Incarto n.
16.2021.11

Lugano

29 marzo 2021/jh

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo per denegata giustizia del 13 febbraio 2021 presentato da

 

 

 RE 1

 

 

nei confronti del  

 

 

 

CO 1

 

 

 

 

                                         nella causa non rubricata (contestazione di delibere assemblea­ri) da lei promossa con petizione del 10 gennaio 2020 nei confronti della

 

,                                                                                 CO 1

                                                                                  (patrocinata dall'avv.   ),

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla particella n. 345 RFD di __________ sorge una proprietà per piani (“Residenza __________”) composta di 14 unità (dalla n. __________9 alla n. __________2). P__________ __________ con la moglie RE 2 sono comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, della proprietà per piani n. __________0 (per 53.81/1000). Amministratore della proprietà per piani è la CO 1 di __________. All'assemblea generale ordinaria del 4 aprile 2019 i comproprietari hanno approvato a maggioranza, tra l'altro, i conti 2018 e la relativa ripartizione tra condomini (oggetto n. 3), hanno riconfermato il mandato all'amministratore (oggetto n. 4), hanno autorizzato i singoli comproprietari a procedere all'esclusione dei coniugi RE 1 dalla comunione dei comproprietari (oggetto n. 5), hanno autorizzato l'amministrazione a incaricare l'avv. R__________ __________ di promuovere un'azione giudiziaria per ottenere l'acces­so al posto auto assegnato ai coniugi RE 1 per adeguare il siste­ma antincendio e ad affidare a una determinata ditta tale interven­to (oggetto n. 7) e hanno incaricato una nuova ditta di pulizia (oggetto n. 8).

 

                                  B.   Il 3 maggio 2019 P__________ __________ e RE 2 si sono rivolti al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest per un tentativo di conciliazione nei confronti della CO 1 inteso a “procedere a un'attenta valutazione delle controversie presentate per assegnare gli importi dubitevoli e validare la richiesta di destituzione dell'amministrazione. All'udienza di conciliazione del 26 settembre 2019 il Giudice di pace ha preso atto dell'assenza della convenuta e ha dichiarato decaduta la conciliazione. P__________ __________, unico comparente, ha consegnato al Giudice di pace delle osservazioni atte alla futura decisione. In calce al verbale d'udienza il Giudice di pace ha indicato che emetterà la decisione nei termini stabiliti dalla legge. Il 15 ottobre 2019 il Giudice di pace ha rilasciato l'autorizzazione ad agire agli istanti, ponendo a loro carico le spese processuali di fr. 70.– (inc. 23/B/19/Co).

 

                                  C.   Con decisione del 30 novembre 2020 questa Camera ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato il 2 novembre 2019 da P__________ __________ e RE 2 contro il verbale del 26 settembre 2019 e l'autorizzazione ad agire del 15 ottobre 2019 (inc. 16.2019.62). Un ricorso in materia costituzionale introdotto il 9 gennaio 2021 da P__________ __________ e RE 1 è tuttora pendente davanti al Tribunale federale (inc. 5A_17/2021).

 

                                  D.   Il 13 febbraio 2021 RE 1 si è rivolta a questa Camera con reclamo per denegata giustizia in cui fa valere, in estrema sintesi, che dando seguito dell'autorizzazione ad agire del 15 ottobre 2019 essa ha introdotto il 10 gennaio 2020 la petizione senza nessuna evoluzione procedurale dalla Giudicatura di pace di Lugano Ovest. Così sollecitato, il 16 marzo 2021 il Giudice di pace ha contestato, in sostanza, qualsiasi addebito di remora.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Se la giurisdizione adita rifiuta o protrae indebitamente l'emanazione di una decisione che rientra nelle sue competenze, può essere interposto reclamo all'autorità superiore per ritardata giustizia (art. 319 lett. c CPC). Salvo il caso in cui la remora sia dovuta a una decisione formale del primo giudice, nel qual caso occorre impugnare tale decisione entro i termini dell'art. 321 cpv. 1 e 2 CPC (RtiD II-2012 pag. 870 n. 38c), un reclamo per ritardata giustizia è possibile in ogni tempo (art. 321 cpv. 4 CPC). E un reclamo per ritardata giustizia in una procedura con un valore inferiore a fr. 10 000.– rientra nelle attribuzioni di questa Camera (art. 48 lett. d n. 2 LOG).

 

                                   2.   Per prassi costante e peraltro nota alla reclamante, questa Camera non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 con rinvii). Al riguardo non occorre dilungarsi. La domanda di astensione del presidente di questa Camera dall'intervenire nel giudizio sulla presente procedura è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 47 CPC (DTF 144 I 43 consid. 2.3.3 e rinvii). Come è noto all'interessata, una dichiarazione d'inammissibilità e il conseguente mancato esame di merito di reclami non implicano una parvenza di parzialità (cfr. sentenza del Tribunale federale 1C_438/2020 dell'11 settembre 2020). Per il resto, le censure sull'operato dell'amministratore della proprietà per piani, o di altre autorità, sono estranee alla vertenza. Così come esulano dalla vertenza pure le ulteriori conclusioni formulate dalla reclamante concernenti le domande d'infliggere delle multe disciplinari o di ottenere dei risarcimenti.

 

                                   3.   Nella fattispecie RE 1 rimprovera al Giudice di pace, in estrema sintesi, di non dare seguito alla procedura da lei avviata con il deposito della petizione del 10 gennaio 2020. Non si disconosce che l'interessata, con il marito, suole introdurre memoriali informi, confusi e prolissi, donde la difficoltà di discernere l'oggetto del litigio. Resta il fatto che il Giudice di pace ha compreso che l'atto del 10 gennaio 2020 costituiva una petizione, tant'è che l'ha trasmesso all'avv. P__________ C__________, curatore di rappresentanza di P__________ __________, per una eventuale ratifica.

 

                                         a)   Ora, un'autorità commette un diniego formale di giustizia quando non entra nel merito di una vertenza che le è stata sottoposta nel modo e nei tempi legali (DTF 135 I 6 consid. 2.1) o rifiuta di statuire (DTF 131 V 407 consid. 1.1) anche solo parzialmente (più recentemente: sentenza del Tribunale federale 8D_3/2016 del 1° giugno 2017consid. 4.1).

 

                                         b)   In concreto il 10 gennaio 2020 P__________ __________ e RE 1, dando seguito all'autorizzazione ad agire rilasciata il 15 ottobre 2019 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest, hanno depositato la petizione davanti al medesimo. Con tale operazione si è così determinata la pendenza della procedura semplificata (art. 220 in relazione all'art. 219 CPC). Ricevuta la petizione il giudice, dopo avere iscritto la causa ai ruoli e confezionato l'incarto, procede a un sommario esame sulla ricevibilità dello stesso o sulla presenza di eventuali vizi e fissa alla parte un eventuale termine sanatorio (Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, IIª edizione, n. 5 ad art. 220; Willisegger in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 13 segg. ad art. 220).

 

                                         c)   Il Giudice di pace, preso atto che P__________ __________ – sprovvisto della capacità processuale – aveva inoltrato personalmente la petizione, ha trasmesso il 15 gennaio 2020 l'atto all'avv. P__________ C__________, curatore di rappresentanza. Questi, ha poi comunicato, il 5 marzo 2020, la decisione – limitatamente a P__________ __________ – di non ratificare la petizione presentata dal proprio pupillo. In mancanza della ratifica da parte del curatore, la petizione di P__________ __________ sfuggiva così a un esame di merito. Sapere se il giudice possa dichiarare d'acchito irricevibile la petizione è una questione dibattuta in dottrina (Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO, 3ª edizione, n. 2 ad art. 222; Naegeli/Richters in: Oberhammer [curatore], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ª edizione, n. 1 ad art. 222 e Heinzmann in: CPC, Petit commentaire, Basilea 2021 n. 5 ad art. 222; contrari: Killias in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, edizione 2012, n. 3 ad art. 222 e Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 4 ad art. 222). Sia come sia, il Giudice di pace deve emanare una decisione di irricevibilità e notificarla anche alla parte convenuta. Di tale mancanza, tuttavia, la reclamante non può dolersene.

 

                                         d)   Il problema è che la petizione è stata presentata anche da RE 1, la quale non essendo sottoposta ad alcuna limitazione dei diritti civili dispone della capacità processuale. Nella misura in cui la riguardava, il memoriale non andava perciò ratificato, tanto meno dall'avvocato C__________, curatore di rappresentanza del solo P__________ __________. Posto ciò, una volta ricevuta tale atto al giudice si prospettano due possibilità: può dapprima esigere il pagamento di un anticipo delle spese processuali presumibili (art. 98 CPC) e notificare successivamente la petizione, quantunque non sia tenuto ad aspettare il pagamento dell'anticipo (DTF 140 III 161 consid. 4), oppure rinuncia a chiedere il pagamento di un anticipo delle spese processuali presumibili e notifica l'atto alla parte convenuta fissandole un termine per presentare la risposta scritta (art. 222 CPC). Ad ogni caso, l'ordinamento processuale non impone termini per espletare le operazioni preliminari e procedere alla notificazione, ma questa non andrebbe ritardata oltre a qualche settimana (Tappy, op. cit., n. 7 ad art. 222). Sia come sia, per quel che riguarda la posizione di RE 1, il Giudice di pace non ha compiuto alcun atto rimanendo semplicemente passivo.

 

                                         e)   A ben vedere, tuttavia, tale inazione trova giustificazione per l'agire dell'attrice medesima. Essa, infatti, ha impugnato l'autorizzazione ad agire e contro la decisione di questa Camera, con cui il suo reclamo è stato dichiarato inammissibile, ha introdotto un ricorso in materia costituzionale tuttora pendente davanti al Tribunale federale. In tali circostanze, nell'attesa di una sentenza finale sulla questione, non appare sensato procedere con la causa ordinaria, la quale decadrebbe d'acchito ove le argomentazioni sollevate da RE 1 risultassero fondate. Sussistevano pertanto ragioni di economia processuale per sospendere il procedimento (art. 126 cpv. 1 CPC). Ne segue che, stessero così le cose, nessun rimprovero potrebbe essere mosso al primo giudice. Se non che, come si è detto, nel caso in esame il Giudice di pace, salvo trasmettere la petizione al rappresentante di P__________ __________, non ha compiuto alcun atto, ciò che non può essere condiviso. Egli va pertanto invitato ad aprire formalmente la procedura rubricando la petizione e decidendo, secondo il suo potere di apprezzamento, come trattarla dandone comunicazione alle parti. Il reclamo può essere pertanto deciso in questi termini.

 

                                   4.   Vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese processuali. La richiesta di indennità di inconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), non entra in linea di conto, la procedura non avendo causato alla reclamante spese di rilievo.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è evaso nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   Non si riscuotono spese.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

.

                                        

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.