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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Bozzini |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire sul reclamo (‟opposizioneˮ) del 1° dicembre 2017 presentato da
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RE 1
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contro la sentenza emessa il 30 ottobre 2017 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa n. E17-027 (mandato) promossa con istanza del 14 giugno 2017 dal |
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nell'autunno del 2015 RE 1 si è rivolta al dentista CO 1 di __________ per delle cure odontoiatriche in favore del figlio minorenne T__________. Ottenuta dal precedente dentista del minore la documentazione del paziente, il 16 dicembre 2015 e il 17 febbraio 2016 si sono svolte due visite per valutare lo stato dello stesso, confezionare un'impronta, stimare i costi e pianificare le cure necessarie.
B. Il 18 aprile 2016 il dent. CO 1 ha trasmesso a RE 1 la stima dei costi delle cure in circa fr. 11000.– ‟(valore del punto tariffale CHF 3.10)ˮ. Il 27 aprile 2016 ha avuto luogo un'altra visita in cui si sono fissati degli elastici ai denti del minore poi rimossi agli inizi di maggio. Successivamente RE 1 ha comunicato al medico l'intenzione di non far effettuare le cure per il figlio. Per le sue prestazioni dal 16 dicembre 2015 al 4 maggio 2016 (valutazione ortodontica, teleradiografia, ortopantomografia, fotografia extra- o intraorale, impronta dell'arcata dentale, valutazione dello spazio, analisi cefalometrica complementare, piano di cura ortodontico, laboratorio esterno, colloquio con genitore/paziente, controllo ortodontico e cura senza conteggio orario), CO 1 ha trasmesso a RE 1 una nota di complessivi fr. 1217.30, di cui fr. 1150.10 di ‟totale punti (371.0 Pti da CHF 3.10)ˮ e fr. 67.20 di laboratorio. Tale importo, nonostante due solleciti ai quali è stata aggiunta una tassa di richiamo di complessivi fr. 22.–, è rimasto impagato.
C. Il 31 gennaio 2017 la Commissione arbitrale della società ticinese medici dentisti, adita il 6 ottobre 2016 da RE 1, ha concluso per la correttezza della nota d'onorario emessa dal dott. CO 1. Questi, con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 febbraio 2017 dall'Ufficio esecuzioni di Lugano, ha poi escusso RE 1 per l'incasso di fr. 1239.30 più interessi al 5% dal 16 dicembre 2015 a titolo di “Prestazioni medico-dentarie (ortodonzia) a favore del figlio minore __________ T__________. Ottemperanza decisione commissione arbitrale SSO Ticino del 31.01.2017”. Al precetto esecutivo l'escussa ha interposto opposizione.
D. Con istanza di conciliazione del 14 giugno 2017 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Paradiso per ottenere il pagamento di fr. 1239.30 oltre interessi del 5% dal 6 maggio 2016 e spese di esecuzione così come il rigetto dell'opposizione al citato precetto esecutivo. All'udienza del 25 ottobre 2017, indetta per la conciliazione, l'istante ha confermato le sue domande postulando l'emanazione di una decisione sulla base dell'art. 212 CPC. La posizione della convenuta, presente in aula, non è stata verbalizzata.
E. Statuendo
il 30 ottobre 2017 il Giudice di pace, ha condannato la convenuta a versare
all'istante ‟fr. 1'23930ˮ, oltre interessi al 5% dal 6 maggio
2017 e fr. 73.30 per spese esecutive, rigettando in via definitiva
l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________.
Le spese processuali, con una tassa di giustizia di
fr. 125.–, sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante
un'indennità di fr. 80.–.
F. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un'‟opposizioneˮ del 1° dicembre 2017 in cui chiede ‟corretta decisione di meritoˮ. Così richiesto da RE 1 con decreto del 21 gennaio 2019 il presidente di questa Camera ha accordato al reclamo effetto sospensivo. Il 22 gennaio 2019 CO 1 ha postulato la revoca di tale provvedimento.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace, come autorità di conciliazione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [curatori], 3ª edizione, n. 10 ad art. 212; Rickli in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol II, 2ª edizione, n. 21 ad art. 212). L'atto (“opposizione”) di RE 1, introdotto nel termine citato, deve essere trattato come reclamo.
2. Al reclamo RE 1 allega sue lettere al convenuto del 1° luglio e del 13 settembre 2016, le risposta di quest'ultimo del 18 luglio e 27 settembre 2016, una sua lettera alla Società ticinese dei medici dentisti del 6 ottobre 2016, la risposta della Commissione arbitrale del 31 gennaio 2017, la sua presa di posizione su tale decisione del 16 febbraio 2017, parte della cartella sanitaria del figlio, una pagina del sito web del SSO Ticino/STMD, il preventivo del 2 maggio 2016, il precetto esecutivo del 13 febbraio 2017 e la nota d'onorario del 6 maggio 2016.
Salvo la risposta della Commissione arbitrale, la cartella clinica del figlio e il precetto esecutivo che già figurano nel fascicolo trasmesso dal Giudice di pace, gli altri documenti sono nuovi è come tali irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC). La reclamante sostiene invero che tale documentazione non era stata considerata dal primo giudice. Ci si potrebbe così chiedere se essa sia stata o meno portata a conoscenza del Giudice di pace, quantunque il verbale d'udienza di conciliazione nulla menzioni. Sia come sia, come si vedrà senza indugio, la documentazione in esame non appare di rilievo ai fini del giudizio.
3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).
4. Il Giudice di pace ha anzitutto accertato che la Commissione arbitrale della Società ticinese dei medici dentisti, a cui la convenuta aveva sottoposto la nota dell'istante, non aveva rilevato alcuna irregolarità sottolineando come il lavoro sia stato svolto in modo ‟corretto e molto professionale, allestendo una documentazione chiara e completaˮ e concludendo che la convenuta deve onorare il suo debito. Ciò posto, il primo giudice, accertato che l'istante ha prestato i suoi servizi, non ha considerato convincenti le generiche contestazioni della convenuta sull'ammontare dei costi per il lavoro svolto per dubitare del risultato della commissione arbitrale. Egli ha così ammesso la correttezza dell'onorario esposto accogliendo così la petizione.
5. RE 1 sostiene che il figlio non aveva iniziato alcuna cura, ma rileva di aver solo richiesto al dentista un ‟preventivo di curaˮ e di avergli comunicato che avrebbe chiesto altri consulti non essendo convinta della cura proposta. Ed è proprio perché essa intendeva sottoporre i problemi del figlio ad altri specialisti che l'istante le aveva consegnato le impronte da lui effettuate ed eseguite in precedenza da un suo collega. Essa non comprende poi quali documenti avrebbero convinto il Giudice di pace della correttezza della nota, tanto più che il primo giudice non ha tenuto conto delle sue argomentazioni “imponendole il silenzio”. Per di più – essa continua – nessuno ha mai risposto alla sua richiesta di ottenere oltre all'impronta gli esami che il dentista avrebbe svolto al figlio. Essa spiega poi di non comprendere l'importo complessivo della fattura di fr. 1217.30 posto che la visita del 16 dicembre è consistita nella valutazione ortodontica, tre minuti in cui il dentista ha ‟guardato in boccaˮ al figlio e comunicato che avrebbe dovuto effettuare l'impronta, per un costo di fr. 93.– e il 17 febbraio sono stati effettuati esami dei quali, salvo l'impronta, essa non è stata informata e di cui non vi è traccia, quali una teleradiografia, un'ortopantomografia, fotografia extra- intraorale e impronta arcata dentale per fr. 325.50, per complessivi fr. 418.50 sicché non capisce la differenza di fr. 798.80 che allo stadio del piano di cura essa ritiene eccessivi. La reclamante chiede perciò per quanto tempo il dentista ha studiato la documentazione del figlio, tanto più che egli non le ha segnalato di dover rifare determinati esami, che il dentista ammette di non averli mai consegnati “parlando esclusivamente dell'impronta”.
RE 1 lamenta inoltre che il piano di cura prodotto dal dentista non corrisponde a quello a lei fornito, che non parlava di alcun ‟pendulumˮ né di problemi mascellari del figlio ma sarebbe stato da lui aggiustato, che ella ha purtroppo perso senza riuscire a reperirne un'altra copia. L'insegnante rimprovera al dentista di non averle trasmesso alcuna lastra, panoramica o qualsiasi altro referto, ciò che è dimostrato dal fatto che egli ha affermato di non averle fatto firmare nulla in merito a tale consegna. La reclamante ripete di essere solo stata informata che il dentista avrebbe effettuato l'impronta, unico esame consegnato, mentre gli altri esami non sono spiegati né dimostrati. Dipoi – essa procede – la fattura ha un conteggio di 344 punti per fr. 1066.40 ma poi ne vengono fatturati 371 punti per fr. 1150.10 con una differenza di fr. 83.70 che non comprende. Ella epiloga indicando che chiariti tali punti e consegnata la documentazione, anche quella del precedente dentista ancora trattenuta, pagherà il dovuto salvo le spese del precetto, emesso ancora prima di ricevere una risposta alle sue richieste.
6. Così argomentando, in realtà, la reclamante adduce fatti e obiezioni nuove e come tali inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC). In effetti, dal verbale di conciliazione del 25 ottobre 2017 e sottoscritto dall'interessata non emerge alcuna contestazione da parte della stessa. Certo nella sentenza impugnata il Giudice di pace menziona il fatto che la convenuta ha contestato la pretesa avversaria, ma le ha ritenute generiche contestazioni. Non si può trascurare però che RE 1 nel suo rimedio lamenta che il primo giudice non le ha dato modo di esprimersi sull'istanza ‟mi è stato imposto di non parlare dal Giudice di paceˮ. Sia come sia, quand'anche si volesse tenere conto degli argomenti sollevati in questa sede il rimedio, come si vedrà in appresso, è destinato all'insuccesso.
Giovi nondimeno rammentare al Giudice di pace che qualora l'istante chieda l'emanazione di una decisione in applicazione dell'art. 212 cpv. 1 CPC, il giudice deve dapprima chiudere a verbale la procedura di conciliazione e successivamente aprire formalmente una procedura decisionale. L'autorità di conciliazione agisce così come una vera e propria giurisdizione di prima istanza. Nella procedura decisionale, alla quale si applicano le disposizioni relative alla procedura semplificata, va così tenuto un verbale che deve contenere di principio gli elementi essenziali del processo che non figurano già in atti scritti e segnatamente le conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernenti i fatti perlomeno nel loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett. d CPC). Il fatto che per l'art. 212 cpv. 2 CPC la procedura sia orale significa unicamente che non è previsto lo scambio di allegati scritti. Il verbale nella procedura decisionale diventa altresì indispensabile in caso di impugnazione della decisione. L'autorità di reclamo deve sapere quali sono state, in prima sede, le domande, le allegazioni e i mezzi di prova delle parti, dovendo determinare se il reclamo contenga inammissibili conclusioni, allegazioni e mezzi di prova nuovi (CCR sentenza inc. 16.2015.7 del 22 aprile 2015 consid. 5a con rinvii; più recentemente: Rickli, op. cit., n. 10 segg. ad art. 212). Il fatto che in questa occasione la Camera esamini le argomentazioni della reclamante non va interpretata tuttavia come una sanatoria estensibile a casi analoghi. Dovessero ravvisarsi future irregolarità legate alla mancata verbalizzazione delle posizioni delle parti nella procedura decisionale la Camera non potrà che sanzionare tale violazione e annullare la decisione impugnata.
7. Le prestazioni di un dentista intese come interventi terapeutici sono da considerare appartenenti all'ambito del contratto di mandato (CCR sentenza inc. 16.2016.16 del 7 settembre 2018 consid. 6 con rinvii).
a) Relativamente al fatto di sapere se le parti si fossero accordate nel senso che il dentista avrebbe dovuto solamente allestire un preventivo con un piano di cura o se le cure fossero o meno iniziate, la questione non è di rilievo ai fini del giudizio. L'istante ha in effetti presentato la sua nota d'onorario solo per le sedute del 16 dicembre 2015 e del 17 febbraio 2016, colloqui e analisi che hanno avuto luogo al fine di valutare lo stato del paziente e le cure da proporre con il preventivo (v. doc. J). La nota non riguarda invece cure prestate dopo la contestata accettazione da parte della convenuta del citato piano di cure per il figlio e di cui al preventivo (doc. I).
Non si disconosce che il controllo ortodontico del 27 aprile 2016 consistito nell'inserimento di elastici di separazione nell'arcata superiore (lettera del 18 luglio 2016 prodotta dalla reclamante in questa sede) sia stato fatturato dopo il colloquio sulla discussione del preventivo. Tuttavia, quantunque la convenuta sostenga che tutte le prestazioni fossero relative alla presentazione di un preventivo di cura essa non ha mai contestato che tale intervento sia avvenuto (v. lettera del 13 settembre 2016 prodotta dalla reclamante in questa sede). Ne segue che la conclusione del primo giudice, secondo cui tale prestazione anche se effettuata in realtà al di fuori della mera presentazione di un piano di cure e preventivo deve essere remunerata, non può dirsi errata.
b) Quanto al fatto che la convenuta non sia stata informata della teleradiografia, dell'ortopantomografia e della fotografia extra e intraorale effettuate al figlio, essa non contesta di essersi recata dal dentista affinché questi allestisse un preventivo e un piano di cura. Essa nemmeno revoca in dubbio in questa sede che tali operazioni non fossero necessarie per predisporre un piano di cura né discute quanto addotto in proposito dalla Commissione arbitrale (doc. M). E il primo giudice, fondandosi su tale relazione, ha accertato che l'istante aveva bensì ricevuto dal precedente dentista la documentazione sulla situazione del figlio della convenuta ma che tale documentazione risaliva a tre anni prima. Alla luce della mutevole situazione ortodontica di un ragazzo dell'età di T__________ (nato nel 2002) e tenuto conto del lasso di tempo trascorso dai precedenti esami, non appare manifestamente insostenibile ritenere che per l'allestimento di un preventivo attendibile occorresse eseguire ulteriori esami, ciò che permetteva altresì di redigere una cartella clinica completa e ben documentata. Sotto questo profilo la decisione impugnata resiste alla critica.
c) In merito alla mancata consegna degli esami effettuati al figlio della convenuta, l'istante ha sostenuto di avere trasmesso il piano di cura prodotto in causa, il quale contiene una parte della documentazione (doc. G). E in effetti questo comprende gli esiti dell'indagine radiografica ‟OPT del 17.02.2016ˮ, della ‟teleradiografia del 17.02.2016ˮ e al quale sono allegate le fotografie TeleRx e OPT del 17.02.2016ˮ. Per il resto, si scorge una contraddizione nelle affermazioni della reclamante, la quale afferma bensì di avere ricevuto un piano di cura, quantunque con risultanze diverse da quello prodotto dal dentista in causa, ma non pretende che allo stesso non fossero indicati gli esiti delle analisi né che mancassero gli allegati. Oltre a ciò, essa medesima produce la copia della cartella clinica redatta dal dentista che, benché poco leggibile, riporta come oltre che al 14 aprile 2016 ‟dato a mamma tutti i modelliˮ, il 18 aprile 2016 sia stato ‟spedito a casa PV e copia CD con RXˮ.
d) Sia come sia, che il paziente abbia diritto di accedere alla propria cartella medica è indubbio. Resta il fatto che, contrariamente da quanto sembra credere l'interessata, l'obbligo di corrispondere l'onorario e il rimborso delle spese al mandante non sono in rapporto di scambio con ciò che il mandante deve restituire e consegnare sulla base della norma menzionata (Tercier/ Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, Basilea 2017, 5a edizione op. cit., n. 4495 pag. 643 con rinvio a n. 4606 pag. 660). Per il resto, non consta che, dandosi il rifiuto del dentista, l'interessata abbia chiesto al giudice, o alla commissione cantonale competente, di obbligare lo specialista a consegnarle la documentazione richiesta. Al proposito il suo reclamo è destinato all'insuccesso.
e) Per quel che riguarda l'ammontare della nota, giovi innanzitutto rilevare che a fronte di una nota professionale dettagliata, sulla cui congruità si è per altro espressa la competente commissione arbitrale il 31 gennaio 2017 (doc. M pag. 3 in alto), non basta una contestazione generica per imporre a un mandatario di dimostrare il costo di qualsiasi prestazione da lui svolta. Ciò premesso, la reclamante sembra lamentarsi del tempo dedicato dal dentista allo studio della documentazione del figlio e sembra lamentare un costo eccessivo per il primo colloquio durato solo tre minuti.
Se non che, al riguardo, essa trascura che il sistema di fatturazione TARMED prevede una tariffa per ogni singola prestazione. In concreto, la prima valutazione è stata fatturata secondo la posizione 4800 – valutazione ortodontica – mentre anche le analisi degli esami effettuati sono anch'essi remunerati in base alla tariffa indicata alle posizioni 4809, 4806 e 4810. Tali posizioni poi prevedono dei punti minimi e massimi per procedere alla fatturazione e l'istante per la contestata fattura ha applicato per ogni posizione punti ancora inferiori alla tariffa. Per la valutazione ortodontica 30 punti, per l'analisi cefalometrica complementare 62 punti e per il piano di cura 36 punti. Al riguardo l'interessata non pretende che il dentista si sia scostato da tali parametri sicché non occorre attardarsi.
f) Per
quel che è della differenza di fr. 798.80 tra il costo della prima visita
avvenuta il 16 dicembre 2015 di fr. 93.–, quello delle analisi effettuate nella
seconda di fr. 325.50 e la nota complessiva, va rilevato che oltre al costo per
le posizioni citate dall'interessata e remunerate fr. 3.10 a punto ovvero la
valutazione ortodontica del 16 dicembre 2015 remunerata fr. 93.– (30 punti
x fr. 3.10), la teleradiografia di fr. 139.50 (45 punti x 3.10), l'ortopantomografia
di fr. 139.50 (45 punti x 3.10), la fotografia extra- o intraorale di fr. 55.80
(3 punti x 6 di quantità x 3.10) e l'impronta dell'arcata dentale di fr. 74.40
(12 punti x 2 di quantità x 3.10), per complessivi fr. 502.20 e non fr. 418.50
complessivi come adduce la reclamante, la differenza con la nota complessiva
risiede nel computo di altre prestazioni da parte del dentista. Tali
prestazioni sono chiaramente indicate nella nota d'onorario trattandosi della
valutazione dello spazio fr. 130.20 (punti 42 x 3.10), dell'analisi cefalometrica
complementare fr. 192.20 (punti 62 x 3.10), del piano di cura ortodontico fr.
111.60 (punti 36 x 3.10), del laboratorio esterno fr. 67.20, del colloquio
genitori/paziente fr. 142.60 (punti 46 x 3.10) e del controllo ortodontico
fr. 71.30 (punti 23 x 3.10). Ne segue che la nota d'onorario di complessivi fr. 1217.30
non può ritenersi oscura. Né la conclusione del primo giudice può ritenersi
errata, il dentista avendo seguito il tariffario.
g) Per quanto attiene al fatto che la nota contempla la fatturazione di 371 punti, la reclamante trascura che i punti di determinate prestazioni sono stati calcolati più volte per tenere conto della quantità della prestazione. Dalla nota si evince che la fotografia extra- o intraorale è stata effettuata per sei volte mentre l'impronta è stata prelevata per due volte trattandosi dell'arcata superiore e inferiore. Ciò è stato spiegato alla convenuta anche dall'istante (lettera del 18 luglio 2016 prodotta in questa sede). Al riguardo non occorre dilungarsi.
h) Relativamente al piano di cura prodotto dal dentista che non sarebbe uguale a quello a lei fornito, in realtà non si comprende in che modo la differenza tra le cure proposte, unica differenza a suo dire tra i due piani di cura, possa influire sulle prestazioni effettuate prima dell'inizio della cura (salvo la posa di elastici di cui si è già detto, sopra consid. 7a). Nelle circostanze descritte, il reclamo, che non ha evidenziato alcun errore manifesto nell'accertamento dei fatti e nessun errore nell'applicazione del diritto, dev'essere respinto. Giovi nondimeno rilevare che il dispositivo della sentenza impugnata contempla una svista manifesta, RE 1 essendo stata condannata a versare all'istante fr. 1'23930 invece di fr. 1239.30. Dandosi una necessità, le parti potranno sempre chiedere al primo giudice una rettifica della decisione (art. 334 cpv. 2 CPC).
8. L'emanazione della presente decisione rende senza oggetto la richiesta di revoca dell'effetto sospensivo postulato il 22 gennaio 2019 da CO 1.
9. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali del reclamo di fr. 200.– sono poste a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
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– ; – avv. .
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.