Incarto n.
16.2020.46

Lugano

7 aprile 2022/jh                                                               

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 26 ottobre 2020 presentato da

 

 

RE 1 

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro la decisione emessa il 18 settembre 2020 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa SE.2019.26 (lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 15 gennaio 2019 da

 

 

 

 CO 1 

(patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

 

 

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   La RE 1, __________, è una società di fornitura di personale a prestito, la quale è assoggettata al contratto collettivo di lavoro per il settore del prestito di personale (CCL PP), reso di obbligatorietà generale dal Consiglio federale con decreto del 13 dicembre 2011 e successive modifiche. Il 17 dicembre 2014 la succursale della RE 1 di __________ ha assunto CO 1. Il contratto di lavoro prevedeva un tasso di occupazione di 36 ore settimanali (pari al 85%) e un salario orario di fr. 21.– lordi con l'aggiunta di supplementi salariali per “straordinari” (fr. 4.70), “lavoro notturno” (fr. 4.70) e indennità notte” (fr. 6.–). Il lavoratore è poi stato messo a disposizione della __________ GmbH, __________, che lo ha impiegato nel proprio stabilimento di __________ quale “operatore finish. La ditta in questione, che si occupa della fabbricazione di impianti, strumenti e di altri prodotti della meccanica di precisione, in particolare nel settore sanitario, oltre a essere sottoposta al Contratto collettivo di lavoro dell'industria metalmeccanica ed elettrica, dispone di un proprio regolamento aziendale. Il rapporto di lavoro è terminato nel mese di settembre 2016.

 

                                  B.   Il 12 aprile 2018 CO 1 si è rivolto alla RE 1 facendo valere che l'art. 3.2 del regolamento aziendale della __________ GmbH riconosceva ai propri dipendenti un supplemen­to salariale per i turni del mattino e del pomeriggio di fr. 4.– all'ora e, ritenen­do che questa indennità fosse dovuta anche al personale interinale in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 del contratto collettivo, le ha chiesto il versamento di fr. 9321.35 corrispondenti al totale delle indennità da dicembre 2014 a settembre 2016. La società ha respinto la richiesta rilevando che l'art. 24 cpv. 2 CCL PP prevede che i supplementi salariali per lavoro a turni previsti in un contratto collettivo di lavoro o in un regolamento azienda­le si applicano al personale a prestito soltanto se, oltre al lavoro a turni, è regolato al contem­po il lavoro domenicale, condizione quest'ultima non soddisfat­ta.

 

                                  C.   Il 29 maggio 2018 la Commissione paritetica regionale del Canton Ticino (CPRT) per il settore del prestito di personale ha emanato una circolare, la n. 12, riguardante l'applicazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP, con cui le aziende interessate sono state informate che “la Commissione Nazionale ha avuto modo di specificare che, contrariamente a quello che la norma sembra far credere, queste due condizioni [lavoro a turni e lavoro domenicale istituzionalizzato] NON sono cumulative” e che basta che un dipendente sia prestato a un'azienda sottoposta a un CCL o che dispone di un regolamento aziendale che prevedano una regolamentazione per il lavoro a turni o per quello domenicale istituzionalizzato affinché i supplementi salariali previsti in questi ambiti si applichino anche per i lavoratori interinali.

 

                                  D.   Nel frattempo, il 16 maggio 2018, CO 1 si è rivolto al Segretario assesso­re della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, chieden­do di convocare la RE 1 a un tentativo di conciliazio­ne volto a ottene­re il paga­men­to di fr. 9321.35. All'udienza del 5 novembre 2018 il Segretario assessore, preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2018.335).

 

                                  E.   Con petizione del 15 gennaio 2019 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenere quanto postulato in se­de conciliativa. Nelle sue osservazioni del 1° febbraio 2019 la conve­nuta ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 1° marzo 2019 le parti hanno mantenuto le loro domande e hanno offerto prove. Esperita l'istruttoria, limitata all'acquisizione di informazioni scritte dalla Commissione paritetica Svizzera e da quella del Canton Ticino, le parti hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali del 15 ottobre 2019 esse hanno confermato le loro posizioni.

 

                                  F.   Statuen­do con decisione del 18 settembre 2020 il Pretore aggiun­to ha accol­to la petizione, condannando la convenuta a versare all'attore fr. 9285.40 più interessi al 5% dal 1° ottobre 2016. Non sono state prelevate spese processuali ma la convenuta è stata tenuta a rifondere all'attore fr. 1800.– di ripetibili.

 

                                  G.   Contro la decisione appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un re­clamo del 26 ottobre 2020 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di rifor­ma­re la decisione impugnata nel senso di respingere la petizione. Nelle sue osservazioni del 30 novembre 2020 CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impu­gna­bili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore liti­gioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo en­tro trenta giorni dalla notificazione della motivazione scritta (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore della convenuta il 25 settembre 2020 (cfr. tracciamento degli invii po­stali n. 98.__________ agli atti). Il termine d'impugnazione è così cominciato a decorrere l'indomani e sarebbe scaduto domenica 25 ottobre 2020, salvo protrarsi al lunedì successivo in virtù dell'art. 142 cpv. 3 CPC. Introdotto il 26 ottobre 2020, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è tempestivo.

                                     

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'er­rata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifesta­mente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata appli­cazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la viola­zione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impu­gnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in parti­colare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, ac­compagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

 

                                3.     Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato anzitutto che per la convenuta l'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP fornita dalla Commissione paritetica regionale del Canton Ticino per il settore del prestito di personale con la circolare n. 12 del 29 maggio 2018, di per sé non contestata, deve applicarsi in Ticino unicamente dalla data di pubblicazione e quindi successivamente al periodo di collaborazione dell'attore presso l'azienda acquisitrice. Il primo giudice ha poi accertato che fino all'emissione di tale circolare all'interno della stessa Commissione la parte padronale e la parte sindacale divergevano sull'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP e pertanto in Ticino non erano mai stati fatti dei controlli di conformità, né emesse delle decisioni al riguardo (…). Dal 1° settembre 2018, egli ha soggiunto, sono iniziati i controlli indirizzati però alle situazioni in essere a quel momento poiché all'interno della Commissione cantonale non si è infatti pervenuti ad un accordo sull'applicazione retroattiva dalla circolare e nemmeno la Commissione nazionale risulta essersi pronunciata sulla questione”. Secondo il Pretore aggiunto, ad ogni modo, a prescindere dal fatto che prima dell'emanazione della menzionata circolare al Tribunale arbitrale previsto dall'art. 40 CCL PP non era stato richiesto di interpretare la norma, spetta in ogni caso al giudice ordinario la condanna al pagamento del supplemento salariale, qualora dovuto, anche se la pretesa implica l'applicazione, rispettivamente l'interpretazione del CCL PP”.

 

                                         Rammentati poi i principi d'interpretazione dei contratti collettivi, il Pretore aggiunto ha ritenuto che il tenore letterale dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP “più sibillino in lingua italiana rispet­to alle versioni in lingua tedesca e francese”, pareva invero indicare la necessità di un concorso cumulativo delle due condizioni. Se non che, a suo avviso, questo cumulo non può essere stato nell'intento delle parti contrattuali poiché non si vede la ratio e il senso comune di una tale restrizione dell'applicazione del rinvio che […] mira a perseguire il medesimo trattamento, riguardo ai supplementi, dei lavoratori prestati rispetto ai lavoratori assunti direttamente dall'azienda acquisitrice […] Il considerare cumulativamente le due condizioni non farebbe altro che creare un'ingiustificata disparità tra i lavoratori prestati ad aziende che hanno il lavoro a turni ma non domenicale regolare e ad aziende che hanno il lavoro domenicale ad un turno solo e i lavoratori prestati ad aziende che hanno il lavoro domenicale a più turni”.

 

                                         Premesso ciò, per il primo giudice, “seguen­do il testo letterale dell'articolo, il Regolamento della __________ GmbH, che permette il cumulo dei supplementi per il turno diurno e quello notturno, non si applicherebbe ai lavoratori prestati, contrariamente ai propri, poiché l'azienda non ha il lavoro domenicale e questo diversamente da un lavoratore prestato ad un'azienda che ha il lavoro domenicale e a turni. La disparità di trattamento la si coglie a maggior ragione se si tiene conto che il rinvio vale anche in caso di CCL e di regolamenti aziendali che prevedono per i supplementi un trattamento meno favorevole rispetto al CCL PP e come tale applicabile anch'esso al lavoratore prestato solo qualora si tratti di una azienda con il lavoro domenicale e a turni. Da ciò ne seguirebbe un diverso trattamento tra i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici con lavoro a turni e domenicale e i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici che hanno solo il lavoro a turni oppure solo il lavoro domenicale, nonché di quest'ultimi due gruppi di lavoratori rispetto ai colleghi assunti direttamente che sarebbero invece sottoposti al CCL o al regolamento aziendale. Da ultimo ma non in ordine di importanza, l'interpretazione letterale della norma si scontrerebbe con l'art. 3 cpv. 1 del CCL PP che […] impone di recepire nei contratti del personale temporaneo le norme concernenti il salario dei CCL aziendali di obbligatorietà generale e dei CCL richiamati dal CCL PP nell'Annesso 1”. Il Pretore aggiunto ha così concluso che l'art. 24 cpv. 2 CCL PP si deve interpretare nel senso che le due condizioni poste dalla norma “sono alternative e non cumulative.”

 

                                         Peraltro, ­– egli ha soggiunto – dagli atti risulta che la problematica interpretativa della disposizione in questione si è posta unicamente nel Canton Ticino, ma non nel resto della Svizzera, e segnatamente da parte della Commissione paritetica regionale per la Svizzera tedesca (RPKD), che sin dalla sua adozione interpretava la norma contra litteram ossia sostituendo la “e” con una “o. Per di più, il Comitato della Commissione paritetica Svizzera, nella sua funzione di autorità di sorveglianza sulle Commissioni regionali, chinatosi sulla questione il 12 marzo e il 30 aprile 2018, ha ritenuto che per motivi di parità di trattamento non potesse vigere una regolamentazione diversa in Ticino rispetto a quella dettata dalla prassi costante della RPKD.

 

                                         Ciò posto, il primo giudice, richiamato il principio secondo cui le norme del CCL PP, in vigore e di obbligatorietà generale durante il rapporto di lavoro tra le parti hanno effetto diretto ed imperativo sul contratto di cui si tratta in virtù dell'art. 357 CO, ha riconosciuto all'attore il diritto alle indennità diurne per tutte le ore che ha lavorato nel 1° e 2° turno. Per il Pretore aggiunto, il lavoratore non poteva rinunciare a crediti derivanti dal rapporto di lavoro risultanti da disposizioni imperative della legge o del CCL, in applicazione dell'art. 341 CO, né si riscontrava una sua rinuncia a tali supplementi. In definitiva egli ha condannato la convenuta a versare all'attore fr. 9285.40 quale indennità per turni diurni.

 

                                   4.   Litigiosa è la questione di sapere se alla fattispecie si applichino i supplementi previsti dall'art. 3.2 del regolamento aziendale della __________ Sagl in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP, ovvero se l'interpretazione del Pretore aggiunto per il quale le condizioni poste da quest'ultima norma sono alternative e non cumulative. Detto altrimenti le regolamentazioni aziendali o dei CCL si applicano se queste contengono le norme sul riconoscimento di supplementi per lavori a turni oppure se il settore in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato.  

 

                                         a)   L'art. 3 cpv. 2 del regolamento aziendale della __________ GmbH prevedeva quanto segue (doc. E):

 

                                                Gli inconvenienti dovuti al cambiamento degli orari del lavoro a turni vengono indennizzati con un'indennità supplementare per lavoro in condizioni disagiate, che non costituisce una componente del salario. Il pagamento ha luogo mensilmente e per il 1° e il 2° turno (turno mattino e turno pomeriggio) ammonta a fr. 4.– l'ora, e per il 3° turno (turno notturno) a fr. 6.– l'ora. […]

 

                                         b)   L'art. 24 CCL PP ha il seguente tenore:

 

                                                1 I supplementi per lavoro straordinario, notturno e domenicale non pos- sono essere accumulati. Viene preso in considerazione ogniqualvolta il supplemento più elevato.

                                               2 Sono fatte salve le regolamentazioni dei CCL e aziendali per il lavoro a turni e per i settori in cui il lavoro domenicale è istituzionalizzato (ambito sanitario, gastronomia, trasporti pubblici, enti pubblici, aziende del turismo ecc.). Per quanto riguarda i supplementi salariali, le disposizioni dei CCL o aziendali vigenti in questi ambiti si applicano anche al personale a prestito.

                                     

                                         c)   Nella circolare informativa n. 12 del 29 maggio 2018 la Commissione paritetica regionale del Canton Ticino (CPRT) ha in particolare indicato quanto segue (doc. N):

                                                “3) L'art. 24/2 CCL prevede un'eccezione stabilendo che non si applicano i supplementi previsti dal CCL PP (ossia le disposizioni degli art. 12/2, 25, 12/3) nei casi in cui il lavoratore svolge un lavoro a turni e il lavoratore domenicale è istituzionalizzato. La Commissione Nazionale ha avuto modo di specificare che, contrariamente a quello che la norma sembra far credere, queste due condizioni NON sono cumulative. Dunque basta che un dipendente lavori in una ditta acquisitrice in cui si lavori a turni oppure il lavoro domenicale è istituzionalizzato. […]

                                                4) Nel caso in cui una delle condizioni di cui sopra è realizzata, per determinare il supplemento salariale si applica, se esiste, il CCL (aziendale e/o associativo) oppure il regolamento interno dell'azienda acquisitrice presso il quale il lavoratore è mandato in missione. […]

                                                5) Pertanto quando si prestano lavoratori in aziende in cui il lavoro domenicale è regolato oppure vige il lavoro a turni, si deve verificare se in quel settore vige un CCL aziendale, oppure un CCL associativo oppure un regolamento interno dell'azienda acquisitrice che tratta dei supplementi salariali. In tale ipotesi bisogna rispettare i supplementi salariali previsti nelle precitate norme indipendentemente se il supplemento è più basso o più alto dei supplementi previsti nel CCL PP.”

 

                                   5.   La reclamante critica l'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP operata dal Pretore aggiunto rimproverandogli innanzitutto di non aver considerato che la norma, nelle sue tre versioni linguistiche, esprime “lo stesso concetto in modo convergen­te, ovvero che il lavoro a turni e il lavoro domenicale istituzionalizza­to sono da ritenere quali condizioni cumulative per prevedere l'eccezionale applicazione di un CCL (anche non obbligatorio) o di un Regolamento aziendale”, giacché “in tutte e tre le versioni è indicata infatti chiaramente una “e” e non una “o”. A suo avviso, siccome una disposizione normativa di un contratto collettivo di lavoro va interpretata in primo luogo secondo la sua lettera e va protetta inoltre la fiducia delle parti vincolate da un CCL che non hanno preso parte alla sua elaborazione, il primo giudice doveva limitarsi a tale modo di interpretazione senza scostarsi dal suo chiaro senso letterale.

 

                                         a)    Come già ricordato dal Pretore aggiunto, le disposizioni salariali delle convenzioni collettive di lavoro sono clausole normative che devono essere interpretate secondo i principi validi per l'interpretazione delle leggi. Una norma è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera. Se il testo di un disposto legale è chiaro e non sia pertanto necessario far capo ad altri metodi d'interpretazione ai fini di appurarne la portata, è lecito però scostarsi dal senso letterale qualora con­du­ca a soluzioni manifestamen­te insostenibili, contrarie alla volontà del legislatore. Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, o si presta a diverse possibili interpretazioni, la sua portata viene determinata tenendo conto dei lavori preparatori (interpretazione storica), del suo senso e scopo (interpretazione teleologica) così come della sua relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Il Tribunale federale non privilegia, di principio, un metodo di interpretazione in particolare bensì preferisce, per accedere al vero senso di una norma, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 147 III 80 consid. 6.4).

                                                Nell'interpretazione di disposizioni normative di un CCL, tuttavia, la distinzione tra l'interpretazione delle leggi e quella dei contratti deve essere relativizzata. Le clausole normative hanno sì funzioni simile alla legge, ma emanano da un contratto. La volontà delle parti coinvolte nella conclusione di un contratto collettivo costituisce quindi un elemento di interpretazione di maggior peso rispetto alla volontà del legislatore nell'interpretazione delle leggi (cfr. anche DTF 136 III 284 consid. 2.3.1; più di recente: sentenza 4A_381/2020 del 22 ottobre 2020 consid. 4.3). Occorre inoltre proteggere l'affidamento delle parti dei contratti di lavoro individuali che non hanno partecipato all'elaborazione delle norme convenzionali, nel senso che il risultato dev'essere compatibile con un'interpretazione oggettiva secondo il tenore, lo scopo e la sistematica del CCL (DTF 133 III 213 consid. 5.2; più di recente: sentenza 4A_467/2016 dell'8 febbraio 2017 consid. 3.2).

                                         b)   Nel caso in esame, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, la decisione del Pretore aggiunto (così come quella delle commissioni paritetiche svizzere e regionali) di ammettere l'esistenza di condizioni alternative anziché cumulative non è assimilabile a un'interpretazione contra litteram, ritenuto che il tenore letterale della norma e in particolare l'utilizzo della congiunzione “e” (“lavoro a turni e domenicale”) non allude forzatamente a un'accezione cumulativa, potendo anche avere una semplice funzione aggiuntiva. A ragione il primo giudice ha ritenuto il testo della norma non risolutorio decidendo così di approfondirne la portata alla luce degli altri strumenti interpretativi.

                                   6.   Relativamente all'interpretazione teleologica effettuata dal Pretore aggiunto, la reclamante non contesta che l'art. 24 cpv. 2 CCL PP miri a perseguire la parità di trattamento tra i lavoratori assunti dalle aziende acquisitrici e i lavoratori a loro prestati. A suo parere, tuttavia, i lavoratori interinali, essendo protetti dalle disposizioni del CCL PP, quando vengono prestati ad aziende acquisitrici non sottoposte a nessun contratto collettivo di lavoro, sono molto più tutelati rispetto ai lavoratori assunti direttamente e pertanto, per non creare con questi ultimi e i lavoratori interinali una disparità di trattamen­to, “è stato previsto il cumulo eccezionale di cui all'art. 24 cpv. 2 CCL PP […] privilegiando per gli altri casi l'applicazione generale del CCL PP per la regolamentazio­ne dei supplementi salariali”. Per la reclamante inoltre il giudizio impugnato è pure errato perché nell'interpretare l'art. 24 cpv. 2 CCL PP il primo giudice non ha tenuto conto del fatto che la volontà delle parti contraenti al CCL PP (art. 1 CO) era quella di escludere l'applicazione dei supplementi previsti dal medesimo unicamente nei casi in cui si prestano lavoratori ad aziende in cui è regolato al contempo il lavoro a turni e quello domenicale.

 

                                         Queste argomentazioni non possono essere seguite. Il fatto che in alcuni settori il personale fisso non benefici di supplementi e che i lavoratori interinali possano invece avvalersi di disposizioni del CCL PP (es. art. 12 e 25) non dipende dall'esistenza dell'art. 24 cpv. 2. Lo scopo della norma accertato dal primo giudice non è quello di privilegiare i lavoratori interinali (ritenuto che i supplementi indicati all'art. 24 cpv. 2 non vanno in aggiunta, bensì in sostituzione di quelli previsti dalle altre norme del CCL PP, indipendentemente che essi siano più o meno favorevoli), ma di garantire la parità di trattamento fra i dipendenti a prestito e i dipendenti fissi attivi presso la medesima ditta e di riflesso impedire che i datori di lavoro eludano disposizioni vincolanti in materia di salario mediante il ricorso al personale a prestito. Una visione cumulativa delle due condizioni e dunque un'applicazione restrittiva della norma, contrariamente a quanto essa pretende, si porrebbe in contrasto con questa finalità e condurrebbe a molteplici disparità di trattamento prive di giustificazioni oggettive: tra i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici con lavoro a turni e domenicale e i lavoratori prestati ad aziende acquisitrici che prevedono solo il lavoro a turni oppure solo il lavoro domenicale; tra il personale a prestito e il personale fisso; fra i lavoratori interinali attivi nel Canton Ticino e quelli impiegati altrove in Svizzera. Anche su tale aspetto la sentenza impugnata sfugge alla critica.

 

                                   7.   Per la reclamante, visto che l'applicazione del CCL PP è affidata a tre commissioni paritetiche regionali, possono sussistere differenziazioni regionali dovute alle peculiarità delle regioni svizzere ragione per cui nel caso in esame determinante è la prassi della commissione paritetica ticinese, la quale dal 2012 al 2018 “ha avvallato” l'esegesi dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP da lei proposta. Per altro, la commissione paritetica medesima, preposta alla vigilanza sulla corretta applicazione della norma indicata, durante i vari controlli non ha mai eccepito alcunché né l'ha mai sanzionata.

 

                                         Nel caso in esame, parti contraenti del CCL PP sono da una parte l'associazione dei datori di lavoro S__________ e i suoi membri e dall'altra i sindacati firmatari U__________, Sy__________, S__________ s__________ __________ e A__________ S__________ con i lavoratori loro associati. Come si è detto, è pertanto la loro volontà, e quella dei loro rappresentanti all'interno della Commissione professionale paritetica Svizzera CPSPP (incaricata di vigilare sulla corretta attuazione, applicazione ed esecuzione del CCL PP quale organo superiore di sorveglianza, cfr. art. 32 e 33 CCL PP) a essere determinante, più che l'eventuale posizione di una singola commissione regionale (incaricata di verificare a livello locale il rispetto del CCL PP, v. il relativo art. 33) e oramai formalmente scartata. Né si può ritenere che la condotta della commissione paritetica cantonale possa essere equiparata a una prassi ove appena si pensi che essa non risulta avere mai emesso decisioni formali o raccomandazioni in relazione alla norma in esame. Anzi la nota circolare del 29 maggio 2018 (doc. N), con le delucidazioni dell'avvocata S__________ P__________ (collaboratrice giuridica del segretariato per l'applicazione CCL PP: doc. 3), paiono smentire finanche l'esistenza di una prassi consolidata. Detto altrimenti, prima del 2018 tra la parte padronale e quella sindacale vi erano divergenze sull'interpretazione dell'art. 24 cpv. 2 del CCL prestito di personale, ragione per cui in occasione dei controlli effettuati a campione presso le aziende, non venivano effettuate verifiche al riguardo (informazione scritta del 28 giugno 2019 nel fascicolo “Commissione paritetica __________”). Si trattava piuttosto di un regime di “tolleranza” e non l'espressione di una concorde volontà delle parti contraenti. Anche sotto questo aspetto, il reclamo non può trovare ascolto.

 

                                   8.   La reclamante infine, dopo aver ricordato che la circolare n. 12 è stata emanata solo nel 2018 e il Commento al CCL PP solo nel 2019 sostiene che, indipendentemente dalla reale volontà delle parti contraenti sulla portata dell'art. 24 cpv. 2 CCL PP, la prassi della commissione paritetica cantonale non può rimanere priva di conseguenze e impedisce alla nuova interpretazione della norma di avere effetto retroattivo. La fiducia da lei riposta nella commissione paritetica deve pertanto essere tutelata già per il fatto che il suo interesse è preponderante rispetto all'interesse pubblico all'applicazione retroattiva di una norma interpretata contra litteram.

                                        

                                         a)   Il divieto della retroattività è un concetto generalmente applicato nell'ambito delle modifiche legislative. In concreto, ciò non si realizza nella fattispecie in esame, che non riguarda la modifica di una norma bensì la sua corretta interpretazione e applicazione. Per altro, la modifica di una prassi giudiziaria va applicata immediatamente, anche alle cause già pendenti al momento della sua adozione. Una limitazione di questa regola può risultare, in determinate circostanze, dal principio della tutela della buona fede sancito dall'art. 9 Cost., ovvero quando, una nuova prassi giudiziaria concerne le condizioni di ricevibilità di un atto processuale ed è con ciò tale da comportare la perenzione di un diritto (DTF 146 I 111 consid. 5.2.1). Anche al di fuori dell'ambito giurisprudenziale, le rassicurazioni o il comportamento di un'autorità possono generare delle legittime aspettative e comportare il divieto della retroat­tività, laddove la questione dipende dalle circostanze del caso concreto e dalla ponderazione di interessi contrapposti, fra cui quelli della sicurezza del diritto e della legalità (art. 5 Cost.), dell'uguaglianza giuridica (art. 8 Cost.) e della tutela della buona fede (art. 9 Cost.; DTF 143 V 103 consid. 3.6.2; più di recente: sentenza 1C_68/2021 del 7 dicembre 2021 consid. 4.2).

 

                                         b)   Nella fattispecie, non si è pacificamente in presenza di una modifica legislativa né giurisprudenziale. Come già detto, l'emissione della nota circolare del 29 maggio 2018 (doc. N) non costituisce un vero e proprio cambio di prassi. Non si trascura che il comportamento della commissione paritetica cantonale, che quale organo preposto alla vigilanza regionale relativa al CCL PP prima del 2018 non ha mai accertato violazioni o inflitto sanzioni in relazione ai supplementi per lavoro a turni, possa avere generato nella datrice di lavoro la convinzione di applicare correttamente l'art. 24 cpv. 2. CCL PP. Resta il fatto che se il principio della buona fede impedisce, a livello disciplinare, di sanzionare retroattivamente (per l'assenza di comportamenti in chiara violazione di una stabilita prassi), un'altra questione è quella di determinare quali siano, a livello giuridico, le conseguenze pratiche di questo affidamento sui diritti salariali dei dipendenti interessati. Premesso ciò, tenuto conto che le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro circa la conclusione, il contenuto e la fine dei rapporti di lavoro hanno effetto diretto e imperativo per i datori di lavoro e i lavoratori vincolati (art. 357 cpv. 1 CO), la tutela dell'affidamento e il principio della buona fede devono recedere innanzi a quelli della sicurezza del diritto, della corretta e uniforme applicazione di una norma imperativa (uguaglianza giuridica) e della tutela dei lavoratori. In circostanze siffatte, nella ponderazione dei contrapposti interessi, quelli del lavorare prevalgono su quelli del datore di lavoro. Ne segue che, al riguardo, il reclamo vede la sua sorte segnata.

                                     

                                   9.   La procedura in controversie derivanti da un rapporto di lavoro come pure secondo la legge del 6 ottobre 1989 sul collocamento fino a un valore di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà al resistente un'adeguata indennità per ripetibili.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano oneri processuali. RE 1 rifonderà a CO 1 fr. 800.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– avv.   ;

– avv.   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.