Incarto n.
16.2021.30

Lugano

9 giugno 2022/jh                                         

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 9 luglio 2021 presentato dalla

 

 

RE 1

(ora patrocinata dagli avvocati PA 1

 o)

 

 

contro la decisione emessa l'8 giugno 2021 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa SE.2020.374 (lavoro) promossa nei suoi confronti con petizione del 2 dicembre 2020 da

 

 

 

 CO 1 

(rappresentato dall'RA 1 ),

 

 

 

 

 

Ritenuto

                                     

in fatto:                   A.   Il 4 ottobre 2016 la società RE 1, editrice tra l'altro di alcune riviste per consumatori, ha assunto CO 1 e __________ H__________ __________ come “giornalisti praticanti e allievi della scuola di giornalismo da essa gestita” per la durata di un anno dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017. I contratti di lavoro prevedevano un salario mensile netto di fr. 200.– fino al 31 marzo 2017, aumentato poi a fr. 300.–, un'indennità per i pasti fuori casa di fr. 200.– e un abbonamento per i mezzi pubblici.      

 

                                  B.   I due aspiranti giornalisti hanno cominciato a lavorare, in seguito ad accordi intercorsi tra RE 1 e la società __________, presso quest'ultima inizialmente per 2 giorni e poi dal 1° gennaio 2017 a tempo pieno per un salario mensile netto di fr. 2800.– ciascuno. __________ versava tale stipendio a RE 1, che a sua volta retribuiva alle condizioni dei menzionati contratti del 4 ottobre 2016 CO 1 e __________ H__________ __________. Quest'ultimi hanno disdetto i contratti con RE 1 per il 30 aprile 2017, data in cui hanno concluso un contratto di lavoro in organico con __________ in qualità di praticanti con un salario annuo lordo di fr. 36 400.– ciascuno.

 

                                  C.   In seguito a una controversia sorta in merito alla titolarità del diritto a ricevere il salario versato da __________, l'8 giugno 2017 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha autorizzato quest'ultima a depositare nel senso dell'art. 168 CO fr. 24 800.– (fr. 3100.– primi 4 mesi del 2017 x 2) e dal mese di maggio 2017 fr. 5400.– (fr. 2700.– mensili x 2; inc. SO.2017.2011). Con sentenza unica del 5 giugno 2018 il medesimo Pretore ha poi parzialmente accolto le petizioni inoltrate da CO 1 e __________ H__________ __________ contro RE 1, accertando che ciascuno di loro aveva un credito di fr. 14 000.– nei confronti della convenuta e ha liberato in loro favore dal deposito giudiziale complessivi fr. 27 000.–. La rimanenza dell'importo depositato (fr. 24 800.–) è invece stata liberata in favore di RE 1 poiché fino al 30 aprile 2017 quest'ultima era, quale unico partner contrattuale di __________, la creditrice della somma litigiosa. Egli ha invece ritenuto che, dopo aver disdetto il contratto con la convenuta ed essere stati assunti con un nuovo contratto da __________, gli attori avevano maturato un diritto al salario nei confronti di quest'ultima (inc. SE.2017.392/393). La seconda Camera civile del Tribunale di appello ha, con sentenza 27 settembre 2019, respinto nella misura in cui era ricevibile l'appello presentato da RE 1 (inc. 12.2018.97). Un ricorso di quest'ultima del 7 novembre 2019 è stato respinto dal Tribunale federale nella misura in cui era ammissibile con sentenza 4A_551/2019 del 18 dicembre 2019.

 

                                  D.   Il 7 ottobre 2020 CO 1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per un tentativo di conciliazione inteso a ottenere da RE 1il paga­men­to di fr. 8885.– più interessi al 5% dal 1° maggio 2017 a titolo di differenza salariale tra quanto versato da __________ alla convenuta tra gennaio e aprile 2017 e quanto da lui ricevuto dalla convenuta, così come il paga­mento dei relativi contributi alle assicurazioni sociali. All'udienza del 24 novembre 2020 il Segretario assessore, preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2020.547).

 

                                  E.   Con petizione del 2 dicembre 2020 CO 1 ha convenuto RE 1davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nelle sue osservazioni del 13 gennaio 2021 la convenuta ha proposto di respin­gere la petizione. Alle prime arringhe del 23 febbraio 2021 il Pretore ha congiunto la causa per l'istruttoria con quella promossa da __________ H__________ __________ contro la convenuta (inc. SE.2020.373). In tale occasione, le parti hanno confermato i rispettivi punti di vista e hanno notificato prove. Il 2 aprile 2021 il Pretore, dopo avere ammesso il richiamo dei carteggi relativi alle precedenti procedure tra le parti, ha respinto le altre prove e ha chiuso l'istruttoria. Le parti hanno rinunciato alle arringhe finali limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo allegato del 27 aprile 2021 l'attore ha ribadito le sue domande. La convenuta ha comunicato, il 21 aprile 2021, di rinunciare a presentare un memoriale conclusivo.

 

                                  F.   Statuendo con decisione dell'8 giugno 2021 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione obbligando RE 1 a versare ad CO 1 fr. 8885.– oltre interessi del 5% dal 1° maggio 2017. Non sono state preleva­te spese processuali mentre la convenuta è stata tenuta a rifondere all'attore fr. 800.– per ripetibili.

 

                                  G.   Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 luglio 2021 in cui chiede, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare il giudizio impugnato nel senso di dichiarare inammissibile la petizione o, quanto meno, di riformarlo nel senso di respingerla. Con decreto del 14 luglio 2021 il presidente di questa Camera ha respinto la richiesta di effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 13 settembre 2021 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata alla convenuta il 10 giugno 2021 (cfr. tracciamento dell'invio, n. 98.__________, agli atti). Il termine di reclamo è cominciato a decorrere così l'indomani e sarebbe scaduto sabato 10 luglio 2021, salvo protrarsi al lunedì successivo (art. 142 cpv. 3 CPC). Introdotto il 9 luglio 2021, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Al reclamo RE 1 allega, oltre a documenti che figurano già nel fascicolo trasmesso d'ufficio alla Camera, un estratto delle Direttive e i commenti relativi alla LC emessi dalla SECO (doc. I). Le Direttive LC in questione rappresentano una cosiddetta ordinanza amministrativa ed esplicitano l'interpretazione che l'autorità federale intende dare alla legge ai fini di un'applicazione uniforme e rispettosa della parità di trattamento. Esse non sono di per sé vincolanti per il giudice, quest'ultimo dovendo tenerne conto solo nella misura in cui consentono una corretta interpretazione delle disposizioni di legge, mentre se ne deve scostare in quanto non siano con esse compatibili (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-5181/2018 del 1° luglio 2020 consid. 4.4.2 e 5.2.3 con riferimenti). 

 

                                   3.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).                        

 

                                   4.   Nella decisione impugnata, il Pretore ha qualificato innanzitutto il contratto sottoscritto il 4 ottobre 2016 tra le parti quale contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 segg. CO, rilevando in particolare che quantunque l'attore fosse indicato quale “giornalista praticante e allievo della scuola di giornalismo”, tale contratto non prevedeva alcun obbligo formativo della convenuta nei suoi confronti, ciò che esclude il perfezionamento di un contratto di tirocinio (art. 344 e 344a CO) o di insegnamento. Egli ha poi accertato che nell'ambito del rapporto contrattuale tra le parti e “in virtù di un accordo tra RE 1 e __________”, dal 1° gennaio al 30 aprile 2017 l'attore aveva lavorato al 100% quale praticante presso __________, la quale per tale prestazione aveva versato a RE 1 fr. 2800.– mensili netti, oltre agli oneri sociali. Per questo periodo – ha proseguito il primo giudice – la convenuta aveva “di fatto” ceduto i servizi dell'attore a __________, che l'ha integrato nella sua organizzazione a livello personale, organizzativo, materiale e temporale. A suo avviso, ciò costituisce una fornitura di personale a prestito come previsto dall'art. 12 cpv. 1 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC), applicabile anche in caso di cessione occasionale di lavoratori a imprese acquisitrici e indipendentemente dalla necessità di un'autorizzazione.

 

                                         Premesso ciò, per il Pretore, “le parti non hanno concluso alcun accordo scritto relativo al prestito di CO 1 a __________, né tale eventualità era prevista dal contratto doc. B. Tantomeno vi è un accordo scritto che regoli il pagamento del salario durante tale periodo. Eventuali accordi orali o per atti concludenti tra le parti in causa a questo proposito sono pertanto nulli. Ma, soprattutto, considerata l'assenza di obblighi formativi di RE 1 nei confronti dell'attore che possano giustificare una diversa qualificazione giuridica dei rapporti contrattuali in esame, non vi è ragione per non applicare qui l'art. 19 cpv. 5 LC ed escludere dunque qualsiasi legittimo motivo di RE 1 di non riversare integralmente il salario versatole da __________ per la prestazione lavorativa effettuata dall'attore dal 1° gennaio al 30 aprile 2017”. In circostanze siffatte, il primo giudice ha ritenuto che per quel periodo l'attore aveva ma­turato nei confronti della convenuta un credito di fr. 11 200.– netti, corrispondenti a quanto pagato da __________ per le sue prestazioni (fr. 2800.– netti per 4 mesi). Tenuto conto che l'interessato aveva già ricevuto dalla convenuta per il medesimo periodo complessivi fr. 2315.–, l'attore vantava ancora un credito di fr. 8885.– netti. Il primo giudice ha inoltre ammesso gli interessi del 5% dal 1° maggio 2017, giorno successivo al termine del contratto di lavoro, negando tuttavia la richiesta di pagamento degli oneri sociali.

 

                                   5.   La reclamante eccepisce innanzitutto la violazione del principio ne bis in idem. A suo parere, il Pretore avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la petizione per mancanza del presupposto processuale dell'assenza di regiudicata, poiché sulla pretesa di fr. 8885.– fatta valere nella presente causa dall'attore si erano già espressi il Pretore e il Tribunale d'appello nell'ambito delle cause inc. SE.2017.392 e inc. 12.2018.97. Essa sostiene che con la decisione emessa il 5 giugno 2018 il Pretore era entrato “nel merito della domanda condannatoria presentata” dall'attore e aveva “già esaminato l'interezza della fattispecie”. A suo avviso, se l'attore non avesse accettato la reiezione della sua domanda condannatoria decisa dal Pretore, avrebbe dovuto aggravarsi contro tale decisione e chiedere anche il versamento dell'importo di fr. 24 800.– riferito al periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2017. Non avendo appellato la decisione di primo grado, l'attore non può riproporre la stessa domanda in questa sede. La reclamante fa notare altresì che la seconda Camera civile, andando oltre rispetto a quanto deciso dal Pretore, aveva stabilito che gli importi versatile da __________ per l'attività degli attori fino al 30 aprile 2017 erano di sua pertinenza.

 

                                         a)   Ci si può chiedere se, come sostiene la resistente, questa eccezione, sollevata soltanto in questa sede, non offenda il principio della buona fede processuale (art. 52 CPC) in virtù del quale una parte non può attendere l'emissione del giudizio per formulare censure d'ordine che avrebbe potuto opporre precedentemente. Il quesito può nondimeno rimanere indeciso, poiché l'eccezione – come si vedrà in appresso – quand'anche fosse ammissibile non gioverebbe alla reclamante.

 

                                         b)   Secondo l'art. 59 CPC il giudice entra nel merito di un'azione o istanza se sono dati i presupposti processuali (cpv. 1), tra cui segnatamente figura l'assenza di regiudicata (cpv. 2 lett. e). Il giudice non può entrare nel merito di un'azione se una pretesa identica fondata sui medesimi fatti è già stata decisa tra le stes­se parti con sentenza passata in giudicato. Solo il dispositivo di una decisione beneficia della cosa giudicata (DTF 146 III 257 consid. 2.1.3) ancorché sia a volte necessario determinarne la portata dai considerandi. L'autorità di cosa giudicata si estende a tutti i fatti già esistenti al momento della prima sentenza, compresi quelli di cui il Giudice non ha potuto tenere conto, perché non sono stati allegati in maniera corretta e tempestiva, o poiché non erano ancora noti alle parti (sentenza del Tribunale federale 4A_306/2017 del 16 ottobre 2017 consid. 4.1 in: SJ 2018 pag. 97 e 4A_224/2017 del 27 giugno 2017 consid.  2.3.1 in: RSPC 2018 pag. 40). Quanto all'identità delle pretese (o dell'oggetto), essa è data, a prescindere dalla formulazione precisa delle conclusioni di causa, anche qualora la nuova domanda sia inclusa in quella già decisa, ne costituisca il suo contrario oppure si ponga a titolo pregiudiziale mentre nel primo processo essa costituiva il quesito principale. In particolare, nell'ambito delle azioni di accertamento, il giudizio che accerta a titolo principale l'esistenza di un determinato rapporto giuridico vincola i tribunali chiamati in seguito a pronunciarsi sull'esistenza di tale rapporto in via pregiudiziale (sentenza del Tribunale federale 4A_258/2016 dell'8 agosto 2016 consid. 3.3 con rinvii).

 

                                         c)  Nella petizione da lui promossa il 3 novembre 2017 CO 1 ha chiesto la condanna di RE 1 “a pagare fr. 27 900.– lordi” e di liberare in suo favore “il deposito giudiziale per l'importo di fr. 27 900.– lordi”. Statuendo con sentenza unica del 5 giugno 2018 anche sulla causa promossa da __________ H__________ __________, il Pretore ha considerato queste domandecontradditorie”, gli attori postulando dapprima la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27 900.– mentre in seguito chiedendo la liberazione in loro favore per il medesimo importo del deposito giudiziale effettuato da __________, “ciò che presume dapprima un accertamento di un loro credito nei confronti della stessa __________ e che esclude un ulteriore versamento del medesimo importo anche da parte della convenuta”. Premesso ciò, egli ha ritenuto che “nonostante l'erronea formulazione del punto 1 dei rispettivi petitum” l'azione non era tesa alla condanna della convenuta al pagamento dell'importo indicato, bensì tendeva all'accertamento del loro credito salariale nei confronti di __________, in modo da ottenere la liberazione dell'importo da questa depositato presso la Pretura” (decisione, consid. 8). Il Pretore ha poi stabilito che dal 1° maggio al 30 settembre 2017 ciascun attore aveva maturato un credito salariale di fr. 14 000.– nei confronti di __________ per cui il deposito giudiziale, relativo a questo periodo, andava liberato a loro favore per fr. 13 500.– ciascuno (consid. 11,12 e 13). Per il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2017 egli ha accertato che era stata RE 1 l'unica partner contrattuale di __________ per cui il deposito giudiziale, relativo a questo periodo, di fr. 24 800.– andava liberato a suo favore (consid. 10 e 13). In definitiva il Pretore ha accertato l'esistenza di un credito di fr. 14 000.– lordi di ciascun attore nei confronti di __________ (dispositivi n. 1§ e 2§), ha liberato il deposito giudiziale in ragione di fr. 13 500.– a favore di ciascun attore (dispositivi n. 1§§ e 2§§) e di fr. 24 800.– a favore della convenuta (dispositivo n. 3).

 

                                         d)  Con la petizione del 2 dicembre 2020 CO 1 ha postulato la condanna di RE 1 a versargli fr. 8885.– netti oltre interessi al 5% dal 1° maggio 2017 (domanda n. 1) quale di differenza salariale tra quanto __________ ha versato a RE 1 per il lavoro da lui prestato nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2017 e quanto RE 1 gli ha riversato, così come al versamento dei contributi sociali (domanda n. 2). La pretesa è stata così specificata:

 

Netto versato da RE 1

Salario

Pasti

Arcobaleno

Netto versato da __________ a RE 1

Differenza

gennaio

200.–

200.–

153.75

2800.–

2246.25

febbraio

200.–

200.–

153.75

2800.–

2246.25

marzo

200.–

200.–

153.75

2800.–

2246.25

aprile

300.–

200.–

153.75

2800.–

2146.25

Totale

2315.–

11 200.–

8885.–

 

                                         e)   Ora, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, con decisione del 5 giugno 2018 il Pretore non ha deciso nessuna domanda condannatoria nei confronti dalla convenuta. Il primo giudice, come si è detto (cfr. sopra consid. c), interpretando le domande degli attori, ha stabilito che le loro azioni non fossero volte alla condanna della convenuta al pagamento di fr. 27 900.– ma all'accertamento della titolarità del diritto di ricevere gli importi depositati giudizialmente da __________ e del conseguente diritto a ottenerne la liberazione in loro favore. Per di più, in tale decisione il Pretore, dopo avere accertato che l'importo di fr. 24 800.– depositato da __________ per i mesi da gennaio ad aprile 2017 doveva essere liberato in favore della convenuta, ha rilevato di non potere approfondire in quella sede la questione di “sapere se, ed eventualmente in che misura, la convenuta debba riversare tale importo agli attori; […] trattandosi di una pretesa nei confronti della convenuta stessa, non di __________, e dunque estranea al presente 'Prätendentenstreit' (consid. 10).                         

                                               Né si può dire che il Tribunale d'appello si sia pronunciato, con la sentenza del 27 settembre 2019, su una domanda condannatoria nei confronti della convenuta. Diversamente dall'opinione della reclamante, nemmeno dalla frase “la questione della titolarità dell'importo trattenuto per il lavoro fornito fino al 30 aprile 2017 non è contestata sicché non è necessario valutare l'esistenza di un eventuale vizio del contratto tra le due società per errore essenziale (art. 23 seg. CO)” non si può dedurre che quella Camera si sia espressa sul diritto degli attori a vedersi riversare dalla convenuta gli importi versatile da __________ per le loro prestazioni fino ad aprile 2017. Letta nel suo contesto, da tale affermazione si evince che in appello il diritto della convenuta agli importi depositati giudizialmente da __________ per le prestazioni fornite dagli attori da gennaio ad aprile 2017 non era litigioso ed era quindi superfluo esaminare la validità del contratto concluso tra la convenuta e __________. Ne discende che l'eccezione va respinta. Su questo punto il reclamo risulta perciò destinato all'insuccesso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

                                   6.   La reclamante rimprovera al Pretore di avere ritenuto applicabile alla fattispecie la legge sul collocamento e il personale a prestito (LC) e dedotto dall'art. 19 cpv. 5 di questa legge un suo obbligo “di riversare integralmente il salario versatole da __________ per la prestazione lavorativa effettuata da CO 1 dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2017”. Essa eccepisce anzitutto la violazione del suo diritto di essere sentita perché “si vede confrontata a dover prendere posizione sull'affermazione pretorile secondo cui al caso concreto si applicherebbe la LC, senza tuttavia che il Pretore abbia fornito delle chiare e univoche spiegazioni circa le ragioni per cui tali norme sarebbero applicabili, ossia quali condizioni della legge sarebbero date nel caso concreto”.

 

                                         Nella fattispecie, come si è detto, il Pretore ha accertato che la convenuta aveva “ceduto i servizi dell'attore a __________, che l'ha integrato nella sua organizzazione a livello personale, organizzativo e temporale”, ciò che realizza un'attività di fornitura di personale a prestito ai sensi degli art. 12 cpv. 1 LC e 26 OC. Premesso ciò, egli ha tuttavia appurato che le parti, diversamente da quanto disposto dall'art. 19 cpv. 1 LC, non avevano concluso un accordo scritto che regolava il prestito dell'attore a __________ né il salario durante questo periodo. Tale motivazione permette di capire senza equivoci per quali ragioni il Pretore ha ritenuto applicabile la legge sul collocamento al caso concreto. Che poi l'argomentazione sull'applicabilità della LC non aggradi o dispiaccia a RE 1 ancora non significa che quest'ultima non fosse in grado di apprezzarne la portata e fare valere tutte le sue argomentazioni, così come essa ha del resto fatto.

 

                                   7.   La reclamante ritiene che contrariamente all'accertamento pretorile, le norme della legge sul collocamento non sono applicabili nel caso concreto perché essa non ha ceduto i servizi di CO 1 a __________ ma ha consentito al praticante di svolgere uno stage formativo presso quest'ultima. Essa sostiene inoltre che l'impresa acquisitrice, in concreto __________, non aveva alcun potere direttivo su CO 1 ritenuto che quest'ultimo, in ogni momento, aveva la facoltà di cessare senza preavviso il praticantato presso __________ e tornare a scuola senza alcuna modifica del salario. Ciò che escluderebbe l'applicabilità della legge in questione. A suo parere, inoltre, l'attività dell'attore non rientra in nessuna delle categorie di fornitura di personale a prestito previste dall'art. 27 OC, ciò che esclude, una volta di più, il fatto di avere svolto un'attività di fornitura di personale a prestito soggetta alla LC.

 

                                         a)   Per l'art. 26 cpv. 1 dell'Ordinanza sul collocamento e il prestito di personale (OC; RS 823.111), combinato con l'art. 12 cpv. 1 della Legge federale sul collocamento e il personale a prestito (LC; RS 823.11), si considera un prestatore colui che cede i servizi di un lavoratore a un'impresa acquisitrice accordandole per l'essenziale il potere di impartire istruzioni al lavoratore. È possibile altresì concludere che vi sia un'attività di fornitura di personale a prestito segnatamente se il lavoratore è coinvolto nell'organizzazione dell'impresa acquisitrice a livello personale, organizzativo, materiale e temporale (art. 26 cpv. 2 lett. a OC). L'art. 27 cpv. 1 OC prevede che la fornitura di personale a prestito comprende il lavoro temporaneo, il lavoro a prestito e la cessione occasionale di lavoratori a imprese acquisitrici. Per l'art. 27 cpv. 4 OC è considerata occasionale la cessione di lavoratori se lo scopo del contratto di lavoro concluso fra il datore di lavoro e il lavoratore consiste essenzialmente nel porre il lavoratore sotto gli ordini del datore di lavoro (lett. a), i servizi del datore di lavoro sono ceduti solo eccezionalmente a un'impresa acquisitrice (lett. b) e la durata del contratto di lavoro è indipendente da eventuali impieghi presso imprese acquisitrici (lett. c). Infine, secondo l'art. 29 OC fornisce professionalmente personale a prestito chi cede i servizi di lavoratori a imprese acquisitrici in modo regolare e con l'intenzione di conseguire un profitto.

 

                                         b)   La questione di sapere se un servizio debba essere qualificato come fornitura di personale o fornitura di servizi di altro genere a terzi, dipende dalle circostanze del caso concreto, sulla base del contenuto del contratto, della descrizione dell'attività prevista e dell'attività svolta presso l'impresa acquisitrice (sentenza del Tribunale federale 2C_470/2020 del 22 dicembre 2021 consid. 3.3.3 con rinvii). Le direttive e i commenti sulla legge sul collocamento emanate dalla Segreteria di Stato per l'economia (SECO) possono fungere da strumenti ausiliari per procedere a una tale determinazione (sentenza del Tribunale federale 2C_132/2018 del 2 novembre 2018 consid. 4.1). Il potere conferito all'impresa acquisitrice di impartire istruzioni al lavoratore è l'elemento fondamentale del prestito del personale (sentenza del Tribunale federale 2C_470/2020 del 22 dicembre 2021 consid. 3.3.2). Tale diritto si considera ceduto o attribuito quando l'impresa acquisitrice istruisce in loco il lavoratore sul tipo e l'entità del lavoro da svolgere e gli mette a disposizione gli strumenti di lavoro necessari. In questo caso, all'impresa acquisitrice compete il diritto di stabilire direttive generali al lavoratore, che altrimenti competono al datore di lavoro in applicazione dell'art. 321d CO (sentenza del Tribunale federale 2C_132/2018 del 2 novembre 2018 consid. 4.3.3).

 

                                         c)   Nella fattispecie, il contratto di lavoro del 4 ottobre 2016 (doc. B) prevedeva la durata (dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017: clausola 1), i compiti (giornalista praticante e allievo della scuola di giornalismo da essa gestita così come che i compiti del collaboratore vengono definiti dal datore di lavoro: clausola n. 2), il tempo di lavoro e malattia (clausola n. 3), le vacanze e i giorni festivi (clausola n. 4), la retribuzione (fr. 200.– mensili netti fino al 31 marzo 2017, aumentati in seguito a fr. 300.– mensili netti, oltre a un'indennità per i pasti fuori casa di fr. 200.– e un abbonamento per i mezzi pubblici, le parti rinunciando alle trattenute fino a fr. 2300.– annui: clausola n. 5), i termini di disdetta (clausola n. 10) e le modifiche contrattuali (per iscritto: clausola n. 11).

                                              

                                         d)   La reclamante rimprovera al primo giudice di avere negato che contrattualmente essa non si era assunta nessun obbligo formativo nei confronti dell'attore. Essa, dopo avere ammesso che il contratto in effetti non preveda “un chiaro obbligo di formazione”, adduce che “è insito nella scuola stessa, che dispone di insegnanti, l'obiettivo di far apprendere agli allievi il mestiere di giornalista”. Ora, è possibile che la volontà delle parti fosse anche quella di impartire e ricevere una certa formazione come giornalista, tant'è che per lo stesso attore “oggi la tua [di RE 1] scuola di giornalismo può vantare i primi due allievi assunti da __________” (doc. 7). E un accordo del genere potrebbe configurare un contratto di stage (o di praticantato) non definito dalla legge. Dandosi una remunerazione che costituisce una controprestazione da parte del praticante come in concreto, lo stage deve essere qualificato come contratto di lavoro (cfr. Portmann/Rudolph in: Basler Kommentar, OR I, 7ª edizione, n. 17 ad art. 344; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 2019, pag. 45 segg.; Aubert in: Commentaire Romand, Code des Obligations I, 3ª edizione, n. 19 ad art. 344; Rehbinder/Stöckli in: Berner Kommentar, 2014, n. 2 ad art. 344 CO).

 

                                               Premesso ciò, che la legge sul collocamento e il personale a prestito non si applichi a meri stage formativi è quindi possibile. Nel caso in esame, tuttavia, non va trascurato che oltre all'attività svolta da CO 1 presso __________, RE 1 ha percepito da __________, la quale non aveva alcun vincolo contrattuale con CO 1, un corrispettivo per il fatto che il proprio dipendente svolgeva la sua attività presso quell'azienda. Venutosi così a creare un rapporto triangolare, a ragione il Pretore ha esaminato se tale situazione potesse sottostare alla legge sul collocamento e il prestito di personale.

 

                                         e)   La reclamante critica il primo giudice per non avere considerato l'esistenza di un'intesa tra tutte le parti secondo cui presso __________ l'attore avrebbe dovuto svolgere, senza variazione di salario, un semplice periodo di pratica professionale per la durata che desiderava, potendo in ogni momento cessare lo stage formativo e tornare alla sua scuola. Ciò, a suo avviso risulta dal messaggio di posta elettronica dell'11 gennaio 2017 inviatale da CO 1 e __________ H__________ __________ (doc. 7) in cui i due erano al corrente e d'accordo sul fatto che la retribuzione da loro percepita durante la pratica professionale presso terzi sarebbe andata a compensare i costi della scuola. Ora, è possibile che l'attore fosse inizialmente d'accordo di continuare a percepire il salario contrattualmente pattuito con la convenuta. Resta il fatto che quand'anche le parti si fossero accordate su un contributo che la convenuta avrebbe potuto trattenere dal salario riconosciuto ai suoi allievi da altri datori di lavoro, tale accordo è nullo (art. 19 cpv. 5 LC). Sulla questione salariale si ritornerà in appresso (sotto consid. h).

 

                                         f)    La reclamante sostiene che la LC non è applicabile al caso concreto poiché “l'impresa acquisitrice (__________) non aveva alcun potere direttivo su CO 1 ritenuto che quest'ultimo, in ogni momento, aveva la facoltà di cessare senza preavviso il praticantato presso __________ e tornare a scuola senza alcuna modifica del salario”. L'argomentazione non può essere seguita, già per il fatto che l'interessata nemmeno pretende che dal 1° gennaio al 30 aprile 2017 fosse lei a impartire ad CO 1 ordini sul modo in cui andava eseguito il lavoro, fissargli gli orari di lavoro o a mettergli a disposizione gli strumenti necessari per svolgere l'attività presso __________. Che il lavoratore avesse la facoltà in ogni momento di cessare senza preavviso il praticantato presso __________ e tornare a scuola, circostanza che non trova alcun riscontro, non è peraltro un criterio per determinare se si è in presenza di una fornitura di personale a prestito.

 

                                         g)   Secondo la reclamante, la prestazione fornita dell'attore non rientra in nessuna delle forme di fornitura di personale a prestito previste dall'art. 27 OC. Ora, si può ammettere che l'attore non era stato assunto dalla convenuta con l'unico o con il principale scopo di essere impiegato presso un'impresa acquisitrice ciò che escluderebbe il “lavoro temporaneo” o quello “a prestito” (art. 27 cpv. 2 e 3 OC). Egli era stato assunto per essere occupato direttamente dalla convenuta senza che il contratto menzionasse la possibilità di svolgere l'attività di giornalista praticante presso terzi (art. 27 cpv. 4 OC). Premesso ciò, CO 1 ha esercitato la sua attività lavorativa per __________ allorquando era sotto contratto con la convenuta, di modo che all'atto pratico quest'ultima ha ceduto i servizi della sua dipendente a un'altra azienda dietro versamento di un corrispettivo. La conclusione del Pretore di ritenere che ciò configura una fornitura di personale resiste pertanto alla critica.

                                                

                                         h)   La reclamante rimprovera al Pretore di essersi contraddetto “nella misura in cui da un lato, dichiara che il rapporto contrattuale tra lei e __________ sarebbe riconducibile al personale a prestito, dall'altro lato riconosce tuttavia che il contratto di fornitura a prestito prevede la forma scritta, ciò che nel caso in esame non è stato il caso”. Ora, l'art. 19 LC dispone che il contratto di lavoro tra il prestatore e il lavoratore deve essere di regola concluso per scritto (cpv. 1) e che deve regolare tutta una serie di punti (cpv. 2). Se i requisiti di forma o contenuto non sono adempiuti, si applicano le usuali condizioni di lavoro locali e professionali o le disposizioni legali, eccetto che siano state pattuite oralmente condizioni di lavoro più favorevoli per il lavoratore (cpv. 3).  

 

                                               Richiesta nei contratti di lavoro conclusi esclusivamente o principalmente a scopo di fornire il lavoratore a prestito a imprese terze, la forma scritta non è lo è invero nei contratti di lavoro conclusi con un lavoratore i cui servizi sono ceduti dal datore di lavoro solo a titolo occasionale (Matile/Zilla, Travail temporaire, Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de services [art. 12-39 LSE], Zurigo 2010, pag. 107). Premesso ciò, come si è detto in precedenza, è pacifico che l'attore, vincolato contrattualmente alla convenuta, aveva necessariamente acconsentito di eseguire le sue prestazioni per __________ (art. 333 cpv. 4 CO). È possibile, come sostiene la reclamante, che nei primi mesi di collaborazione per __________, limitata a 2 giorni settimanali, l'aspirante giornalista potesse essere d'accordo con la retribuzione prevista nel contratto del 4 ottobre 2016. La datrice di lavoro non può tuttavia revocare in dubbio che, per sua stessa ammissione, dal 1° gennaio 2017 le circostanze erano oggettivamente mutate al punto che non vi era più un equilibrio delle prestazioni reciproche. In effetti contrattualmente l'aspirante giornalista poteva “scegliere liberamente se lavorare o andare a scuola”, si trattava “di un lavoro volontario, non vi era alcun obbligo di produrre alcun contenuto”, gli allievi potevano esercitarsi a scrivere articoli destinati alla carta straccia oppure realizzare video che non hanno alcun valore commerciale(osservazioni del 13 gennaio 2021, pag. 2). Si tratta indubbiamente di prestazioni completamente diverse da un impiego al 100% come quello che l'attore ha svolto dal 1° gennaio 2017 per __________. Detto altrimenti, se per l'attività svolta per la convenuta l'aspetto formativo poteva risultare preminente, ragione per cui un salario come quello pattuito contrattualmente il 4 ottobre 2016 poteva apparire adeguato, con il prestito a __________, l'aspetto lavorativo diventava preponderante, nemmeno la reclamante pretendendo che quanto prodotto dall'aspirante giornalista non fosse utilizzato dall'emittente televisiva, donde la necessità di prevedere un salario adeguato.

 

                                               In circostanze siffatte, per determinare il salario dovuto al lavoratore occorre far capo alle usuali condizioni di lavoro locali e professionali, o le disposizioni legali, eccetto che siano state pattuite oralmente condizioni di lavoro più favorevoli per il lavoratore (art. 19 cpv. 3 LC). Esclusa quest'ultima evenienza e preso atto che per giornalisti non vi è un contratto collettivo di lavoro dichiarato di obbligatorietà generale, dagli atti risulta che l'importo di fr. 2800.– mensili lordi corrisponde al salario “di mercato per praticanti” riconosciuto da __________ (doc. C). Si tratta senz'altro di un salario adeguato ove appena si pensi che i sindacati Impressum e Syndicom consigliavano, per il 2016, un salario minimo per stagisti giornalisti nel Canton Ticino di fr. 3296.– mensili per il primo semestre (indicazioni in: https://www.impressum.ch/it/il-mio-diritto/indicazioni-e-suggerimenti-salariali-2016?L=2). Ne segue che la rivendicazione salariale dell'attore non può dirsi abusiva ragione per cui la decisione del Pretore resiste alla critica. Il reclamo, che non ha evidenziato un accertamento manifestamente errato dei fatti né un'errata applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto.

 

                                   8.   La procedura nelle controversie fondate sul diritto del lavoro, così come quelle sulla legge del 6 ottobre 1989 sul collocamen­to fino a un valore di fr. 30 000.– è gratuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà processuali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte un'equa indennità per ripetibili, quantunque sia rappresentato da un sindacato (art. 68 cpv. 2 lett. d CPC e 12 cpv. 1 lett. b LACPC; cfr. CCR, sentenza inc. 16.2018.39 del 28 novembre 2019 consid. 7 con riferimenti). L'ammontare della stessa tiene conto che il memoriale di osservazioni allestito dal sindacato è identico a quello presentato per la causa parallela tra la convenuta e __________ H__________ __________ (16.2021.29).

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte fr. 300.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– avvocati prof.   e   ;

– .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.