Incarto n.
16.2021.15

Lugano

14 marzo 2022/bs                           

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 19 marzo 2021 presentato da

 

 

 RE 1 

 

 

contro la decisione emessa il 7 marzo 2018 e motivata il 5 marzo 2021 dal Giudice di pace supplente del circolo della Navegna nella causa CM.2017.21 (appalto) promossa nei suoi confronti con istanza del 14 luglio 2017 da

 

 

 

CO 1

 ,

(rappresentato da CO 1 ),

 

 

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   ll 26 gennaio 2017 RE 1, a seguito di un guasto meccanico del suo veicolo __________, si è rivolta a CO 1, titolare dell'omonimo garage a __________, per la riparazione. Eseguita un'aggiustatura, il 31 gennaio successivo la vettura è rimasta in panne ed è stata riportata nuovamente al medesimo garage. Dopo un ulteriore intervento, il 6 febbraio 2017 il veicolo si è nuovamente arrestato tanto da dover essere trainato nuovamente alla stessa officina. RE 1 ha rinunciato alla riparazione e ha venduto il veicolo nello stato in cui si trovava.

 

                                  B.   Per le sue prestazioni, compresa la fornitura di un'auto di cortesia, CO 1 ha trasmesso a RE 1, il 20 febbraio 2017, una fattura di fr. 1077.55. La cliente, oltre a contestare la fattura in questione, ha chiesto al garagista il pagamento di fr. 1200.– quale risarcimento per danni dovuti dalla cattiva esecuzione dei lavori. Il 20 marzo 2020 CO 1 ha emesso una seconda fattura di fr. 1266.85, identica alla precedente con l'aggiunta di due ulteriori prestazioni e la riduzione dell'importo chiesto per il lavaggio della vettura. La fattura è rimasta impagata.

 

                                  C.   L'8 giugno 2017 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 il precetto esecutivo n. __________73 dell'Ufficio d'esecuzione di Locarno per l'incasso di fr. 1266.85 oltre a interessi del 5% dal 20 aprile 2017, indicando quale causa del credito la “Fattura 411290 del 20.03.2017”, cui l'escussa ha interposto opposizione

 

                                  D.   Con istanza del 14 luglio 2017 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna per ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione del citato PE. Il Giudice di pace supplente ha convertito la domanda in un'istanza di conciliazione e il 12 ottobre 2017 ha citato le parti all'udienza di conciliazione del 16 novem­bre 2017. Il plico raccomandato destinato alla convenuta è ritornato alla Giudicatura di pace con l'indicazione “non ritirato”. All'udienza di conciliazione l'istan­te, unico comparente, ha chiesto l'emanazione di una decisione in applicazione dell'art. 212 CPC. Il 21 novembre 2017 la convenuta, ricevuto il verbale d'udienza, oltre a contestare nel merito la pretesa dell'istante, si è lamentata con il Giudice di pace supplente di non avere potuto partecipare all'udienza di conciliazione non avendo “ricevuto da parte della Posta alcun avviso di raccomandata” e rilevando di non aspettarsi neppure una “comunicazione a riguardo il garage […] non avendo più avuto notizie da mesi”. Con decisione non motivata del 7 marzo 2018 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza, condannando la convenuta a versare all'istante fr. 1266.85 oltre spese e interessi e ponendo le spese processuali di fr. 175.– a carico della convenuta. Il 19 marzo 2018 RE 1 ha chiesto al Giudice di pace supplente la motivazione della decisione. Il Giudice di pace supplente ha rifiutato di dare seguito alla richiesta ritenendola tardiva (inc. CM.2017.21).

                                        

                                  E.   Il 31 maggio 2019 CO 1 ha fatto notificare a RE 1 un altro precetto esecutivo, il n. __________35, sempre per l'incasso di fr. 1266.85 oltre a interessi del 5% dal 20 aprile 2017, indicando quale causa del credito la “decisione Giudice di pace supplente del circolo della Navegna, inc. CM.2017.21 del 07.03.2018”, e di fr. 175.– oltre agli interessi del 5% dal 7 marzo 2018 per “tasse e spese”, cui l'escussa ha interposto opposizione

 

                                  F.   Con istanza del 27 luglio 2019 CO 1 ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace supplente per ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo n. __________35. Nelle sue osservazioni del 30 settembre 2019 la convenuta ha avversato l'istanza. Statuendo con decisione del 23 gennaio 2020 il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza e rigettato in via definitiva l'opposizione interposta senza prelevare spe­se processuali (inc. SO.2019.68). Adita da RE 1 con sentenza del 20 luglio 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello ha riformato la decisione impugnata nel senso di respingere l'istanza, considerando in particolare che la richiesta di motivare la decisione del 7 marzo 2018 era tempestiva, sicché questa decisione del Giudice di pace supplente non era esecutiva e non costituiva un titolo di rigetto definitivo dell'opposizione (inc. 14.2020.11).

 

                                  G.   Il 5 marzo 2021 il Giudice di pace supplente ha quindi notificato alle parti la motivazione della decisione del 7 marzo 2018, condannando la convenuta a versare all'istante fr. 1288.85 più spese e interessi al 5% dal 20 aprile 2017 e rigettando in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________35 dell'Ufficio d'esecuzione di Locarno.

 

                                  H.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta alla Camera di esecuzioni e fallimenti con un reclamo del 19 marzo 2021, in cui chiede la ricusazione del Giudice di pace supplente, l'annullamento del giudizio impugnato e la sua riforma nel senso di respingere dell'istanza. Essa chiede inoltre di ordinare all'Ufficio d'esecuzione di Locarno la cancellazione delle esecuzioni n. __________73 e __________35 e di condannare l'istante a pagarle un risarcimento danni di fr. 1200.– riferito all'incarto CM.2018.52”. L'atto è stato trasmesso a questa Camera per competenza. Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2021 CO 1, conclude per la reiezione del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuen­berger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen ZPO 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al più presto alla convenuta il 6 marzo 2021. Datato 19 marzo 2021 ma impostato il 20 marzo successivo (cfr. timbro postale sulla busta d'invio) il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il primo giudice ha considerato che la convenuta, avendo portato la sua automobile a riparare per tre volte presso il garage dell'istante, ne aveva riconosciuto implicitamente la professionalità. Egli ha accertato poi che dalle e-mail e dagli SMS tra le parti agli atti risulta “uno scambio di informazioni per cui si può ragionevolmente supporre che la convenuta sia stata informata costantemente sui lavori e sul loro costo”. A suo avviso, “i lavori indicati nella fattura 411290 del 20.03.2017 (che annulla e sostituisce quella emessa in precedenza […]) risultano dettagliati e precisi e non vi sono elementi che possono fare supporre che queste posizioni non siano state eseguite”. In tali circostanze, il Giudice di pace supplente ha accolto l'istanza in quanto sufficientemente precisa e documentabile. Nei motivi egli ha poi ritenuto che la pretesa di fr. 1200.– formulata il 10 marzo 2017 dalla convenuta non fosse sufficientemente precisa negando perciò un'eventuale compensazione.

 

                                   4.   La reclamante fa valere anzitutto di non essersi presentata all'udienza di conciliazione “per motivi di cui non ho nessuna responsabilità, non ho ricevuto né la raccomandata della citazione di udienza di conciliazione né quella della decisione ma neppure l'avviso postale che li riguardava”. Lamenta pertanto la violazione della garanzia di una citazione regolare e il suo diritto di essere sentito. Questa censura dev'essere esaminata prioritariamente, poiché il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 53 CPC), ha natura formale e la sua lesione comporta di regola l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalla fondatezza del reclamo nel merito (DTF 144 I 17 consid. 5.3 con rinvii; analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2020.18 del 12 maggio 2021 consid. 5).

 

                                         a)   La notificazione di citazioni, ordinanze e decisioni è fatta mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta (art. 138 cpv. 1 CPC). Essa si considera avvenuta quan­do l'invio è preso in consegna dal destinatario (art. 138 cpv. 2 CPC) oppure, in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, a condizione che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC). Relativamente quest'ultima circostanza, la finzione si applica ove il destinatario sia già a conoscenza dell'esistenza di una procedura giudiziaria in corso a suo carico (DTF 141 II 431 consid. 3.1; più recentemente: sentenza 6B_1429/2021 del 7 febbraio 2022 consid. 2.2) o quanto meno se l'interessato sia in condizione di ipotizzarne l'imminente avvio (DTF 138 III 227 consid. 3.1; analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2018.58 del 13 febbraio 2020 consid. 6a con rinvio).

 

                                         b)   In concreto, a prescindere dalla questione di sapere se un avviso di ritiro sia stato inserito nella cassetta delle lettere della convenuta, è pacifico che la busta contenente l'istanza e la citazione all'udienza di conciliazione è ritornata alla Giudicatura di pace, decorso il termine di giacenza di sette giorni, con la menzione “non ritirato”. Premesso che nessun procedimento giudiziario tra le parti era pendente, nel caso in esame non vi è alcun elemento che permetta di ritenere come RE 1 potesse ipotizzare l'avvio di un procedimento giudiziario nei suoi confronti. Certo, l'istante le aveva fatto intimare un precetto esecutivo al quale essa aveva interposto opposizione. Tuttavia, il processo giudiziario di rigetto dell'opposizione, conseguente all'opposizione da parte del debitore al precetto esecutivo fattogli notificare dal creditore, costituisce un nuovo procedimento, motivo per cui lo stesso debitore non deve necessariamente mettere in conto un'istanza di rigetto dell'opposizione – e quindi la citazione per la relativa udienza di contraddittorio – per la sola opposizione al precetto esecutivo (DTF 142 III 605 consid. 2.5; 138 III 228 consid. 3.1 con riferimenti; v. anche RtiD I-2013 pag. 809 n. 39c).

 

                                               La finzione in questione, poi, nemmeno entra in linea di conto in caso di notifica di un atto introduttivo di causa (CCR, sentenza inc. 16.2018.58 del 13 febbraio 2020 consid. 6b con rinvio). In particolare, non viene in linea di massima interpretato alla stregua di un tentativo volto a vanificare la notificazione di un atto il mancato ritiro da parte del convenuto dell'invio raccomandato contenente la citazione al dibattimento, indetto nel contesto di una procedura di conciliazione. In casi del genere, pertanto, la finzione di cui all'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC non si applica e si giustifica un rinnovo della notifica (CCR, sentenze inc. 16.2015.16 del 23 maggio 2017 consid. 4b e inc. 16.2014.52 del 3 marzo 2015 consid. 4b con rinvii).

                                     

                                         c)   Visto quanto precede, ne segue che il Giudice di pace supplente, dopo essersi visto ritornare il plico raccoman­dato contenente l'istanza e la citazione all'udienza di conciliazione come “non ritirato” non poteva far capo alla finzione dell'art. 138 cpv. 3 lett. a CPC. Egli avrebbe così dovuto riconvocare la parte in altro modo “contro ricevuta”, se del caso tramite un usciere, un agente di polizia, un funzionario comunale o un spedizioniere (cfr. CEF sentenza inc. 14.2020.127 del 2 ottobre 2020). Ciò posto, al riguardo il reclamo è fondato e la sentenza impugnata annullata. Gli atti devono essere ritornati al Giudice pace supplente affinché riconvochi le parti all'udienza di conciliazione.

 

                                   5.   Relativamente alle altre domande di giudizio formulate dalla reclamante, quella volta alla ricusa del Giudice di pace supplente, la stessa è inammissibile, competenti per trattare tali richieste nei confronti dei giudici di pace e dei loro supplenti sono il Pretore o il Pretore aggiunto della sede territoriale della giudicatura di pace (art. 37 cpv. 4 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (RL 177.100). Non spetta quindi a questa Camera statuire al riguardo (analogamente: CCR, sentenza inc. 16.2012.20 del 15 giugno 2012 consid. 3). Irricevibile è altresì la domanda di un risarcimento danni di fr. 1200.– riferito all'incarto CM.2018.52” poiché formulata per la prima volta in questa sede e irritualmente davanti al Giudice di pace supplente, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando alle parti di presentare in seconda sede nuove conclusioni. Per il medesimo motivo sono irricevibili anche le domande di cancellazione delle due esecuzioni. Al riguardo giovi rammentare che la gestione del registro delle esecuzioni, ed in particolare la comunicazione d'informazioni a terzi secondo l'art. 8a LEF, rientra nell'esclusiva competenza dell'ufficio d'esecuzione che tiene il registro, non in quella del giudice civile (sentenze del Tribunale federale 4A_229/2018 del 12 ottobre 2018 consid. 7 in fine e 4A_440/2014 del 27 novembre 2014 consid. 4.2 in: SZZP/RSPC 2015 pag. 179). Una richiesta di cancellazione di un'esecuzione – o meglio detto di divieto di comunicazione a terzi (in virtù dell’art. 8a cpv. 3 LEF) – dev'essere diretta all'ufficio di esecuzione competente, il quale decide se sono date le condizioni per accoglierla, in particolare se l'esecuzione è stata dichiarata nulla o annullata da una decisione giudiziale (art. 8a cpv. 3 lett. a LEF). La decisione dell'uffi­cio di esecuzione può poi essere impugnata con ricorso (giusta gli art. 17 e 18 LEF) dinanzi alle apposite autorità di vigilanza cantonali (art. 13 LEF) e non al giudice civile (CCR, sentenza inc. 16.2017.38 dell'11 giugno 2019 consid. 7b; CEF, sentenza inc. 14.2021.44 del 6 settembre 2021 consid. 4.3.1, RtiD 2017 II 865 n. 36c, consid. 2).

 

                                   6.   La sentenza impone infine una chiosa d'ordine giuridico, ricordando, a futura memoria, che un giudice non può modificare il dispositivo di una propria decisione notificata alle parti e ciò nemmeno se la motivazione scritta è fatta pervenire successivamente (DTF 142 III 703 consid. 4.2; Tappy in: Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2ª edizione, n. 4c ad art. 239). In questo senso, il Giudice di pace supplente doveva limitarsi a motivare la sua decisione del 7 marzo 2018 e non poteva modificarne il dispositivo tanto meno pronunciando il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo n. __________35 dell'Ufficio d'esecuzioni di Locarno. Così facendo, il Giudice di pace supplente ha peraltro statuito extra petita, violando l'art. 58 cpv. 1 CPC secondo cui il giudice non può aggiudicare a una parte né più di quanto essa abbia domandato, né altra cosa, né meno di quanto sia stato riconosciuto dalla controparte.

 

                                   7.   Le spese processuali seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tenuto conto dei motivi di annullamento soccorrono equi motivi per non riscuotere oneri. Non si pone problema di ripetibili o indennità di inconvenienza, la reclamante essendosi difesa da sé e la stesura del reclamo non avendole verosimilmente causato spese di rilievo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è accolto. La decisione impugnata è annullata e gli atti sono ritornati al Giudice di pace affinché proceda nel senso dei considerandi.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–   ;

–   .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Navegna.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.