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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire sul reclamo del 29 novembre 2017 presentato da
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RE 1
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contro la decisione emessa il 3 novembre 2017 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Est nella causa n. 8/2017 (contratto di compravendita) promossa con istanza del 9 febbraio 2017 dalla |
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CO 1 ;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Il 3 dicembre 2014 RE 1 e __________ F__________ hanno incaricato la ditta I__________ SA, __________, dell'impermealizzazione dell'abitazione appartenente alla medesima __________ F__________ a __________ al prezzo di fr. 110 211.75. Per la fornitura dei lucernari previsti dal contratto, la ditta appaltatrice si è rivolata alla CO 1, __________, la quale ha inoltre fornito una centralina “per cupola __________ˮ. Per questa fornitura la ditta ha trasmesso a RE 1, il 29 luglio 2016, una fattura di fr. 778.– (n. 160980). Visto il mancato pagamento, il 12 dicembre 2016 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 883.45 più interessi dell'8% dal 29 luglio 2015, cui l'escusso ha interposto opposizione.
B. Con istanza di conciliazione del 9 febbraio 2017 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Est chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto al pagamento di fr. 883.45 più interessi dell'8% dal 29 luglio 2016 e al rigetto dell'opposizione interposta al citato precetto esecutivo. Essa ha chiesto altresì al Giudice di pace di giudicare secondo l'art. 212 CPC. All'udienza del 15 marzo 2017, indetta per la conciliazione, il convenuto ha sollevato l'eccezione di carenza di legittimazione passiva “in quanto ha un contratto di fornitura e lavori di posa con la ditta I__________ SA e non con la CO 1”. In mancanza di un'intesa il Giudice di pace ha comunicato che avrebbe emanato la decisione secondo l'art. 212 CPC.
C. Statuendo con decisione del 3 novembre 2017 il Giudice di pace ha accolto l'istanza obbligando il convenuto a versare all'istante fr. 883.45 più interessi all'8% dal 27 agosto 2016 e rigettando in via definitiva per tale importo l'opposizione interposta al precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 120.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'istante un'indennità di fr. 30.–.
D. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2017 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza. Nelle sue osservazioni del 2 febbraio 2018 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 17 febbraio 2017 il reclamante ha mantenuto il suo punto di vista, così come l'opponente in una duplica spontanea del 26 febbraio 2018.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie la decisione impugnata è pervenuta al convenuto al più presto il 4 novembre 2017, di modo che il reclamo introdotto il 29 novembre 2017 è tempestivo.
2. Alle osservazioni al reclamo l'istante allega la copia del bollettino di consegna della centralina del 20 luglio 2017 (n. 61261), mentre il 26 febbraio 2018 essa ha presentato le sue condizioni generali di vendita e fornitura. Dal canto suo, il reclamante ha prodotto, il 19 novembre 2018, il medesimo bollettino di consegna del 20 luglio 2016 della controparte (n. 61261). Nella procedura di reclamo, tuttavia, nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova sono escluse (art. 326 cpv. 1 CPC). Salvo la copia del bollettino di consegna prodotto dall'istante, già agli atti (doc. A), gli altri documenti, non sottoposti al Giudice di pace, sono irricevibili. Parimenti inammissibile, per le medesime ragioni, è l'offerta dell'istante di procedere all'audizione del proprio tecnico __________ P__________, il quale confermerebbe la volontà del convenuto di ricevere direttamente la fattura per la fornitura della centralina.
3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
4. Nella decisione impugnata il Giudice di pace, dopo avere accertato che il convenuto aveva sottoscritto un contratto di appalto con la ditta I__________ SA volto all'impermealizzazione dell'immobile appartenente alla moglie per fr. 110 211.75, vistato dalla direzione dei lavori E__________ SA, e constatato che tra la I__________ SA, la CO 1 e il convenuto vi è stato uno scambio di corrispondenza in merito a modifiche intervenute durante i lavori in relazione ai lucernari, per il primo giudice, tuttavia, gli atti non permettevano di stabilire se la fornitura della centralina, fatturata al convenuto, fosse compresa nel contratto principale “questione che avrebbe potuto essere chiarita con l'audizione della direzione lavori”. In circostanze del genere, il Giudice di pace, preso atto che il bollettino di consegna del 20 luglio 2016 menzionavano sia il nominativo della ditta I__________ SA sia quello “aggiunto a mano” del convenuto, che quest'ultimo ha sottoscritto il bollettino e che la fattura è stata indirizzata al domicilio del convenuto senza essere da lui contestata se non all'udienza di conciliazione, ha accolto l'istanza.
5. Il reclamante ribadisce che la fornitura e la posa di cupole con motore elettrico prevista dal contratto sottoscritto con la ditta I__________ SA includeva già la centralina in questione anche perché per sua definizione un progetto generale di impermealizzazione comprende tutte le opere necessarie a tal fine “incluse le chiusure mediante cupole a soffitto e relativo motore”. A suo parere, quindi, non vi è alcun rapporto contrattuale diretto tra lui e l'istante, la quale “semmai potrebbe avere pretese nei confronti della citata ditta [I__________ SA]”. Egli sostiene inoltre che al momento della consegna della centralina, il bollettino di consegna, inizialmente intestato alla I__________ SA, è stato corretto aggiungendo a mano il suo nome e rileva che la firma si riferisce alla sola conferma della fornitura. Ciò non prova la conclusione di un contratto diretto tra le parti. Né la mancata contestazione della fattura costituisce – a suo giudizio – un indizio di un contratto tra le parti o il suo riconoscimento, tanto meno ove si pensi che essa è stata contestata “con l'opposizione al precetto esecutivo e nella procedura”. In definitiva, in mancanza di prove che l'istante non ha recato, il Giudice di pace non poteva ritenerlo debitore della controparte, ragione per cui l'istanza doveva essere respinta.
6. La legittimazione delle parti – attiva o passiva – è un presupposto di merito che determina la proponibilità materiale dell'azione contro una determinata persona (DTF 126 III 59 consid. 1a; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_373/2018 del 13 marzo 2019 consid. 2.2.2). Il giudice verifica tale presupposto d'ufficio in ogni stadio di causa (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 23 ad art. 66) e la sua mancanza comporta la reiezione della domanda senza riguardo al verificarsi degli elementi oggettivi che connotano la pretesa (DTF 142 III 786 consid. 3.1.4). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, la legittimazione passiva è data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale la controparte procede (CCR sentenza inc. 16.2011.32 del 16 marzo 2012 consid. 5a; cfr. anche II CCA sentenza inc.12.2016.151 del 20 aprile 2018 consid. 4).
a) In concreto, si pone quindi la questione di sapere se la conclusione del primo giudice, secondo cui tra le parti sia sorta una relazione contrattuale, sia corretta. Ora è pacifico che tra il convenuto con la moglie, e la I__________ SA è sorto un contratto d'appalto che comprendeva, tra l'altro, la fornitura e posa di cupole, alcune delle quali apribili con motore (doc. 1 posizione 10.0 e 11.0). È altresì pacifico che la fornitura delle cupole alla ditta appaltatrice è stata eseguita dalla CO 1 (offerta allegata al doc. 2), la quale ha fornito anche la centralina (doc. A).
b) Premesso che il fornitore di un appaltatore principale – come il subappaltatore – non ha di principio alcun rapporto contrattuale con il committente (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5a edizione, pag. 488 n. 3588), incombeva alla ditta istante dimostrare che tra lei e il convenuto è sorta una relazione contrattuale ovvero, dandosi una mera fornitura, un contratto di compravendita. E un contratto del genere che salvo casi estranei alla fattispecie può sorgere anche oralmente o tacitamente (Tercier/Bieri/Carron, op. cit., pag. 73 n. 518 e n. 519), è perfezionato quando i contraenti hanno manifestato concordemente, in modo espresso o tacito, la loro reciproca volontà su tutti i punti essenziali (art. 1 CO).
c) Nella fattispecie, l'istante fonda la sua pretesa sul bollettino di consegna del 20 luglio 2016 (doc. A) e sulla fattura del 29 luglio 2016 (doc. B). Se non che, di fronte alla chiara contestazione del convenuto tali indizi non bastano, nemmeno valutandoli nel loro complesso, per suffragare la sua tesi. Il primo, quantunque menzioni quale destinatario il convenuto, il cui nominativo è stato aggiunto a mano dopo quello prestampato della ditta I__________ SA, e sia stato da lui sottoscritto, attesta la consegna della ‟centralina per cupola __________ˮ e la sua ricezione da parte del destinatario ma, in assenza di particolari indicazioni sui punti essenziali del negozio giuridico (segnatamente il prezzo), non permette di ritenerlo alla stregua di una manifestazione della volontà delle parti di concludere un contratto. Quanto alla fattura indirizzata al convenuto, documento redatto unilateralmente dall'istante, in presenza di una sua contestazione non è sufficiente per provare la qualità di debitore dell'importo indicato e quindi che tra le parti sia stato concluso un contratto. Né giova all'istante il fatto che il convenuto non ha mai reagito al ricevimento della fattura a lui indirizzata, il silenzio non equivalendo accettazione neppure nelle relazioni commerciali (DTF 112 II 502 consid. 3a). Certo, è possibile che __________ P__________ avrebbe potuto confermare la volontà del convenuto di ricevere direttamente la fattura, ma la sua testimonianza è stata offerta solo in questa sede e quindi, come si è detto, non è ammissibile (sopra consid. 2).
d) Per di più, il convenuto ha presentato una serie d'indizi che suffragano piuttosto l'assenza di una relazione contrattuale con l'istante. Intanto nella misura in cui per la posa delle cupole la I__________ SA si sia rivolta alla ditta istante, appare inspiegabile il motivo per cui il convenuto sarebbe intervenuto personalmente per l'acquisito della centralina in quesitone. Inoltre, come si evince dalla corrispondenza prodotta dal convenuto, per le modifiche contrattuali la ditta istante aveva avuto contatti diretti con la I__________ SA e con __________ P__________ che fungeva da direttrice dei lavori, ma non direttamente con il convenuto (doc. 2). E con tali risultanze l'istante nemmeno si è confrontato.
e) Ne segue che l'apprezzamento delle prove da parte del primo giudice, che ha ammesso la conclusione di un contratto tra le parti, risulta arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile, e non può dunque essere condiviso. In tali circostanze il reclamo va accolto e, soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, la decisione impugnata va riformata di conseguenza.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il reclamante, che non ha fatto capo a un rappresentante professionale, non ha diritto a ripetibili ma tutt'al più a un'indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). In concreto, tuttavia, egli non ha reso verosimile di aver dovuto sopportare costi particolari o di avere subìto perdite di guadagno. Un'indennità del genere non entra in linea di conto.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1. L'istanza è respinta.
2. La tassa di giustizia di fr. 120.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico. L'istante rifonderà al convenuto fr. 30.– d'indennità.
2. Le spese processuali di fr. 150.–, da anticipare dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Est.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.