Incarto n.
16.2019.30

Lugano

17 giugno 2019/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta del giudice:

Giani, presidente,

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 29 maggio 2019 presentato da

 

 

 RE 1

 

 

contro la decisione emessa il 22 maggio 2019 dal Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa n. 3 (trasloco) da lei promossa con petizione del 30 gennaio 2019 nei confronti di

 

 

 

 CO 1 ,

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 9 maggio 2018 RE 1 ha sottoscritto con CO 1, titolare di una ditta di trasporti, una “proposta di lavoro” per un trasloco da via __________ 85 a via __________ 96 a __________, da eseguirsi quel giorno. A seguito di un impedimento, il trasloco è stato effettuato il 14 maggio successivo. Quello stesso giorno CO 1 ha trasmesso alla cliente una fattura per le sue prestazioni di fr. 1902.30, già dedotto un acconto di
fr. 200.–. Sul saldo la cliente ha versato ulteriori acconti di complessivi fr. 1350.– mentre l'Ufficio del sostegno sociale ha versato ad CO 1 fr. 1000.– quale partecipazione alle spese di trasloco di RE 1.

 

                                  B.   Ottenuta il 29 gennaio 2019 l'autorizzazione ad agire, con petizione del 30 gennaio 2019 RE 1 si è rivolta al Giudice di pace del Circolo di Balerna per ottenere da CO 1 la restituzione di fr. 1000.–. All'udienza del 21 marzo 2019, indetta per le prime arringhe, l'attrice ha comunicato di avere nel frattempo ricevuto dal convenuto fr. 447.70, mentre CO 1 ha proposto di respingere la petizione. Al dibattimento finale del 13 maggio 2019 l'attrice, unica comparente, ha ridotto la sua pretesa a fr. 336.–.

 

                                  C.   Statuendo con sentenza del 22 maggio 2019 il Giudice di pace ha parzialmente accolto la petizione obbligando il convenuto a versare all'attrice fr. 100.–. Non sono stati riscossi oneri processuali. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 29 maggio 2019 in cui chiede, previo conferimento del gratuito patrocinio, di annullare il giudizio impugnato “con rinvio a nuovo giudizio”. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta all'attrice il più presto il 23 maggio 2019. Introdotto il 29 maggio 2019, il reclamo in esame è tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b).

 

                                   3.   Il Giudice di pace, constatato che il trasloco era stato attuato senza che le parti si fossero accordate definitivamente su tutte le prestazioni che la ditta avrebbe svolto, ha ritenuto anzitutto giustificate le 3.5 ore esposte dal convenuto per il mancato trasloco del 9 maggio 2018 “la ditta di trasloco aveva effettivamente destinato a tale lavoro due operai senza poterli poi effettivamente impiegare”. Quanto al tempo di trasferta, su cui le parti non si erano accordate, il primo giudice ha ritenuto sufficiente un dispendio di 30 minuti tenuto conto “delle distanze e del traffico a __________ prima e dopo il trasloco”. Infine, in mancanza di prove “inequivocabili che siano stati utilizzati o meno” egli ha respinto la pretesa relativa al materiale d'imballaggio e il sacco per il materasso. In definitiva il Giudice di pace ha riconosciuto la pretesa dell'attrice limitatamente a fr. 100.–.

 

                                   4.   La reclamante rimprovera al Giudice di pace di avere omesso “ogni motivazione giuridica di cui la sua decisione è fondata”, limitandosi a esprimere un suo parere personale acritico e grossolanamente insufficiente alla comprensione della decisione. Essa assevera di avere contestato la fattura del convenuto, riconoscendo unicamente fr. 1566.30, ma non il costo della trasferta e del materiale usato per l'imballaggio poiché “è stato adoperato il materiale di mia proprietà”. Ribadito che aveva firmato il preventivo con riserva, per la reclamante il primo giudice “ha mancato di chinarsi sulla volontà contrattuale delle parti”.

 

                                         Se non che, così argomentando, essa non si confronta con la motivazione del primo giudice, il quale pur non menzionando alcuna norma giuridica, ha nondimeno esposto perché delle tre contestazioni sollevate dall'attrice solo quella relativa alla trasferta fosse in parte giustificata. Al riguardo l'interessata non spiega perché sarebbe erroneo addebitare alla cliente i costi del mancato del trasloco del 9 maggio 2018 dovuto a motivi a lei riconducibili. Né pretende che la valutazione del primo giudice di ritenere sufficiente un dispendio di tempo di 30 minuti per la trasferta dalla sede della ditta al luogo di esecuzione del lavoro sia manifestamente insostenibile. E, infine, essa nemmeno spiega perché in mancanza di prove il primo giudice sia incorso in un errore nel respingere la sua pretesa sul materiale d'imballaggio. Quanto al precedente evocato dalla reclamante, è possibile che in quel caso il Giudice di pace avesse esaminato la correttezza dell'intera “fattura”. Tuttavia, in concreto, il fatto per il primo giudice di avere esaminato unicamente le poste della fattura del convenuto contestate dall'attrice sfugge alla critica ove appena si pensi che in mancanza di una precisa contestazione il resto delle prestazioni svolte dal convenuto deve considerarsi non controverso e come tale non dove essere oggetto di altre prove. Ne segue che il reclamo si rivela d'acchito inammissibile e può essere deciso nella composizione a giudice unico (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).

 

                                   5.   Relativamente alla trasmissione di atti per via elettronica, al Giudice di pace va ricordato che per l'art. 130 cpv. 1 prima frase CPC gli atti di causa oltre a dover essere trasmessi in forma cartacea possono esserlo in forma elettronica. Essi devono tuttavia essere firmati (art. 130 cpv. 1 seconda frase CPC), ciò che difetta in caso di invio per e-mail (sulla questione: Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 7 segg. ad art. 130). Si aggiunga, per completezza, che la trasmissione in questa modalità è ad ogni modo valida per quegli atti di causa che non sottostanno alla forma scritta (Trezzini, op. cit., n. 13 ad art. 130).

 

                                   6.   Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma vista la precaria situazione della reclamante si giustifica, eccezionalmente, di soprassedere a qualsiasi riscossione. Ciò rende senza oggetto la richiesta di gratuito patrocinio. Non si pone problema di indennità alla controparte, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   3.   La richiesta di gratuito patrocinio formulata dalla reclamante è dichiarata senza oggetto.

 

                                   4.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Balerna.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.