Incarto n.
16.2020.24

Lugano

15 novembre 2021/rg                                           

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 28 aprile 2020 presentato da

 

 

 RE 1 

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro la decisione emessa il 6 febbraio 2020 e motivata il “24 febbraio/2 marzo 2020” dal Giudice di pace del circolo di Para­diso nella causa C19-003 (mandato) promossa nei suoi confronti con petizione del 21 agosto 2019 dalla

 

 

 

CO 1 

(patrocinata dall'avv.  RA 1),

 

 

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Nel mese di novembre 2015 RE 1 si è rivolta al C__________ SA (__________) per sottoporre le proprie figlie Se__________ e S__________, a quel momento minorenni, a trattamento di correzione dentale. Il 4 novembre 2015 lo studio dentistico ha allestito un pre­ventivo di fr. 10 950.– per la figlia maggiore e di fr. 8700.– per quella cadetta. Le prime prestazioni sono state eseguite tra il 4 e il 18 novembre 2015. Il 14 dicem­bre 2015 lo studio dentistico ha invitato RE 1 a fissare un appuntamento per la consegna e il posizionamento delle “mascherine di Invisalign” (aligner trasparenti) per Se__________ così come per completare il trattamento per S__________. RE 1 ha chiesto di rimandare l'appuntamento a dopo le feste. Ricontattata l'11 gennaio 2016, la medesima ha poi comunicato di essere all'estero e che al rientro avrebbe contattato lei lo studio. Da allora nulla è più accaduto.

 

                                  B.   Nel frattempo, il 21 dicembre 2015 la Ca__________ SA ha trasmesso a RE 1 due note d'o­norario per i trattamenti dal 4 al 18 novembre 2015 di fr. 1806.85 per ogni pazien­te. Malgrado diversi solleciti, le note in questione sono rimaste impagate. Ceduti alla CO 1, i due crediti sono stati poi saldati ratealmente da RE 1.

 

                                  C.   Il 3 febbraio 2016 la Ca__________ SA ha inviato a RE 1 una nota d'onora­rio di fr. 2492.80 per laboratorio d'ortodonzia riguardante la figlia maggiore e una di fr. 2485.90 per materiale d'ortodonzia inerente la secondogenita. Malgrado i richiami di pagamento del 16 marzo 2016 le due note non sono state pagate. Entrambi i crediti sono stati nuovamente ceduti alla CO 1. L'11 agosto 2016 la società d'incasso ha fatto notifi­care a RE 1 due pre­cetti esecu­tivi dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per ottenere l'incasso di fr. 2492.80 più interessi al 5% dal 14 giugno 2016, fr. 32.45 per “oneri del creditore” e fr. 366.45 per “danni di mora ai sensi degli artt. 103 e 106 CO” (PE n. __________01) e di fr. 2485.90 più interessi al 5% dal 14 giugno 2016, fr. 32.45 per “oneri del creditore” e fr. 366.45 per “danni di mora ai sensi degli artt. 103 e 106 CO” (PE n. __________04), ai quali l'escussa ha interposto opposizione.

 

                                 D.   Il 6 giugno 2017 la CO 1 si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Paradiso chiedendo di convoca­re RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottene­re il paga­men­to di fr. 2485.90 e fr. 2492.80 più interessi al 5% dal 14 giu­gno 2016 così come il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai citati PE. Constatata l'assenza della convenuta all'udienza del 26 luglio 2017, il Giudice di pace ha considerato fallita la conciliazione e il 31 luglio 2017 ha sottoposto alle parti una proposta di giudizio nel senso dell'accoglimento dell'istanza, che in mancanza di reazione da parte della convenuta è stata ritenuta come accettata. Un'istan­za di restituzione dei termini presentata il 3 otto­bre 2017 da RE 1 per determinarsi sulla proposta di giudizio dopo essere stata respinta il 5 ottobre 2017 dal Giudi­ce di pace, è stata accolta il 20 giugno 2018 dalla terza Ca­mera civile del Tribunale d'appello, la quale ha rin­viato gli atti all'autorità di conciliazio­ne affinché riconvocasse le parti a una nuova u­dienza (inc. 13.2017.116). Deca­duto infrut­tuoso anche il nuovo tentativo di conciliazione, il 4 aprile 2019 il Giudice di pace ha rilasciato l'autorizzazione ad agire all'istante, ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 100.– (inc. E17-022).

                                     

                                  E.   Con petizione del 21 agosto 2019 la CO 1 ha conve­nuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace chie­dendo il pagamento di fr. 4978.70 oltre interessi al 5% dal 14 giugno 2016. Al dibattimento del 19 settembre 2019 l'attrice ha confermato la sua domanda mentre la con­venuta ha proposto di respingere la peti­zione e ha chiesto, in via riconvenzio­nale di ordinare all'Ufficio di esecuzione di Lugano di annullare e cancellare le esecuzioni n. __________04 e __________01 o quanto meno di non darne notizia a terzi. Su richiesta del Giudice di pace le parti hanno proceduto a un secondo scambio di allegati scritti in cui hanno confermato le loro posizioni. Invitate a presentare conclu­sioni scrit­te, nei rispettivi memoriali del 31 gennaio 2020 esse hanno riaffermato, una volta di più, i loro punti di vista. I due memoriali non constano essere stati oggetto di notificazione.

 

                                  F.   Statuendo con decisione non motivata del 6 febbraio 2020 il Giu­dice di pace, in accoglimento della petizione, ha condannato la con­venuta a versare all'attrice fr. 4978.70 oltre interessi al 5% dal 14 giugno 2016 e fr. 146.60 per spese esecutive e ha rigettato in via definitiva le opposizioni interposte ai noti PE. Le spese proces­suali di fr. 230.– e quelle della conciliazione di fr. 100.– sono state poste a carico della convenuta, tenuta a rifondere all'attrice fr. 200.– a titolo di ripetibili. Così richiesto dalla conve­nuta, il “24 febbraio/2 marzo 2020” il Giudice di pace ha motivato la decisione.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a que­sta Ca­mera con un reclamo del 28 aprile 2020 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare il giudizio impu­gnato nel senso di respingere la petizione e di “annullare e far cancellare” le citate esecuzioni. Con decreto del 25 mag­gio 2020 il presidente di questa Camera ha respinto la ri­chie­sta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 9 luglio 2020 la CO 1 ha concluso per la reiezio­ne del re­clamo. Le parti hanno mantenuto le rispettive posizioni nel successivo scambio di allegati spontanei del 23 luglio e del 7 agosto 2020.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impu­gna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore liti­gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo en­tro trenta giorni dalla notificazione della motivazione scritta (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la motivazione della deci­sione impugnata, che riporta come data nella prima pagina “2 marzo 2020” e nelle succes­sive due pagine “24 febbraio 2020”, è stata notifi­cata il 29 febbraio 2020 e pervenuta il 2 marzo 2020 al patroci­natore della convenuta (cfr. tracciamento degli invii n. __________, agli atti). Il ter­mine di reclamo è cominciato a decorrere così l'indomani. Il 21 marzo 2020 è en­trata in vigore tuttavia l'ordi­nanza del Consiglio federale sulla so­spensione dei termini nei procedimenti civili e amministrativi ai fini del manteni­mento della giustizia (sospen­sione dei termini) in relazione al coronavirus (COVID-19; RS 173.110.4), che ha anti­cipato a quel momento le cosiddette ferie giudiziarie dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC. E a quel momento la convenuta aveva ancora 12 giorni a disposi­zione, che sono ri­presi a decorrere il 20 aprile 2020. Intro­dotto il 28 aprile 2020, il reclamo in esame è perciò ricevibile.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifesta­mente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata appli­cazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la viola­zione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impu­gnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in parti­colare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, ac­compagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

 

                                   3.   Al reclamo RE 1 allega il suo memoriale conclusivo (doc. C) non avendo la certezza che esso figuri agli atti giacché il Giudice di pace ha indi­cato che “entro il 31 gen­naio 2020 non sono pervenute conclusioni da entrambe le parti”. In realtà gli allegati conclusivi delle parti sono presenti nel fasci­colo proces­suale trasmesso a questa Camera dal Giudice di pace. Non è invero dato di capire il perché dell'indicazione di quest'ultimo, tanto più che un termine è osservato se l'atto è consegnato al tribunale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera il più tardi entro la mezzanotte dell'ultimo giorno del termine (principio della spedizione: art. 143 cpv. 1 CPC; DTF 142 V 391 consid. 2.2). Sia come sia, nelle loro rispettive conclusioni le parti si sono limitate a rinviare a quanto addotto nei loro allegati precedenti di modo che non sarebbero state di rilievo ai fini del giudizio. Per questa volta non si giustifica adottare particolari sanzioni.

 

                                   4.   Nella decisione impugnata il Giudice di pace ha accertato che “dalla documentazione prodotta e da quanto emerso in sede di udienza” tra le parti [recte: tra la convenuta e il C__________ SA] era sorto un contratto di mandato per il quale “non è necessaria la forma scritta (principio della libertà di forma)”. Rinviando alla dot­trina e alla giurispru­den­za menzionate dell'attrice nella replica “che [il primo giudice] ha fatto sue nella loro integrità”, egli ha ritenuto che l'esi­stenza e il contenuto del contratto “è stata provata dall'attrice con i doc. P-U mentre la tesi contraria dalla conve­nuta, secondo cui non sarebbe stato concluso alcun contratto, nem­meno per atti concludenti, per l'ordinazione delle “mascherine” oggetto della vertenza non è suffragata da nessuna prova”. A suo avviso, inoltre, visto che la convenuta aveva riconosciuto e pagato i primi interventi eseguiti dallo studio dentistico il di lei successivo comportamento “che nega qualsiasi con­tratto e qual­siasi prestazione appare de­cisamente scorretto”. Egli è poi rimasto “sconcertato per tutto il castello abilmente co­struito da parte con­venuta per non pagare il dovuto ed il concor­dato previsto dal preventivo”, soggiungendo che la conve­nuta, la quale contesta le pretese dell'attrice asserendo che manchi la prova della conclu­sione di “un contratto tra le parti [recte tra la convenuta e il C__________ SA] per il la­voro svolto e pattuito senza però portare alcuna prova di quan­to asserito”, gli dava semplicemente l'impressione “di non voler pagare il tutto pur avendo benefi­ciato di prestazioni specialistiche che in parte ha pure pagato e dunque riconosciu­to”. Egli ha così “giunto alla convinzione che alla parte attrice sia effettivamente dovuto l'importo per i servizi svolti a suo tempo così come risulta dalla documentazione (vedi doc. A-K)”. Ciò posto, il Giudice di pace ha accolto la petizione e rigettato in via definitiva le opposizioni in­terposte ai noti precetti esecutivi.

 

                                   5.   La reclamante lamenta anzitutto una insufficiente motivazione della decisione, rimproverando al Giudice di pace di aver fatto proprie la dottrina e la giurisprudenza citate dall'attrice e di avere inoltre omesso di statuire sulle do­mande cautelari da lei formulate nelle osservazioni. Si duole poi del fatto che il primo giudice non ha minimamente tenuto conto delle sue contestazioni, limitandosi a sostenere che i documenti pro­dotti dell'attrice pro­ve­reb­bero la sottoscrizione tra le parti di un contratto di mandato e che dunque le richie­ste dell'at­trice siano integralmente da accogliere”.

 

                                         a)   Le esigenze minime di motivazione di una decisione (art. 238 lett. g e 239 cpv. 2 CPC) sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a deter­minarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può es­sere anche breve e conci­sa. Essenziale è che permet­ta di capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale de­ve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 145 IV 423 consid. 3.4.1 con rinvii). Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione (DTF 146 II 341 consid. 5.1). Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinan­ti, una motivazione è insufficiente (RtiD II-2018 pag. 807 n. 35c).

 

                                              Dal pun­to di vista formale, il diritto ad una motivazione è rispet­tato anche se la motivazione è implicita, risulta dai diversi consi­de­randi componenti la decisione (sentenza del Tribu­nale fe­de­rale 4D_76/2020 del 2 giugno 2021 consid., 4.2 con rin­vii), oppure da rinvii ad altri atti. Anche in questo caso, oc­corre però che ciò non ne ostacoli oltremodo la compren­sione o addirittura la precluda (sentenza del Tribunale fede­rale 2C_630/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2 con rin­vii). Il diritto a una motivazione è rispettato pure se la motivazione addotta dal giudice è errata (sentenza del Tribu­nale fe­de­rale 5A_911/2020 del 13 settembre 2021 consid. 6.1; v. anche CCR sentenza inc. 16.2018.18 del 19 luglio 2019 consid. 5a con rinvii).

                                     

                                         b)  In concreto, la motivazione della decisione, invero succinta, difetta in particolare di un'esposizione dei fatti chiara e completa. Oltre a ciò, è vero che il rinvio alle “precisazioni dottrinali e di giurisprudenza” contenute nella replica dell'attrice (relative alla qualifica come mandato di un contratto per prestazioni di un dentista, alla forma ri­chie­sta per la conclusione di tale contratto e alle mo­dalità di interpre­ta­zione del contenuto di un contratto) non favorisce la comprensione ma neppure la reclamante sostiene che ciò abbia precluso od ostacolato la possibilità di interporre reclamo. Certo, il primo giudice è incorso in varie impre­cisioni (la duplica del 12 dicembre 2019 così come i paga­menti delle note d'o­norario del 21 di­cembre 2015 della convenuta sono rapportati erroneamen­te all'at­trice mentre parte al contratto non è l'attrice ma lo studio denti­stico), resta il fatto che egli si è pur sempre espres­so sulle domande e le contestazioni delle parti. Dalle sue argo­menta­zioni si può arguire che la petizione è stata accolta perché l'attrice ha provato la conclusione di un contratto di mandato riguardante dei trattamenti ortodontici per le figlie della convenuta che prevedevano l'utilizzo di aligner trasparenti (“mascherine”). È vero infine che il primo giudice non si è espresso sulle domande cautelari della convenuta volte a ordi­nare all'UE di Lugano di annullare le note ese­cu­zio­ni. Se non che, nella misura in cui ha pronunciato il rigetto in via definitiva delle oppo­sizioni in­terposte ai due precetti egli le ha implicitamente respinte. Seppure ai limiti inferiori imposti dal profilo formale, la motivazione della decisione impugnata è dunque sufficien­te. D'altronde non v'è dubbio che i motivi della decisione siano stati com­presi anche dalla convenuta, la quale ha saputo presentare un re­clamo motivato e articolato.

                                     

                                   6.   Secondo la reclamante, dal fatto che il Giudice di pace abbia fatto proprie la dottrina e la giurisprudenza menzionate dall'attrice si può desumere come egli non ab­bia mai avuto inten­zione di sentire le sue motivazioni e che “avrebbe, in qualsiasi caso, rico­nosciuto le richieste dell'attrice”. A suo parere, anche il fatto che il primo giudice si sia lasciato an­dare in ester­na­zioni poco felici, asse­ren­do che “sem­plicemente negare qual­siasi con­tratto e qualsiasi prestazione ap­pare decisa­mente scor­retto” e “tutto il castello costruito da parte convenuta per non pagare il dovuto e il concordato previsto dal preventivo non può che scon­cer­tare questo giudice” fanno com­pren­dere che egli è di parte. Ora, si conviene che il mero rinvio alla replica dell'attrice “per economia di tempo” possa apparire discutibile, così come lo è l'uso di giudizi ed espressioni inutilmente polemiche che nulla sussidiano all'esito del procedimento. Se non che, per tacere del fatto che nel reclamo non vengono invocati motivi di ricusazione, per finire le allegazioni si esauriscono in generiche recriminazioni sull'operato del Giudice di pace, senza che da ciò l'interessata tragga conseguenze concrete. La doglianza si rivela fine a sé stessa.

 

                                   7.   Per la reclamante, il Giudice di pace ha violato l'art. 8 CC perché ha posto a suo carico l'onere di provare di non avere sotto­scritto con il C__________ SA alcun contratto di mandato a favore delle figlie anziché porre a carico della controparte l'onere di dimostrarne la conclusione. In concreto, è pacifico che spettava all'attrice, che procede in causa per incassare i crediti cedutigli dallo studio dentistico, dimostrare l'esistenza di un contratto tra quest'ultimo e la convenuta. Non si disconosce che il primo giu­dice ha indicato che la convenuta non ha comprovato le sue ar­gomenta­zioni che “portano ad escludere qualsiasi tipo di con­tratto” di mandato e che “contesta in toto le richieste di parte attrice soste­nendo, in estre­ma sinte­si, che non vi sia la prova di alcun con­tratto tra le parti per il la­voro svolto e pattuito senza però portare alcuna prova di quanto asserito”. Prima di rimprove­rare alla conve­nuta di non avere apportato prove che avvalorino la sua tesi se­condo cui non avrebbe concluso nessun contratto con lo studio dentistico, il Giudice di pace ha accertato però che con la documentazione prodotta agli atti l'attrice ha dimostrato la conclusione del contratto. Detto altrimenti, il primo giudice ha semplicemente rimproverato alla con­venuta di non avere presentato alcuna controprova o prova del contrario a sostegno della sua contestazione. Anche al riguardo il reclamo è destinato all'insuccesso.

 

                                   8.   RE 1 contesta che i documenti prodotti dalla contro­par­te provino l'accettazione dei due preven­tivi allestiti il 4 no­vem­bre 2015 dal C__________ SA e che quindi lo studio dentistico sarebbe stato da lei autorizzato a iniziare le cure per le figlie e a ordinare per loro le contestate “mascherine”. Essa ribadisce di non avere mai avuto “inten­zione di ordinare le masche­rine e quindi sotto­porre le figlie ai trattamenti di cui ai preventivi” e di non essersi più recata presso lo studio dentistico “dopo ave­re ricevuto i preventivi”. A suo parere, poi, è verosimile “che tali mascherine saranno state utilizzate per altri clienti”.

 

                                         a)   Nella fattispecie è pacifico che un contratto avente per oggetto prestazioni di un dentista è un contratto di mandato (sentenza del Tribunale federale 4A_216/2016 del 26 settembre 2016 consid. 3.3 con rinvio a DTF 110 II 375). Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per la regolare esecuzione del mandato e liberarlo dalle assunte obbligazioni (art. 402 cpv. 1 CO). Il mandato può essere sempre revocato o disdetto da entrambe le parti (art. 404 cpv. 1 CO), ma chi revoca o disdice il mandato intempestivamente, deve risarcire l'altra parte del danno che gliene deriva (art. 404 cpv. 2 CO).

 

                                         b)   Con la reclamante si può convenire che i documenti da A a K non ­provano l'avvenuta stipula­zione di un con­tratto. Sta di fatto che dal fascicolo processuale, su cui il primo giudice ha fondato i propri accertamenti, si evince che il 4 novembre 2015 il C__________ SA di __________ ha allestito un pre­ventivo di fr. 8700.– per S__________ __________ (doc. 3) e uno di fr. 10 950.– per Se__________ __________ (doc. 4). Il 21 dicembre 2015 la Ca__________ SA ha trasmesso a RE 1 due note d'o­norario per i trattamenti dal 4 al 18 novembre 2015 di fr. 1806.85 per ogni figlia (doc. P e Q). Il 14 dicem­bre 2015 lo studio dentistico ha invitato RE 1 a fissare un appuntamento per la consegna e il posizionamento delle “mascherine di Invisalign” (aligner trasparenti) per Se__________ così come per completare il trattamento per S__________. RE 1 ha chiesto di rimandare l'appuntamento “a dopo le feste” (doc. N 1° foglio). Ricontattata l'11 gennaio 2016, la medesima ha poi comunicato di essere all'estero e che al rientro avrebbe contattato lei lo studio (doc. N 2° foglio). Il 10 aprile 2017 RE 1 ha poi comunicato alla Ca__________ SA che dopo avere firmato il preventivo [del 4 novembre 2015 del C__________ SA di __________] ha ricevuto dall'Ufficio di tassazione un richiamo per tutti gli anni di residenza in Svizzera (“una cifra veramente importante”), ciò che l'ha indotta a ritenere “inopportuno recarmi in uno studio per usufruire di servizi che non avrei potuto pagare” (doc. N 3° foglio).

 

                                               Tali accertamenti permettono di ritenere che lo studio dentistico ha allestito due preventivi per un trattamento di correzione dentale in favore delle figlie della convenuta, che una parte delle prestazioni è stata eseguita tra il 4 e il 18 novembre 2015, che tali servizi sono stati fatturati il 21 dicembre successivo, e che la convenuta, sebbene fosse stata invitata a fissare un appuntamento per la prosecuzione delle cure, segnatamente la consegna e il posizionamento delle “mascherine” in favore di Se__________, non vi ha dato seguito per motivi finanziari. In tali circostanze l'accertamento del primo giudice, secondo cui tra RE 1 e il C__________ SA di __________ era sorto un contratto avente per oggetto prestazioni di un dentista, non può dirsi manifestamente errato.

 

                                         c)  Premesso ciò, nella misura in cui la reclamante sostiene di non avere mai approvato i preventivi, essa, oltre a muovere una critica meramente appellatoria, sorvola sul contenuto della sua e-mail di cui al doc. N 3° foglio. Certo, lo studio dentale non consta aver richiesto l'ac­conto “di circa il 30% da versare ad inizio cure” a valere quale accettazione dei preventivi del 4 novembre 2015, come figurava in calce agli stessi. Resta il fatto che, come si è detto, essa ha per finire ammesso di averli firmati di modo che l'accertamento in questione non risulta essere manifestamente errato.

 

                                         d)  Né la reclamante può essere seguita laddove assevera che le due note d'onorario del 21 dicembre 2015 (doc. P e Q) non riguardano i preventivi del 4 novembre 2015 ove appena si pensi che essa nemmeno pretende che prima di tale data siano stati allestiti altri preventivi per altre cure. Tanto meno appare verosimile che essa abbia pagato prestazioni di cui le figlie non hanno beneficiato. Per comune esperienza si può poi escludere che “mascherine” confezionate sulla base dell'impron­ta dentale di un paziente possano in seguito essere utilizzate per un altro paziente. In definitiva, posto che sull'acquisto da parte del C__________ SA delle mascherine” la convenuta non muove obbiezioni (cfr. doc. V e W), accertato che dopo avere accettato i preventivi RE 1 ha rinunciato ai servizi, disdicendo di fatto il contratto, la conclusione del primo giudice di obbligarla a risarcire lo studio dentistico per le spese inutilmente assunte non appare errata. Su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso.

 

                                   9.   La reclamante rimprovera inoltre al Giudice di pace di avere pronunciato il rigetto definitivo delle opposi­zioni da lei interposte ai PE n. __________04 e __________01 dell'UE di Lu­gano, nonostante una tale domanda non sia stata formulata dall'attrice. A ragione. Dagli atti risulta che l'attrice non ha mai formulato una richiesta del genere. Nella misura in cui il primo giu­dice ha pronunciato il rigetto defini­tivo delle opposizioni in­terposte ai due precetti ese­cu­tivi (dispositivo 1.1) e ha obbligato altresì la convenuta a pagare le spese esecutive di fr. 146.60 (dispositivo n. 2 in fine) egli ha violato l'art. 58 cpv. 1 CPC secondo cui il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia doman­dato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato ri­conosciuto dalla controparte (sen­tenza del Tri­bunale federale 5A_663/2020 del 2 febbraio 2021 consid. 5.2.1; CCR, inc. 16.2017.13 del 29 settembre 2017)Senza dimenticare che dall'estratto ese­cu­tivo del 9 agosto 2019 riferito alla convenuta (doc. 2) le due esecuzioni risultato essere estinte. Il di­sposi­tivo n. 1.1 e la parte finale di quello n. 2 vanno dichia­rati di conseguenza nulli.

                                        

                                10.   Quanto alla richiesta di RE 1 volta a ordinare all'UE di Lugano la cancellazione delle predette esecu­zioni – ovvero il divieto di comunicazione a terzi secondo l'art. 8a cpv. 3 LEF – questa dev'essere diretta all'Ufficio di esecuzione, il quale deciderà se sono date le condizioni per accoglierla. La decisione dell'Uffi­cio potrà poi essere impugnata con ricorso all'Autorità di vigilanza (art. 13, 17 e 18 LEF), non al giudice civile (RtiD II-2017 pag. 864, cfr. CCR, sentenza inc. 16.2017.38 dell'11 giugno 2019 consid. 7b).

 

                                11.   Le spese processuali del giudizio odierno seguirebbero la reciproca soccombenza delle parti (art. 106 cpv. 2 CPC). La reclamante ottiene causa vinta solamente sul rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai noti precetti esecutivi (dispositivo n. 1.1) e sulle spese esecutive (dispositivo n. 2 in fine) ma soccombe sull'azione creditoria. D'altro lato la resistente, che non ha chiesto al Giudice di pace di pronunciare il rigetto delle opposizioni né ha chiesto la conferma integrale della decisione impugnata, non può considerarsi responsabile dell'errore del primo giudice. In tali circostanze si giustifica di ridurre la quota di oneri a carico della reclamante. La resistente, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, ha comunque diritto a un'adeguata indennità per ripetibili. L'esito del giudizio odierno non incide in maniera apprezzabile sui dispositivi riguardanti le spese processuali e quelle ripetibili di prima sede, che possono rimanere invariati.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   ll reclamo è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 1.1 della decisione impugnata è annullato mentre il dispositivo n. 2 è annullato limitatamente al pagamento di “Fr. 146.60 per le spese esecutive”. Per il resto il reclamo è respin­to.

 

                                   2.   Le spese processuali ridotte di fr. 450.– sono poste a carico di RE 1 che rifonderà alla controparte fr. 500.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– avv.   ;

– avv.   .

 

 

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Paradiso.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.