Incarto n.
16.2021.34

Lugano

13 settembre 2022/bs                                    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 9 settembre 2021 presentato dalla

 

 

RE 1

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro la decisione emessa il 12 agosto 2021 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa SE.2019.350 (contratto di assicurazione) promossa con petizione del 10 ottobre 2019 da

 

 

 

 CO 1 

(patrocinato dall'avv.  PA 2 ),

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   L'11 aprile 2016 la compagnia d'assicurazioni RE 1 e CO 1 hanno concluso un contratto di assicurazione responsabilità civile, casco totale e protezione occupanti per il veicolo Mercedes-Benz CLS 350 BlueTEC 9G-Tronic, valido dal 18 marzo 2016 al 31 dicembre 2021 (polizza n. __________06). Il 20 ottobre 2016 le parti hanno modificato il contratto nel senso che nella copertura assicurativa è stata inclusa anche una Mercedes-Benz E 300.

 

                                  B.   Il 13 novembre 2017 la compagnia d'assicurazioni ha chiesto all'assicurato di pagarle il premio per l'anno 2018 di fr. 2376.90 entro il 1° gennaio 2018. Tale importo non è stato pagato. Il 5 febbraio 2018 la RE 1, su richiesta di CO 1, ha escluso dalla copertura assicurativa, con effetto retroattivo dal 31 gennaio 2018, la Mercedes-Benz E 300, e per la sola automobile Mercedes-Benz CLS 350 BlueTEC 9G-Tronic ha fissato il premio in fr. 2456.30, ciò che ha comportato l'invio all'assicurato di una richiesta di pagamento, entro l'8 marzo 2018, di ulteriori fr. 73.10. Preso atto che il premio era rimasto insoluto, la compagnia d'assicurazioni ne ha sollecitato il pagamento.

 

                                  C.   Su richiesta di CO 1, accortosi di un errore nell'indicazione sul contratto del veicolo assicurato, la RE 1 ha modificato il 13 marzo 2018, con effetto dal 31 gennaio precedente, la polizza indicando quale veicolo assicurato una Mercedes-Benz S 350 L BlueTEC 7G-Tronic, fissando per quell'anno un premio di fr. 2372.50. Lo stesso giorno

                                         la compagnia d'assicurazioni ha avvisato l'assicurato del cambiamento in questione con l'avvertenza che non sarebbe stato possibile bloccare i richiami di pagamento già emessi.

 

                                  D.   Il 15 marzo 2018 la RE 1, mediante lettera raccomandata, ha trasmesso a CO 1 una diffida di pagamento per il premio di fr. 2376.90 oltre a fr. 30.– di spese, informandolo in particolare che in caso di mancato pagamento di complessivi fr. 2406.90 entro 14 giorni dall'invio della diffida la copertura assicurativa sarebbe stata sospesa, che il premio doveva essere pagato anche qualora vi fossero delle trattative per modificare l'attuale contratto e che eventuali differenze di premio avrebbero dato luogo a un conteggio correttivo. Il 18 marzo 2018 la compagnia d'assicurazioni ha inviato all'assicurato un conteggio correttivo con un saldo in proprio favore di fr. 2423.30. Il 4 aprile 2018 l'assicurato ha chiesto alla compagnia d'assicurazioni di inviargli una copia della diffida e l'indomani ha ordinato alla propria banca di effettuare a favore dell'assicurazione un bonifico di fr. 2423.30, il quale è stato eseguito il 9 aprile successivo.

 

                                  E.   Nel frattempo, il 6 aprile 2018, CO 1, alla guida della propria Mercedes-Benz S 350 L BlueTEC 7G-Tronic, è incorso in un incidente della circolazione che ha coinvolto un'altra vettura, danneggiandola. Il 13 aprile 2018 la RE 1 ha informato CO 1 che dandosi una sua responsabilità nell'incidente avrebbe sì tacitato le pretese dell'altro conducente, ma che alla luce del mancato pagamento del premio entro la scadenza del termine di diffida, la sua copertura assicurativa era rimasta sospesa dal 30 marzo al 9 aprile 2018 ragione per cui essa, oltre a richiedergli di rimborsare quanto versato all'altro conducente, non avrebbe riconosciuto nessun risarcimento per i danni subìti alla sua vettura.

 

                                  F.   Il 16 aprile 2019 CO 1 si è rivolto al Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per un tentativo di conciliazione inteso a ottenere dalla RE 1 il paga­men­to di fr. 7268.53 più interessi al 5% dal 6 aprile 2018 quale indennizzo dei danni subìti al suo veicolo. Preso atto dell'impossibilità di conciliare le parti, l'11 giugno 2019 il Segretario assessore ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.2019.261).

 

                                  G.   Con petizione non motivata del 10 ottobre 2019 CO 1 ha convenuto la RE 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere quanto postulato in sede conciliativa. Nella sua risposta del 19 dicembre 2019 la convenuta ha proposto di respingere la petizione e ha chiesto in via riconvenzionale di condannare l'attore a rifonderle fr. 4873.30 più interessi del 5% dal 28 maggio 2018 corrispondenti al risarcimento da lei versato all'altro conducente. Con replica e risposta riconvenzionale del 23 gennaio 2020 l'attore ha confermato la sua domanda e ha avversato la domanda riconvenzionale. Mediante duplica e replica riconvenzionale del 21 febbraio 2020 la convenuta ha reiterato le sue domande. Altrettanto ha fatto l'attore in una duplica riconvenzionale del 24 marzo 2020. Il 19 giugno 2020 il Pretore ha deciso limitare il procedimento alla questione di sapere se al momento del sinistro sussisteva una copertura assicurativa. In allegati conclusivi del 10 e del 24 luglio 2020 le parti hanno riaffermato le rispettive posizioni.

 

                                  H.   Statuen­do con decisione del 12 agosto 2021 il Pretore ha accertato che al momento dell'incidente della circolazione del 6 aprile 2018 sussisteva la copertura assicurativa. Le spese giudiziarie sono state rinviate alla decisione finale.

 

                                    I.   Contro la decisione appena citata, la RE 1 è insorta a questa Camera con un re­clamo del 9 settembre 2021 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e riformarlo nel senso di accertare che il 6 aprile 2018 la copertura assicurativa era sospesa. Nelle sue osservazioni del 29 ottobre 2021 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Il Pretore ha deciso, in applicazione dell'art. 125 lett. a CPC, di circoscrivere il processo alla questione di sapere se al momento dell'in­cidente della circolazione del 6 aprile 2018 sussisteva una copertura assicurativa. Ora, le decisioni che un giudice prende, dopo avere limitato il processo “a singole questioni o conclusioni” in virtù del­l'art. 125 lett. a CPC, sono incidentali, poiché non pongono termine al processo, ma potrebbero mettere fine al medesimo – almeno in parte – nel caso in cui l'autorità giudiziaria superiore capovolgesse su ricorso la decisione del primo giudice. Le decisioni incidentali sono impugnabili con reclamo, come le decisioni finali, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 237 cpv. 2 CPC in relazione con l'art. 319 lett. a CPC e l'art. 308 cpv. 2 CPC), sempre che si tratti di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–. Ciò che è il caso in concreto. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, la decisione impugnata è stata notificata al patrocinatore della convenuta il 16 agosto 2021 (cfr. tracciamento dell'invio, n. __________, agli atti). Introdotto il 9 settembre 2021 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore, riassunti i principi che reggono la ricezione di una diffida ai sensi dell'art. 20 della Legge sul contratto d'assicurazioni, ha accertato che il plico raccomandato contenente la diffida di pagamento del premio inviato dall'assicurazione non era stato ritirato dall'assicurato, assente all'estero, ed è ritornato alla mittente il 26 marzo successivo. Per il primo giudice, la convenuta, cui incombeva l'onere probatorio, non aveva dimostrato che l'assicurato avesse ricevuto la diffida in questione e che quindi la copertura assicurativa fosse stata validamente sospesa, ciò che non le permetteva di liberarsi dai suoi obblighi contrattuali verso l'assicurato. Il Pretore ha poi accertato che su richiesta dell'attore, il 4 aprile 2018, la convenuta gli ha trasmesso una copia della diffida e che il giorno successivo l'assicurato ha ordinato alla propria banca di bonificare all'assicuratore fr. 2423.30, importo equivalente al conteggio del 18 marzo 2018 che includeva anche le spese della diffida, poi eseguito il 9 aprile 2018. In definitiva, per il primo giudice, al momento dell'incidente della circolazione, avvenuto il 6 aprile 2018, l'attore disponeva di una copertura assicurativa.

 

                                   4.   La reclamante rimprovera al Pretore di non aver considerato l'insieme dei fatti emersi dall'istruttoria e in particolare la circostanza che l'attore sapeva “perfettamente”, poiché spiegatogli dal suo consulente assicurativo, che il mancato pagamento del premio avrebbe potuto comportare l'invio di una diffida e la successiva sospensione della sua polizza assicurativa. A suo avviso, l'assicurato, al corrente di essere in grave ritardo con il pagamento del premio, doveva aspettarsi di ricevere una diffida e avrebbe perciò dovuto organizzarsi per ricevere la corrispondenza. Essa lamenta poi che il primo giudice non ha considerato che il termine di quattordici giorni per provvedere al pagamento previsto dall'art. 20 LCA decorre dall'invio della diffida, giacché al proposito si applica la teoria della ricezione assoluta. E nel caso in esame, essa soggiunge, il fatto che il plico raccomandato contenente la diffida le sia stato ritornato poiché non ritirato, non significa che l'avviso di ritiro non sia stato depositato correttamente nella cassetta delle lettere dell'assicurato.

 

                                         a)   Secondo l'art. 20 cpv. 1 della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA; RS 221.229.1), nella versione applicabile fino al 31 dicembre 2021, se il premio non è pagato alla scadenza o entro il termine di rispetto concesso dal contratto, il debitore dev'essere diffidato per iscritto a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze della mora, ad effettuarne il pagamento entro quattordici giorni dall'invio della diffida. Se la diffida rimane senza effetto l'obbligazione dell'assicuratore è sospesa a datare dalla scadenza del termine di diffida (art. 20 cpv. 3 LCA). La sospensione della copertura assicurativa, prevista dalla legge, tiene conto delle peculiarità dell'assicurazione: la riscossione legale del premio non è compatibile con la natura dell'attività dell'assicuratore, che deve poter contare sul pagamento puntuale dei premi (DTF 128 III 189 consid. 2c). Essa permane fino al pagamento completo del premio, oltre a eventuali accessori (DTF 112 II 463; 103 II 204; analogamente: TCA sentenza inc. 36.2020.26 del 6 luglio 2020 consid. 2.4).

 

                                         b)   Come ricordato anche dal Pretore, la comunicazione della diffida con assegnazione del termine di 14 giorni ai sensi dell'art. 20 cpv. 1 LCA soggiace alla cosiddetta teoria della ricezione assoluta, secondo la quale una manifestazione di volontà produce i suoi effetti dal momento in cui la stessa entra nella sfera d'influenza del destinatario, in modo che questi sia in grado di prenderne conoscenza organizzando i propri affari in modo normale. Nel caso di un invio raccomandato, se il postino non ha potuto consegnare la comunicazione al destinatario o a un terzo autorizzato a ritirare l'invio e lascia un avviso di ritiro nella sua cassetta delle lettere, la raccomandata è considerata ricevuta dal momento in cui il destinatario o il rappresentante è in misura di prenderne conoscenza all'ufficio postale secondo l'avviso di ritiro; si tratta sia del giorno stesso in cui l'avviso di ritiro è depositato nella cassetta delle lettere se ci si può attendere che l'invio sia ritirato immediatamente, altrimenti di principio il giorno seguente (DTF 143 III 18 consid. 4.1 con rinvii; più di recente: sentenza 4A_67/2021 dell'8 aprile 2021 consid. 5.1, analogamente: TCA, sentenza inc. 36.2020.26 del 6 luglio 2020 consid. 2.8; v. anche Brulhart, Droit des assurances privées, 2ª edizione, pag. 370, n. 715; Hasenböhler in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Basilea 2001, n. 24 ad art. 20).

                                                

                                         c)   Nella fattispecie, non è contestato che non avendo pagato il premio assicurativo del 2018 entro la scadenza contrattuale (1° gennaio 2018), il 15 marzo 2018 la compagnia d'assicurazioni ha trasmesso all'attore, mediante invio raccomandato, una diffida di pagamento per fr. 2376.90 oltre accessori in applicazione dell'art. 20 LCA, con l'esplicita avvertenza sulle conseguenze del ritardo nel caso di inadempienza e in particolare che in caso di mancato pagamento entro il termine di 14 giorni dall'invio della diffida, la copertura assicurativa sarebbe stata sospesa (doc. 11). Dal tracciamento dell'invio n. __________ agli atti risulta che il plico raccomandato contenente la diffida del 15 marzo 2018 è giunto all'ufficio postale di __________ il giorno successivo, che vista la verosimile assenza del destinatario questi è stato avvisato per il ritiro (intendendosi con ciò l'avviso lasciato dal portalettere nella cassetta del destinatario), e che scaduto il termine di giacenza (il 23 marzo 2018) il plico è tornato al mittente (doc. 15).

                                        

                                         d)   In tali circostanze, indipendentemente dal fatto che il plico raccomandato non sia stato ritirato dal destinatario, la diffida di pagamento va considera validamente notificata il 17 marzo 2018. Non essendo intervento alcun pagamento del premio entro 14 giorni dalla data di invio della diffida (in concreto il 15 marzo 2018: Brulhart, op. cit., pag. 373, n. 717; Hasen-böhler, op. cit., n. 53 ad art. 20), dalla scadenza di tale termine la copertura assicurativa è stata sospesa (art. 20 cpv. 3 LCA) e sarebbe ripresa dal pagamento del premio arretrato con interessi e spese (art. 21 cpv. 2 LCA), quantunque senza effetto sospensivo (Brulhart, op. cit., pag. 376 n. 722).

 

                                          e)  Non si disconosce che, come rilevato dal Pretore, CO 1 non ha potuto ritirare il plico raccomandato contenente la nota diffida poiché assente all'estero. Se non che, in applicazione della teoria dell'atto ricettizio, il mittente sopporta il rischio della trasmissione dell'atto fino al momento in cui l'invio raccomandato arriva nella sfera d'influenza del destinatario, mentre quest'ultimo sopporta il rischio, all'interno della sua sfera d'influenza, della presa di conoscenza dell'invio. In caso di assenza o vacanze, il destinatario non può semplicemente ignorare l'avviso di ritiro depositato nella sua cassetta delle lettere (o nella sua casella postale), ma deve informarsi presso la posta al fine di conoscere il nome del mittente dell'invio raccomandato (DTF 143 III 19 consid. 4.1 con rinvii). Non risulta, né è preteso, che ciò sia stato il caso in concreto.

 

                                         f)    Certo, il 4 aprile 2018 l'assicurato ha contattato telefonicamente la compagnia d'assicurazione, chiedendole di inviargli una copia della diffida del 15 marzo 2018. Il giorno successivo egli ha così ordinato alla propria banca di effettuare un bonifico di fr. 2423.30 in favore della RE 1 mentre il pagamento è stato accreditato il 9 aprile 2018 (doc. D). Se non che un pagamento può ritenersi validamente eseguito solo al momento in cui il creditore può disporre dell'importo versato o questo sia accreditato su un conto a lui intestato (Brulhart, op. cit., pag. 345, n. 658 e 659 con rinvii; v. anche DTF 124 III 117 consid. 2a; 119 II 234 consid. 2; v. in materia di premi assicurativi: sentenza del Tribunale federale 9C_912/2012 del 13 maggio 2013 consid. 3 in: SJ 2013 I pag. 523; cfr. anche Hohl in: Commentaire Romand, Code des obligations I, 3ª edizione, n. 16 segg. ad art. 77). In siffatte circostanze, gli obblighi della convenuta nei confronti dell'attore sono rimasti sospesi fino al 9 aprile 2018 al momento in cui essa ha ricevuto il pagamento del premio.

 

                                         g)   Visto quanto precede, al momento dell'incidente della circolazione avvenuto il 6 aprile 2018, il contratto assicurativo era bensì in vigore ma gli effetti della copertura assicurativa erano sospesi. Così dandosi un sinistro l'assicuratore non era pertanto tenuto ai suoi obblighi contrattuali e l'assicurato non può pretendere alcuna prestazione assicurativa. In circostanze siffatte la conclusione del Pretore si rivela errata e il reclamo deve essere accolto. Soccorrendo le premes­se dell'art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, la decisione impugnata va riformata nel senso che la petizione deve essere respinta, l'attore non potendo vantare pretese nei confronti della convenuta a dipendenza dell'incidente della circolazione del 6 aprile 2018. Gli atti sono ritornati al Pretore affinché prosegua nella trattazione della domanda riconvenzionale.

 

                                   5.   Le spese processuali del giudizio odierno seguono la soccom­benza (art. 106 cpv. 1 CPC). La reclamante, che ha agito per il tramite di un patrocinatore, ha diritto a un'equa indennità per ripetibili. Quanto alle spese giudiziarie dell'azione principale, non stabilite nel giudizio impugnato, spetterà al Pretore attribuirle con la decisione finale.       

 

                                     

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è accolto nel senso che il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformata:

                                         La petizione è respinta.

                                         Gli atti sono ritornati al Pretore per la continuazione della procedura.  

                                     

                                   2.   Le spese processuali del reclamo di fr. 800.– sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla reclamante fr. 1000.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.