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Incarto n. |
Lugano 28 marzo 2018/jh
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, presidente |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo (“opposizione”) del 14 marzo 2018 presentato da
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CO 1 |
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che il 15 ottobre 2016 RE 1 ha fatto notificare alla società in nome collettivo CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Mendrisio per ottenere l'incasso di fr. 9145.– oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2016 indicando come motivo del credito “fattura non onorata per lavori di riparazione”, al quale l'escussa ha interposto opposizione;
che ottenuta il 13 gennaio 2017 l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2016.144), RE 1 non ha introdotto alcuna causa entro tre mesi dal rilascio della stessa;
che decaduto infruttuoso il 21 giugno 2017 il tentativo di conciliazione (inc. CM.2017.51), il 26 giugno successivo la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord per ottenere l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 9145.– e l'annullamento del citato PE;
che il convenuto non ha presentato osservazioni scritte né è comparso al dibattimento del 6 febbraio 2018;
che statuendo con decisione non motivata dell'8 febbraio 2018 il Pretore ha accolto la petizione, accertando l'inesistenza del debito di fr. 9145.– oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2016 e ordinato al UE di Mendrisio di non comunicare a terzi l'esistenza dell'esecuzione (inc. SE.2017.18);
che il 12 febbraio 2018 RE 1, rappresentato da RA 1, si è rivolto al Pretore chiedendo l'annullamento della predetta decisione “con conseguente posticipo sine die di una nuova udienza”, sostenendo di non essere potuto comparire all'udienza, né avvisare della sua mancata presenza, perché degente al reparto di medicina intensiva dell'Ospedale __________ di __________ e fino al 6/7 febbraio 2018 “neppure vigile poiché sedato (sonno indotto)”;
che nelle sue osservazioni del 16 febbraio 2018 la CO 1 si è opposta all'istanza;
che statuendo il 28 febbraio 2018 il Pretore ha respinto l'istanza ponendo le spese processuali di fr. 200.– a carico dell'istante;
che contro la decisione appena citata RE 1, sempre rappresentato da RA 1, è insorto a questa Camera con un reclamo (“opposizione”) del 12 febbraio 2018 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore affinché indicata una nuova udienza “non appena le sue condizioni di salute lo consentano”;
che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che una domanda di restituzione del termine (art. 148 CPC) è trattata con la procedura sommaria (I CCA, sentenza inc. 11.2017.4 del 14 luglio 2017 consid. 1 con riferimenti), di modo che essa è impugnabile entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, mediante appello se il valore litigioso raggiunge almeno fr. 10 000.– (art. 308 cpv. 2 CPC e art. 314 CPC) oppure mediante reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie, il valore litigioso ammonta a fr. 9145.– sicché “l'opposizione” deve essere trattata da questa Camera come reclamo (art. 48 lett. d n. 1 CPC);
che in merito alla tempestività del rimedio, il reclamante ha indicato che la decisione è stata ritirata da sua figlia il 5 marzo 2018;
che secondo il tracciamento degli invii postali prodotto dalla Pretura (n. __________) la decisione impugnata è stata notificata allo sportello postale di __________ il 3 marzo 2018 (art. 138 cpv. 2 CPC);
che il termine di reclamo è così iniziato a decorrere l'indomani, 4 marzo 2018 (art. 142 cpv. 1 CPC), ed è giunto a scadenza il 13 marzo 2018;
che, pertanto, al più tardi entro quest'ultima data RE 1 avrebbe dovuto consegnare il reclamo direttamente al Tribunale d'appello oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera (art. 143 cpv. 1 CPC; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, vol. I, n. 3, 4 ,5 ad art. 143 pag. 747 e seg.; CCR sentenze inc. 16.2016.31 del 23 maggio 2016 e inc. 16.2012.8 del 25 giugno 2012);
che consegnato alla posta il 14 marzo 2018 (timbro postale sulla busta d'invio), il reclamo è quindi tardivo, e come tale, si rivela d'acchito irricevibile;
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
che non si pone problema di ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
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– ; – avv. dott. .
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.