Incarto n.
16.2018.20

Lugano

29 maggio 2018/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, presidente

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 29 marzo 2018 presentato da

 

 

 RE 1 

 

 

contro la decisione emessa l'8 marzo 2018 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nella causa SE.2017.429 (azione di accertamento del credito e azione di accertamento dell'inesistenza del debito con cancellazione della relativa esecuzione) promossa con petizione del 27 novembre 2017 da

 

 

 

 CO 1 

(patrocinata dall'avv.  PA 1 );

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 15 giugno 2005 __________ P__________, in qualità di conduttrice, e __________ B__________, in qualità di locatore, hanno sottoscritto un contratto di locazione con inizio il 29 luglio 2005 e di durata indeterminata, avente per oggetto un appartamento in uno stabile in via __________ a __________ per una pigione di fr. 920.– mensili, oltre a un contributo forfettario di fr. 330.– mensili per le spese accessorie. Il contratto prevedeva inoltre la locazione di due posteggi esterni per fr. 100.– mensili. Il 10 novembre 2006 il locatore ha accettato che RE 1 subentrasse nel contratto di locazione sottoscritto dalla figlia. Il 15 maggio 2008 __________ B__________ ha comunicato all'inquilino che a causa dell'aumento del prezzo dell'olio di riscaldamento, dal 29 settembre 2008 dell'importo versato mensilmente per le spese accessorie fr. 60.– sarebbero stati considerati quale acconto con conguaglio finale per le spese dell'olio di riscaldamento, mentre i rimanenti fr. 270.– avrebbero coperto forfettariamente le altre spese. Da allora tale modalità di ripartizione non ha formato oggetto di contestazioni.

 

                                  B.   Il 30 novembre 2011 l'ente locato è stato donato a CO 1, la quale, il 7 marzo 2017, ha inviato al conduttore un conteggio da cui risultava uno scoperto per le spese di riscaldamento dal 4 novembre 2015 al 31 gennaio 2017 di fr. 594.–. Sollecitato al pagamento, il 26 giugno 2017 RE 1 ha contestato la richiesta di pagamento e ha rivendicato dalla locatrice la restituzione di fr. 3186.– corrispondenti alla differenza tra gli acconti da lui versati (fr. 4620.–) e i fr. 1434.– da lui dovuti secondo il conteggio della stessa. Il 5 settembre 2017 RE 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per l'incasso di fr. 3186.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2017, cui l'escussa ha interposto opposizione.

 

                                  C.   Ottenuta l'autorizzazione ad agire dall'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Lugano Est, con petizione del 25 novembre 2017 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Pretore di Lugano, sezione 4, chiedendogli di accertare l'esistenza del suo credito di fr. 594.– a titolo di conguaglio delle spese di riscaldamento per il periodo dal 4 novembre 2015 al 31 gennaio 2017, di accertare l'inesistenza di qualsivoglia debito a suo carico nei confronti di RE 1 riconducibile al rapporto locativo e di ordinare all'UE di Lugano la cancellazione del predetto PE. Invitato il 28 novembre 2017 a presentare osservazioni, il convenuto è rimasto silente. All'udienza dell'8 febbraio 2018, indetta per il contraddittorio, l'attrice, unica comparente, ha confermato le sue domande.

 

                                  D.   Statuendo l'8 marzo 2018 il Pretore, in accoglimento della petizione, ha accertato un credito dell'attrice nei confronti del convenuto di fr. 594.– così come l'inesistenza del debito di fr. 3186.– oltre interessi al 5% e ha annullato il PE n. __________ dell'UE di Lugano. Le spese processuali di fr. 500.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice fr. 500.– per ripetibili.

 

                                  E.   Contro la decisione appena citata, RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 29 marzo 2018 in cui chiede l'annullamento del giudizio impugnato. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, il Pretore ha fissato il valore litigioso in fr. 3780.–, donde la competenza di questa Camera. Introdotto il 3 aprile 2018 il reclamo in esame è  pacificamente tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 140 III 19 consid. 2.1 con rinvii).

 

                                   3.   Il Pretore, rammentati i presupposti di un'azione di accertamento, è entrato nel merito dell'azione presentata dall'attrice poiché, a suo parere, per sapere se quest'ultima fosse creditrice del convenuto occorreva chiarire dapprima se vi fosse stata una modifica del contratto di locazione. Egli ha così accertato che il 15 maggio 2008 il locatore, in seguito al rincaro del costo dell'olio da riscaldamento, fino a quel momento quantificato in fr. 60.– mensili forfettari, ha comunicato a tutti gli inquilini che la pigione e il forfait delle spese accessorie sarebbero rimasti invariati, mentre dal 29 settembre 2008 l'importo di fr. 60.– mensili fissato per le spese di riscaldamento sarebbe stato considerato un acconto su tali spese (con relativo conguaglio) anziché un importo a forfait come previsto contrattualmente. Considerato che da qual momento il convenuto aveva sempre corrisposto i conguagli per le spese di riscaldamento secondo tale modalità, per il primo giudice era intervenuta, quanto meno per atti concludenti, un accordo in tal senso. Premesso ciò, il Pretore ha così appurato da un lato l'esistenza del credito in favore dell'attrice di fr. 594.– a titolo di conguaglio delle spese di riscaldamento per il periodo dal 4 novembre 2015 al 31 gennaio 2017 e dall'altro lato l'inesistenza del debito vantato dal convenuto di fr. 3186.– cui al PE n. __________ dell'UE di Lugano, del quale ha ordinato l'annullamento giudiziale.

 

                                   4.   RE 1, che sostiene di non avere mai accettato la modifica delle modalità di pagamento delle spese di riscaldamento, rimprovera al Pretore di non avere considerato che le spese accessorie annuali rappresentino il 35.90% dell'affitto annuo con le conseguenze, da lui già spiegate all'udienza di conciliazione, che ciò comporta. Egli soggiunge che l'attrice non avvisandolo della sostituzione dell'impianto di riscaldamento a gasolio con uno elettrico, ha commesso una “frode ai consumatori”. Se non che, per tacere del fatto che non è dato di vedere come quest'ultima osservazione sia di rilievo ai fini del giudizio, così argomentando il reclamante non tiene conto del fatto che rinunciando a presentare osservazioni e a comparire davanti al Pretore, egli non ha contestato i fatti adotti dall'attrice. Trattandosi così di fatti non controversi, il Pretore poteva pertanto porre alla base della decisione le allegazioni dell'attrice (art. 234 CPC). Le contestazioni del reclamante, presentate per la prima volta in questa sede, si rivelano d'acchito inammissibili (art. 326 CPC).

 

                                   5.   Quanto al fatto che il Pretore “sbaglia quando richiama i contenuti dell'art. 88 e art. 234 CPC” e viola l'art. 257 CPC e gli articoli 8, 9 e 29 Cost., il reclamante non spiega in che modo tali norme siano state violate dal primo giudice. Le doglianze si esauriscono pertanto in mere recriminazioni. Ne segue, in definitiva, che il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b lett. a n. 2 LOG.

                                     

                                   6.   Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di indennità all'attrice, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è irricevibile.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 150.– sono a carico del reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

– avv.   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.