Incarto n.
16.2019.11

Lugano

4 marzo 2019/rn

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, presidente

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo dell'8 febbraio 2019 presentato da

 

 

 RE 1 

(patrocinati dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro la decisione emessa il 29 gennaio 2019 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa SO.2017.6739 (esecuzione di decisioni) promossa nei loro confronti con istanza del 22 dicembre 2017 da

 

 

 

 CO 2, ,

 

 

 

 

 

ritenuto

 

in fatto:                          che con sentenza del 29 gennaio 2019 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha ordinato a RE 1 e RE 2 – sotto comminatoria di una multa disciplinare di fr. 100.– per ogni giorno di inadempimento – di eliminare, entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della decisione, “le piante di gelsomino che si trovano sulla particella n. 1838 RFD di __________ di loro proprietà e il telo verde lungo tutto il fronte del muro indicato in colore blu sulla planimetria allegata al verbale/transazione 23 aprile 2012 inc. CA.2012.93”, ponendo le spese processuali di complessivi fr. 500.– in solido a carico dei convenuti;

 

                                         che contro la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 sono insorti a questa Camera con un reclamo dell'8 febbraio 2019 per ottenere l'annullamento della decisione impugnata nel senso di respingere l'istanza;

 

                                         che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;

 

                                         che il 22 febbraio 2019 RE 1 e RE 2 hanno comunicato alla Camera di avere raggiunto un accordo con la controparte e di ritirare il reclamo;

 

e considerando

 

in diritto:                        che dandosi una transazione stragiudiziale il giudice stralcia la causa dal ruolo per desistenza, acquiescenza o sopravvenuta carenza d'oggetto, non per transazione (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 11 ad art. 241);

 

                                         che nella fattispecie, le parti non hanno sottoposto al giudice l'accordo da loro concluso per essere messo a verbale ma per finire i reclamanti hanno dichiarato di ritirare il reclamo ciò che configura desistenza a norma dell'art. 241 cpv. 1 CPC;

 

                                         che desistenza equivale a soccombenza, onde l'obbligo per chi ritira un reclamo di assumere – in linea di principio – il pagamento delle spese giudiziarie dovute all'introduzione del ricorso (art. 106 cpv. 1 CPC);

 

                                         che, in concreto, tenuto conto della volontà conciliativa delle parti si giustifica – eccezionalmente – di rinunciare a riscuotere oneri processuali;

 

Per questi motivi,

 

 

decreta:                   1.   Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– avv.   ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.