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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 6 ottobre 2017 presentato dalla
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CO 1
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esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. La società RE 1, che gestisce il salone di parrucchiere __________ a __________, sottostà al contratto collettivo di lavoro per il mestiere di parrucchiere nella Svizzera, sottoscritto dall'associazione __________ e dai sindacati __________ e __________, in vigore dal 1°giugno 2010 al 31 dicembre 2012 e rimesso in vigore il 1° ottobre 2013. Il 2 ottobre 2015 la CO 1 ha inflitto alla RE 1 una pena convenzionale di fr. 500.– per violazione degli articoli 43 e 45 CCL, poiché da un controllo della contabilità degli stipendi effettuato il 9 marzo 2015 aveva costatato che per il calcolo del premio indennità per malattia degli anni 2012 e 2013, la datrice di lavoro aveva applicato una percentuale media di 2.065% per tutti i dipendenti, anziché applicare il tasso effettivo differenziandolo tra uomini e donne così come una detrazione dagli stipendi del mese di marzo 2015 dell'assicurazione malattia di una percentuale superiore a quella dovuta secondo la polizza assicurativa. Malgrado le spiegazioni fornite dalla RE 1, la CO 1 ha confermato la sanzione. Visto il mancato pagamento, il 3 agosto 2016 la CO 1 ha fatto notificare alla RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano per ottenere fr. 500.– più interessi al 5% dal 1° novembre 2015, al quale l'escussa ha interposto opposizione.
B. Il 10 luglio 2017 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano est chiedendogli di convocare la RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere l'accertamento della violazione del CCL e la condanna della convenuta al pagamento di fr. 500.– oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2016, così come il rigetto dell'opposizione al menzionato precetto esecutivo. All'udienza di conciliazione del 23 agosto 2017 le parti non hanno raggiunto un'intesa e l'istante ha chiesto al Giudice di pace di decidere la controversia in virtù dell'art. 212 CPC.
C. Statuendo il 7 settembre 2017 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza, obbligando la convenuta a versare all'istante
fr. 390.– oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2016 e rigettando in via definitiva in tale misura l'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 90.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 50.– per ripetibili.
D. Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 6 ottobre 2017 in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata e la sua riforma nel senso di respingere l'istanza. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta il 12 settembre 2017 (cfr. tracciamento dell'invio n. __________ agli atti). Il reclamo datato 6 ottobre 2017 ma impostato il giorno successivo (cfr. timbro sulla busta d'intimazione) è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata il Giudice di pace, dopo avere rammentato che il contratto collettivo nazionale per la professione di parrucchiere prevede la facoltà della CO 1 di infliggere pene convenzionali ai datori di lavoro che ne contravvengono le disposizioni, ha accertato che la violazione delle norme da parte della convenuta era finanche stata ammessa dalla stessa, quantunque si professasse in buona fede. Tuttavia, per il primo giudice, considerato che “la somma degli errori riscontrati (fr. 391.60) risulta esigua e addirittura inferiore all'ammontare della sanzione inflitta”, la pena convenzionale non deve superare l'importo degli errori riscontrati, donde la riduzione della sanzione a fr. 390.–.
4. La reclamante, quantunque riconosca che per gli anni 2012 e 2013 l'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia da lei stipulata prevedeva un premio assicurativo del 4.56% per le donne e del 3.7% per gli uomini, rileva di aver applicato a tutti i suoi dipendenti il tasso del 2.065% corrispondente alla metà della media dei due premi, come il suo predecessore senza intascare parte del premio. Per di più, essa afferma di avere rimborsato ai dipendenti uomini il premio da loro pagato in eccesso mentre ha rinunciato a chiedere alle dipendenti donne la differenza in suo favore. Quanto al rimprovero mossole dalla CO 1 di avere trattenuto dagli stipendi del mese di marzo 2015 un premio di 1.48% anziché di 1.44%, essa considera che, così come risulta dal contratto con __________ SA da lei prodotto, il premio di 1.48% da lei applicato è corretto e quindi la CO 1 l'ha costretta a effettuare ai suoi dipendenti un rimborso non dovuto. A suo parere, i piccoli errori riguardanti i tassi dei premi assicurativi da lei commessi non costituiscono una contravvenzione degli art. 43 e 45 CCL. Essa ritiene pertanto che il Giudice di pace, ignorando le sue argomentazioni, ha erroneamente stabilito che sussistano i presupposti per una condanna a una pena condizionale. Per altro – essa soggiunge – l'ammontare della sanzione stabilito dal primo giudice di fr. 390.– non è corretto perché “comprende contributi dovuti da parte delle donne per il periodo 2012/2013 (2.28% dovuto e 2.065% pagato) e dei contributi 2015 del 1.48% dovuti e non del 1.44% pagati, attraverso il rimborso ingiustificato imposto dalla CO 1”.
5. L'art. 357b cpv. 1 CO, che concerne l'esecuzione in comune, prevede che nel contratto collettivo conchiuso tra associazioni di datori di lavoro e di lavoratori, le parti possono stipulare d'avere in comune il diritto di esigerne l'adempimento quanto ai punti seguenti:
a) la stipulazione, il contenuto e la fine del rapporto di lavoro, il diritto conferendo qui unicamente un'azione di accertamento;
b) il pagamento di contributi a una cassa di compensazione o ad altra istituzione attenenti ai rapporti di lavoro, la rappresentazione dei lavoratori nell'azienda e la salvaguardia della pace del lavoro;
c) i controlli, le cauzioni e le pene convenzionali, in relazione alle disposizioni delle lettere a e b.
a) Il meccanismo dell'esecuzione in comune, in particolare, permette alle parti contraenti d'esigere direttamente dai datori di lavoro e dai lavoratori vincolati il pagamento di contributi a istituzioni che concernono i rapporti di lavoro. I controlli, le cauzioni e le pene convenzionali, dal canto loro, consentono alle parti contraenti di garantire il rispetto della convezione collettiva da parte di datori di lavoro e lavoratori vincolati. Dandosi violazioni del contratto collettivo, le parti contraenti possono esigere il pagamento della pena convenzionale davanti a un giudice civile (Bruchez in: Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 36 ad art. 357b CO; Aubert in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 6 ad art. 357b). La legittimazione attiva non è riconosciuta soltanto alle parti contraenti al contratto collettivo, ma anche alla commissione paritetica che ha pronunciato la pena convenzionale sempre che il contratto collettivo le conferisca tale competenza (DTF 140 III 391 consid. 2.1; Meier, Droit collectif du travail e droit de la concurrence in: SJ 2017 II pag. 107; Bruchez, op. cit., n. 45 ad art. 357b CO; Aubert, op. cit., n. 7 ad art. 357b).
b) Nella fattispecie, la CO 1 oltre a essere autorizzata a infiggere pene convenzionali conformemente all'art. 51 CCL, può esigerne l'esazione per via legale (art. 49.3 lett. c CCL). L'art. 51.4 CCL stabilisce per altro che la CO 1 ha un diritto che può essere fatto valere in giudizio nei confronti dei datori di lavoro che contravvengono al contratto collettivo per ciò che concerne il pagamento della pena convenzionale. Sotto questo profilo la legittimazione attiva della CO 1 è senz'altro data.
c) Premesso ciò, per l'art. 51.1 CCL ai datori di lavoro o ai lavoratori che contravvengono al contratto collettivo viene inflitta, dalla CO 1, una pena convenzionale proporzionata alla gravità della colpa ma che non può superare i fr. 8000.–, fermo restando che in casi meno gravi si può pronunciare un monito. Se una pena convenzionale è eccessiva, il giudice deve ridurla secondo il suo prudente criterio (art. 163 cpv. 3 CO). Nell'esercitare il suo potere di apprezzamento il giudice deve ponderare i criteri di proporzionalità e quelli di eccessività secondo diritto ed equità (art. 4 CC; DTF 133 III 48 consid. 3.3.1; v. anche Ehrat/Widmer in: Basler Kommentar, OR I, 6a edizione, n. 10 ad art. 163 CO con rinvii). Per determinare l'eventuale commisurazione eccessiva di una pena convenzionale, occorre tenere conto della gravità della violazione contrattuale e della colpa, come pure del fine tendente a impedire, mediante una pena efficace, future violazioni del contratto collettivo (DTF 116 II 302 consid. 3).
d) In concreto, per quel che riguarda la trattenuta relativa all'indennità per malattia dal 2012 al 2013 la reclamante si limita a sminuire il suo agire ma non pretende che l'accertamento del Giudice di pace, secondo il quale il trattenere alle collaboratrici e ai collaboratori la media del premio dell'assicurazione per indennità di malattia (2.065%) e non quello effettivo del 2.28% per le donne e dell'1.85% per gli uomini costituisca una violazione del contratto collettivo, sia manifestamente errato. Quanto alla “trattenuta dell'assicurazione malattia del mese di marzo 2015” è vero che per finire la quota a carico dei lavoratori ammontava all'1.48% ma considerato che ciò includeva anche il premio dello 0.04% per l'assicurazione maternità a complemento della IPG, tale percentuale andava trattenuta dallo stipendio delle sole collaboratrici e non a tutti. Anche al riguardo la conclusione del primo giudice secondo cui vi è stata per finire una violazione del contratto collettivo non può pertanto definirsi errata.
e) Ora, con la reclamante si può senz'altro concordare che la violazione al contratto collettivo di lavoro da lei commessa non fosse particolarmente grave, ma essa non poteva ignorare che i contratti di assicurazione collettiva d'indennità giornaliera per malattia distinguevano la cerchia delle persone assicurate prevedendo diversi tassi del premio. Per altro, il fatto che la reclamante abbia agito come il suo predecessore non sana la violazione del contratto collettivo. Nelle circostanze descritte, e tenuto conto che l'infrazione ha per finire comportato delle trattenute del premio “in eccesso ai collaboratori di fr. 848.–” su un periodo dal 2012 a febbraio 2015 e non di fr. 391.60 come stabilito dal primo giudice (doc. D), una pena convenzionale di fr. 390.– non può ritenersi eccessiva. Si tratta di un importo che permette da un lato di sanzionare la contravvenzione commessa dalla convenuta e dall'altro di dissuadere la stessa dal commetterne altre. Un'ulteriore riduzione della pena convenzionale non entra in linea di conto. In definitiva, il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone il problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.