dal 28 novembre 2016, l'opposizione interposta da RE 1 al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano, fattogli notificare da CO 1 per il pagamento dei canoni arretrati del posteggio coperto tra il 2009 e il 2016 (inc. 4/2017).

 

                                  B.   Il 14 marzo 2017 RE 1 ha convenuto CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il disconoscimento del debito di fr. 1940.– oltre interessi al 5% dal 28 novembre 2016. Con “domanda riconvenzionale” egli ha chiesto inoltre di obbligare la convenuta a restituirgli complessivi fr. 3900.– (fr. 50.– mensili per 6 anni e 6 mesi), oltre interessi al 5% da gennaio 2010, corrispondenti alla pigione versata in eccesso. All'udienza del 10 maggio 2017, indetta per la discussione, l'attore non è comparso, mentre la convenuta ha concluso per le reiezione dell'azione. Statuendo il 5 settembre 2017 il Giudice di pace ha respinto la petizione, pronunciando il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato PE e ponendo le spese processuali di fr. 150.– a carico dell'attore.

 

                                  C.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 ottobre 2017, in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di accogliere “la domanda riconvenzionale”. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione alla controparte.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la decisione impugnata è stata notificata al rappresentante dell'attore il 6 settembre 2017, sicché il reclamo, introdotto il 5 ottobre 2017 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio raccomandato) è tempestivo.

 

                                   2.   Il reclamo è stato sottoscritto da __________ A__________ “responsabile” dell'RA 1 quale rappresentante di RE 1. Ora, considerato che la facoltà per l'associazione citata di rappresentare professionalmente una parte in giudizio a norma dell'art. 68 cpv. 2 lett. a CPC è già stata negata (III CCA, inc. 13.2015.16 del 3 aprile 2015 nota all'interessata), ci si può chiedere se, trattandosi di una controversia in materia locativa, la medesima possa essere riconosciuta come rappresentante “professionalmente qualificata” nel senso dell'art. 68 cpv. 2 lett. d CPC. Tuttavia, per tacere del fatto che l'interessata nemmeno pretende di adempiere ai requisiti per la sottoscrizione di un contratto quadro di locazione ai sensi della legislazione federale (cfr. Trez­zini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 24 ad art. 68), nel Cantone Ticino nemmeno è previsto un tribunale specialistico della locazione, ciò che escluderebbe la facoltà di far capo a tale prerogativa (cfr. Trez­zini, op. cit., n. 25 ad art. 68; Bohnet in: Code de procédure civile commenté, Basilea 2011, n. 21 ad art. 68; Tenchio in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 ad art. 68). Sia come sia, ove l'associazione non fosse abilitata a rappresentare il reclamante, verosimilmente inconsapevole del difetto del potere di rappresentanza, RE 1 andrebbe chiamato a sanare il vizio ratificando l'atto a titolo personale entro un determinato termine (cfr. Trezzini, op. cit. n. 32 ad art. 68; sentenza del Tribunale federale 5A_460/2017 dell'8 agosto 2017 consid. 3.3.2). Dato nondimeno che il memoriale non è stato intimato alla controparte per osservazioni e che il suo destino appare segnato, conviene prescindere eccezionalmente da tale esigenza.

 

                                   3.   Secondo il primo giudice l'attore si è impegnato a versare alla convenuta complessivi fr. 960.– mensili, ovvero fr. 70.– per il posteggio e fr. 890.– per l'appartamento. A suo parere, l'indicazione alla clausola n. 2 nel contratto di locazione che la pigione per il posteggio è di fr. 70.– mensili non può che essere considerato come un'aggiunta alla pigione per l'appartamento di fr. 890.– mensili indicata alla clausola n. 4, così come alla clausola n. 5 del contratto avrebbero potuto essere inserite come aggiunte eventuali spese accessorie non comprese nella pigione. Né, a suo avviso, è determinante che per l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, chiamato a versare prestazioni assistenziali all'attore, l'importo di fr. 890.– include anche il canone del posteggio. Ciò posto e considerato altresì che l'attore, assente ingiustificato al dibattimento, non ha prodotto prove a sostegno della sua tesi, il Giudice di pace ha respinto l'azione di disconoscimento del debito.

 

                                   4.   Nel reclamo RE 1 ribadisce le ragioni per le quali ritiene che l'importo di fr. 890.– mensili indicato nel contratto di locazione debba considerarsi la somma della pigione dell'appartamento di fr. 820.– e del canone di locazione del posteggio di
fr. 70.– e conclude che, non essendo dovuta “la differenza di
fr. 70.– mensili, richiesta dalla controparte (oggetto del precetto esecutivo)”, l'opposizione da lui interposta al precetto esecutivo è fondata. Se non che, così argomentando, egli si limita a contrapporre la propria interpretazione delle clausole contrattuali a quella del primo giudice senza pretendere che quest'ultima sia manifestamente errata, ovvero insostenibile, o contraria al diritto. Del resto, in assenza di accertamenti sulla vera e concorde volontà dei contraenti (interpretazione soggettiva), l'interpretazione del primo giudice appare consona al senso che le parti potevano e dovevano ragionevolmente attribuire alle rispettive dichiarazioni nella situazione concreta in cui si trovavano (interpretazione oggettiva o secondo il principio dell'affidamento): la specificazione di una pigione mensile (fr. 70.– al mese) a fianco dell'indicazione della messa a disposizione di un posteggio coperto non potendo avere altro significato logico che quello di un supplemento alla pigione dell'appartamento. E ciò è quanto l'interessato ha poi compreso, avendo egli per almeno 5 anni versato una pigione maggiorata. Poco importa al riguardo la decisione dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento di ammettere una pigione di fr. 820.– mensili, il calcolo, per altro fondato su una legislazione specifica, non vincolando il giudice civile. Ne discende che la decisione del Giudice di pace di respingere l'azione di disconoscimento di debito resiste alla critica, ciò che rende anche infondata la pretesa di fr. 3900.–.

 

                                   5.   Per quel che riguarda il fatto che nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione il Giudice di pace non ha tenuto conto delle osservazioni introdotte il 27 febbraio 2017 dal reclamante, che non ha motivato la decisione e che questa è stata notificata direttamente alla parte e non al suo rappresentante, le relative censure andavano semmai fatte valere impugnando la decisione emessa il 1° marzo 2017 (inc. 4/2017). Né soccorrono motivi di nullità, la decisione non essendo affetta da vizi particolarmente gravi e manifesti, riconoscibili con evidenza o perlomeno con una certa facilità (DTF 139 II 260 consid. 11.2; 138 II 503 consid. 3.1).

 

                                   6.   Gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

     .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.