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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 5 marzo 2020 presentato da
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CO 1 , |
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Ritenuto
in fatto: A. Il 21 gennaio 2016 RE 1 ha sottoscritto con la CO 1, società attiva nei servizi di telecomunicazione, un'offerta relativa all'attivazione di una linea telefonica con connessione internet e all'abbonamento per tali servizi. Per le prestazioni effettuate tra il 1° febbraio 2016 e il 1° luglio 2017 l'operatore telefonico ha emesso diciotto fatture per un totale di fr. 1939.95, di cui le ultime cinque ammontanti a complessivi fr. 701.20 (fatture n. 033151 del 1° marzo 2017 di fr. 278.90, n. 033687 del 1° aprile 2017 di fr. 120.80, n. 034230 del 1° maggio 2017 di fr. 108.20, n. 034774 del 1° giugno 2017 di fr. 94.70 e n. 035317 del 1° luglio 2017 di fr. 98.55). RE 1 ha versato complessivi fr. 1474.80, di cui fr. 257.30 il 5 aprile 2017 a pagamento della fattura n. 033151 e fr. 79.– il 4 maggio 2017 per la n. 033687.
B. Il 27 luglio 2017 la CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________93 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per ottenere il pagamento dello scoperto di fr. 465.15 oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2017, indicando quale titolo di credito le “fatture no. 033151, 033687, 034230, 034774, 035317”, cui l'escussa ha interposto opposizione. Il 14 agosto 2017 RE 1 ha versato alla società complessivi fr. 236.72 (fr. 86.65 + fr. 73.12 + fr. 76.95) a pagamento delle fatture n. 034230, 034774 e 035317.
C. Nel frattempo, con istanza del 3 agosto 2017 la CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al Giudice di pace del circolo di Paradiso per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione al citato precetto esecutivo. Invitata a presentare osservazioni scritte, la convenuta è rimasta silente. Statuendo con decisione del 4 settembre 2017 il Giudice di pace ha accolto l'istanza ponendo le spese processuali di fr. 55.– a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'istante un'indennità di fr. 30.– (inc. S17-298).
D. Il 21 settembre 2017 RE 1 ha presentato al Giudice di pace un memoriale in cui contestava l'esistenza di un debito in relazione alle fatture oggetto dell'esecuzione. A tale atto non è stato dato seguito. Il 18 dicembre 2017 RE 1 si è nuovamente rivolta al Giudice di pace comunicandogli – in estrema sintesi – di essere rimasta sorpresa nel ricevere la domanda di pignoramento da parte della CO 1 “quando ancora non aveva ricevuto alcuna decisione da parte del Giudice di pace in merito al rigetto dell'opposizione”. Essa ha chiesto il ritiro del precetto esecutivo e del pignoramento. Il 22 dicembre 2017 il Giudice di pace ha comunicato all'interessata che la decisione del 4 settembre 2017 era passata in giudicato e non era più possibile contestarla. Adita da RE 1, con decisione del 9 maggio 2019 questa Camera ha ordinato al Giudice di pace di trattare il memoriale del 21 settembre 2017 quale azione di disconoscimento di debito in virtù dell'art. 83 cpv. 2 LEF (inc. 16.2018.7).
E. Il Giudice di pace ha così convocato le parti alla discussione del 5 settembre 2019 in occasione della quale l'attrice ha confermato la sua domanda volta a ottenere il disconoscimento del debito di fr. 465.15 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2017 di cui al precetto esecutivo n. __________93 dell'UE di Lugano. La convenuta ha parzialmente aderito alla petizione nel senso che l'importo ancora dovutole ammontava a “fr. 228.43, escluse tasse, spese e interessi”. In calce all'udienza il Giudice di pace ha sospeso la procedura invitando le parti a comunicare se acconsentissero all'emanazione della sentenza sulla base degli atti oppure “procedere con lo stralcio”. Il 13 settembre 2019 la convenuta ha riaffermato di vantare un credito residuo di fr. 228.43.– e contestato la veridicità di una e-mail del 23 maggio 2017 prodotta dall'attrice per provare l'esistenza di un accordo tra le parti. Il 17 ottobre 2019 l'attrice ha confermato il suo punto di vista e ha proposto l'ispezione del proprio computer. Invitate dal Giudice di pace a presentare conclusioni scritte, in scritti del 12 dicembre 2019 e del 10 gennaio 2020 le parti hanno ribadito il loro punto di vista.
F. Statuendo con decisione del 6 febbraio 2020 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l'istanza accertando l'esistenza del debito di fr. 228.43 più interessi del 5% dal 1° luglio 2017, oltre spese di precetto di fr. 53.30 (dispositivo n. 1). Egli ha condannato RE 1 a versare alla CO 1 fr. 228.43 più interessi del 5% dal 1° luglio 2017 e fr. 53.30 per le spese del precetto (dispositivo n. 2), ha rigettato in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________93 dell'UE di Lugano (dispositivo n. 3) e ha posto le spese processuali di fr. 100.– per un mezzo a carico dell'attrice, tenuta a rifondere alla convenuta un'indennità fr. 50.– (dispositivo n. 4).
G. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 5 marzo 2020 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione. Nelle sue osservazioni del 15 aprile 2021 la CO 1 ha concluso per il rigetto del reclamo. RE 1 ha replicato spontaneamente il 20 aprile 2021, ribadendo le proprie conclusioni. Non sono più seguiti atti scritti.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto all'attrice il 7 febbraio 2020. Datato 5 marzo 2020 ma impostato il 6 marzo successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte del giudice di prime cure. Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato (cfr. DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii). Quanto all'apprezzamento delle prove, esso è arbitrario solo quando l'autorità inferiore ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o ha omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa, oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa ha fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 143 IV 503 consid. 1.1 con rinvii).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace, dopo avere constatato che tra le parti “vi sono problemi di relazione interpersonali” ciò che impediva di trovare una soluzione “extragiudiziale e/o conciliativa”, ha rimproverato all'attrice di avere “tentato di giustificare il non pagamento delle fatture come previsto dal contratto con una serie di contestazioni generiche, in parte non comprovate”. Preso atto che la convenuta aveva accettato “in parte le argomentazioni e dopo verifiche e controllo ha ridotto le proprie pretese a fr. 228.43”, egli ha in definitiva accertato l'esistenza del debito dell'attrice a tale importo.
4. RE 1 rimprovera al Giudice di pace, in estrema sintesi, di avere accertato l'esistenza di un suo debito di fr. 228.43, benché le sue argomentazioni, suffragate dai documenti da lei prodotti, dimostrino che la pretesa di fr. 465.15 posta in esecuzione dalla CO 1 si fondasse su fatture già pagate (n. 033151 del 1° marzo 2017 e n. 033687 del 1° aprile 2017), su fatture di cui era “in attesa della nuova emissione” corretta (n. 034230 del 1° maggio 2017 e n. 034774 del 1° giugno 2017) e su di una non ancora scaduta (n. 035317 del 1° luglio 2017). La reclamante si duole, inoltre, del fatto che il primo giudice non le abbia trasmesso le conclusioni presentate il 10 gennaio 2020 dalla convenuta con gli allegati denominati “doc. 1-8”.
5. La violazione di natura formale prospettata dalla reclamante deve essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito (art. 29 Cost. e 53 CPC) comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 142 II 226 consid. 2.8.1). La garanzia del diritto di essere sentito comprende il diritto di prendere conoscenza di tutte le argomentazioni o prove sottoposte al tribunale e di determinarsi su di esse (cosiddetto diritto di replica incondizionato), a prescindere dal fatto che contengano o no elementi di fatto o diritto nuovi e siano atte a influenzare il giudizio. Ogni presa di posizione o documento versato agli atti deve pertanto essere trasmesso alle parti per permettere loro di decidere se vogliono o no fare uso della loro facoltà di esprimersi (DTF 146 III 104 consid. 3.4.1 con riferimenti; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2019.52 del 6 marzo 2020 consid. 4).
In concreto, il Giudice di pace ha indicato che la convenuta aveva presentato le osservazioni “in data 10.01.2020” con annessi i “doc. 1-8”, mentre le conclusioni erano state presentate “in data 10.01.2020” (decisione, pag. 3). Ora, per tacere del fatto che alle osservazioni della convenuta, del 13 settembre 2019 e non del 10 gennaio 2020, erano allegati i documenti I-III, quelli da 1 a 8 essendo stati presentati dall'attrice, non consta in effetti che il memoriale conclusivo della convenuta sia stato trasmesso all'attrice, sull'esemplare agli atti non figurando alcuna menzione di notificazione. Non trasmettendo tale atto all'attrice, il Giudice di pace è senz'altro incorso in una violazione del diritto di essere sentito della parte in questione. Nel caso in esame, tuttavia, non si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al primo giudice affinché emani una nuova sentenza dopo avere notificato alle parti le rispettive conclusioni. La reclamante non pretende che quel memoriale, del quale avrebbe potuto esigere una copia dal Giudice di pace, contenesse elementi decisivi che richiedevano osservazioni da parte sua. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del reclamo (analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2019.24 del 9 settembre 2020 consid. 5b e 5c).
6. L'attrice ha introdotto l'azione di disconoscimento di debito prevista dall'art. 83 cpv. 2 LEF, in virtù della quale l'escusso, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Si tratta di un'azione di accertamento (negativo) di diritto materiale, il cui scopo è di accertare l'inesistenza o l'inesigibilità della pretesa posta in esecuzione in quanto componente di un credito al momento della presentazione della domanda di esecuzione. L'inversione dei ruoli processuali non comporta il capovolgimento dell'onere della prova a danno del debitore/attore. Spetta al convenuto/creditore allegare e dimostrare il fondamento del suo credito, mentre incombe al debitore/attore sostanziare le eccezioni liberatorie di cui intende prevalersi per dimostrare l'inesistenza del debito (DTF 131 III 272 consid. 3.1; più recentemente sentenza del Tribunale federale 4A_482/2019 del 10 novembre 2020 consid. 3 con rinvio; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2018.51 del 12 marzo 2020 consid. 5).
7. Preliminarmente occorre evidenziare che la CO 1, quantunque secondo l'estratto conto da lei presentato l'importo di fr. 465.15 corrisponde alla differenza tra l'ammontare delle diciotto fatture emesse dal 1° febbraio 2016 al 1° luglio 2017 (fr. 1939.95) e i pagamenti effettuati dalla cliente (fr. 1474.80; cfr. doc. I e II), con il precetto esecutivo n. __________93 emesso il 18 luglio 2017 dall'UE di Lugano essa ha escusso la cliente per l'incasso di fr. 465.15 oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2017 indicando quale titolo di credito unicamente le fatture n. 033151, 033687, 034230, 034774, 035317 emesse nel periodo dal 1° marzo al 1° luglio 2017. In tali circostanze, l'azione di disconoscimento di debito in esame riguarda l'inesistenza del debito residuo derivante dalle cinque fatture oggetto della procedura esecutiva indicata:
1) n. 033151 del 1° marzo 2017 di fr. 278.90 (fr. 258.22 + IVA 8%; doc. 1), comprendente anche fr. 20.– per le spese di sollecito di pagamento della fattura n. 032108 del 1° gennaio 2017;
2) n. 033687 del 1° aprile 2017 di fr. 120.80 (fr. 111.83 + IVA 8%; doc. 3) comprendente anche fr. 20.– per le spese di sollecito di pagamento della fattura n. 032620 del 1° febbraio 2017 e fr. 18.70 per “saldo scoperto fatt. n. 031591 del 01.12.2016”;
3) n. 034230 del 1° maggio 2017 di fr. 108.25 (fr. 100.22 + IVA 8%; doc. 5), comprendente anche fr. 20.– per le spese di sollecito di pagamento della fattura n. 033151 del 1° marzo 2017;
4) n. 034774 del 1° giugno 2017 di fr. 94.70 (fr. 87.70 + IVA 8%; doc. 6), comprendente anche fr. 20.– per le spese di sollecito di pagamento della fattura n. 033687 del 1° aprile 2017;
5) n. 035317 del 1° luglio 2017 di fr. 98.55 (91.25 + IVA 8%; doc. 7), comprendente anche fr. 20.– per le spese di sollecito di pagamento della fattura. n. 034230 del 1° maggio 2017.
8. La reclamante, che non contesta la facoltà dell'operatore telefonico di addebitare spese di richiamo in caso di ritardi nel pagamento di fatture, ribadisce che malgrado gli accordi presi con un dipendente della società, questa ha continuato ad inviarle “ogni mese le fatture con spese di sollecito inesistenti per la cifra che non era stata pagata in quanto errata” ragione per cui essa “detraeva le spese aggiuntive per il sollecito”. A suo dire, il 23 maggio 2017, dopo una sua telefonata con __________ A__________, la convenuta sembrava aver capito il motivo per cui non pagava le spese di sollecito di pagamento e nell'e-mail inviatale il medesimo giorno essa aveva confermato di annullare gli importi fatturati erroneamente. Se non che, successivamente la società, oltre a non trasmetterle una fattura corretta, ha continuato a includere delle spese di richiamo non dovute.
a) A sostegno della sua argomentazione, l'attrice ha presentato una e-mail del 23 maggio 2017 dal seguente tenore (doc. 10):
Gentile signora RE 1
a seguito degli accordi presi con il nostro Sig. __________ A__________ e per concessione direzionale, le confermiamo quanto segue:
ad oggi ci risultano scoperte le seguenti fatture:
no. 033151 del 01.03.2017 fr. 278.90/residuo fr. 42.85
no. 033687 del 01.04.2017 fr. 120.80/residuo fr. 120.80
no. 034230 del 01.05.2017 fr. 108.25/residuo fr. 108.25
totale scoperto fr. 271.990
a cui scontiamo i seguenti importi:
fr. 42.85 (iva inclusa) a saldo della fattura del 01.03.2017
fr. 41.80 (iva inclusa) a saldo della fattura del 01.04.2017 (differenza saldo scoperto fatt. no. 031591 del 01.12.2016 + spese di richiamo)
fr. 21.60 della fattura del 01.05.2017 (spese di richiamo)
totale da pagare fr. 165.65 iva inclusa
Nelle sue osservazioni del 13 settembre 2019 la convenuta ha affermato che “tale documentazione non risulta estrapolabile dai nostri sistemi informatici”, che spettava all'attrice provare l'esistenza di un accordo tra loro e che “la veridicità del testo della e-mail (…) sembra del tutto smentita non solo dalla mancanza di qualsivoglia accordo o registrazione, ma anche dalla comunicazione successiva della stessa attrice prodotta in giudizio” (doc. 11), che “fa presumere l'esatto opposto rispetto al raggiungimento di un accordo bonario”.
b) Ora il valore probatorio di e-mail non può essere negato a priori vista la sua qualità di documenti secondo l'art. 168 cpv. 1 lett. b CPC. Non fa dubbio però che in assenza di particolari misure di sicurezza mancano certezze sull'inviante, il contenuto e il destinatario. In presenza di contestazioni sul contenuto e sull'autenticità delle e-mail, come sull'effettiva ricezione di e-mail non securizzate, occorrono perciò altri riscontri probatori esterni quali conferme testimoniali o interrogatori (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 14 ad art. 178). Al riguardo non sussiste infatti una presunzione di autenticità non avendo la sola e-mail la necessaria affidabilità (CCR, sentenza inc. 16.2020.10 del 21 dicembre 2020 consid. 5b con rinvii; v, anche Leu in: Brunner/Gasser/Schwander [curatori], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, Vol I, 2ª edizione, n. 28 e 29 ad art. 157).
c) Nel caso in esame, pur dando atto che con ogni verosimiglianza l'attrice non possa essere tecnicamente in grado di alterare il contenuto di una e-mail, l'esistenza di un accordo tra le parti in merito alla decurtazione delle fatture delle spese di richiamo non è corroborato da nessun altro riscontro probatorio. Certo in alcune e-mail RE 1 lamenta il mancato rispetto degli accordi, ma nella corrispondenza della convenuta non vi è alcun accenno a un'intesa tant'è che si pretende sempre il pagamento integrale delle fatture. A fronte della contestazione sull'autenticità del documento digitale, incombeva così all'attrice offrire altri mezzi di prova che potessero confermarne il contenuto. E ciò non appariva impossibile ove si pensi che essa avrebbe potuto far escutere __________ A__________ e __________ __________ D__________ __________. Non si disconosce che l'interessata aveva proposto di far esaminare il proprio computer, ma se questa ispezione avrebbe fors'anche confermato l'esistenza della e-mail, ciò non ne rendeva il contenuto più affidabile. Nelle circostanze del genere, in mancanza di prove sull'esistenza di accordi sulla decurtazione delle spese di richiamo dalle varie fatture, la tesi della reclamante non può essere seguita. E ciò analogamente vale per le spese di richiamo contenute nella fattura n. 034774 del 1° giugno 2017.
9. Secondo RE 1, il credito relativo alla quinta fattura indicata come titolo di credito dalla controparte era inesigibile giacché il termine di pagamento non era ancora scaduto. A ragione. La fattura in questione, del 1° luglio 2017 (doc. 7), indicava in 30 giorni il termine di pagamento e pertanto, al momento dell'emissione del precetto esecutivo, il 18 luglio 2017, il credito in questione non era ancora esigibile. A rigore, nemmeno andrebbero considerati i pagamenti effettuati dall'attrice il 14 agosto 2017 per complessivi fr. 236.72 “a pagamento delle fatture n. 034230, 034774 e 035317”. Nondimeno avendo la convenuta ridotto la sua pretesa, si può tenere conto di tale posizione ai fini del giudizio. Invero, il conteggio presentato dalla convenuta attesta un saldo in suo favore di fr. 228.43 (doc. I). In realtà, per il periodo oggetto della procedura esecutiva (fatture emesse dal 1° marzo al 1° luglio 2017: sopra consid. 7), dal medesimo conteggio risulta che a fronte di fatture per fr. 701.20 la cliente ha pagato fr. 573.02 onde uno scoperto di fr. 128.18 dai quali dedurre lo “storno differenza non pagata di fr. 20.20” riconosciuto dalla società. Ne segue che il reclamo si rivela parzialmente fondato.
10. Visto quanto precede e soccorrendo le premesse dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, questa Camera può statuire essa medesima sulla causa. In definitiva, tenuto conto dell'importo fatto valere in via esecutiva, il credito della CO 1 nei confronti di RE 1 va disconosciuto fino a concorrenza di fr. 357.17. Le spese processuali di entrambe le sedi seguono la vicendevole soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Il grado di vittoria dell'attrice risulta essere superiore a quello della convenuta giacché la riduzione della pretesa costituisce acquiescenza. Non si pone problema di indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), RE 1 non avendo formulato alcuna richiesta in proposito.
Per questi motivi,
decide: I. Il reclamo è parzialmente accolto nel senso che la decisione impugnata è così riformata:
1. La petizione è parzialmente accolta nel senso che il debito di fr. 465.15 oltre interessi del 5% dal 1° luglio 2017 di cui al precetto esecutivo n.__________93 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano è disconosciuto limitatamente a fr. 357.17.
2. Di conseguenza, l'opposizione interposta al PE n. __________93 dell'UE di Lugano è rigettata in via definitiva per fr. 107.98 oltre interessi al 5% dal 1° luglio 2017.
3. Le spese processuali di fr. 100.–, da anticipare dall'attrice, sono poste per un quarto a carico dell'attrice medesima e per tre quarti a carico della convenuta. Non si assegnano indennità.
II. Le spese processuali del reclamo di fr. 150.–, da anticipare dalla reclamante, sono poste per un quarto a carico della reclamante medesima e per tre quarti a carico della CO 1.
III. Notificazione a:
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Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.