Incarto n.
16.2019.5

Lugano

19 febbraio 2019/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Bozzini

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 24 gennaio 2019 presentato dalla

 

 

RE 1 

 

 

 

contro il decreto di stralcio del 22 gennaio 2019 emesso dal Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa n. 0054-2018-t (azione creditoria) promossa nei suoi confronti con istanza del 14 settembre 2018 dalla

 

 

 

CO 1 ,

 

 

 

 

 

esaminati gli atti

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Con istanza di conciliazione del 14 settembre 2018 la società CO 1, si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Bellinzona chiedendogli di convocare la ditta RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 2027.– oltre a interessi del 12% dal 14 settembre 2018, spese di sollecito e spese d'incasso, credito cedutole dalla S__________ GmbH, società attiva nell'emissione di carte di credito. Il 10 ottobre 2018 il Giudice di pace ha citato la convenuta a comparire personalmente all'udienza di conciliazione del 12 dicembre 2018. Su richiesta deIla convenuta, il 12 dicembre 2018 il Giudice di pace ha posticipato l'udienza “a data da concordare”.

 

                                  B.   Il 22 gennaio 2019 il Giudice di pace “preso atto dello scritto del 21 gennaio 2019 dell'istante con il quale comunica il ritiro dell'istanza” ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo le spese processuali di fr. 50.– a carico della convenuta.

 

                                  C.   Contro il decreto di stralcio appena citato stabilito dal Giudice di pace, la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 24 gennaio 2019 in cui postula l'annullamento dell'addebito delle spese processuali. La CO 1 ha presentato le sue osservazioni il 7 febbraio 2019.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Il Giudice di pace, come si è detto, dopo avere preso atto “dello scritto del 21 gennaio 2019 dell'istante con il quale comunica il ritiro dell'istanza” ha stralciato la causa dai ruoli, ponendo le spese processuali di fr. 50.– a carico della convenuta. La reclamante fa valere che per l'art. 108 CPC le spese vanno in realtà addossate alla parte che le ha causate.

 

                                   2.   Per l'art. 207 cpv. 1 lett. a CPC le spese della procedura di conciliazione sono addossate all'attore se egli ritira l'istanza. Sotto questo profilo, dandosi desistenza dell'attrice, la decisione del Giudice di pace di porre le spese a carico della convenuta è errata. Al proposito il reclamo si rivela pertanto fondato.

 

                                   3.   In realtà, come sostiene l'attrice, dagli atti non risulta alcuna dichiarazione unilaterale con la quale la parte attrice ha ritirato l'istanza (sulla nozione di desistenza: sentenza del Tribunale federale 4A_602/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 5.2 in: SJ 135/ 2013 I pag. 502; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 19 ad art. 2419). Ne segue che a torto il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli. Tuttavia, in mancanza di un reclamo da parte dell'attrice, questa Camera non è abilitata ad annullare il decreto di stralcio in esame. L'attrice, tutt'al più, potrà ripresentare una nuova istanza di conciliazione. In circostanze del genere, dandosi motivi d'equità, si giustifica di annullare il dispositivo sulle spese processuali e di rinunciare a ogni riscossione (art. 107 cpv. 2 CPC).

 

                                   4.   Le spese processuali di questa sede seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma visti i motivi di annullamento, soccorrono giusti motivi per rinunciare a qualsiasi prelievo (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegnano indennità d'inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), la stesura del reclamo non avendo verosimilmente comportato dispendi di tempo e spese apprezzabili.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è accolto e il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è così riformato:

 

                                         Non si riscuotono spese processuali.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali per la procedura di reclamo.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–  ;

–  .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.