|
|
|
|
|
|
|
|
Incarto n. |
Lugano 1 marzo 2019/rn
|
In nome |
|
||
|
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
composta del giudice: |
Giani, presidente |
|
vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per
premesso che nell'ambito di un'azione promossa l'11 settembre 2013 da RE 1 nei confronti di TERZ 1 davanti al Pretore del Distretto di Riviera, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali limitandosi a conclusioni scritte trasmesse al primo giudice il 9 e il 14 giugno 2016;
preso atto che con reclamo per ritardata giustizia del 14 gennaio 2019 RE 1si è rivolto a questa Camera chiedendo di ordinare al Pretore di emanare la decisione finale;
accertato che il 15 febbraio 2019 il Pretore ha comunicato a questa Camera di avere emanato la decisione in questione;
considerato che nelle circostanze descritte il reclamo per ritardata giustizia è divenuto privo d'oggetto e va tolto dai ruoli;
ritenuto che le particolarità del caso inducono a non prelevare spese processuali;
stabilito che non si giustifica nemmeno di attribuire indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), il reclamante non avendo dovuto far capo al patrocinio di un legale né rendendo verosimile di aver dovuto sopportare perdite di guadagno o profuso nella stesura del memoriale un dispendio di tempo rilevante;
decreta: 1. Il reclamo è dichiarato privo d'oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
2. Non si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
|
|
– arch. ; – Pretore del Distretto di Riviera, Biasca.
|
Comunicazione all'avv. .
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.