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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo 2 marzo 2020 presentato dalla
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CO 1
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Ritenuto
in fatto: A. La C__________ SA, società attiva nel settore immobiliare, è stata iscritta nel registro di commercio il 28 ottobre 2008 e dalla sua costituzione al 14 novembre 2014 S__________ G__________ __________ ne è stata amministratrice unica. Occupata in seguito da M__________ P__________, tale carica è stata poi assunta, il 23 ottobre __________, da G__________ R__________, marito di S__________ G__________. La CO 1, attiva anch'essa nel settore immobiliare, ha quale amministratore unico Si__________ G__________, fratello di S__________ G__________ __________, mentre il di loro padre, R__________ G__________, risulta esserne un dipendente.
B. Il 7 dicembre 2015 la C__________ SA ha spostato la propria sede e il suo recapito da __________ a __________, in via __________ presso gli uffici della CO 1. Il 15 dicembre 2016 la CO 1 ha chiesto alla C__________ SA il pagamento come compenso per la domiciliazione e il recapito dal 1° novembre 2015 al 31 dicembre 2016 di fr. 7560.– (fr. 500.– mensili + IVA) e il 1° marzo 2017 le ha chiesto il versamento quale corrispettivo per il mese di febbraio 2017 di fr. 540.– (IVA inclusa). Visto il mancato pagamento di queste fatture, il 24 aprile 2017 la CO 1 ha fatto notificare alla C__________ SA il precetto esecutivo n. __________99 dell'Ufficio esecuzione di Lugano per l'incasso di fr. 8100.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2017, cui l'escussa ha interposto opposizione. Nel frattempo, l'8 marzo 2017, la C__________ SA ha trasferito il suo recapito in via __________ sempre a __________.
C. Il 16 maggio 2017 la CO 1 si è rivolta al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di conciliazione nei confronti della C__________ SA volto a ottenere il pagamento di fr. 8100.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2017 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al menzionato PE. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Segretario assessore ha rilasciato all'istante, il 20 giugno 2017, l'autorizzazione ad agire. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico dell'istante, “riservata una diversa ripartizione con il giudizio di merito” (inc. CM.2017.339).
D. Con petizione del 14 settembre 2017 la CO 1 ha convenuto la C__________ SA davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 18 ottobre 2017 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 28 novembre 2017 l'attrice ha riaffermato la sua posizione sulla scorta di un memoriale di replica. In duplica orale la convenuta ha proposto una volta ancora il suo punto di vista. Entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è stata chiusa il 23 settembre 2019. Alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 5 e del 27 novembre 2019, in cui hanno confermato le loro domande.
E. Statuendo con decisione del 29 gennaio 2020 il Pretore ha accolto la petizione, obbligando la convenuta a versare all'attrice fr. 8100.– oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2017 (anziché il 1° aprile 2017). Le spese processuali di fr. 800.–, così come quelle di fr. 250.– della procedura di conciliazione, sono state poste a carico della convenuta tenuta a rifondere all'attrice fr. 1700.– per ripetibili.
F. Contro la decisione appena citata la C__________ SA è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 marzo 2020 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, che il giudizio impugnato sia riformato nel senso di respingere la petizione, o quanto meno di annullarlo e di rinviare gli atti al primo giudice perché emani una nuova decisione “ai sensi dei considerandi del Tribunale d'appello”. Con decreto del 9 marzo 2020 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 6 aprile 2020 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Nel frattempo, il 5 marzo 2020, la C__________ SA ha modificato la sua ragione sociale in RE 1.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 30 gennaio 2020 (cfr. tracciamento degli invii postali n. 98.__________ agli atti). Iniziato a decorrere l'indomani, il termine di ricorso sarebbe scaduto così il sabato 29 febbraio 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Presentato il 2 marzo 2020, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore dopo avere prese atto che litigiosa era l'onerosità del servizio di domiciliazione fornito dall'attrice alla convenuta, ha accertato che il servizio di domiciliazione societaria è un contratto innominato, non sottostante quindi ad alcuna forma speciale (art. 11 cpv. 1 CO), che ha per oggetto il trasferimento della sede “di una società presso gli uffici di un'altra società […] usualmente contro pagamento di un corrispettivo, in ogni caso quando è compresa la messa a disposizione d'infrastrutture come ad esempio uffici, telefoni, stampanti e fax, da parte della società domiciliante”. Posto ciò, egli ha appurato che la scelta di domiciliare la C__________ SA presso l'attrice era stata voluta da G__________ R__________ e non su richiesta del di lui suocero R__________ G__________ “verosimilmente per concentrare le attività delle società a lui facenti capo, tra cui la convenuta, negli uffici ove era attiva la sua assistente M__________ M__________ e ove lui stesso ha iniziato la sua nuova attività alle dipendenze dell'attrice ad inizio 2016”.
Il primo giudice ha poi accertato che R__________ G__________ aveva dichiarato di aver discusso con G__________ R__________ “nel dettaglio i termini per la domiciliazione e di averli poi riportati al dirigente responsabile della ditta attrice” e che sebbene “non si ricordasse in dettaglio le pattuizioni”, il teste aveva “chiaramente indicato che la domiciliazione non era stata pattuita gratuita”. Inoltre, egli ha soggiunto, quanto riferito da R__________ G__________ era stato confermato da Si__________ G__________, il quale ha “chiarito che di fatto la convenuta aveva iniziato ad occupare gli spazi presso l'attrice già nel 2014 – se non prima – e che solo in un secondo tempo ha spostato anche la sede sociale”. Per il Pretore, poi, la convenuta aveva pagato una fattura di fr. 4500.– oltre IVA emessa il 16 aprile 2014 dall'attrice e riferita a “prestazioni” eseguite nel periodo da novembre 2013 a febbraio 2014, prendendo atto che per M__________ M__________ queste prestazioni “erano riferite sia alla messa a disposizione della segretaria che l'aveva preceduta sia del costo di domiciliazione della C__________ SA, come le risulta anche dai bilanci societari”. Il primo giudice ha pertanto ritenuto assodato che la convenuta in passato avesse pagato all'attrice dei costi di domiciliazione. Egli ha altresì considerato che la “circostanza che detti costi non siano in seguito stati fatturati mensilmente […] non significa che i medesimi non fossero dovuti”, giacché come “deposto dal responsabile dell'attrice nelle "questioni di famiglia" non si è soliti essere "così fiscali"” e che non è stato dimostrato dall'istruttoria “che altre società domiciliate negli spazi dell'attrice non pagano una domiciliazione”.
In circostanze del genere, il Pretore ha accolto la petizione “considerato che le testimonianze assunte hanno smentito un accordo riguardo alla gratuità della domiciliazione mentre hanno comprovato che per il periodo di cui alla fatturazione delle due fatture […] la convenuta ha effettivamente usufruito degli spazi, dei servizi e dell'infrastruttura messile a disposizione dall'attrice”. A suo parere, per quanto l'istruttoria non avesse chiarito l'importo mensile pattuito per i servizi forniti, quello di fr. 500.– mensili oltre IVA fatturato “è adeguato a quanto offerto”. Quanto alla decorrenza degli interessi, in difetto di una precedente messa in mora “documentata agli atti”, il Pretore l'ha riconosciuta unicamente dalla data del precetto esecutivo (24 aprile 2017).
4. La RE 1, che non contesta di avere concluso con l'attrice un contratto di domiciliazione societaria che comprendeva, oltre al trasferimento della propria sede legale, la messa a disposizione di spazi, infrastrutture e materiale da parte della società domiciliante, contesta la conclusione del Pretore secondo cui il contratto sia iniziato prima dell'effettivo trasferimento della sua sede presso gli uffici dell'attrice, avvenuto nel mese di dicembre 2015, e soprattutto che esso prevedeva una remunerazione. A suo avviso, il Pretore avrebbe dovuto respingere l'azione poiché l'attrice, gravata dall'onere della prova, non ha dimostrato l'esistenza di un accordo in merito all'onerosità del servizio di domiciliazione né tantomeno che l'ammontare del compenso pattuito sarebbe stato di fr. 500.– mensili. Oltre rimproverargli un'errata valutazione delle prove, la reclamante critica il Pretore per non avere considerato che “in capo alle società in causa vi sono persone con stretti rapporti di parentela” e che tra familiari “ci si fornisce servizi gratuitamente, sempre nell'interesse di sostenersi a vicenda”. Essa censura l'accertamento del primo giudice, per il quale la decisione di spostare la sede della società dagli uffici dell'__________ Sagl, alla quale nulla versava per la domiciliazione, non era dovuta alla richiesta di R__________ G__________ ma a una scelta del suo amministratore unico. Ribadisce che con R__________ G__________ non era stata pattuita nessuna remunerazione e che l'attrice “solo dal momento che i rapporti tra G__________ R__________ e sua moglie S__________ G__________-__________, e quindi figlia di R__________ G__________, rispettivamente sorella di Si__________ G__________, si sono incrinati (…) ha preteso di vantare un credito”. Tant'è, essa epiloga, dal mese di novembre 2016 l'attrice “perpetra nei confronti del suo amministratore unico un comportamento vessatorio giacché, oltre alle fatture oggetto della vertenza e alla procedura esecutiva e giudiziaria ad esse legate, lo ha licenziato e ne ha revocato la funzione dirigenziale”.
5. Nella fattispecie non è contestato l'accertamento del Pretore secondo cui tra le parti era sorto un contratto di domiciliazione societaria. Si tratta di un contratto innominato, il quale, dandosi la fornitura di servizi quali la domiciliazione di società, integra di regola elementi del mandato (Tagmann/Zihler, Sitz, Rechtsdomizil und weitere Adresse - Kritik an einem in REPRAX 2/2012, pag. 53 nota n. 34). Per la remunerazione della fornitura di servizi del genere appare pertanto giustificato riferirsi per analogia alle norme di questo contratto. Ora, nell'ambito di un rapporto di mandato, una mercede è dovuta quando sia stipulata o voluta dall'uso (art. 394 cpv. 3 CO) e incombe di principio al mandatario che procede in causa per ottenere la remunerazione per le sue prestazioni dimostrare l'esistenza di un accordo esplicito o tacito (art. 8 CC). Tuttavia, come rilevato dal Pretore senza contestazioni da parte della reclamante, oggigiorno l'onerosità del mandato costituisce la regola e la gratuità è l'eccezione (v. anche CCR, sentenza inc. 16.2019.2 del 27 marzo 2020 consid. 7c con rinvii). Detto altrimenti, anche per questo tipo di contratto non esiste più una presunzione della gratuità delle prestazioni del mandatario, ma qualora dalle circostanze risulti che il servizio sia reso a titolo professionale, si presume la conclusione di un accordo tacito sulla remunerazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 4D_2/2008 del 28 marzo 2008 consid. 2.4). Discusso è invero sapere se si tratti di una presunzione legale (Werro in: Commentaire romand, CO I, 2ª edizione, n. 40 ad art. 394 CO; Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5ª edizione, pag. 657 n. 4587) o di fatto (Weber in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 35 ad art. 394; Fellmann in: Berner Kommentar, 1992, n. 370 ad art. 394 CO; Gehrer/Giger in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 2ª edizione, n. 23 ad art. 394 OR). E nel primo caso il mandante deve provare che i servizi resi lo sono stati a titolo gratuito mentre nel secondo la presunzione può essere sovvertita da elementi atti a insinuare considerevoli dubbi dell'onerosità del mandato, ciò che fa decadere la presunzione di fatto e ripristina l'onere della prova a carico di chi si vale dell'onerosità del servizio. Il quesito può, nel caso in esame, rimanere indeciso, quand'anche ci si dipartisse dalla tesi più favorevole alla reclamante, l'accertamento del Pretore sull'onerosità del mandato resiste alla critica.
a) In concreto, la reclamante non contesta che di regola il servizio di domiciliazione societaria sia una prestazione remunerata. Quanto al fatto che l'attrice svolga tale servizio a titolo professionale, per tacere del fatto che la reclamante medesima sosteneva come la CO 1 domiciliasse altre società, M__________ M__________ ha confermato che “altre società domiciliate negli spazi dell'attrice pagano una domiciliazione” (deposizione del 24 gennaio 2018 verbali pag. 2). Certo la convenuta allude invero al fatto che la controparte non eserciti l'attività di fiduciaria. Il che sarà anche possibile, ma non consta che per mettere a disposizione un domicilio legale, il domiciliatore debba essere un fiduciario tanto meno se si pensa alla domiciliazione presso studi legali. Posto ciò, sussiste una presunzione sull'onerosità del mandato.
b) Relativamente alle circostanze atte a fare sorgere dubbi circa il carattere oneroso del mandato, è indubbio che l'amministratore unico della reclamante sia cognato di Si__________ G__________ e genero di R__________ G__________. Legami di parentela o di amicizia non bastano tuttavia, per ciò solo, a escludere l'onerosità di un mandato (Fellmann, op. cit., n. 388 ad art. 394 CO; Weber, op. cit., n. 35 ad art. 394). Quanto al fatto che fosse stato R__________ G__________ a chiedere alla convenuta di spostare la sede sociale, circostanza lungi dall'essere stata resa verosimile, nemmeno la reclamante revoca in dubbio che presso gli uffici dell'attrice a __________ la C__________ SA già svolgeva l'attività amministrativa e il suo amministratore unico avrebbe svolto la propria. L'interesse di quest'ultimo a concentrare in un solo luogo le sue attività poteva bilanciare l'onerosità dello spostamento.
È possibile che la richiesta di pagamento dei servizi forniti dall'attrice sia concomitante alle traversie coniugali dell'amministratore unico della convenuta, ma il solo fatto di trasmettere fatture a distanza di tempo non depone per una gratuità tanto meno in ambito commerciale ove non risulta inusuale fatturare annualmente prestazioni di domiciliazione di società. Che poi la revoca della procura generale rilasciata dall'attrice a G__________ R__________ sia riconducibile alla rottura coniugale è plausibile, ma non è dato di vedere in che modo tale circostanza avvalori la tesi della reclamante sulla gratuità delle prestazioni fornite dall'attrice. Né soccorre alla tesi della reclamante il fatto che altre due società non pagano la domiciliazione, già per il fatto che G__________ P__________ ha negato di avere domiciliato la propria ditta presso l'attrice (deposizione del 20 febbraio 2019, verbali pag. 1), mentre I__________ F__________ ha riferito di avervi unicamente un recapito postale (deposizione del 10 ottobre 2018, verbali pag. 1). In circostanze siffatte, anche prese nel loro insieme, le asserzioni della convenuta non erano suscettibili di infondere seri dubbi sul fatto che il mandato fosse oneroso.
c) Certo, con la reclamante si può anche convenire che la conclusione del primo giudice secondo cui già in passato l'attrice aveva fatturato alla convenuta servizi di domiciliazione appaia discutibile e fors'anche arbitraria non essendo dato di vedere quale domiciliazione societaria potesse sussistere prima dell'effettivo cambiamento di sede. E qualche perplessità può sorgere sulla genericità delle dichiarazioni di R__________ G__________ in merito alla “non gratuità” della domiciliazione della convenuta presso l'attrice (deposizione rogatoriale del 6 giugno 2018, risposta n. 12). Resta il fatto che incombeva alla convenuta sovvertire la nota presunzione e rendere quanto meno verosimile il carattere gratuito del mandato. Se non che, come si è detto, sarebbero occorsi altri e ben più consistenti indizi per far sorgere dubbi sul carattere oneroso delle prestazioni dell'attrice. Ne segue che, al riguardo, il reclamo è destituito di fondamento.
6. Per quanto riguarda la mercede, il Pretore ha ritenuto che “per quanto l'istruttoria non abbia chiarito l'importo mensile pattuito” quello di fr. 500.– mensili oltre IVA fatturato dall'attrice “è adeguato a quanto offerto”. La reclamante censura tale quantificazione ribadendo che l'attrice, alla quale incombeva l'onere probatorio, non ha dimostrato l'importo mensile pattuito per la domiciliazione. A suo parere, pertanto, in mancanza di elementi il primo giudice non poteva ritenere giustificate e adeguate le due fatture emesse dall'attrice. Per di più, essa soggiunge, né l'arch. E__________ L__________ né M__________ M__________ sono state sue dipendenti e anzi, quest'ultima nemmeno lo era per l'attrice.
a) In concreto, ammesso il principio dell'onerosità del mandato, se le parti non si sono accordate né sull'ammontare, né sulla modalità di calcolo della remunerazione, il mandatario ha nondimeno diritto alla remunerazione usuale e, in assenza di un tale uso, il giudice dovrà determinarla seguendo i principi generali, considerando tutte le circostanze e in particolare il genere e la durata del mandato, il lavoro svolto, l'importanza e la difficoltà dell'affare, le responsabilità in gioco e la situazione del mandatario, in modo tale che essa corrisponda ai servizi da lui resi e sia oggettivamente proporzionata agli stessi (DTF 135 III 261 consid. 2.2 con rinvii; più recentemente sentenza 4A_512/2019 del 12 novembre 2020 consid. 5.1.1). Nel caso in esame è pacifico che non sono stati stipulati accordi sulla remunerazione dell'attrice. Né consta un uso nel settore.
b) Premesso ciò, il Pretore ha accertato che la convenuta ha usufruito, oltre alla domiciliazione societaria, degli spazi messi a disposizione dall'attrice, così come delle differenti infrastrutture (uffici, stampanti, fotocopiatrici, linee telefoniche fax ecc.). Se non che, a ben vedere, salvo la messa a disposizione del domicilio e del recapito postale, sull'entità degli altri servizi resi dall'attrice tutto si ignora. Nei suoi memoriali non figura alcuna allegazione in merito né dalle fatture del 15 dicembre 2016 e 1° marzo 2017 è possibile desumere gli elementi di fatto necessari per stabilire la sua mercede. In mancanza di qualsiasi indicazione al riguardo, la conclusione del Pretore di ritenere adeguato l'importo di fr. 500.– mensili appare insostenibile. Tanto più che per questa Camera è notorio che per le medesime prestazioni offerte alla C__________ SA, a un'altra società di cui G__________ R__________ era amministratore unico, l'attrice aveva fatturato fr. 250.– mensili oltre l'IVA (cfr. CCR sentenza inc. 16.2018.34 del 18 febbraio 2019, consid. A). Visto quanto precede, per l'unica prestazione oggettivamente svolta, la messa a disposizione del domicilio e del recapito postale, una mercede annua di fr. 1200.–, oltre l'IVA, appare proporzionata ai servizi resi. Ne segue che il reclamo, su questo punto, si rivela fondato. Soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla lite. La decisione impugnata deve quindi essere riformata nel senso che la petizione dev'essere parzialmente accolta fissando la mercede in favore dell'attrice a complessivi fr. 1620.–.
7. Le spese giudiziarie di entrambe le sedi seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'attrice ottiene vittoria per un quinto e deve dunque sopportare quattro quinti degli oneri processuali e rifondere alla convenuta un'adeguata indennità per ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena: RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b).
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto e la decisione impugnata è così riformata:
1.1 La petizione è parzialmente accolta nel senso che la C__________ SA, ora RE 1, è condannata a versare alla CO 1, l'importo di fr. 1620.– oltre interessi al 5% dal 24 aprile 2017.
1.2 L'opposizione interposta al PE no. __________99 notificato dall’UE di Lugano in data 24 aprile 2017 è respinta in via definitiva limitatamente a tale importo.
2. Le spese processuali con una tassa di giustizia di fr. 800.–, da anticipare come di rito, così come le spese relative alla procedura di conciliazione CM.2017.339 di fr. 250.–, sono poste per quattro quinti a carico dell'attrice e per un quinto a carico della convenuta, alla quale l'attrice rifonderà fr. 1020.– per ripetibili ridotte.
II. Le spese processuali del reclamo di fr. 900.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste per quattro quinti a carico della CO 1 e per un quinto a carico della RE 1. La CO 1 rifonderà alla controparte fr. 950.– per ripetibili ridotte.
III. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. .
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.