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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta dei giudici: |
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire sul reclamo del 26 aprile 2021 presentato da
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CO 1
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Ritenuto
in fatto: A. Il 3 dicembre 2009 CO 1 ha acquistato da J__________ e G__________ __________, in particolare, le particelle n. __________ e __________ RFP __________ (ora n. __________, __________ e __________) situate sui monti di __________. I fondi, su cui sorge una stalla, sono occupati, almeno dal 1994 dai coniugi RE 1 e RE 2 con tre figli e da RE 3 con il marito L__________ e la loro figlia.
B. Con decisione del 30 giugno 2015 il Pretore del Distretto di Leventina ha dichiarato irricevibile un'istanza a tutela giurisdizionale nei casi manifesti promossa il 17 febbraio 2015 da CO 1 nei confronti di RE 1 e RE 2 volta a ottenere la restituzione dei fondi (inc. SO.2015.40). Il 4 luglio 2015 CO 1, pur contestandone l'esistenza, ha notificato ai coniugi __________ la “prudenziale” disdetta di un eventuale contratto di affitto agricolo “per il prossimo giorno di San Martino dell'autunno 2016”. Il 30 settembre 2015 RE 1 e RE 2 con RE 3 hanno contestato la disdetta davanti all'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Biasca chiedendo in via subordinata la protrazione dell'affitto per una durata di almeno 6 anni. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti il citato Ufficio ha rilasciato, il 18 maggio 2016, l'autorizzazione ad agire agli istanti. Non sono state riscosse spese processuali (inc. 094/15).
C. Con petizione non motivata del 30 giugno 2016 RE 1 e RE 2 con RE 3 si sono rivolti al Pretore del Distretto di Leventina affinché dichiarasse nulla, o quanto meno annullasse, la disdetta notificata loro da CO 1, e per ottenere, se del caso, una protrazione dell'affitto di almeno 6 anni. Contestualmente essi hanno instato per il gratuito patrocinio. All'udienza del 21 settembre 2018, indetta per le prime arringhe, gli attori hanno motivato la petizione. Preso atto dell'incapacità del convenuto di condurre personalmente la causa, il Pretore ha sospeso il procedimento e lo ha invitato a munirsi di un patrocinatore. Il dibattimento è pertanto proseguito il 13 dicembre 2019 e in quell'occasione il convenuto ha proposto di respingere la petizione. Entrambe le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è stata chiusa il 4 dicembre 2020 e alle arringhe finali le parti hanno rinunciato, limitandosi a conclusioni scritte del 29 gennaio 2021 in cui hanno confermato le rispettive posizioni.
D. Statuendo con sentenza del 9 marzo 2021 il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione ponendo le spese processuali di complessivi fr. 1700.– in solido a carico degli attori, tenuti a rifondere al convenuto, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 10 657.– per ripetibili. RE 1 e RE 2 con RE 3 sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
E. Contro la sentenza appena citata RE 1 e RE 2 con RE 3 sono insorti a questa Camera con un reclamo del 26 aprile 2021 per ottenere, previa concessione del gratuito patrocinio, che la decisione impugnata sia annullata e gli atti rinviati al Pretore per una nuova decisione. Con decisione del 26 agosto 2021 questa Camera ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio. Entro il termine fissato loro, i reclamanti hanno depositato la somma di fr. 200.– in garanzia delle spese processuali presumibili. Il reclamo non è stato notificato a CO 1 per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, a questa Camera con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore degli attori il 10 marzo 2021 (cfr. tracciamento degli invii postali n. __________, agli atti). Il termine d'impugnazione, iniziato a decorrere l'indomani, è rimasto sospeso dal 28 marzo all'11 aprile 2021 (settimo giorno dopo la Pasqua) in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. a CPC e sarebbe scaduto sabato 24 aprile salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 26 aprire 2021, ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
2. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
3. I reclamanti chiedono l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio al Pretore per un nuovo giudizio. Ora, è vero che di principio il reclamo è un rimedio cassatorio, un reclamante non può tuttavia limitarsi a postulare l'annullamento della decisione impugnata, ma deve indicare anche quali siano le modifiche proposte affinché l'autorità giudiziaria superiore possa statuire nel caso in cui la causa sia matura per il giudizio nel senso dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC (Jeandin in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 5 ad art. 321; cfr. CCR sentenza inc. 16.2021.20 del 12 ottobre 2021 consid. 3 con rinvio). In concreto, i reclamanti non spiegano perché, accogliendo il reclamo, questa Camera non potrebbe statuire essa medesima sulla lite (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC). Dalla motivazione del memoriale emerge tuttavia senza dubbi che i reclamanti, in riforma del giudizio impugnato, vogliono ottenere l'accoglimento della loro petizione. Al riguardo non occorre attardarsi.
4. Nel giudizio impugnato il Pretore ha sostanzialmente accertato che in mancanza di prove sulla controprestazione (il fitto) dovuta al precedente proprietario dei fondi appartenenti al convenuto, gli attori non avevano dimostrato la conclusione in forma orale di un contratto di affitto agricolo. Egli è giunto a tale conclusione valutando nel loro insieme le contraddittorie dichiarazioni rilasciate dagli attori durante i loro interrogatori rispetto alla testimonianza di J__________ __________, precedente proprietario.
5. I reclamanti sostengono innanzitutto che l'esistenza del contratto di affitto agricolo deve essere ammessa già solo per il fatto che il convenuto ha notificato loro una disdetta che “se non ci fosse un contratto non era in alcun modo necessaria”. L'argomentazione non può trovare ascolto ove appena si pensi che il Pretore ha accertato, senza che i reclamanti muovano contestazioni, che a fronte dell'obiezione degli attori di occupare i fondi in virtù di un contratto di affitto agricolo, il proprietario pur contestando l'esistenza di tale contratto aveva prudenzialmente notificato una disdetta (cfr. lettera del 4 luglio 2015 nel fascicolo “richiami dall'ufficio di conciliazione in materia di locazione di Biasca”). Da tale circostanza non si può ritenere l'ammissione sull'esistenza di un contratto. Al proposito il reclamo è destinato all'insuccesso.
6. I reclamanti ribadiscono l'esistenza di un contratto di affitto agricolo verbale sulla scorta dei loro interrogatori e della deposizione di J__________ __________. Se non che, per finire, essi si limitano a contrapporre la loro personale valutazione delle prove, sostanzialmente le dichiarazioni da loro rese nelle deposizioni, a quella del Pretore. Detto altrimenti, essi argomentano liberamente come se si trovassero davanti a un'autorità d'appello, che rivede liberamente i fatti, dimenticando che in sede di reclamo chi invoca l'arbitrio nell'apprezzamento delle prove (e quindi nell'accertamento dei fatti) deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile. In concreto, la conclusione del Pretore è il risultato di un ragionamento strutturato, di cui non può essere dimostrata l'insostenibilità attraverso affermazioni che esprimono soltanto punti di vista. In definitiva i reclamanti non adducono nessun elemento tale da far apparire manifestamente insostenibili l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove effettuati dal Pretore. Una volta di più, il reclamo risulta destituito di fondamento.
7. Analoga conclusione vale per quel che è del corrispettivo (fitto), che per gli attori consisteva nell'attribuzione al proprietario di allora (J__________ __________) dei sussidi agricoli versati in realtà per l'attività da loro svolta. Se non che, il Pretore, valutate le diverse testimonianze, ha per finire accertato che “il diritto al versamento dei sussidi spettava, nella misura della loro attività agricola, agli attori e non a J__________ __________ quale semplice proprietario fondiario”, che costoro tuttavia “non hanno mai nemmeno richiesto il versamento dei pagamenti diretti sicché appare evidente come gli stessi non potevano essere percepiti dal locatore” e che se J__________ __________ “ha ricevuto dei pagamenti diretti, come dal medesimo effettivamente ammesso – quali esattamente e in che misura non è comunque dato sapere – essi non erano con ogni verosimiglianza legati ai terreni concessi alla controparte, ciò che gli attori non sono riusciti a provare”. Nella misura in cui i reclamanti sostengono che “grazie al contratto di affitto agricolo il proprietario ha potuto ottenere il versamento dei sussidi agricoli senza doversi occupare direttamente della gestione dell'azienda” o che per le parti al contratto di affitto agricolo “la controprestazione dovuta al proprietario consisteva nell'attribuzione integrale dei sussidi versati per i beni immobili in questione” i reclamanti si limitano per finire a contrapporre la loro versione a quella del Pretore senza dimostrare che la conclusione di quest'ultimo sia errata.
8. Si aggiunga che il Pretore “anche volendo, per denegata ipotesi, ammettere che fra i precedenti proprietari fondiari e i qui attori un contratto di affitto agricolo possa essere stato concluso”, ha altresì accertato che l'uso gratuito nei confronti di CO 1 dei fondi in questione da parte degli attori era durato oltre 10 anni sicché “appare evidente che il volersi appellare al precedente contratto di affitto agricolo sarebbe in ogni caso chiaramente abusivo”. Ora, i reclamanti non si confrontano minimamente con la motivazione appena riassunta, foss'anche soltanto per criticarla siccome errata in fatto. Essi disattendono in tal modo il loro obbligo di discutere tutte le motivazioni alternative richiamate dall'autorità precedente (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii; sentenza 5A_700/2019 del 3 febbraio 2021 consid. 4.4), ciò che conduce all'inammissibilità del reclamo.
9. I reclamanti contestano infine la loro soccombenza e l'ammontare delle ripetibili accordate al convenuto. Relativamente alla prima domanda, per tacere del fatto che nel prospettare l'esistenza di un contratto hanno obbligato il proprietario a notificare loro prudenzialmente una disdetta, essi disconoscono che in caso di “non entrata in materia” (irricevibilità della domanda) le spese giudiziarie sono poste a carico dell'attore senza che il giudice possa scostarsi dal precetto dell'art. 106 cpv. 1 prima frase CPC e possa suddividerle secondo equità in base all'art. 107 lett. b o lett. f CPC (I CCA sentenza inc. 11.2020.97 del 25 maggio 2021 consid. 5b con rinvio a Tappy in: Commentaire romand, CPC, 2ª edizione, n. 26 ad art. 106 CPC). Quanto alle ripetibili, il Pretore, preso atto della nota professionale prodotta con il memoriale conclusivo dal patrocinatore di CO 1, l'ha sostanzialmente tassata riducendo il dispendio orario esposto poiché eccessivo e stralciando determinate prestazioni poiché non direttamente attinenti né indispensabili al procedimento. Limitandosi a definire l'ammontare delle ripetibili “eccessivo e sproporzionato” o “contrario alle relative disposizioni dl regolamento cantonale” i reclamanti non sostanziano alcun eccesso o abuso del potere di apprezzamento che il primo giudice gode in materia di spese giudiziarie. Ne segue che il reclamo vede la sua sorte segnata.
10. Le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone questione di ripetibili, il convenuto non essendo stato chiamato a formulare osservazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di fr. 200.– sono poste a carico dei reclamanti.
3. Notificazione a:
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– avv. ; – avv. .
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.