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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, presidente |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 15 giugno 2018 presentato da
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CO 1 ,
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ritenuto
in fatto: che in esito a un'istanza presentata il 23 giugno 2017 da RE 1, con decisione del 4 giugno 2018 il Giudice di pace supplente del circolo della Navegna ha obbligato CO 1 a versare all'istante fr. 2365.95 a titolo di spese straordinarie in favore dei figli G__________ e A__________ in applicazione dell'art. 286 cpv. 3 CC, ponendo le spese processuali per due quinti a carico dell'istante e per tre quinti a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte fr. 500.– per ripetibili ridotte;
che, adito invano il Giudice di pace supplente con un'istanza di interpretazione, contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 giugno 2018 in cui chiede di accogliere la sua istanza per fr. 3693.95;
che nelle sue osservazioni del 27 agosto 2018 CO 1 chiede un'ulteriore riduzione dei costi straordinari per i figli a suo carico o quanto meno il rigetto del reclamo;
che il 4 marzo 2019 RE 1 ha comunicato a questa Camera di ritirare il reclamo;
e considerando
in diritto: che il ritiro di un reclamo, ovvero la dichiarazione con cui una parte dichiara di rinunciare unilateralmente alle proprie richieste di giudizio, configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC, indipendentemente dai motivi che possono avere spinto l'interessato a recedere dalla lite;
che in tali circostanze, il giudice prende atto della dichiarazione di ritiro e stralcia la causa dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC);
che in concreto non v'è ragione per scostarsi da tale principio, ma la tassa di giustizia va sensibilmente ridotta, la procedura di reclamo terminando senza decisione (art. 21 LTG);
che non si giustifica di attribuire indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), l'opponente non avendo fatto capo al patrocinio di un legale né rendendo verosimile di aver dovuto sopportare perdite di guadagno o profuso nella stesura del memoriale un dispendio di tempo rilevante.
Per questi motivi,
decreta: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
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– avv. ; – .
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.