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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, presidente |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 9 aprile 2018 presentato da
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RE 1
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contro la decisione emessa l'8 marzo 2018 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Sud nella causa SE.2018.2 (lavoro) promossa con petizione del 25 gennaio 2018 dalla |
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CO 1;
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che __________ A__________, dall'11 gennaio 2013 dipendente del centro __________ di RE 1, è stato licenziato il 31 gennaio 2017 “per la prima data valevole”;
che il 1° febbraio 2017 il dipendente ha comunicato al titolare della ditta di ritenere il contratto disdicibile con preavviso di due mesi per il 30 aprile 2017;
che il 2 febbraio 2017 il datore di lavoro gli ha chiesto di lasciare immediatamente il posto di lavoro;
che con lettere del 3 febbraio 2017 e del 13 marzo 2017 il lavoratore ha rivendicato il pagamento del salario fino al 30 aprile 2017, dichiarandosi disponibile a lavorare fino a tale data;
che, nel frattempo, il 6 febbraio 2017 egli si è annunciato alla Cassa disoccupazione CO 1 di __________, la quale gli ha versato dal 6 febbraio 2017 al 30 aprile 2017 indennità per complessivi fr. 9641.30;
che ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione del 25 gennaio 2018 la Cassa disoccupazione CO 1, agendo in virtù della cessione legale di cui all'art. 29 cpv. 2 LADI, ha convenuto RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud chiedendo il pagamento di fr. 9641.30 oltre interessi del 5% dal 6 febbraio 2017;
che invitato il 26 gennaio 2018 a presentare osservazioni scritte entro un termine di 15 giorni, il convenuto è rimasto silente;
che il 15 febbraio 2018 il Pretore aggiunto ha assegnato al convenuto un termine suppletorio di 10 giorni per presentare osservazioni “con l'avvertenza che se il termine scade infruttuosamente, il giudice emana una decisione finale, sempre che la causa sia matura per il giudizio, altrimenti, cita le parti al dibattimento”,
che entro tale termine il convenuto non ha reagito, lasciandosi precludere dalla lite;
che statuendo l'8 marzo 2018 il primo giudice ha accolto la petizione condannando il convenuto a versare all'attrice fr. 9641.30 oltre interessi del 5% dal 6 febbraio 2017, oltre a un'indennità di fr. 700.–;
che contro il predetto giudizio RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 9 aprile 2018 in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata e la restituzione del termine per presentare le osservazioni alla petizione;
che il reclamo non è stato intimato per osservazioni;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che in concreto, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto il 14 marzo 2018 (cfr. tracciamento degli invii postali n. __________ agli atti), sicché il reclamo, introdotto il 9 aprile 2018, è tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamo dev'essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che il reclamante non può limitarsi a criticare la sentenza impugnata contrapponendo la propria opinione a quella del primo giudice, ma è tenuto a formulare delle conclusioni chiare, a designare dettagliatamente i punti contestati della sentenza impugnata e a spiegare perché la motivazione sarebbe erronea (sentenza del Tribunale federale 4A_218/2017 del 14 luglio 2017 consid. 3.1.2 con rinvio a DTF 138 III 375 consid. 4.3.1);
che nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ritenuto che in mancanza di contestazioni da parte del convenuto i fatti esposti dell'attrice non erano controversi e non dovevano essere oggetto di prova, né, ha soggiunto nel caso concreto, non sussistevano “notevoli dubbi” sugli stessi, onde l'accoglimento della petizione;
che il reclamante lamenta il fatto che il Pretore aggiunto ha emesso la sentenza senza sentire le sue ragione poiché non sapeva di avere ricevuto le ordinanze con cui il primo giudice lo aveva invitato a presentare osservazioni alla petizione a causa di “una situazione organizzativa disastrata dovuta a problemi contabili ed economici” e si dice sorpreso del fatto che, pur essendo pendente presso la medesima Pretura una causa introdotta dall'ex dipendente volta a ottenere lo stipendio dei mesi da febbraio ad aprile 2017, il Pretore aggiunto non abbia né sospeso d'ufficio la procedura né congiunto i due procedimenti;
che dai tracciamenti relativi agli invii postali raccomandati si evince che il 29 gennaio 2018 al convenuto è stata notificata l'ordinanza del 26 gennaio 2018 con cui il Pretore aggiunto gli ha assegnato un termine di 15 giorni per presentare osservazioni alla petizione (invio n. __________), mentre il 21 febbraio 2018 allo stesso è pervenuta quella del 15 febbraio 2018 con cui il primo giudice gli ha impartito un termine suppletorio di 10 giorni (invio n. __________);
che, in tali circostanze, la notificazione degli atti è avvenuta correttamente sicché non si intravvede alcuna violazione del diritto di essere sentito del convenuto, la sua preclusione dovendo essergli imputata;
che per quanto attiene invece alla sospensione del procedimento (art. 126 cpv. 1 CPC) e alla congiunzione di più cause (art. 125 lett. c CPC), tali facoltà sono potestative e al riguardo il giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento (cfr. per la sospensione di un procedimento: sentenza del Tribunale federale 4A_683/2014 del 17 febbraio 2015 consid. 2.1; per la congiunzione di più cause: sentenza del Tribunale federale 4A_625/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.1 in: SJ 2017 pag. 8);
che, in concreto, per tacere del fatto che il convenuto non ha mai chiesto al Pretore aggiunto di sospendere la procedura o di congiungere i procedimenti, egli non spiega perché il primo giudice avrebbe dovuto procedere d'ufficio in tal senso, anziché considerare la causa in esame matura per il giudizio;
che in merito alla richiesta del reclamante di restituzione del termine per formulare le osservazioni alla petizione, il cui accoglimento presuppone che l'istante renda verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura (art. 148 cpv. 1 CPC), essa non solo andava proposta al primo giudice ma avrebbe dovuto essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza del termine (art. 148 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie, quand'anche il convenuto avesse saputo solo con la notificazione della decisione impugnata, avvenuta il 14 marzo 2018, di avere omesso di rispondere entro i termini (ordinario e suppletorio) assegnatigli dal primo giudice, la sua richiesta di restituzione del termine, introdotta il 9 aprile 2018, si rivela tardiva e quindi irricevibile;
che in siffatte circostanze una sua trasmissione al Pretore aggiunto non entra in linea di conto, poiché si esaurirebbe in un mero esercizio di giurisdizione;
che in definitiva il reclamo deve essere respinto e può essere deciso nella composizione a giudice unico prevista dall'art. 48b lett. a n. 2 LOG;
che le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante essendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
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–; –.
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Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.