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Incarto n. |
Lugano 6 marzo 2018/jh
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, presidente |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 12 febbraio 2018 presentato da
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RE 1
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contro la decisione emessa il 22 gennaio 2018 dal Giudice di pace del circolo di Paradiso nella causa C17-005 (appalto) promossa con petizione del 6 ottobre 2017 da |
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CO 1 ; |
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ritenuto
in fatto: che nell'estate del 2016 RE 1 si è rivolto al garage-carrozzeria della società CO 1 di __________ per la riparazione di danni alla fiancata della sua automobile C__________;
che per le sue prestazioni la CO 1 ha inviato al committente, il 28 dicembre 2016, una fattura di fr. 4000.– (IVA compresa);
che preso atto del mancato pagamento, il 5 aprile 2017 la società __________ Sagl, __________ – così incaricata dalla CO 1 – ha sollecitato RE 1 a pagare fr. 4000.– e il medesimo giorno ha inviato alla mandante una nota d'onorario di fr. 500.– (senza IVA);
che il 21 giugno 2017 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 4000.– più interessi al 5% dall'8 gennaio 2017 a titolo di “fattura nr. 144 del 28.12.2016” e fr. 500.– più interessi al 5% dal 23 aprile 2017 a titolo di “spese di conseguenze”, a cui l'escusso ha interposto opposizione;
che ottenuta l'autorizzazione ad agire, con petizione non motivata del 6 ottobre 2017 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Paradiso per ottenere il pagamento del citato importo, così come il rigetto definitivo dell'opposizione interposto al menzionato PE;
che all'udienza dell'8 novembre 2017, indetta per la discussione, l'attrice ha confermato le sue domande, mentre il convenuto ha prodotto due perizie concernenti i costi di riparazione allestite dalla sua compagnia d'assicurazione e ha chiesto l'audizione di un teste;
che esperita l'istruttoria, alle arringhe finali del 16 gennaio 2018 le parti hanno ribadito le loro posizioni;
che statuendo con decisione del 22 gennaio 2018 il Giudice di pace ha condannato il convenuto a versare all'attrice fr. 4000.– più interessi al 5% dal 23 aprile 2017, fr. 500.– per le spese d'incasso, fr. 110.– per le spese di conciliazione e fr. 73.30 per quelle esecutive, rigettando in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto;
che le spese processuali di complessivi fr. 280.– sono state poste a carico del convenuto, tenuto a rifondere all'attrice un'indennità di fr. 100.–;
che il 12 febbraio 2018 RE 1 è insorto a questa Camera contro il giudizio appena citato lamentando una cattiva esecuzione dell'intervento di riparazione e chiedendo che “l'auto sia messa in ordine prima di saldare la fattura”;
che l'atto non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC);
che nella fattispecie, il reclamo introdotto il 16 febbraio 2018 (cfr. timbro postale sulla busta d'invio) è tempestivo;
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il Giudice di pace ha accolto la petizione accertando in sintesi che il convenuto aveva incaricato l'attrice di “eseguire il lavoro per i due sinistri ed il cambio di colore del veicolo”;
che RE 1 rimprovera alla carrozzeria di avere eseguito il lavoro “non a regola d'arte” e di ritrovarsi un'autovettura “verniciata male e dove si vedono segni della vecchia vernice”;
che l'argomentazione non risulta essere stata sollevata davanti al Giudice di pace sicché essa non potrebbe essere considerata in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC);
che, ad ogni modo, dandosi difetti nell'esecuzione di un'opera sottoposta alle norme sull'appalto, come i lavori di carrozzeria, il committente può, tra l'altro esigere dall'appaltatore la riparazione gratuita della medesima o pretendere una riduzione della mercede contrattualmente pattuita (art. 368 cpv. 2 CO);
che ciò presuppone tuttavia una tempestiva verifica dell'opera eseguita e una altrettanto tempestiva notifica degli eventuali difetti (art. 367 cpv. 1 CO);
che in caso contrario l'opera si ritiene approvata e l'appaltatore è liberato dalle sue responsabilità, salvo che si tratti di difetti occulti o scientemente dissimulati (art. 370 cpv. 1 e 2 CO).
che in concreto non consta, né il reclamante sostiene, una tempestiva notifica dei difetti alla CO 1 sicché l'opera va ritenuta tacitamente approvata e il committente non può prevalersi della garanzia per difetti per ottenere la riparazione gratuita dell'opera;
che, in definitiva, questa Camera confrontata con un reclamo sprovvisto di critiche nei confronti della decisione del Giudice di pace sull'accertamento dei fatti o sull'applicazione del diritto, è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, peraltro neppure chiesto dal reclamante, donde l'irricevibilità del suo reclamo;
che, in circostanze del genere, il reclamo può essere deciso in virtù dell'art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG;
che le spese giudiziarie seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le circostanze del caso specifico inducono a rinunciare – eccezionalmente – a ogni prelievo, il reclamante avendo agito senza l'ausilio di un patrocinatore (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC), mentre non si pone problema di indennità alla controparte, alla quale il reclamo non è stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.