Incarto n.
16.2018.5

Lugano

22 marzo 2018/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 26 gennaio 2018 presentato da

 

 

RE 1

 

 

contro la decisione emessa il 18 gennaio 2018 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Mendrisio Nord nella causa SO.2017.935 (locazione) promossa con istanza del 12 dicembre 2017 dalla

 

 

 

CO 1

(patrocinata dall'avv. PA 1);

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che il 22 dicembre 2016 la società CO 1 ha sottoscritto con la società RE 1 un contratto di locazione avente per oggetto un immobile adibito a “ristorante - affitta camere” situato in Via __________ a __________, per una pigione di fr. 6000.– mensili;

 

che non avendo la conduttrice versato le pigioni dei mesi di agosto e settembre 2017, il 21 settembre 2017 la locatrice le ha inviato una diffida di pagamento con comminatoria di disdetta ai sensi dell'art. 257d CO;

 

                                         che non avendo ricevuto alcun versamento, il 24 ottobre 2017 la locatrice ha notificato alla conduttrice su modulo ufficiale la disdetta del contratto di locazione per il 30 novembre 2017;

                                        

                                         che la conduttrice non ha contestato la disdetta davanti al compe­tente Ufficio di conciliazione in materia di locazione né ha riconsegnato l'ente locato alla scadenza del contratto;

                                     

                                         che con istanza del 12 dicembre 2017, promossa nella procedura som­maria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, la CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord, chiedendo di ordinare – sotto comminatoria dell'art. 292 CP – il suo immediato sgombero dall'ente locato e di disporne l'esecuzione effettiva;

 

                                         che il 14 dicembre 2017 il Pretore aggiunto ha notificato l'istanza alle parti e le ha citate all'udienza del 18 gennaio 2018 alle ore 10.00 per procedere alla discussione, rendendole attente sulle conseguenze in caso di mancata comparizione (art. 234 CPC);

 

                                         che il 16 gennaio 2018 alle ore 22.20 __________ S__________, amministratrice unica della RE 1, ha trasmesso alla Pretura via fax una lettera in cui indicava di “non potere presenziare all'udienza” e un certificato medico;

 

                                         che all'udienza del 18 gennaio 2018 è comparsa la sola istante, la quale ha confermato le sue domande;

 

                                         che statuendo lo stesso giorno il Pretore aggiunto ha accolto l'istanza ponendo le spese processuali di fr. 250.– a carico della convenuta tenuta a rifondere alla controparte fr. 400.– per ripetibili;

 

                                         che contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 gennaio 2018 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti al Pretore aggiunto affinché, dopo avere indetto un nuovo dibattimento, statuisca nuovamente;

 

                                         che con decreto del 31 gennaio 2018 il presidente di questa Camera ha accolto la richiesta di effetto sospensivo;

 

                                         che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;

 

e considerando

 

in diritto:                        che le decisioni emanate nella procedura sommaria a tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di una causa di valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG) con reclamo entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

 

                                         che il reclamo, introdotto il 26 gennaio 2018, è senz'altro tempestivo;

 

                                         che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo possono essere censu­rati sia l'applicazione errata del diritto (lett. a) sia l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b), fermo restando che in virtù dell'art. 326 cpv. 1 CPC sono inammissibili conclusioni, allega­zioni di fatti e mezzi di prova nuovi;

 

                                         che il Pretore aggiunto, accertata l'esi­stenza di una valida disdetta straordinaria per mora del contratto di locazione (art. 257d CO) e la sussistenza dei presupposti per decidere l'espulsione dall'ente locato con la pro­cedura sommaria di tutela dei casi manifesti (art. 257 CPC), ha accolto l'istanza;

 

                                         che la reclamante lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita, invocando gli art. 53 cpv. 1 CPC, 29 cpv. 2 Cost. e 6 n. 1 CEDU, il primo giudice avendo emanato la sua decisione senza darle la possibilità di esprimersi sull'istanza della controparte, nonostante la sua amministratrice unica gli avesse comunicato la sua assenza all'udienza per motivi di salute, così come risultava dal certificato medico redatto il 16 gennaio 2018 dal dott. __________ I__________, per una sinusite per la quale avrebbe necessitato di cure e di riposo fino al 28 gennaio 2018;

 

                                         che per l'art. 253 CPC se l'istanza non risulta inammissibile o infondata, il giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le sue osservazioni;

 

                                         che ove – come nel caso specifico –, il giudice abbia scelto la prima soluzione citando le parti a un'u­­dienza, giusta l'art. 135 CPC la comparizione può essere rinviata per sufficienti motivi d'ufficio (lett. a) oppure su richiesta tempestiva (lett. b);

 

                                         che nella fattispecie la RE 1 ha inviato il 16 gennaio 2018 alle ore 22.20 tramite telefax alla Pretura una lettera in cui __________ S__________ comunicava la propria impossibilità a presenziare all'udienza e un certificato medico redatto dal dott. __________ I__________, in parte illeggibile;

 

                                         che, tuttavia, in tale lettera la convenuta non ha chiesto al Pretore aggiunto di rinviare l'udienza sulla base dell'art. 135 lett. b CPC, ma si è limitata ad avvisarlo dell'assenza all'udienza di __________ S__________, sua amministratrice unica con firma individuale;

 

                                         che il primo giudice non può essere rimproverato per non avere rinviato l'udienza;

 

                                         che il fatto di avere allegato un certificato medico poteva fors'anche indurre il primo giudice a considerare la richiesta come un'istanza di rinvio;

 

                                         che tuttavia, dal certificato medico allegato non si evince un'impossibilità oggettiva di comparire alla data prefissa, tanto meno un'impossibilità per la convenuta di far capo a un altro rappresentante legale (dall'estratto del registro di commercio si evince come il direttore __________ D__________ disponga di firma individuale) o di incaricare un rappresentante contrattuale;

 

                                         che per di più, vista la tempistica della richiesta, la convenuta non poteva desumere senz'altro lo spostamento dell'udienza, ma doveva attivarsi per conoscere l'esito della sua iniziativa, tanto più che dal silenzio del tribunale si deve desumere il mantenimento dell'udienza, ragione per cui se la parte omette di comparire alla data prevista, deve lasciarsi opporre le conseguenze previste dalla legge in caso di mancata comparizione, ovvero il fatto che il giudice possa statuire senza indugio in base agli atti e alle allegazioni della parte comparsa (art. 234 CPC, per il rinvio dell'art. 219 CPC; sentenza del Tribunale federale 5A_121/2014 del 13 maggio 2014 consid. 3.3 e i numerosi rinvii alla dottrina; CEF, sentenza inc. 14.2014.218 del 16 dicembre 2014, consid. 4; Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, vol. 1, n. 13 ad art. 135), come esplicitamente ricordato nella citazione del 14 dicembre 2017;

 

                                         che nelle circostanze descritte non si ravvisa una lesione del diritto di essere sentita della convenuta;

 

                                         che non avendo evidenziato né un errore manifesto nell'accertamento dei fatti né un errore nell'applicazione del diritto da parte del Pretore aggiunto, il reclamo deve essere respinto;

 

                                         che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

                                         che non si pone problema di ripetibili all'istante, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico della reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–;

– avv..

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.