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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Giani, presidente |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 21 febbraio 2019 presentato da
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CO 1
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ritenuto
in fatto: che il 7 agosto 2017 CO 1 ha sottoscritto con RE 1 e TERZ 1 un contratto di locazione per un appartamento di 2 locali a __________, per una pigione di fr. 950.– mensili oltre a un acconto per le spese accessorie di fr. 170.– mensili;
che il 3 ottobre 2018 la locatrice ha fissato ai conduttori un termine di 30 giorni per il pagamento di complessivi fr. 6126.– (pigione e acconto spese da aprile a ottobre 2018) con la comminatoria della disdetta anticipata ai sensi dell'art. 257d CO in caso di mancato pagamento;
che non avendo ricevuto alcun versamento, il 12 novembre 2018 la proprietaria ha notificato agli inquilini mediante l'apposito formulario ufficiale, la disdetta del contratto di locazione per il 31 dicembre successivo;
che con istanza del 4 gennaio 2019, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti, CO 1 si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno Città per ottenere l'espulsione immediata di RE 1 e RE 2 dall'ente locato;
che all'udienza del 4 febbraio 2019, indetta per la discussione, RE 1, unica parte convenuta presente, ha dichiarato di non avere mai abitato in quell'appartamento, di aver firmato il contratto in buona fede e che TERZ 1, assente all'estero, sarebbe rientrata nel corso del medesimo mese di febbraio;
che statuendo il 12 febbraio 2019 il Pretore ha ordinato l'espulsione immediata dei convenuti dall'ente locato, disponendone l'esecuzione effettiva, e ha posto le spese processuali di fr. 200.– in solido a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all'istante, sempre con vincolo di solidarietà, un'indennità di fr. 200.–;
che con una lettera a questa Camera del 21 febbraio 2019 RE 1 dichiara di non essere d'accordo con la decisione del Pretore, chiede di aspettare il rientro di TERZ 1 per permetterle di riprendersi i suoi mobili “senza polizia”;
che il memoriale non è stato oggetto di notificazione;
e considerando
in diritto: che le decisioni emanate nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC) sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro il termine di 10 giorni dalla notificazione (art. 319 lett. a CPC e art. 321 cpv. 2 CPC);
che secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b);
che il reclamante si limita a chiedere di aspettare il rientro di TERZ 1, ma non esprime alcuna critica nei confronti della decisione del Pretore;
che in tali circostanze, questa Camera è nell'impossibilità di individuare e giudicare i presupposti per un eventuale annullamento della decisione impugnata, per altro neppure richiesto dal reclamante;
che, per altro, nemmeno motivi umanitari permettono di differire gli effetti di una decisione d'espulsione dall'ente locato (CCR sentenza inc. 16.2019.10 del 1° marzo 2019 consid. 4 con rinvio a sentenza del Tribunale federale 4A_252/2014 del 28 maggio 2014 consid. 4.2);
che eventuali dilazioni, oltre a poter essere accordate dal locatore, possono tutt'al più essere concesse dall'autorità di esecuzione;
che in definitiva il reclamo si rivela irricevibile e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG);
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma si giustifica di rinunciare – eccezionalmente – a ogni riscossione, il reclamante, sprovvisto di cognizioni giuridiche, ha agito di sua iniziativa senza l'ausilio di un legale;
che non si pone problema di indennità, il reclamo non essendo stato notificato per osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
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– ; – .
Comunicazione a: |
– ;
– Pretura della giurisdizione di Locarno Città.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.