Incarto n.
16.2021.44

Lugano

5 ottobre 2022/jh                                            

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 12 novembre 2021 presentato da

 

 

 RE 1 

(  PA 1 )

 

 

contro il decreto di stralcio emesso l'11 ottobre 2021 dal Pretore del Distretto di Blenio nella causa SE.2020.3 (azione di accertamento dell'inesistenza del debito dell'art. 85a LEF) promossa con petizione del 17 gennaio 2020 nei confronti di

 

 

 

 CO 1 

(  PA 2 ),

 

 

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Il 12 novembre 1999 C__________ G__________ (1964) ha dato alla luce un figlio, CO 1, che è stato riconosciuto da RE 1 (1967). Il 14 aprile 2000 l'allora Delegazione tutoria di __________ ha approvato una convenzione in cui RE 1 si impegnava a versare per il figlio un contributo alimentare di fr. 700.– mensili fino al 6° compleanno, di fr. 750.– fino al 12° compleanno e di fr. 800.– fino alla maggiore età o fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, assegni familiari non compresi.

 

                                  B.   Sorte difficoltà nel riscuotere il contributo alimentare dopo la maggiore età e dopo un infruttuoso intervento dell'Autorità regionale di protezione 17 volto all'aiuto all'incasso, CO 1 ha fatto notificare a RE 1, il 26 ottobre 2018 e il 9 gennaio 2019, i precetti esecutivi n. __________7 e n. __________9 dell'Ufficio di esecuzione di Acquarossa ognuno per l'incasso di fr. 4800.– più interessi al 5%, indicando quali titoli di credito “contributo di mantenimento arretrato da novembre 2017 a maggio 2018 come alla convenzione di mantenimento 10 aprile 2010” e “contributo di mantenimento arretrato da giugno 2018 a novembre 2018 come alla convenzione di mantenimento 10 aprile 2010”, ai quali l'escusso ha interposto opposizione.

 

                                  C.   Ottenuto il rigetto definitivo delle opposizioni interposte ai due precetti esecutivi (inc. SO 19/18 e SO 1/19 della Giudicatura di pace del circolo di Acquarossa), CO 1 ha postulato la continuazione delle esecuzioni all'Ufficio di esecuzione di Acquarossa, il quale l'11 novembre 2019 ha emesso nei confronti di RE 1 un avviso di pignoramento per il 21 gennaio 2020.        

 

                                  D.   Il 17 gennaio 2020 RE 1 ha intentato un'azione fondata sull'art. 85a LEF davanti al Pretore del Distretto di Blenio chiedendo che, sospese provvisoriamente le esecuzioni nei suoi confronti, fosse accertata l'inesistenza del credito di fr. 9600.– più interessi e che in tale misura fossero annullate le esecuzioni stesse. Con decreto emesso inaudita parte il 20 gennaio 2020 il Pretore ha respinto la richiesta di sospensione provvisoria delle esecuzioni. Nella sua risposta del 4 febbraio 2020 il convenuto ha proposto di dichiarare irricevibile la petizione o quanto meno di respingerla, instando per il beneficio del gratuito patrocinio. In una replica del 3 marzo 2020 l'attore ha reiterato le sue richieste. Il convenuto non ha duplicato.

 

                                  E.   Il 7 settembre 2021 il Pretore ha impartito alle parti un termine di 20 gior­ni per confermare il loro interesse alla procedura, con l'avvertenza che in caso contrario la causa sarebbe stata stralciata dai ruoli. Il 9 settembre 2021 il convenuto ha segnalato che il pignoramento dei beni di proprietà dell'attore si era rivelato infruttuoso ragione per cui a carico di quest'ultimo erano stati emessi, il 1° febbraio 2020, due attestati di carenza di beni. Il 29 settembre 2021 l'attore ha invece comunicato di avere un interesse degno di protezione all'emanazione di una decisione.

 

                                  F.   Statuendo l'11 ottobre 2021 il Pretore ha stralciato la causa dal ruolo per sopravvenuta carenza d'interesse e ha posto le spese processuali di fr. 50.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere al convenuto fr. 250.– per ripetibili. CO 1 è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio.

 

                                  G.   Contro lo stralcio del procedimento RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 12 novembre 2021 in cui chiede di annullare il decreto impugnato e di riformarlo nel senso di accogliere la petizione. Non sono state chieste osservazioni al reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Una decisione con cui un giudice stralcia una causa per sopravvenuta carenza d'oggetto o d'interesse (art. 242 CPC) è una decisione finale (sentenza del Tribunale federale 5A_1047/2019 del 3 marzo 2020 consid. 1), impugnabile mediante reclamo se il valore litigioso è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 CPC). Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, in concreto il reclamo era proponibile nei 30 giorni successivi alla notifica del decreto di stralcio (art. 321 cpv. 1 CPC), l'azione fondata sull'art. 85a LEF in esame essendo trattata con la procedura semplificata. La notifica del decreto è avvenuta nel caso specifico il 13 ottobre 2021. Introdotto il 12 novembre 2021 (timbro postale sulla busta d'invio), ultimo giorno utile, il reclamo in esame è pertanto ricevibile.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata, il Pretore, rammentato che l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito fondata sull'art. 85a LEF presuppone tra l'altro ”che la procedura esecutiva non sia terminata”, ha accertato che nella fattispecie tale requisito non è dato poiché “le procedure esecutive legate ai debiti di cui RE 1 chiede di accertare l'inesistenza si sono ormai concluse con l'emissione degli attestati di carenza di beni rilasciati il 1° febbraio 2021 dall'Ufficio di esecuzione di Acquarossa”. In siffatte circostanze, per il primo giudice, l'attore non vantava più alcun interesse degno di protezione all'accoglimento della sua azione, donde lo stralcio della procedura dal ruolo in applicazione dell'art. 242 CPC.

 

                                   4.   Il reclamante contesta che la sua azione sia diventata prima d'oggetto e di non avere più alcun interesse degno di protezione. Al proposito, egli sostiene che, contrariamente a quanto stabilito dal Pretore, il rilascio di un attestato di carenza beni non pone fine alla procedura esecutiva poiché riconosce al creditore i diritti elencati nell'art. 149 LEF, tra cui la possibilità di proseguire con l'esecuzione senza la necessità di far notificare un nuovo precetto esecutivo. A suo avviso, il suo interesse alla lite rimane quindi “intatto” quantunque “tra la sua azione e la decisione del Pretore, a suo carico sono stati emessi degli attestati di carenza beni”.

 

                                         a)   Per l'art. 85a LEF a prescindere da una sua eventuale opposizione, l'escusso può domandare in ogni tempo al tribunale del luogo dell'esecuzione l'accer­tamento dell'inesistenza del debito, della sua estinzione o della concessione di una dilazione (cpv. 1), ove l'azione sia ammessa, il tribunale, secondo il caso, annulla o sospende l'esecuzione (cpv. 3).

 

                                               L'azione in questione permette di evitare che il debitore sia oggetto di un'esecuzione sul suo patrimonio sebbene il debito sia inesistente o non esigibile (DTF 129 III 198 consid. 2.1 con rinvii; più di recente: sentenza 5A_135/2019 del 24 aprile 2019 consid. 3.1.1; v. anche Bohnet/ Christinat, Actions civiles, vol. I: CC et LP, 2ª edizione, § 68 n. 2). Essa ha una duplice natura: una di carattere materiale in quanto intesa all'accertamento dell'inesistenza del debito o alla concessione di una dilazione, e l'altra di carattere esecutivo poiché in caso di accoglimento dell'azione il giudice annulla o sospende l'esecuzione (DTF 132 III 92 consid. 1.1 con rinvii; più di recente: 4A_299/2013 del 6 novembre 2019 consid. 7.2.1).

 

                                         b)  L'azione fondata sull'art. 85a LEF richiede un'“esecuzione pendente” e questa condizione di ricevibilità deve sussistere al momento della decisione (DTF 127 III 43 consid. 4c; più di recente: sentenza 5A_632/2021 del 22 ottobre 2021 consid. 1.2). L'azione è proponibile, pertanto, fino alla dichiarazione di fallimento o fino al momento della ripartizione (DTF 129 III 198 consid. 2.1; Bohnet/Christinat, op. cit., § 68 n. 17; Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I,  edizione, n. 14 ad art. 85a LEF) ovvero, in caso di pignoramento infruttuoso, fino all'emissione dell'attestato di carenza di beni (sentenze del Tribunale federale 5C.11/2001 del 30 maggio 2001 consid. 2a e 5C.216/2002 del 16 aprile 2003 consid. 5 pubblicata in: Pra 2004 p. 498).

 

                                         c)   Nella fattispecie, è incontestato che nell'ambito delle esecuzioni n. __________67 e n. __________09 l'Ufficio di esecuzione d'Acquarossa ha rilasciato, il 1° febbraio 2021, due attestati di carenza dei beni per l'ammontare rispettivamente di fr. 5625.45 e fr. 5303.35 (doc. 6 e doc. 7). Contrariamente all'assunto del reclamante, la conclusione del Pretore di ritenere che con l'emissione di tali attestati le esecuzioni nei suoi confronti si erano concluse e che pertanto difettava il presupposto di ricevibilità non può dirsi errato.

 

                                         d)   Quanto all'art. 149 cpv. 3 LEF, invocato dal reclamante, questa disposizione prevede che entro sei mesi dal ricevimento di un attestato di carenza beni, il creditore può pro­seguire l'ese­cu­zione senza bisogno di nuovo precetto. A prescindere dal fatto che nel caso concreto al momento della decisione del Pretore quel lasso di tempo era già ampiamente trascorso, l'esecuzione “proseguita” senza l'emissione di un nuovo precetto esecutivo sulla scorta di un attestato di carenza beni dopo pignoramento rilasciato da meno di sei mesi è comunque nuova e indipendente da quella sfociata nell'attestato medesimo (DTF 130 III 676 consid. 3.3; Huber/Sogo in: Basler Kommentar, SchKG I, op. cit., n. 32 ad art. 149; cfr. anche CEF sentenza inc. 15.2021.107 del 28 marzo 2022 consid. 5.1; analogamente: Chambre civile de la Cour de Justice del Canton Ginevra, decisione inc. ACJC/ 1014/2014 del 29 agosto 2014 consid. 2.1.2). Ne segue che nessuna critica può essere mossa al Pretore per non essere entrato nel merito dell'azione fondata sull'art. 85a LEF introdotta da RE 1.

 

                                   5.   Visto quanto precede, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazione.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste a carico del reclamante.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.