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Incarto n. |
Lugano 17 maggio 2019/jh
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo (“appello”) del 31 ottobre 2017 presentato da
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CO 1 |
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esaminati gli atti
Ritenuto
in fatto: A. Il 1° gennaio 2014 la RE 1, attiva nel settore del trasporto di merce, ha assunto CO 1 come autista a tempo determinato, poi a tempo indeterminato del 1° aprile 2014, per uno stipendio di fr. 3500.– mensili lordi da versarsi entro la prima settimana del mese successivo. Il 29 dicembre 2015 la datrice di lavoro ha licenziato il dipendente con effetto immediato. Quest'ultimo, il 7 gennaio 2016, ha rivendicato il versamento dello stipendio del mese di dicembre 2015 e successivamente, il 19 gennaio 2016, anche quello del mese di gennaio 2016. La pretesa di complessivi fr. 6159.20 netti è rimasta impagata.
B. Ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 18 aprile 2016 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Bellinzona per ottenere – previa concessione del gratuito patrocinio – il pagamento di complessivi fr. 12 318.40 oltre interessi al 5% dal 18 aprile 2016 (fr. 6159.20 per gli stipendi e fr. 6159.20 quale indennità per licenziamento immediato ingiustificato). Nelle sue osservazioni del 14 giugno 2016 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. All'udienza del 31 agosto 2016, indetta per il dibattimento, le parti si sono riconfermate nelle loro rispettive posizioni. Terminata l'istruttoria, l'11 ottobre 2016, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, limitandosi a conclusioni scritte. In un memoriale del 18 gennaio 2017 l'attore ha mantenuto le sue domande, mentre nel suo allegato del 20 gennaio 2017 la convenuta ha riconosciuto la pretesa dell'attore per fr. 3079.60, importo corrispondente allo stipendio netto del mese di dicembre 2015.
C. Statuendo con decisione del 27 settembre 2017 il Pretore aggiunto, in parziale accoglimento della petizione, ha obbligato la convenuta a versare all'attore fr. 9779.20 netti oltre interessi al 5% dal 18 aprile 2016. Non sono state prelevate spese processuali ma la convenuta è stata tenuta a rifondere alla controparte fr. 1400.– per ripetibili ridotte. L'attore è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.
D. Contro il giudizio appena citato la RE 1 è insorta alla seconda Camera civile con un appello del 31 ottobre 2017 in cui postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione limitatamente a fr. 3079.60 oltre interessi al 5% dal 18 aprile 2016. Con decisione del 14 novembre 2017 il presidente della Camera adita, constatato un valore litigioso di fr. 9238.80, e non di fr. 12 318.60 come indicato nella sentenza pretorile, ha trasmesso il rimedio giuridico a questa Camera per competenza (inc. 12.2017.181). Invitato a presentare osservazioni, il 15 dicembre 2017 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Se un ricorrente presenta per errore un appello invece di un reclamo, il reclamo va dichiarato irricevibile. In circostanze particolari è possibile nondimeno all'autorità di secondo grado convertire un appello in reclamo ma la giurisprudenza più recente precisa che ciò è lecito unicamente ove l'errata intestazione del rimedio giuridico sia dovuta a svista o a inavvertenza manifesta, oppure nell'ipotesi in cui la scelta del rimedio giuridico non fosse facilmente riconoscibile. La conversione è esclusa, per contro, ove un mandatario professionale inoltri scientemente un reclamo quando avrebbe dovuto sapere, usando la debita diligenza, che tale mezzo d'impugnazione è erroneo (sentenza del Tribunale federale 5A_221/2018 del 4 giugno 2018 consid. 3 con richiami, pubblicata in: RSPC 2018 pag. 408; v. anche CCR, sentenze inc. 16.2016.79 del 21 dicembre 2018 consid. 2 e inc. 16.2017.21 del 15 aprile 2019 consid. 2).
Nella fattispecie, non fa dubbio che per i motivi addotti dal Presidente della seconda Camera civile nella decisione del 14 novembre 2017, il valore litigioso non raggiunge la soglia appellabile di fr. 10 000.–. L'introduzione di un appello invece di un reclamo non può dirsi dovuta a svista o inavvertenza manifesta. Intanto la convenuta menziona gli art. 311 e segg. CPC concernenti l'appello e, oltre a definire le parti come “appellante” e “appellata”, specifica espressamente che con “il presente appello” è censurata “l'errata applicazione del diritto (art. 310 cpv. 1 lett. a CPC) e l'errato accertamento dei fatti (art. 310 cpv. 1 lett. b CPC)". Inoltre, la richiesta di giudizio, in cui essa ripete di chiedere l'accoglimento dell'“appello”, è preceduta dal richiamo agli art. 311 e segg. CPC, disposizioni riferibili a tale mezzo d'impugnazione. Certo, il primo giudice non ha indicato il valore litigioso precisando unicamente che ai fini delle ripetibili il “valore di causa” è di fr. 12 318.60 (decisione consid. 15) mentre quali rimedi giuridici in calce alla sentenza impugnata egli si è limitato a menzionare quali decisioni sono impugnabili mediante l'appello e quali mediante reclamo, senza però specificare quale dei due rimedi giuridici fosse esperibile contro la decisione da lui emanata.
Un mandatario professionalmente qualificato non può tuttavia ignorare che per stabilire se il valore litigioso è appellabile determinante è l'importo ancora controverso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC) né tanto meno può valersi dell'errata indicazione di rimedi giuridici se gli è possibile ravvisare lo sbaglio consultando un chiaro testo di legge, senza compiere ricerche di giurisprudenza o di dottrina (DTF 141 III 273 consid. 3.3 in fine; 138 I 54 consid. 8.3.2; v. anche D. Staehelin in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 27 ad art. 238 con numerosi riferimenti). Introdotto consapevolmente come reclamo, il ricorso in esame non potrebbe quindi essere convertito in reclamo. Ciò basterebbe per emanare un sindacato di irricevibilità senza che sia necessario addentrarsi nell'esame delle censure sollevate con il memoriale. Si aggiunga per abbondanza che, si volesse prescindere dall'irricevibilità dell'appello, quest'ultimo non risulterebbe destinato a miglior sorte nemmeno ove fosse trattato come reclamo.
2. Al reclamo la RE 1 allega il decreto di accusa per il reato di diffamazione emesso il 2 giugno 2017 dal Procuratore Pubblico nei confronti di CO 1 e la richiesta del 3 luglio 2017 dello stesso magistrato di confermare il decreto d'accusa in seguito all'opposizione interposta dall'accusato. Alle osservazioni al reclamo l'opponente allega la sentenza di proscioglimento emessa il 13 dicembre 2017 dal Presidente della Pretura penale. Nella procedura di reclamo, tuttavia, nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova sono escluse (art. 326 cpv. 1 CPC). Non sottoposti al Giudice di pace, questi documenti sono perciò inammissibili.
3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
4. Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, richiamati i presupposti per una disdetta con effetto immediato del contratto di lavoro in applicazione dell'art. 337 CO, ha preso atto che per la convenuta, l'attore è stato licenziato per le numerose e gravi inadempienze nell'esecuzione delle sue attività lavorative che hanno portato a numerosi richiami cui il dipendente non si è mai uniformato. Egli ha tuttavia accertato che la mancanza di collaborazione tra l'attore e i suoi colleghi e i ritardi dell'attore nel consegnare la merce ai clienti, emerse durante l'istruttoria, avrebbero potuto giustificare una disdetta immediata soltanto se fossero state ripetute malgrado espliciti avvertimenti sull'eventualità della disdetta, circostanze però che non sono state dimostrate. Quanto agli incidenti della circolazione stradale – ha proseguito il Pretore aggiunto – non vi è nessun documento agli atti che avvalori la tesi della convenuta. Né egli ha ritenuto un motivo di licenziamento, poiché non dimostrato, il fatto che il 29 dicembre 2015 il dipendente si sarebbe rifiutato, senza alcuna ragione, di lavorare a meno che non gli fosse stato aumentato lo stipendio, né il rifiuto dell'attore, non preceduto da alcun avvertimento da parte della convenuta, di accompagnare un collega oltre Gottardo dopo il normale orario di lavoro “per imparare la strada nel caso in cui avesse dovuto sostituirlo”. Per il primo giudice, anche il fatto che l'attore, prima di partire per le vacanze di due settimane, non avesse depositato in ditta la somma di quasi fr. 10 000.– ricevuta delle consegne effettuate, non era un motivo sufficientemente grave per giustificare un licenziamento immediato. Né, a suo dire, l'istruttoria aveva dimostrato che il lavoratore era stato licenziato in seguito a delle richieste di informazione sui suoi averi di previdenza né che il 29 dicembre 2015, quando gli è stato comunicato il licenziamento in tronco, egli fosse malato.
Ciò premesso, il Pretore aggiunto ha stabilito che l'attore aveva diritto, in applicazione dell'art. 337c cpv. 1 CO, al pagamento dello stipendio fino al 31 gennaio 2016 per complessivi fr. 6279.20 (fr. 3079.60 per il mese di dicembre 2015 e fr. 3199.60 per il mese di gennaio 2016) e ha altresì ritenuto equo assegnargli un'indennità per licenziamento immediato ingiustificato in virtù dell'art. 337c cpv. 3 CO di fr. 3500.–. In definitiva, la convenuta è stata condannata a versare all'attore fr. 9779.20 oltre interessi dal 18 aprile 2016.
5. La reclamante non condivide l'accertamento del Pretore aggiunto secondo cui CO 1 si è rifiutato di lavorare in una sola occasione giacché, come risulta dalla deposizione del proprio direttore, oltre a essersi rifiutato di lavorare il 28 dicembre 2015, anche il 29 dicembre 2015 il dipendente non ha svolto il proprio lavoro. Inoltre, essa soggiunge, il lavoratore è stato debitamente ammonito sulle conseguenze del suo indebito rifiuto. Essa si duole infine del fatto che non si sia tenuto conto della deposizione di __________ F__________, che aveva aiutato il direttore della ditta a redigere la lettera di licenziamento ed era presente alla sua consegna al lavoratore.
a) I presupposti per porre fine immediatamente a un contratto di lavoro sono già stati riassunti dal Pretore aggiunto (sentenza impugnata consid. 4). Al riguardo basti rammentare che ciò è il caso quando il rapporto di fiducia tra le parti è così compromesso da non permettere una collaborazione costruttiva, di modo che la disdetta immediata sembra essere l'unica soluzione praticabile. Un atteggiamento che ha compromesso la relazione di fiducia fra le parti – presupposto essenziale di un rapporto di lavoro – o che l'ha pregiudicata al punto che la prosecuzione del contratto sino al termine di disdetta ordinario non è più pensabile, costituisce una “mancanza grave”, per la quale si intende di regola la violazione di un obbligo contrattuale in specie a riguardo del dovere di diligenza e fedeltà del lavoratore. Mancanze meno gravi possono assurgere a motivo di licenziamento immediato solo se vengono reiterate nonostante un avvertimento circa le conseguenze estreme del ripetersi del medesimo comportamento (CCR, sentenza inc. 16.2016.61 dell'8 gennaio 2018 consid. 5a con rinvio a DTF 142 III 579 consid. 4.2; v. più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_658/2018 del 15 marzo 2019 consid. 4.1).
b) In concreto, foss'anche ammesso che nel non considerare un ulteriore rifiuto da parte del lavoratore di seguire le indicazioni del proprio superiore il Pretore aggiunto sia incorso in un accertamento dei fatti manifestamente errato, la conclusione del primo giudice non può ritenersi errata. Per tacere del fatto che il rifiuto di lavorare deve essere persistente, per assurgere a grave motivo atto a giustificare il licenziamento in tronco tale misura deve essere preceduta da un ammonimento sulle conseguenze del ripetersi dello stesso comportamento (DTF 127 III 156 consid. 1b; sentenza del Tribunale federale 4A_35/2017 del 31 maggio 2017 consid. 4.3 con rinvii). Se non che, nel caso in esame, non vi è alcuna prova che l'immediata risoluzione del contratto sia stata preceduta da un avvertimento.
c) Ora, l'avvertimento, quantunque non richieda una forma particolare, deve essere quanto meno formulato in modo esplicito e indicare chiaramente che il comportamento denunciato è stato giudicato inaccettabile e che una sua ripetizione comporterà una sanzione (cfr. Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 6ª edizione, n. 3 ad art. 337; Gloor in: in: Dunand/Mahon [curatori], Commentaire du contrat de travail, Berna 2013, n. 29 ad art. 337 CO). Nella fattispecie, __________ M__________, direttore della ditta, ha dichiarato che il 28 dicembre 2015 al rifiuto del lavoratore di accompagnare un collega oltre Gottardo perché “se non gli davo più soldi non avrebbe lavorato”, gli ha chiesto “se voleva che fossi io a dare la disdetta e lui mi rispose che se volevo dovevo mandargliela per posta” (interrogatorio dell'11 ottobre 2016, verbali pag. 11). Che tale affermazione possa rappresentare un valido “ammonimento” appare dubbio ove appena si pensi che l'accenno alla risoluzione del contratto è vaga e può anche ragionevolmente essere intesa come una volontà di disdire lo stesso rispettando le scadenze ordinarie. Né la tesi della reclamante è suffragata dalla testimonianza di __________ F__________, la quale ha dichiarato di avere scritto la lettera di disdetta con il direttore della ditta e di avere assistito alla sua consegna al dipendente ma nulla ha riferito in merito ad avvertimenti previ. Ne segue che su questo punto la decisione impugnata resiste pertanto alla critica.
6. La reclamante rimprovera al Pretore aggiunto di non avere considerato un grave motivo tale da giustificare il licenziamento immediato il fatto che l'attore prima di partire per due settimane in vacanza non avesse consegnato la somma di quasi fr. 10 000.– raccolti dalle consegne effettuate.
a) Per il primo giudice “il lavoratore aveva infatti l'abitudine di consegnare i soldi ai colleghi, ma il datore di lavoro, pur non sembrando tanto d'accordo con questa prassi (cfr. verbale 11 ottobre 2016, pag. 10), non ha mai fatto sapere al lavoratore che non accettava più questa pratica. Dal fascicolo processuale, infatti, non emerge nessun elemento atto a convalidare le allegazioni della parte convenuta. Il fatto che il lavoratore non abbia consegnato i soldi prima di partire in vacanza è un evento singolo che, messo in relazione con l'abitudine del lavoratore, non risulta essere abbastanza grave da rompere il legame di fiducia tra il lavoratore e il datore di lavoro. Inoltre il datore di lavoro conferma che i soldi che il lavoratore riceveva durante il giro delle consegne sono sempre stati consegnati (cfr. verbale dell'11 ottobre 2016, pag. 13).”
b) Ora, con la reclamante si può senz'altro convenire che il motivo addotto a sostegno del licenziamento in tronco non sia tanto il fatto che per “prassi”, il lavoratore consegnava ai colleghi il denaro ricevuto dai clienti, ma il fatto che nel non riversare al datore di lavoro tale denaro, senza nemmeno seguire “la sua prassi”, il lavoratore sia incorso in una violazione delle direttive tali da giustificare la disdetta immediata del contratto di lavoro. Premesso ciò, quantunque si possa trattare di un singolo evento, il fatto per un dipendente di una ditta attiva nel settore della vendita di non riversare al datore di lavoro gli incassi delle vendite giornaliere può senz'altro minare la fiducia del datore di lavoro e impedire la continuazione del rapporto di lavoro fino alla scadenza del termine di disdetta. Sta di fatto che, in concreto, in quel momento il direttore della ditta era ricoverato in ospedale senza che esistessero particolari direttive per la consegna dell'incasso in sua assenza, il lavoratore era partito per le vacanze e la somma trattenuta dal dipendente è stata da lui riversata al rientro in ditta e alla prima sollecitazione. Alla luce di tutte le circostanze del caso, la conclusione del Pretore aggiunto, per il quale il motivo della disdetta immediata non poteva definirsi particolarmente grave, non può dirsi errata nel risultato. Anche al riguardo il reclamo è quindi destinato all'insuccesso.
7. Il reclamo, che non ha evidenziato nessun manifesto errore nell'accertamento dei fatti e nessun errore nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). L'attore, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
decide: 1. L'appello è irricevibile. Trattato subordinatamente come reclamo, esso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. .
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.