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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, presidente |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 27 novembre 2018 presentato da
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CO 1 |
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esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che con petizione del 14 giugno 2018 RE 1 si è rivolta al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio, in particolare l'eliminazione di determinati difetti in un appartamento da lei locato in via__________ a __________ appartenente alla società CO 1, così come la riduzione della pigione;
che nelle sue osservazioni del 16 agosto 2018 la convenuta ha proposto di respingere la petizione;
che, nel corso dell'istruttoria, a un'udienza del 3 ottobre 2018 le parti hanno raggiunto un accordo e la procedura è stata stralciata dai ruoli per transazione;
che con decisione del 16 novembre 2018 il Pretore ha ammesso RE 1 al beneficio del gratuito patrocinio e ha riconosciuto all'avv. PA 2, legale dell'attrice, una retribuzione di fr. 1130.20, riservato l'obbligo per la parte di rifondere tali somme allo Stato del Cantone Ticino nel caso in cui la sua situazione economica fosse migliorata;
che contro la retribuzione riconosciuta dal Pretore al proprio patrocinatore, RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 novembre 2018 per ottenere l'aumento del compenso a fr. 2698.95, riformando la decisione impugnata di conseguenza;
che non sono state chieste osservazioni al reclamo;
e considerando
in diritto: che la decisione con cui un giudice fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio rientra nella “liquidazione delle spese giudiziarie” (art. 122 CPC), e configura perciò una “decisione in materia di spese” a norma dell'art. 110 CPC, ossia un'“altra decisione” impugnabile unicamente con reclamo (art. 319 lett. b n. 1 CPC);
che legittimato a presentare reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante a un avvocato d'ufficio designato in regime di gratuito patrocinio è anzitutto l'avvocato stesso, il quale può contestare a titolo personale un compenso da lui reputato insufficiente;
che il patrocinato da parte sua può introdurre personalmente reclamo contro una decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio ove ritenga tale retribuzione eccessiva, lo Stato potendolo chiamare nel termine di dieci anni a rimborsare la somma ove le sue condizioni economiche migliorino (art. 123 cpv. 2 CPC);
che il patrocinato non è abilitato invece a impugnare una decisione che fissa l'indennità spettante al suo avvocato d'ufficio perché considerata troppo bassa, non avendo egli alcun interesse a chiedere un aumento (RtiD II-2015 pag. 866 n. 40c);
che nel caso in esame AP 1chiede di aumentare l'indennità riconosciuta dal Pretore al suo legale d'ufficio da fr. 1130.20 a fr. 2698.95, ma non ha però alcun interesse a tal fine;
che, anzi, fosse maggiorata la mercede spettante al suo patrocinatore, essa si vedrebbe costretta a rifondere allo Stato, qualora le sue condizioni economiche migliorassero, un importo ben più elevato di quello stabilito dal Pretore;
che in tali circostanze essa non è legittimata a contestare la decisione del primo giudice e il suo reclamo va dichiarato irricevibile;
che le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che tenuto conto delle condizioni verosimilmente difficili in cui versa l'interessata, si rinuncia nondimeno – per equità – a prelevare oneri (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC);
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese.
3. Notificazione all'avv. , .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
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Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.