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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
F. Bernasconi |
sedente per statuire sul reclamo del 16 aprile 2018 presentato dall'
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CO 1
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un'azione di divorzio promossa il 12 maggio 2015 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, da RE 1 (1950) nei confronti di CO 1 (1957), il marito ha rivendicato in via cautelare dalla moglie ‟un primo acconto a titolo di provvigione ad litemˮ di fr. 5000.– per finanziare le spese processuali. All'udienza del 31 agosto 2015, indetta per la conciliazione e il contraddittorio cautelare, il Pretore ha omologato un accordo in virtù del quale la moglie si impegnava a versare al marito un contributo di mantenimento di fr. 1000.– mensili dal settembre 2015 e una provvigione ad litem di fr. 3000.– (inc.CA.2015.180).
B. Il 23 ottobre 2015 RE 1 ha postulato lo stanziamento di una seconda provvigione ad litem di fr. 6000.–, richiesta ribadita l'8 marzo 2017. Chiamata a presentare osservazioni scritte, nella sua risposta del 21 agosto 2017 CO 1 ha chiesto di respingere la richiesta. All'udienza del 16 novembre 2017, indetta per il contraddittorio, le parti hanno mantenuto le loro posizioni senza notificare prove. Dopo la produzione da parte dell'istante della nota professionale della propria patrocinatrice, il Pretore ha fissato alle parti un termine per presentare le conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 3 gennaio 2018 il marito ha confermato la sua richiesta, mentre la moglie è rimasta silente.
C. Statuendo con decreto cautelare del 4 aprile 2018, il Pretore ha respinto l'istanza e ha posto le spese processuali di fr. 1000.– a carico dell'istante, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 2000.– per ripetibili.
D. Contro il decreto cautelare appena citato RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 16 aprile 2018 per ottenere la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere l'istanza o, in via subordinata, di ridurre le spese processuali a fr. 100.– e le ripetibili a fr. 180.–. Nelle sue osservazioni del 18 maggio 2018 CO 1 ha proposto di respingere il reclamo.
Considerando
in diritto: 1. L'obbligo impartito a un coniuge di corrispondere pendente causa una provvigione ad litem all'altro coniuge che non ha i mezzi per sostenere le spese del processo è una misura provvisionale (RtiD I-2006 pag. 669 n. 33c consid. 6; I CCA sentenza inc. 11.2017.103 del 29 dicembre 2017 consid. 1). Ora, le decisioni in materia di provvedimenti cautelari (art. 276 cpv. 1 CPC) con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, come in concreto, sono impugnabili con reclamo, trattandosi di procedura sommaria, entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla legale dell'istante il 5 aprile 2018. Cominciato a decorrere il 6 aprile 2018 il termine d'impugnazione sarebbe scaduto domenica 15 aprile 2018, salvo poi prorogarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 16 aprile 2018 (cfr. timbro sulla busta d'intimazione), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.
2. In
concreto il Pretore ha accertato il reddito del marito in fr. 2798.65
mensili (fr. 862.65 da una rendita dell'Assicurazione militare e fr. 1936.– dalla rendita AVS) a fronte di un fabbisogno minimo di fr. 3555.–
mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, locazione
fr. 1400.–, spese accessorie, già compreso il conguaglio, fr. 303.25, premio
della cassa malati
fr. 223.05, assicurazione complementare LCA
fr. 92.80, assicurazione contro la responsabilità
civile fr. 8.80, assicurazione RC dello scooter fr. 19.10, targhe
fr. 6.40, imposte fr. 300.–). Ciò premesso, per il primo giudice “considerando
gli alimenti che riceve da oltre 2 anni, la sostanza ricevuta (e sul cui uso
nulla è stato giustificato, doc. 26) nonché i fr. 3000.– già stanziati dalla
moglie a titolo di provisio ad litem”, l'interessato non può essere
considerato indigente, onde la reiezione dell'istanza.
3. Il reclamante deplora dal profilo formale che il primo giudice non ha disgiunto la procedura cautelare volta a ottenere la provvigione ad litem da quella di merito con la conseguenza di ‟non aver potuto esprimersi sulle prove cautelari essendo mischiate con quelle di meritoˮ. Se non che, all'udienza del 16 novembre 2017 le due procedure sono state divise con l'accordo delle parti e dal relativo verbale emerge che per la procedura cautelare le parti non hanno offerto prove. Perché “la procedura presenta un deficit” non è dato di capire. Al riguardo non giova attardarsi oltre.
4. Sempre dal profilo formale il reclamante sostiene che il primo giudice non ha statuito sulla sua istanza di gratuito patrocinio presentata l'8 marzo 2017. Il che è fors'anche vero, ma per ottenere una decisione al proposito tocca all'interessato sollecitare il Pretore (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2007.62 del 28 dicembre 2012, consid. 15 con rinvio). In proposito non soccorre dunque soffermarsi.
5. Nel merito, RE 1 sostiene anzitutto di avere presentato una seconda richiesta di una provisio ad litem in quanto la procedura sta durando più a lungo del previsto ed era impossibile preventivare che i costi aumentassero in tal modo altresì per gli avvicendamenti dei legali della moglie. Egli afferma di coprire a malapena il proprio fabbisogno mentre la moglie, con il proprio reddito e la sostanza, conduce una vita agiata. Contesta di avere dissipato i fr. 30 000.– ottenuti nel 2011 in seguito al riscatto di un'assicurazione avendo, tale capitale essendo stato utilizzato per far fronte alle proprie necessità e, parzialmente, quelle del figlio J__________. Reputa perciò che non vi siano prove per imputargli tale sostanza. Egli lamenta così di non essere in grado di affrontare le spese della causa di divorzio sicché la richiesta di una provisio ad litem di fr. 6000.– deve essere accolta tanto più che i mezzi finanziari dei coniugi non sono equilibrati.
a) Il coniuge che non è in grado di far fronte da sé, con il proprio reddito e la propria sostanza, ai costi di patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive causate da un processo di divorzio ha il diritto di ottenere – per principio – un adeguato sussidio dall'altro coniuge, sempre che quest'ultimo sia in grado di fornirlo. Lo stanziamento di una provvigione ad litem presuppone che il coniuge richiedente non disponga – o non possa disporre in tempo utile – di mezzi propri per finanziare un'adeguata condotta processuale senza compromettere il proprio debito mantenimento. Se può contare su capitali propri, egli deve attingere anzitutto a tali risorse. Finché può stare in causa da sé, in altri termini, egli non ha diritto di riscuotere provvigioni, nemmeno ove l'altro coniuge sia in grado di fornirle o si trovi in condizioni economiche migliori delle sue (I CCA, sentenza inc. 11.2014.104 del 28 ottobre 2016, consid. 3 con rinvio).
b) Per
quel che concerne la sua situazione finanziaria, RE 1 non contesta il reddito accertato
dal Pretore di
fr. 2798.65 mensili e l'ammontare del fabbisogno minimo stabilito di fr. 3555.–
mensili, né di percepire da oltre due anni dalla moglie un contributo alimentare
di fr. 1000.– mensili e nemmeno di avere già ricevuto dalla stessa un primo anticipo
di fr. 3000.–. Quanto al riscatto di un'assicurazione, è pacifico che nel 2011
egli ha ottenuto fr. 30 000.–. Ora, che tale sostanza sia stata utilizzata per
soddisfare sfizi, come sostiene la moglie, o per far fonte al proprio mantenimento
e quello del figlio, come adduce il marito, può rimanere indeciso. Dagli atti
risulta in effetti che tale capitale non esiste più come risulta dalla decisione
di tassazioni del 2014 (doc. P nell'inc. DM. 2015.129 richiamato). Che in
materia di provvisione ad litem a un coniuge possa essere imputata una sostanza
ipotetica appare dubbio (per il reddito ipotetico: sentenza del Tribunale
federale 5A_259/2014 del 14 ottobre 2014 consid.
2.2.2; I CCA, sentenza inc. 11.2009.178 dell'11 febbraio 2011 consid. 6),
resta il fatto che, come si vedrà in appresso, quand'anche si ritenesse che
l'interessato non disponga di alcuna fortuna, la sua richiesta non può essere
accolta.
c) Ora, con un reddito di fr. 2798.65 mensili e il contributo alimentare ricevuto dalla moglie, il reclamante dopo avere fatto fronte al proprio fabbisogno minimo di fr. 3555.– mensili, dispone dal mese di settembre 2015 di un margine disponibile di circa fr. 250.– mensili per affrontare le spese di patrocinio. Non può quindi definirsi sfornito dei mezzi necessari per affrontare i costi di patrocinio da lui quantificati in fr. 6000.–, avendo egli la possibilità di retribuire la propria avvocata a rate nel giro di due anni (DTF 141 III 372 consid. 4.1; 135 I 224 consid. 5.1 in fine). Una provvigione ad litem non entra così in linea di conto, ciò che esonera dall'esaminare la situazione finanziaria della moglie. Ne segue che, su questo punto, la decisione non può dirsi errata e resiste pertanto alla critica.
6. RE 1 contesta infine l'ammontare delle spese giudiziarie chiedendo di ridurre gli oneri processuali da fr. 1000.– a fr. 100.– e le ripetibili da fr. 2000.– a fr. 180.–.
a) In
merito alle spese processuali, per il reclamante l'importo fissato dal primo
giudice è ‟assolutamente sproporzionatoˮ poiché la procedura si è
limitata a una sola udienza durata un'ora, senza che vi siano stati scambi di
allegati specifici, né ha comportato per il tribunale un particolare dispendio
di tempo e di spese. Ora, secondo l'art. 10 LTG la tassa di giustizia in caso
di provvedimenti cautelari è compresa tra
fr. 100.– e fr. 20 000.–. Fra il minimo e
il massimo della tariffa soccorre come valido parametro di riferimento il
valore litigioso su cui si fonda l'art. 9 cpv. 1 LTG per definire la tassa
di giustizia nelle procedure sommarie (I CCA, sentenza inc. 11.2016.41 del 14 luglio 2016 consid. 7). Si fosse
trattato così di una causa sommaria dal valore litigioso di fr. 6000.–, la
tassa di giustizia sarebbe stata compresa tra fr. 250.– e
fr. 2000.– (la metà di quella prevista per le procedure ordinarie di identico valore:
art. 7 cpv. 1 LTG). In concreto il Pretore ha riscosso dunque, all'atto pratico,
un emolumento pari alla metà della tariffa per le cause rette dalla procedura
sommaria aventi un valore litigioso di fr. 6000.–.
Come sottolinea il reclamante, tuttavia, il procedimento cautelare si è limitato a uno scambio di allegati di poche pagine, a in una sola udienza, senza assunzione di mezzi probatori, e a un solo memoriale conclusivo. Quantunque i documenti prodotti dalle parti e gli incarti richiamati siano ponderosi, la procedura si è rivelata semplice e non ha gravato apprezzabilmente sul tribunale, la stesura del decreto cautelare di quattro pagine scarse non avendo richiesto un dispendio di tempo particolare. In simili condizioni la tassa di giustizia di fr. 1000.– non trova oggettiva giustificazione. Ponderate le circostanze del caso specifico, e nel rispetto della proporzionalità che governa il principio dell'equivalenza, si giustifica di moderare l'emolumento a fr. 500.–, importo che rientra nell'ambito di quanto il Pretore avrebbe potuto riscuotere valendosi del suo legittimo potere d'apprezzamento. Al riguardo il reclamo merita parziale accoglimento.
b) Relativamente alle ripetibili, il reclamante ritiene che l'indennità di fr. 2000.– sia sproporzionata per rapporto ai parametri previsti dal regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, tanto più che visto il dispendio minimo di tempo impiegato dalla legale della convenuta per trattare la causa. Ora, contrariamente all'opinione dell'opponente, l'indennità per ripetibili cui si riferisce l'art. 95 cpv. 3 lett. a e b CPC è determinata sulla base della tariffa cantonale (art. 96 CPC) e quindi dal regolamento del Consiglio di Stato sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1), il quale non riguarda solo l'indennità per il gratuito patrocinio ma anche le ripetibili (art. 1 e 10). Permesso ciò, nelle cause di stato (provvedimenti cautelari compresi) le ripetibili sono definite, per costante giurisprudenza della prima Camera civile, in base al dispendio di tempo che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2016.52 del 14 dicembre 2017 consid. 8a). L'indennità per ripetibili dipende così dall'importanza della lite, dalle sue difficoltà, dall'ampiezza del lavoro e dal tempo impiegato dall'avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio (art. 12 ultima frase del citato regolamento, che rinvia all'art. 11 cpv. 5 per analogia).
c) In concreto, il patrocinio in prima sede si è esaurito nella redazione di un memoriale di risposta, di cui la parte inerente alla provvigione ad litem si è limitata a una pagina, nella stesura di due brevi lettere per ottenere il rinvio delle udienze e nella partecipazione all'udienza del 16 novembre 2017 che sulla provvigione ad litem è durata circa un'ora. Il procedimento cautelare non denotava complessità specifiche, né in fatto né in diritto. In simili circostanze non si giustifica di retribuire più di tre ore di lavoro, compreso un presumibile colloquio (o una breve corrispondenza) con la cliente. A ciò si aggiunge il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA (7.7%). Ne segue un'indennità per ripetibili di fr. 1000.– (arrotondati). La stima del Pretore di fr. 2000.– si rivela perciò manifestamente eccessiva e va ricondotta entro tali limiti.
7. Le spese del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). Visto l'esito del reclamo, si giustifica di porre le spese processuali per 5/6 a carico del reclamante e per 1/6 a carico dell'opponente, alla quale il primo rifonderà un'adeguata indennità per ripetibili ridotte.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è annullato e così riformato:
Le spese processuali di complessivi fr. 500.– rimangono a carico di RE 1, che rifonderà alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.
2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste per cinque sesti a carico di RE 1 e per il resto a carico di CO 1, alla quale il reclamante rifonderà fr. 300.– per ripetibili ridotte.
3. Notificazione a:
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– avv.; – avv..
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.