Incarto n.
16.2017.38

Lugano

11 giugno 2019/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Bozzini

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 5 dicembre 2017 presentato da

 

 

 RE 1

(già patrocinata dall'avv.   )

 

 

contro la decisione emessa il 6 novembre 2017 dal Giudice di pace del circolo di Quinto nella causa SE.2.2017 (azione di accertamento negativo) da lei promossa con petizione del 15 marzo 2017 nei confronti dell'

 

 

 

 CO 1  (I)

(patrocinato dall'avv.  PA 1 ),

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 4 marzo 2016 l'avv. CO 1 di __________ ha fatto notificare ad RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio per ottenere il pagamento di fr. 4502.30 più interessi al 5% dal 7 maggio 2015, indicando quale causale “saldo parcella per complessivi € 4092.94 pari a fr. 5502.30 (cambio medio odierno €/fr. 1.10) comprensivo di esborsi pari a € 129.– per contributo unificato, € 27.– per marca di iscrizione a ruolo ed € 50.– per costo di notifica", al quale l'escussa ha interposto opposizione.

 

                                  B.   Con petizione (“istanza”) del 15 marzo 2017 RE 1 ha chiesto al Giudice di Pace del circolo di Quinto di accertare l'inesistenza di un suo debito di fr. 4502.30 più interessi nei confronti dell'avv. CO 1 (domanda n. 1), di dichiarare nullo il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio (domanda n. 2) e di comunicare la decisione al medesimo Ufficio esecuzione affinché non porti più a conoscenza di terzi l'esistenza del citato PE (domanda n. 3). Nelle sue osservazioni del 28 aprile 2017 il convenuto ha proposto di respingere la petizione in ordine per incompetenza territoriale del giudice adito o, subordinatamente, nel merito, rivendicando, in via riconvenzionale, il pagamento di € 3870.06 per spese legali e € 222.89 per anticipazioni, oltre a interessi al 5% dal 7 maggio 2015. Con replica del 2 giugno 2017 e duplica del 31 agosto 2017 le parti hanno confermato le loro posizioni. All'udienza del 29 settembre 2017, limitata alla discussione sulla competenza territoriale e per materia del Giudice di pace, le parti hanno riaffermato i rispettivi punti di vista.

 

                                  C.   Statuendo con sentenza del 6 novembre 2017 il Giudice di pace ha accertato la sua incompetenza per materia e per territorio dichiarando inammissibile la petizione. Le spese processuali di
fr. 300.– sono state poste a carico dell'attrice, tenuta a rifondere al convenuto fr. 1000.– per ripetibili.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 dicembre 2017, chiedendo, in via principale, di dichiararla nulla “per errore procedurale” e di rinviare gli atti al Giudice di pace “affinché annulli ogni atto giudiziario compiuto dopo la ricezione della duplica di parte convenuta, la intimi all'attrice e sani così l'errore compiuto” e, in via subordinata, di riformarla nel senso di ammettere la competenza per materia e territorio del giudice adito. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2018 l'avv. CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. In una replica spontanea del 12 febbraio 2018 la reclamante ha ribadito il suo punto di vista mentre il 7 dicembre 2018 ha chiesto di quantificare il danno da lei subìto e di attribuirle un'indennità di risarcimento.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla patrocinatrice dell'attrice l'8 novembre 2017. Introdotto il 5 dicembre 2017, il reclamo in esame è tempestivo.

 

                                   2.   La documentazione presentata dalla reclamante con la replica spontanea del 12 febbraio 2018 (scambio di corrispondenza elettronica tra le parti dal 10 febbraio al 27 maggio 2015 e ricevuta di pagamento del 4 dicembre 2014 attestante il pagamento di
€ 1113.37), non sottoposta al Giudice di pace, è irricevibile, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di avvalersi davanti all'autorità di reclamo di nuovi mezzi di prova. Analogamente irricevibili, poiché nuove, sono le richieste di quantificare il danno da lei subìto e di attribuirle un'indennità di risarcimento formulate dalla reclamante il 7 dicembre 2018.

 

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 142 II 380 consid. 4.3 con rinvii).

 

                                   4.   Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, preso atto della connotazione internazionale della fattispecie e l'applicabilità della Convenzione di Lugano, ha ritenuto che l'azione di accertamento negativo presentata dall'attrice (domanda di giudizio n. 1) doveva essere proposta in Italia, davanti al giudice territorialmente competente secondo le leggi italiane. Al riguardo egli ha rilevato che se in passato la giurisprudenza aveva ammesso un foro di necessità in Svizzera non essendo possibile scindere un'azione di accertamento negativo dalle domande di carattere esecutivo di annullamento e cancellazione dell'esecuzione promossa da un convenuto domiciliato all'estero, di recente il Tribunale federale ha precisato che la decisione sulla cancellazione di un precetto esecutivo e il divieto di comunicare a terzi l'esistenza di un'esecuzione non compete al giudice civile ma all'ufficio d'esecuzione che tiene il registro. Premesso ciò, il Giudice di pace ha negato la sua competenza per materia a statuire sulle domande di giudizio n. 2 e n. 3 e ha ritenuto che “essendo l'azione di diritto sostanziale (domanda di giudizio n. 1) svincolata dalle domande di carattere esecutivo (n. 2 e n. 3), non vi è più alcun motivo che giustifichi un foro di necessità in Svizzera per l'azione di accertamento negativo ai sensi dell'art. 3 LDIP”. Egli ha pertanto dichiarato la petizione inammissibile per carenza di competenza per materia e per territorio del giudice adito.

 

                                   5.   La reclamante lamenta innanzitutto una lesione del suo diritto di essere sentita, il primo giudice non avendole trasmesso la duplica del 31 agosto 2017 menzionata nella decisione. Ora, che la duplica, con i relativi allegati, non sia stata notificata all'attrice è possibile, quantunque al verbale dell'udienza del 29 settembre 2017 in cui “le parti […] rimandano al giudice la competenza decisionale per la competenza territoriale e di materia riprendendo le osservazioni contenute nei vari documenti finora presentati", sono annesse le pagine che trattano della questione della competenza del giudice adito di tutti gli allegati di causa, compreso quello di duplica. Resta il fatto che all'obbiezione del convenuto, secondo cui a quell'udienza la patrocinatrice dell'attrice, dopo essere venuta a conoscenza dell'esistenza di una duplica, ha letto il memoriale e si è proceduto al dibattimento (osservazioni pag. 2), la reclamante si è limitata a rilevare che la sua patrocinatrice non “poteva certo immaginarsi che il primo giudice non le avesse trasmesso tutti gli allegati” (replica spontanea del 12 febbraio 2018, pag. 1 e 2), ma non contesta il fatto che essa ha comunque potuto esprimersi al riguardo. Ne segue che sulla questione non occorre dilungarsi.

 

                                   6.   La reclamante sostiene di non essere in alcun modo debitrice dell'importo fatto valere in via esecutiva dal convenuto e rileva che il precetto esecutivo, notificatole “arbitrariamente e senza giustificativi”, ne intacca la sua buona reputazione. Essa evidenzia come il precetto esecutivo sia perento, la controparte non avendo avviato alcuna azione giudiziaria nei suoi confronti entro un anno, ragione per cui per ottenerne la cancellazione in applicazione dell'art. 8a LEF le occorre una decisione giudiziaria che dichiari il procedimento esecutivo nullo o annullato. A suo avviso, il Giudice di pace non poteva declinare la propria competenza in favore di un tribunale italiano ma doveva trattare l'azione e, accertata la perenzione del precetto esecutivo, deciderne la cancellazione, tanto più che davanti ai tribunali italiani non è possibile promuovere un'azione volta alla cancellazione del precetto esecutivo. Essa ritiene che la decisione del primo giudice sia paradossale perché “lei non ha la facoltà né in Svizzera né in Italia di chiedere con un'azione giudiziaria che l'esecuzione sia cancellata”. Inoltre, essa soggiunge, quand'anche un'azione del genere fosse proponibile in Italia, non capisce perché dovrebbe essere costretta a chiedere a un giudice italiano l'accertamento negativo di una pretesa creditoria che non è mai stata concretizzata e reputa che il diniego di adire il giudice del proprio domicilio la pone in una situazione “di inaccettabile difficoltà” non consentendole di dimostrare di non essere debitrice dell'importo fatto valere nel precetto esecutivo. A suo parere, inoltre, il convenuto non può scegliere di iniziare una procedura esecutiva in Svizzera nei suoi confronti e poi sollevare l'eccezione di incompetenza per territorio per rifiutare a un giudice svizzero di accertare l'esistenza del suo credito. Con molta probabilità – essa epiloga – la controparte le ha fatto notificare il precetto esecutivo unicamente allo scopo di danneggiarne la credibilità finanziaria, ciò che potrebbe configurare il tipico caso di abuso dello strumento del precetto esecutivo per come è concepito in Svizzera.

 

                                   7.   In concreto, RE 1 ha chiesto al Giudice di pace del circolo di Quinto di accertare l'inesistenza del credito di fr. 4502.30 per il quale l'avv. CO 1 di __________ ha avviato la procedura di esecuzione, di dichiarare nullo il precetto esecutivo n. __________dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio e di comunicare la decisione all'Ufficio medesimo affinché non possa più comunicare a terzi l'esistenza del citato precetto esecutivo. In sostanza essa ha promosso un'azione d'accertamento negativo in procedura ordinaria sulla base dell'art. 88 CPC assortita di domande di natura esecutiva.

 

a)  Il Giudice di pace, come si è detto, ha ritenuto che l'azione di accertamento negativo presentata dall'attrice (domanda di giudizio n. 1) doveva essere proposta in Italia. Al riguardo l'interessata si chiede perché “dovrebbe essere costretta ad andare in Italia ad avere un giudice italiano per chiedere l'accertamento negativo di una pretesa creditoria”. Se non che così argomentando essa disconosce che trattandosi pacificamente di una controversia di natura internazionale, la fattispecie va esaminata sotto il profilo della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano: RS 0.275.12), entrata in vigore per l'Unione europea il 1° gennaio 2010 e per la Svizzera il 1° gennaio 2011. Così, dandosi una pretesa del professionista riconducibile a un contratto, questi, come già rilevato dal primo giudice, andava convenuto davanti al foro generale del suo domicilio (art. 2 cpv. 1 CLug) o alternativamente davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita (art. 5 cpv. 1 lett. a CLug), ovvero in entrambi i casi in Italia. Non essendo preteso, né consta, che l'ordine giuridico italiano non conosca l'azione di accertamento negativo, l'attrice dispone di un mezzo che le permette di far accertare l'inesistenza del debito vantato dal convenuto sicché non è dato per tale azione un foro di necessità in Svizzera (Bucher in: Commentaire romand, LDIP/CL, Basilea 2011, n. 7 ad art. 3 LDIP). Sotto questo aspetto, la sentenza impugnata non presta il fianco a critiche.

 

b)  Non si disconosce che avendo assortito l'azione di accertamento negativo con domande di natura esecutiva, l'attrice non può far giudicare da un tribunale straniero tali domande ostandovi il principio della territorialità in materia di esecuzione forzata (DTF 132 III 280, consid. 4.3; cfr. anche RtiD II-2012 pag. 898 consid. 4.3). Resta il fatto che, una volta di più, l'interessata non si confronta minimamente con la motivazione del primo giudice, il quale, in estrema sintesi, ha negato la competenza del giudice civile per statuire sulle domande di natura esecutiva. Il che è corretto, ove appena si pensi che la gestione del registro delle esecuzioni, inclusa la comunicazione di informazioni a terzi giusta l'art. 8a LEF, rientra nell'esclusiva competenza del­l'Ufficio di esecuzione che tiene il registro, non in quella del giudice civile, neppure ove questi sia adito con un'azione di inesistenza del credito posto in esecuzione. La richiesta di cancellazione di un'esecuzione – ovvero il divieto di comunicazione a terzi secondo l'art. 8a cpv. 3 LEF – dev'essere diretta perciò all'Ufficio di esecuzione, il quale deciderà se sono date le condizioni per accoglierla, in particolare se l'esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una decisione giudiziale (lett. a). La decisione dell'Uffi­cio potrà poi essere impugnata con ricorso all'Autorità di vigilanza (art. 13, 17 e 18 LEF), non al giudice civile (RtiD II-2017 pag. 864).

 

      Certo, in un precedente menzionato dal Giudice di pace, il Tribunale federale giudicando una fattispecie simile a quella in esame, aveva ammesso l'esistenza di un foro di necessità in Svizzera non essendo possibile scindere l'azione in una parte sostanziale e in una parte di natura esecutiva (DTF 132 II 277 consid. 4). Se non che, proprio perché le richieste volte alla cancellazione dell'esecuzione e al divieto di comunicare a terzi l'esecuzione esulano dalla competenza del giudice civile, per il Tribunale federale quand'anche siano conseguenti a un'azione di accertamento negativo esse si rivelano inutili e irricevibili sicché non sono atte a influenzare la determinazione del foro (sentenza 4A_229/2018 del 12 ottobre 2018 consid. 7). Perché al riguardo la conclusione del primo giudice sarebbe errata la reclamante non spiega.

 

c)  In definitiva, affinché la decisione sull'azione di accertamento negativo, resa anche da un tribunale estero, produca gli effetti voluti dall'attrice in virtù dell'art. 8a cpv. 3 LEF, è sufficiente che la stessa constati come la somma posta in esecuzione non era dovuta, senza la necessità di ordinare la cancellazione del precetto esecutivo e il divieto di comunicare a terzi l'esistenza di un'esecuzione (cfr. anche DTF 141 III 75 consid. 2.6.1 con rinvii). Si aggiunga, a guisa di conclusione, che per l'art. 8a cpv. 3 lett. d LEF, entrato in vigore il 1° gennaio 2019 e applicabile anche alle esecuzioni promosse prima di questa data (Istruzione n. 5 dell'Alta vigilanza in materia di esecuzione e fallimento (nuovo art. 8a cpv. 3 lett. d LEF), del 18 ottobre 2019 in https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/ wirtschaft/ schkg/weisungen/weisung-5-i.pdf), gli uffici non possono dar notizia a terzi circa procedimenti esecutivi “per i quali il debitore abbia presentato una domanda in tal senso almeno tre mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo, sempre che entro un termine di 20 giorni impartito dall'ufficio d'esecuzione il creditore non fornisca la prova di aver avviato a tempo debito la procedura di eliminazione dell’opposizione (art. 79–84)".

 

                                         d)  Visto quanto precede, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.

 

                                   8.   Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). L'opponente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese giudiziarie di fr. 500.– sono poste a carico della reclamante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Quinto.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.