Incarto n.
16.2018.49

Lugano

20 novembre 2018/fb

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Bozzini

 

vicecancelliera:

F. Bernasconi

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 24 settembre 2018 presentato dall'

 

 

 RE 1 

 

 

contro la sentenza del 16 agosto 2018 emessa dal Giudice di pace del circolo del Ticino, nella causa CM.2018.20 (azione creditoria) promossa con istanza del 14 maggio 2018 dalla

 

 

 

CO 1 ,

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                    A.   Il 31 marzo 2015 la CO 1 ha eseguito la ‟fornitura tubo corrugato, posa tubo e tiraggio cavo per l'allacciamento rivelatore di movimento lampadeˮ sulla particella n. 796 RFD di __________, sottoposta al regime della proprietà per piani (condominio Residenza __________). Per tale intervento, la ditta ha emesso il 18 luglio 2016 una fattura di fr. 670.– trasmettendola all'arch. RE 1. Dopo ripetuti solleciti senza esito, la CO 1 ha fatto notificare a RE 1, il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona per l'incasso di fr. 670.– più interessi del 5% dal 18 luglio 2016, cui l'escusso ha interposto opposizione.

                                  B.   Con istanza di conciliazione del 14 maggio 2018 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo del Ticino chiedendogli di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto ad ottenere il pagamento di fr. 670.– oltre a interessi del 5% dal 18 luglio 2016. Il 24 maggio 2018 il Giudice di pace ha citato il convenuto a comparire personalmente all'udienza di conciliazione indetta il 26 giugno 2018. In tale occasione, è comparso solo il rappresentante dell'istante, che ha confermato le sue domande e chiesto al Giudice di pace di giudicare secondo l'art. 212 CPC. Il Giudice di pace ha così chiuso formalmente la procedura di conciliazione e indicato che avrebbe emanato la decisione così come richiesto.

 

                                  C.   Statuendo con decisione non motivata del 27 giugno 2018 il Giudice di pace, in accoglimento dell'istanza, ha obbligato il convenuto a versare all'istante fr. 670.– oltre interessi del 5% dal 18 luglio 2016, ha rigettato l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ e ha posto le spese processuali di fr. 150.– a carico del convenuto. Così richiesto dal convenuto, il 16 agosto 2018 il Giudice di pace ha motivato la decisione.

 

                                  D.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 24 settembre 2018 in cui chiede l'annullamento della decisione impugnata. Nelle sue osservazioni del 16 ottobre 2018 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                  1.   Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasen­böhler /Leuen­berger [curatori], ZPO Kommentar, 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione motivata impugnata è pervenuta a RE 1 il 24 agosto 2018. Cominciato a decorrere l'indomani il termine d'impugnazione sarebbe scaduto domenica 23 settembre 2018, salvo poi prorogarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 24 settembre 2018 (cfr. timbro sulla busta d'intimazione), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

 

                                   2.   Al reclamo RE 1 allega, oltre alla citazione all'udienza del 26 giugno 2018 (doc. B) e all'istanza della CO 1 (doc. D) che già figurano agli atti, una sua presa di posizione del 25 luglio 2016 alla richiesta di pagamento della controparte (doc. C). Nella procedura di reclamo, tuttavia, nuove conclusioni, nuovi fatti o nuovi mezzi di prova sono escluse (art. 326 cpv. 1 CPC). Non sottoposto al Giudice di pace, il nuovo documento è perciò inammissibile.

 

3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (DTF 140 III 88 consid. 2.2 con rinvii).

 

                                   4.   Il Giudice di pace accertato che “l'oggetto e gli indirizzi di riferimento [fattura, i bollettini di lavoro e la diffida di pagamento] sono sempre indicati a nome della parte convenuta mentre non esistono atti e documenti di contestazione”. Posto che le allegazioni dell'istante sono rimaste incontestate e che il lavoro è stato “adempiuto correttamente e esaustivamente” senza che vi fosse prova di una cattiva esecuzione del lavoro, il primo giudice ha accolto l'istanza.

 

                                   5.   Dal profilo formale il reclamante assevera di non essere comparso all'udienza di conciliazione poiché “non aveva nulla da conciliare la fattura non riguardandolo”. Egli fa valere che leggendo le avvertenze menzionate dal giudice in calce alla citazione all'udienza di conciliazione, egli ha inteso che in caso di sua assenza l'autorità di conciliazione avrebbe rilasciato l'autorizzazione ad agire. Certo, egli soggiunge, su tale atto era anche segnalato il fatto che l'istante avrebbe potuto chiedere l'emanazione della decisione anche durante l'udienza, ma nessuno gli ha spiegato che il Giudice di pace avrebbe potuto decidere anche se il convenuto non fosse comparso all'udienza. Dopo la lettura di tali avvertenze, egli ha così deciso di non presentarsi all'udienza né di determinarsi per iscritto sull'istanza, potendo ritenere che il primo giudice avrebbe univocamente rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire. La sua buona fede va quindi protetta, tanto più che egli non era patrocinato. Nel merito, il reclamante rileva in estrema sintesi, di non avere beneficiato personalmente della prestazione anche perché il fondo non è di sua proprietà, ma di essere intervenuto, come direzione lavori, su richiesta dei comproprietari.

                                   6.   Giusta l'art. 202 cpv. 3 CPC l'autorità di conciliazione notifica senza indugio l'istanza alla controparte e nel contempo cita le parti all'udienza di conciliazione. Secondo l'art. 206 cpv. 2 CPC se il convenuto ingiustificatamente non compare all'udienza l'autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (art. 209-212 CPC). Ciò significa, in sintesi, che essa valuta se rilasciare l'autorizzazione ad agire (art. 209 CPC), se sottoporre alle parti una proposta di giudizio (art. 210 CPC) o se emanare una decisione nel merito (art. 212 CPC). In quest'ultima ipotesi, l'autorità di conciliazione può, se così richiesta dall'istante, giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a fr. 2000.– (RtiD I-2018 pag. 750 n. 31c consid. 4a con rinvio).

 

                                         a)   Ora, per emanare una decisione l'autorità di conciliazione deve essere così richiesta dall'attore (art. 212 cpv. 1 CPC). Questa Camera ha già avuto modo di precisare che se tale presupposto dovrebbe di principio figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità del genere, una richiesta di decisione può anche essere formulata in ogni tempo, segnatamente all'udienza (RtiD II-2014 pag. 871, consid. 4a; CCR sentenza inc. 16.2016.42 del 26 ottobre 2016 consid. 4b; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 2 ad art. 212). Così, se la citazione all'udienza di conciliazione non deve riportare espressamente il testo dell'art. 212 CPC (CCR sentenza inc. 16.2012.45 del 14 gennaio 2013), in tale atto processuale la parte convenuta deve essere resa attenta della facoltà per la parte attrice di presentare una richiesta del genere. In difetto di ciò, la decisione impugnata deve essere annullata (RtiD II-2014 pag. 872, consid. 4b).

 

                                         b)   Nella fattispecie la citazione del 24 maggio 2018 trasmessa dal Giudice di pace al convenuto menziona le seguenti indicazioni:

 

                                                2. Mancata comparsa (art. 206 CPC)

                                                    Se l'attore ingiustificatamente non compare, l'istanza di conciliazione è considerata ritirata e la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d'oggetto.

                                                    Se il convenuto ingiustificatamente non compare, l'autorità di conciliazione procede come in caso di mancata conciliazione (art. 209-212 CPC), ovvero verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire.

                                                    Se entrambe le parti ingiustificatamente non compaiono, la causa è stralciata dal ruolo in quanto priva d'oggetto.

                                                    (…)

                                                5. Decisione (art. 212 CPC)

                                                    L'istante può chiedere l'emanazione della decisione anche durante l'udienza.

 

                                         c)   Ora, è indubbio che quest'ultima indicazione era manifestamente sufficiente per garantire i diritti della parte convenuta. Resta il fatto che, in concreto, il primo giudice dopo avere riportato espressamente il testo dell'art. 206 cpv. 2 CPC, ha aggiunto la locuzione “ovvero verbalizza la mancata conciliazione e rilascia l'autorizzazione ad agire” che non figura nel testo di legge. Tale indicazione, oltre che errata, è foriera di malintesi. In effetti, in assenza del convenuto il Giudice di pace non ha una sola opzione (il rilascio dell'autorizzazione ad agire sulla base dell'art. 209 CPC), ma può optare, a seconda del suo potere d'apprezzamento e di una richiesta della parte attrice, anche per le altre opzioni offerte dalla legge (proposta di giudizio in applicazione dell'art. 210 CPC o emanazione di una decisione nel merito in virtù dell'art. 212 CPC). Con l'improvvida aggiunta, il primo giudice ha erroneamente posto l'accento su una delle possibili conseguenze in caso di mancata presenza all'udienza di conciliazione. In tali circostanze, una persona sprovvista di conoscenze giuridiche poteva, in buona fede, ritenere la conseguenza della mancata comparsa sarebbe stata unicamente quella indicata.

 

                                         d)   L'art. 5 cpv. 3 Cost. impone agli organi dello Stato, alle autorità e ai privati di agire secondo buona fede, ciò che implica che essi si astengano dall'adottare comportamenti contradittori o abusivi. E nelle relazioni con le autorità giudiziarie, in particolare, ogni persona è protetta nella sua buona fede (art. 9 Cost.; DTF 141 V 538 consid. 6.2). Ne segue che il Giudice di pace non poteva emanare una decisione senza offendere il principio della buona fede, tanto meno in presenza di una parte non patrocinata e priva di conoscenze giuridiche che le impedivano di riconoscere l'inesattezza dell'indicazione e che non avrebbe potuto rendersi facilmente conto di ciò. In tali circostanze la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati al Giudice di pace affinché rilasci all'istante l'autorizzazione ad agire (art. 209 cpv. 1 CPC).

 

                                   7.   A futura memoria giovi ricordare che dandosi un contratto d'appalto, creditore delle prestazioni svolte da un artigiano è il committente, ovvero colui che ha ordinato i lavori. Un direttore dei lavori, non proprietario del fondo su cui i lavori sono svolti, agisce di regola quale rappresentante del committente (v. RtiD II-2018 pag. 739; II CCA sentenza inc. 12.2016.200 del 23 luglio 2018 consid. 5 con rinvii) e potrebbe anche non essere la controparte contrattuale dell'appaltatore. Incombe ad ogni modo alla direzione lavori rivelare l'identità del proprio rappresentato (sulla questione: Tercier/Bieri/ Carron, Les contrats spéciaux, 5ª edizione, pag. 491 n. 3608 segg.).

 

                                   8.   Le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegnano indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) la stesura del reclamo non avendo verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.

 

Per questi motivi,

 

decide:                     1.   Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace, affinché proceda nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– arch.   ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.