Incarto n.
16.2018.30

Lugano

13 agosto 2018/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, presidente

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 30 maggio 2018 presentato da

 

 

 RE 1 

 

 

contro la decisione emessa il 25 maggio 2018 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SO.2018.373 (espulsione del conduttore) promossa nei suoi confronti con istanza del 2 maggio 2018 dalla

 

 

 

CO 1 

(rappresentata dalla RA 1 );

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che in esito a una procedura promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti dalla società CO 1 con decisione del 25 maggio 2018 il Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Nord ha ordinato a RE 1 di mettere a libera disposizione dell'istante entro il 15 giugno 2018 un appartamento concessole in locazione a __________, l'ha obbligata a versare alla locatrice fr. 2310.– per l'occupazione abusiva e ha posto le spese processuali di fr. 100.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante fr. 300.– di indennità;

 

                                         che il 30 maggio 2018 RE 1 si è rivolta a questa Camera chiedendo di rinviare la data di esecuzione della decisione “fino a quando avrò trovato un nuovo alloggio e traslocato”;

 

                                         che l'atto non è stato notificato alla controparte per osservazioni;

 

                                         che il 15 giugno 2018 RE 1 ha lasciato l'appartamento oggetto della vertenza per trasferirsi in un altro appartamento sempre a __________;

 

e considerando

 

in diritto:                        che come si è visto, in pendenza di reclamo, il 15 giugno 2018, RE 1 ha lasciato l'appartamento oggetto della vertenza;

 

                                         che qualora nel corso di una procedura di espulsione di un conduttore, l'inquilino lasci l'ente locale, la parte non dispone più di un interesse giuridico all'esame del rimedio di diritto inoltrato (DTF 131 I 242 consid. 3.3; sentenze del Tribunale federale 5A_966/2016 del 16 marzo 2018 consid. 2.2.1 in: RSPC 2018 pag. 302 e 4F_25/2017 del 6 novembre 2017 consid. 3.2 con rinvii);

 

                                         che nelle circostanze descritte la causa è diventata priva d'oggetto e va stralciata dai ruoli (art. 242 CPC) nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 1 LOG);

 

                                         che le spese giudiziarie di una causa divenuta priva d'oggetto vanno attribuite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC) e in proporzione agli atti compiuti (art. 21 LTG);

 

                                         che in concreto, si può equitativamente prescindere dal riscuotere oneri, la reclamante, in difficili condizioni finanziarie, ha agito da sé senza l'ausilio di un patrocinatore;

 

                                         che non si pone problema di indennità all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.