Incarto n.
16.2018.60

Lugano

28 dicembre 2018/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, presidente

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo dell'8 novembre 2018 presentato da

 

 

 RE 1 

 

 

contro la decisione del 12 ottobre 2018 emessa dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa n. 52 TC (prestazioni mediche) promossa con istanza del 31 agosto 2018 dall'

 

 

 

CO 1 

(rappresentato dal servizio centrale di contabilità e fatturazione),

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

ritenuto

 

in fatto:                          che con istanza del 31 agosto 2018 CO 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Balerna chiedendogli di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto ad ottenere il pagamento di complessivi fr. 759.10 oltre a interessi del 2.5% su fr. 709.10 dal 29 giugno 2018, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Mendrisio;

                                        

                                         che all'udienza di conciliazione del 12 ottobre 2018, l'istante ha confermato le sue domande, mentre la convenuta ha “contestato la fattura” chiedendo “di rifare la tariffa deducendo fr. 163.53” relativi a una consulenza specialistica;

 

                                         che il Giudice di pace, preso atto della mancata conciliazione e della richiesta di giudizio da parte dell'istante, con sentenza del 12 ottobre 2018 ha condannato la convenuta a versare all'istante fr. 709.10, ha rigettato per tale importo l'opposizione interposta al citato PE e ha posto le spese processuali di fr. 125.– a carico della convenuta;

 

                                         che contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell'8 novembre 2018 in cui chiede di respingere l'istanza;

                                     

                                         che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;

 

e considerando

 

in diritto:                       che le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);

 

                                         che il reclamo, introdotto l'8 novembre 2018 (cfr. timbro sulla busta d'intimazione), è tempestivo;

 

                                         che, il Giudice di pace, non senza rilevare che le questioni relative ai costi delle singole prestazioni mediche, fissate nel quadro della struttura tariffale per le prestazioni mediche (TARMED), “superano per materia e complessità la comprensione e le conoscenze dei pazienti”, che l'istante ha mantenuto la sua pretesa anche dopo un esame dalle obbiezioni della paziente da parte del responsabile del servizio qualità dell'Ospedale __________ di __________ e che la cassa malati ha versato all'assicurata il 90% dell'importo fatturato, ha ritenuto la contestazione della convenuta “difficilmente comprensibile e condivisibile poiché lo stesso [tempo di consultazione specialistico] comprende anche il tempo del medico con il paziente, il tempo per studiare il caso prima delle analisi e il tempo per elaborare il rapporto all'attenzione del medico curante”;

 

                                         che, nella misura in cui si duole della mancata produzione di un titolo di rigetto dell'opposizione, la reclamante equivoca la decisione impugnata, la quale non è stata emessa nel quadro di una procedura di rigetto dell'opposizione, ma in esito a un'azione di riconoscimento di debito mediante la procedura ordinaria (art. 79 cpv. 1 LEF), quantunque introdotta come un'istanza di conciliazione;

 

                                         che, in tale ambito, il giudice dopo avere accertato il fondamento della pretesa del creditore può pronunciare il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo fatto intimare alla parte debitrice (DTF 136 III 585 consid. 2.1 e 134 III 121 consid. 4.1.2 entrambe con rinvio a DTF 107 III 65 consid. 3);

 

                                         che, per il resto, la reclamante rimprovera al Giudice di pace di essersi limitato a “esprimere le sue difficoltà, come da consuetudine, di esaminare la questione e fornire un giudizio su fatti e diritto e rimandare in modo vago alle abitudini delle casse malati o la Tarmed senza fare riferimento ad alcuna pertinenza legale”, ma non pretende che l'accertamento del primo giudice, per il quale la consultazione specialistica, di cui essa contestava la durata, comprende anche il tempo del medico con il paziente, il tempo per studiare il caso prima delle analisi e il tempo per elaborare il rapporto all'attenzione del medico curante sia errato;

                                        

                                         che, di conseguenza, il reclamo va respinto e, non ponendosi questioni di principio o di importanza rilevante, può essere deciso nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. b n. 3 LOG);

 

                                         che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, la reclamante essendo sprovvista di cognizioni giuridiche e avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);

 

                                         che non si pone problema di ripetibili all'istante, al quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.