Incarto n.
16.2018.52

Lugano

10 ottobre 2018/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Bozzini

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo 27 settembre 2018 presentato da

 

 

 RE 1 

 

 

contro la sentenza 13 settembre 2018 del Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SO.2018.566 (espulsione del conduttore) promossa con istanza 4 luglio 2018 dalla

 

 

 

CO 1 

(rappresentata da  RA 1 ),

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con contratto di locazione del 27 gennaio 2017 la CO 1 ha concesso in locazione a RE 1un appartamento a __________ per una pigione di fr. 1400.– mensili oltre a un acconto per spese accessorie di fr. 180.– mensili. Le parti hanno altresì concordato la locazione di un posteggio scoperto al costo di fr. 50.– mensili. Il 15 marzo 2018 la locatrice ha diffidato il locatario a voler corrispondere entro 30 giorni le pigioni arretrate da novembre 2017 a marzo 2018 per complessivi
fr. 7900.–, avvertendolo che decorso infruttuosamente tale termine avrebbe disdetto il contratto di locazione. Il 19 aprile 2018 la CO 1 ha notificato a RE 1 la disdetta straordinaria del contratto per il 31 maggio successivo mentre il 25 maggio 2018 essa ha significato all'inquilino una nuova disdetta straordinaria del contratto per il 30 giugno successivo.

 

                                  B.   Il 9 maggio 2018 RE 1 ha contestato la prima disdetta davanti all'ufficio di conciliazione in materia di locazione di __________ e all'udienza del 12 giugno 2018 egli ha contestato anche la seconda disdetta. In tale occasione, le parti non hanno raggiunto un'intesa e l'autorità di conciliazione ha rilasciato l'autorizzazione ad agire. Il 9 luglio 2018 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna postulando l'annullamento delle due disdette per mora. La procedura è in fase di scambio degli scritti (inc. SE.2018.32).

 

                                  C.   Nel frattempo, con istanza del 4 luglio 2018, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, la CO 1 si è rivolta al medesimo Pretore per ottenere l'immediata espulsione di RE 1 dall'ente locato. Invitato a presentare osservazioni, in una lettera del 3 agosto 2018 il convenuto ha ricordato al Pretore la pendenza dell'azione di contestazione delle disdette e ha chiesto di essere convocato a un'udienza per discutere un accordo con la controparte. Il 29 agosto 2018 il Pretore aggiunto ha respinto una richiesta del convenuto volta al rinvio dell'udienza di discussione indetta per il 5 settembre successivo. In tale occasione l'istante, unico comparente, ha riconfermato la sua domanda.

 

                                  D.   Statuendo con decisione del 13 settembre 2018, il Pretore aggiunto ha ordinato l'immediata espulsione del conduttore dall'ente locato, disponendone l'esecuzione effettiva e ha posto le spese processuali di fr. 200.– a carico del convenuto, tenuto a rifondere alla controparte un'indennità di fr. 100.–.

                                        

                                  E.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 27 settembre 2018 in cui chiede, previo conferimento dell'effetto sospensivo e del gratuito patrocinio, di annullare il giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza avversaria. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG) con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). La competenza di questa Camera è pacifica, il Pretore avendo fissato il valore litigioso in “meno di fr. 10 000.–”. Quanto alla tempestività, la decisione impugnata è pervenuta al convenuto il 18 settembre 2018 (cfr. tracciamento degli invii n. 98.__________ prodotto dalla Pretura). Datato 27 settembre ma impostato il 28 settembre 2018, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è ricevibile.

 

                                   2.   Il Pretore aggiunto, richiamata l'assenza del convenuto all'udienza di discussione, ha accertato che “la domanda si fonda sul rapporto di locazione a suo tempo venuto in essere tra le parti, correttamente rescisso per mora del conduttore (v. doc. da A a E)”. Il reclamante, ricordato che la sua contestazione della disdetta è tuttora pendente davanti al medesimo Pretore, sostiene che lo sfratto non può essere ordinato prima di una decisione definitiva sulla disdetta notificata dalla proprietaria.

 

                                   3.   Per l'art. 267 cpv. 1 CO alla fine della locazione il conduttore deve restituire i locali presi in locazione. Se non adempie volontariamente, il locatore può introdurre un'azione di espulsione. Tale azione presuppone che il contratto di locazione abbia validamente preso fine ragione per cui il giudice dell'espulsione esamina, a titolo pregiudiziale, la validità della disdetta, che non deve essere inefficace, nulla o annullabile (sentenza del Tribunale federale 4A_295/2017 del 25 aprile 2018 consid. 3.3.1). Se tale questione ha già fatto oggetto di un'azione in contestazione della disdetta, con decisione definitiva ed esecutiva, il giudice dell'espulsione è vincolato dalla stessa (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 47 e 48 ad art. 257).

 

                                         L'azione in espulsione dell'art. 267 CO, può formare altresì oggetto di una procedura per casi manifesti in applicazione dell'art. 257 CPC. Il giudice accorda così tutela giurisdizionale in procedura sommaria se i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili (art. 257 cpv. 1 lett. a) e se la situazione giuridica è chiara (art. 257 cpv. 1 lett. b). Per costante giurisprudenza, una richiesta di espulsione nella procedura di tutela giurisdizionale nei casi manifesti secondo l'art. 257 CPC è in linea di principio ammissibile anche quando il conduttore ha contestato giudizialmente l'antecedente disdetta e questa procedura è pendente (DTF 141 III 263 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 4A_295/2017 del 25 aprile 2018 consid. 3.3.1; II CCA sentenza inc. 12.2015.209 dell'8 agosto 2016 pag. 8). Nell'ambito dell'esame delle condizioni di espulsione, il giudice del caso manifesto esaminerà pregiudizialmente se la disdetta è valida o meno, così da evitare – nei casi manifesti – il rallentamento dell'espulsione dovuta all'attesa della procedura di protezione della disdetta. In caso di risposta negativa dichiara l'istanza inammissibile e l'istante dovrà riproporre la richiesta in procedura semplificata (art. 243 cpv. 2 lett. c CPC; Trezzini, op. cit., n. 49 e 50 ad art. 257).

                                     

                                   4.   In concreto, non è chiaro se il Pretore aggiunto abbia tenuto conto del fatto che il convenuto aveva contestato le disdette, quantunque l'azione fosse pendente davanti a lui. D'altro canto è vero che questi non si è presentato all'udienza di discussione del 5 settembre 2018 anche se nelle sue osservazioni scritte del 3 agosto 2018 egli aveva accennato alla questione. Sia come sia, il primo giudice ha accertato che il contratto di locazione era stato validamente rescisso per mora del conduttore, ciò che, a ben vedere, il reclamante in questa sede nemmeno contesta.

 

                                         Certo, nella parallela azione egli contesta le disdette poiché “non considerano la situazione del sottoscritto e le relative difficoltà economiche che hanno impedito il regolare versamento delle pigioni”, dichiarandosi disposto a “rientrare nei tempi più brevi con tutti gli arretrati”. Tali argomentazioni son lungi dal ritenere contrarie alle regole della buona fede le disdette del contratto. L'art. 271 cpv. 1 CO, in effetti, si applica eccezionalmente – come ultima ratio – quando la disdetta è data per mora del conduttore secondo l'art. 257d CO (DTF 120 II 32 consid. 4a). Al riguardo occorrono delle circostanze particolari, non date nel caso in esa­me (per una casistica: DTF 140 III 594 consid. 1). E in concreto, l'interessato non nega di essere in arretrato con il pagamento delle pigioni per almeno fr. 7900.–, non contesta che la locatrice gli abbia inviato una diffida di pagamento con comminatoria della disdetta in caso di ulteriore mancato adempimento entro il termine di almeno 30 giorni così assegnato (art. 257d cpv. 1 CO) né di avere ricevuto, una volta accertato il mancato pagamento nel termine, la disdetta con un preavviso di 30 giorni per la fine di un mese (art. 257d cpv. 2 CO). Dal profilo oggettivo la disdetta è quindi valida, mentre nulla induce a ritenere che nel chiedere l'espulsione del conduttore in mora la locatrice sia trascesa in un comportamento abusivo. Ne segue che il reclamo, infondato, deve essere respinto senza che occorra esaminare se si giustifichi una protrazione del contratto, tale possibilità essendo esclusa in caso di disdetta per mora (art. 272a cpv. 1 lett. a CO).

 

                                   5.   L'emanazione dell'attuale decisione rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.

 

                                   6.   Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a ri­nunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante es­sendo sprovvisto di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Ciò rende senza oggetto la domanda di gratuito patrocinio. Non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

                                        

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.