Incarto n.
16.2021.47

Lugano

23 dicembre 2022/jh       

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Bellotti

 

 

sedente per statuire sul reclamo 23 novembre 2021 presentato da

 

 

RE 1 († 2022), già in

 

al quale sono subentrati in qualità di erediTERZ 1TERZ 1,

TERZ 2, e

TERZ 3,

(patrocinati dall'avv. PAT 1,)

 

 

contro la decisione emessa il 22 ottobre 2021 dal Giudice di pace del circolo di Capriasca nella causa 04/18/SE (appalto) promossa con petizione 14 marzo 2018 nei confronti della

 

 

                                           CO 1,

                                           (patrocinata dall'avv. PAT 2),

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                      

                                  A.   Alla fine di settembre 2016 la CO 1 ha fornito e posato quattro finestre nell'abitazione di RE 1 (due in cantina, una nell'ufficio e una nel bagno del primo piano). Il committente, che aveva già versato un acconto di fr. 1700.–, ha successivamente segnalato alla ditta che la posa di tre finestre, a causa della loro errata misura, non era stata eseguita correttamente e si è rifiutato di pagare il saldo della mercede di fr. 4138.15 chiedendo la riparazione dei serramenti. La CO 1, ritenendo di avere eseguito il lavoro a regola d'arte, non ha dato seguito alla richiesta del cliente e ha preteso il pagamento dell'intera mercede.

 

                                  B.   Dopo aver invano nuovamente sollecitato l'appaltatrice a riparare l'opera, il 2 maggio 2017 RE 1 ha fatto notificare alla CO 1 il precetto esecutivo n. __________4 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per ottenere il pagamento di fr. 1700.– più interessi al 5% dal 28 febbraio 2017, cui l'escussa ha interposto opposizione. A sua volta, il 15 maggio 2017, la CO 1 ha fatto notificare ad RE 1 il precetto esecutivo n. __________9 del medesimo ufficio di esecuzione per l'incasso di fr. 4138.15 oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2017, al quale l'escusso ha interposto opposizione. Adito da RE 1 con decisione del 4 settembre 2017 il Giudice di pace supplente del circolo di Taverne ha respinto l'istanza volta a ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________4 (inc. 123-2017 s).

 

                                  C.   Il 15 settembre 2017 RE 1 si è rivolto al Giudice di pace del circolo di Capriasca, chiedendo di convocare la CO 1 a un tentativo di conciliazione e, in caso di mancata intesa, di pronunciare una decisione volta a ottenere la condanna della convenuta al pagamento di fr. 1700.– oltre interessi del 5% dal 28 febbraio 2017 e il rigetto definitivo dell'opposizione interposta al citato PE. All'udienza del 27 ottobre 2017, indetta per la conciliazione, le parti non hanno raggiunto un'intesa. Il 9 febbraio 2018 il Giudice di pace ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (inc. CM.14-17 conc.).

 

                                  D.   Il 14 marzo 2018 RE 1 ha trasmesso al Giudice di pace “tutta la documentazione del caso in questione, in modo che possa avere tutti gli elementi per prendere una giusta decisione”. Su richiesta del Giudice di pace, l'attore ha emendato il 20 marzo (recte: 4 aprile) 2018 il suo allegato. Nelle sue osservazioni del 14 maggio 2018 la CO 1 ha proposto di respingere la petizione e in via riconvenzionale ha rivendicato il pagamento di fr. 4138.15 oltre interessi al 5% dall'11 marzo 2017, così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________9. Nella sua replica e risposta riconvenzionale del 2 giugno 2018 l'attore ha avversato la richiesta della convenuta. Alle prime arringhe del 5 settembre 2018 le parti hanno confermato le loro posizioni.

 

                                  E.   Statuendo con decisione del 25 febbraio 2019 il Giudice di pace ha respinto la petizione e posto le spese processuali di fr. 180.– a carico dell'attore, tenuto a rifondere alla convenuta fr. 200.– per ripetibili. Egli ha per contro accolto la domanda riconvenzionale condannando RE 1 a versare alla CO 1 fr. 4138.15 oltre interessi al 5% dall'11 marzo 2017 e rigettando in via definitiva l'opposizione interposta al noto PE. Gli oneri processuali di tale procedura di fr. 180.– sono stati posti a carico di RE 1, tenuto a rifondere alla controparte fr. 700.– di ripetibili. Adita con reclamo del 27 marzo 2019 da RE 1, con decisione 22 ottobre 2019 questa Camera ha annullato il giudizio impugnato e ritornato gli atti al primo giudice affinché citasse le parti a un nuovo dibattimento per permettere all'attore di completare le sue allegazioni e offrire le sue prove (inc. 16.2019.22).

 

                                  F.   Riprese le prime arringhe l'11 febbraio 2020, le parti si sono confermate nelle loro posizioni e hanno offerto prove. L’istruttoria, durante la quale l’arch. S__________ ha rilasciato il 20 agosto 2020 una perizia, completata il 25 aprile 2021, sull’esistenza dei difetti, è stata chiusa il 17 maggio 2021 e le parti hanno rinunciato alle arringhe finali limitandosi a conclusioni scritte. Nel suo memoriale del 4 giugno 2021 l'attore ha ribadito la sua domanda iniziale chiedendo inoltre di obbligare la convenuta ad assumersi i costi di smontaggio delle finestre difettose così come ogni maggiore costo derivante dall'esecuzione e posa di nuove finestre da parte di terzi (oppure a versargli un importo corrispondente), o, in via subordinata, di condannare la controparte a versargli un importo a titolo di minor valore dell'opera fornita, e in ogni caso di respingere la domanda riconvenzionale. Nel suo allegato del 1° giugno 2021 la convenuta ha riaffermato il suo punto di vista.

 

                                  G.   Statuendo con sentenza del 22 ottobre 2021 il Giudice di pace ha respinto la petizione ponendo le spese processuali, di complessivi fr. 2240.10, a carico dell'attore tenuto a rifondere alla convenuta fr. 450.– per ripetibili. In accoglimento dell'azione riconvenzionale lo stesso giudice ha condannato RE 1 a versare alla CO 1 fr. 4138.15 oltre interessi al 5% dall'11 marzo 2017 e ha rigettato in via definitiva per tale importo l'opposizione interposta al citato PE. Le spese processuali di tale azione di fr. 50.– sono state poste a carico di RE 1, tenuto a versare alla controparte fr. 1000.– per ripetibili.         

 

                                  H.   Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 novembre 2021 in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di rinviare gli atti al Giudice di pace per un nuovo giudizio o di riformarla nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale. Una richiesta di RE 1 volta a ottenere l'effetto sospensivo al reclamo è stata respinta con decreto del 15 dicembre 2021 dal presidente di questa Camera. Nelle sue osservazioni 1° febbraio 2022 la CO 1 propone di dichiarare il reclamo irricevibile o quanto meno di respingerlo.

 

                                    I.   Il 1° marzo 2022 è deceduto RE 1 cui sono subentrati nel processo la moglie TERZ 1 con i figli TERZ 2 ed TERZ 3.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili, a questa Camera, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta al patrocinatore dell'attore il 25 ottobre 2021. Introdotto il 23 novembre 2021 (cfr. attestazione postale sulla busta d'invio), il reclamo in esame è pertanto tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivedere i fatti soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata il Giudice di pace, dopo aver qualificato il contratto quale appalto e la pretesa del committente quale azione in garanzia per difetti, ha innanzitutto ritenuto inammissibili le domande dell'attore eccedenti la richiesta formulata in sede conciliativa (restituzione dell'acconto di fr. 1700.–). Egli ha poi preso atto che per il perito giudiziario le finestre controverse non presentavano carenze qualificabili come difetti, ma anzi erano di alta qualità, realizzate e posate a regola d'arte, di dimensioni corrette e prive (a distanza di quasi quattro anni) di problemi funzionali, salvo l'esistenza di un difetto estetico, che non comprometteva la funzionalità dell'opera, così come di uno nelle pendenze delle soglie, il quale tuttavia, pur provocando dei ristagni d'acqua, non causava infiltrazioni, danni, o problemi all'ermeticità della costruzione. In siffatte circostanze, il Giudice di pace ha respinto la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale donde la condanna del committente a versare all'appaltatrice il saldo di fr. 4138.15.

 

                                   4.   I reclamanti, ribadita la tempestività della notifica dei difetti, rimproverano al Giudice di pace che nel trascurare le risultanze peritali attestanti le problematiche delle tre finestre e i lavori necessari per la loro riparazione, è incorso in un accertamento manifestamente inesatto dei fatti. Essi rilevano che, oltre all'esistenza di un difetto estetico, lo specialista ha accertato un difetto nella pendenza delle soglie, che comporta dei ristagni d'acqua, dovuto dall'errata realizzazione dei serramenti. Per di più, essi soggiungono, il perito ha indicato che per ovviare a questo problema non è prospettabile una semplice sostituzione delle soglie ma andrebbero sostituite integralmente le finestre. A loro avviso, il primo giudice è incorso altresì in un'errata applicazione del diritto omettendo di inquadrare e giudicare adeguatamente le loro richieste di causa. Ribadite le argomentazioni in merito alle loro richieste originarie e alla loro mancata conoscenza delle alternative di cui all'art. 368 CO, sottolineata l'impossibilità di modificare la domanda di causa allo stadio dibattimentale e riaffermata l'inutilizzabilità dell'opera, i reclamanti sostengono che il giudice di pace avrebbe dovuto in ogni caso vagliare, oltre allo “strumento” della ricusa dell'opera, anche quello della riduzione della mercede.

 

                                   5.   Un'opera fornita dall'appaltatore è difettosa nel senso dell'art. 368 CO se è priva di una delle qualità pattuite espressamente o tacitamente fra le parti o se le manca una qualità che il committente poteva attendersi secondo le regole della buona fede (sentenza del Tribunale federale 4A_205/2020 del 13 luglio 2021 consid. 6). Il difetto non deve necessariamente essere di natura funzionale e risiedere nell'incapacità totale o parziale dell'opera all'assolvimento della propria funzione tecnica, ma può anche avere una connotazione esclusivamente estetica, laddove dell'opera è altresì determinante l'aspetto esteriore (Rep. 1997 pag. 196; più di recente: II CCA sentenza inc. 12.2012.163 del 16 maggio 2014 consid. 8.1). Se l'opera è così difettosa o difforme dal contratto da risultare inservibile, il committente può rifiutarla (azione redibitoria) e, in caso di colpa dell'appaltatore, postulare altresì il risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO). In caso di difetti di minore entità, il committente ha il diritto di diminuire la mercede in proporzione al minor valore dell'opera, o chiedere, se ciò non cagioni all'appaltatore spese esorbitanti (ovvero sproporzionate rispetto ai vantaggi che il committente ne trarrebbe: sentenza del Tribunale federale 4A_78/2020 del 6 agosto 2020 consid. 4.7), la riparazione gratuita dell'opera e, in presenza di colpa, anche il risarcimento dei danni in applicazione dell'art. 368 cpv. 2 CO.

 

                                         Il committente è, di principio, vincolato alla scelta di uno dei mezzi di difesa previsti dalla norma tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore, trattandosi di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è irrevocabile e implica necessariamente la rinuncia definitiva alle alternative scartate (CCR sentenza inc. 16.2015.78 del 12 aprile 2018 consid. 5a con rinvii). In determinate circostanze, nondimeno, il diritto di scelta del committente può rinascere, ad esempio se l'appaltatore è in mora con l'esecuzione dei lavori di riparazione, se tali lavori si rivelino oggettivamente impossibili, e se – nonostante la loro esecuzione –  l'opera rimane difettosa oppure ancora, in applicazione dell'art. 2 CC, se in conseguenza di particolari circostanze non vi è altro mezzo per ripristinare l'equivalenza delle reciproche prestazioni contrattuali (II CCA sentenza inc. 12.2013.188 del 16 aprile 2015 con rinvii; v. anche sentenza del Tribunale federale 4A_650/2016 del 3 maggio 2017 consid. 4.2). Ove il committente abbia promosso un'azione redibitoria, il giudice può comunque sia decidere di ridurre la mercede se ritiene che non vi siano i presupposti per sciogliere il contratto (in maiore minus: RtiD I-2007 pag. 807 consid. 2.2).

 

                                   6.   Relativamente alla difettosità dei serramenti, gli accertamenti del Giudice di pace, il quale dopo avere elencato le problematiche riscontrate dal perito ha accertato che queste non creano danni e non ostacolano la funzionalità dell'opera, sono di per sé contestati, ma contrariamente all'opinione dei reclamanti essi non risultano manifestamente errati, ovvero arbitrari. Censurabile è, piuttosto, la conseguenza giuridica che ne ha tratto il primo giudice, ovvero l'assunto categorico secondo cui “le finestre non presentano difetti” poiché, come si è appena rilevato, la nozione di difetto non presuppone necessariamente l'esistenza di un danno. In siffatte circostanze, determinante è stabilire se le carenze rilevate dal perito possano avere, nella fattispecie, delle conseguenze a livello giuridico. A tal proposito, giovi dapprima esaminare le richieste di giudizio dell'attore e la possibilità di una loro modifica in corso di procedura.

                                     

                                   7.   Nella fattispecie è indubbio che, quantomeno fino all'udienza dell'11 febbraio 2020 indetta per il proseguo delle prime arringhe, RE 1 ha preteso unicamente la restituzione dell'acconto di fr. 1700.– versato alla controparte. Quale diritto di garanzia egli abbia inteso esercitare non era tuttavia chiaro ove appena si pensi che tale richiesta poteva essere interpretata come una ricusa dell'opera, oppure come una pretesa di riduzione della mercede benché una completa riduzione della stessa possa equivalere de facto a una ricusa dell'opera. Nel memoriale conclusivo, tuttavia, l'attore oltre a confermare la domanda di restituzione dell'acconto, ha chiesto di obbligare la convenuta ad assumersi i costi di smontaggio delle finestre difettose così come ogni maggiore costo derivante dall'esecuzione e posa di nuove finestre da parte di terzi (oppure a versargli un importo corrispondente) o, in via subordinata, di condannare la controparte a versargli un importo quale di minor valore dell'opera fornita.

 

                                         Ora, così come formulata, la domanda principale deve da un lato essere ragionevolmente intesa ancora quale ricusa dell'opera, mentre dall'altro lato essa rappresenta una richiesta di risarcimento danni. Se non che, se sulla richiesta di ricusa dell'opera non si può dire che l'attore abbia formulato una nuova domanda, la pretesa al risarcimento dei danni, per altro nemmeno quantificata, costituisce una mutazione dell'azione che, per essere ammissibile, deve rispettare le esigenze dell'art. 230 CPC. In concreto, tuttavia, l'attore nemmeno pretende che la nuova domanda fosse fondata su fatti o mezzi di prova nuovi (art. 230 cpv. 1 lett. b CPC), ciò che la rendeva d'acchito irricevibile. Relativamente alla richiesta subordinata, volta alla riduzione della mercede, è senz'altro nuova, ma ciò non avrebbe esonerato il giudice dal procedere alla determinazione del minor valore anche in assenza di una richiesta esplicita in questo senso (sopra consid. 5).

 

                                   8.   Nel merito, per quel che concerne l'azione redibitoria, i reclamanti ribadiscono che l'opera è difettosa giacché il perito oltre a riscontrare un paio difetti estetici (in parte dovuti all'utilizzo di silicone acetico non verniciabile e altri relativi a coprifili dei telai verticali), ha accertato un difetto nella pendenza delle soglie che comporta dei ristagni d'acqua, dovuto dall'errata realizzazione dei serramenti. E per ovviare a questo problema, il perito ha indicato che una semplice sostituzione delle soglie non era prospettabile ma entrava in considerazione una sostituzione integrale delle finestre. Il che è sostanzialmente vero. Tuttavia, come rilevato dall'arch. S__________, il difetto estetico, del quale non è stato possibile appurarne le cause, è “poco rilevante” (perizia del 20 agosto 2020, risposte n. 2, 3 e 6a). Quanto alla problematica relativa alle pendenze delle soglie di tre delle quattro finestre, è vero che per l'esperto la posa non è stata eseguita a regola d'arte, ma il medesimo ha altresì affermato, senza che i reclamanti prendano al riguardo posizione, che almeno dal 2016 “vista l'attuale ermeticità delle sigillature siliconiche e la perfetta tenuta stagna” non sono state riscontrate infiltrazioni (loc. cit., risposte n. 5a, 5b e 6a). Per di più, lo specialista ha avuto modo di rilevare come “la ridotta dimensione delle aperture e la profondità delle medesime fa sì che durante le piogge queste soglie non vengano sollecite in modo importante dall'acqua piovana (loc. cit., risposta n. 5b).

 

                                         Premesso ciò, sapere se il committente possa essere obbligato ad accettare l'opera o se egli possa recedere dal contratto dipende dai contrapposti interessi delle parti, che vanno ponderati secondo equità (art. 4 CC; sentenza del Tribunale federale 4A_337/2021 del 23 novembre 2021 consid. 7.1). In concreto, alla luce dell'entità dei difetti e considerato altresì che la funzionalità dei serramenti non risulta compromessa, non si può dire che il primo giudice, il quale ha sostanzialmente riconosciuto che l'opera non è così difettosa da risultare inservibile per il committente, abbia abusato del suo potere di apprezzamento. La decisione del Giudice di pace di respingere la domanda di ricusa dell'opera non porta così a un risultato manifestamente ingiusto o a un'iniquità scioccante. Ne segue che, su questo punto, il reclamo vede la sua sorte segnata.

 

                                   9.   In merito al diritto alla riduzione della mercede in applicazione dell'art. 368 cpv. 2 CO l'esercizio di questo diritto presuppone che l'opera subisca una perdita di valore a causa del difetto, il che si verifica quando vi è una differenza di valore effettivo tra l'opera consegnata (con un difetto) e l'opera concordata (senza difetto). La riduzione si calcola in base al metodo relativo, secondo cui la riduzione della mercede deve corrispondere al rapporto esistente fra il valore oggettivo dell'opera scevra di difetti e il valore oggettivo dell'opera difettosa consegnata. Date le difficoltà di determinare questi due valori, sono state poste due presunzioni: da un lato si presume che, salvo prova contraria, il prezzo pattuito corrisponda al valore oggettivo della cosa e dall'altro che il minor valore corrisponda al costo della riparazione (DTF 116 II 313 consid. 4a con rinvii; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 4A_645/2020 del 4 febbraio 2022 consid. 8.3; analogamente: CCR sentenza inc. 16.2020.21 del 17 giugno 2021 consid. 5a). Incombe al committente che intende ottenere una riduzione della mercede dimostrare il minor valore dell'opera (sentenza del Tribunale federale 4A_645/2020 del 4 febbraio 2022 consid. 8.4 con rinvio a Gauch, Der Werk-vertrag, 6ª edizione, pag. 759 n. 1667).

 

                                         Nel caso in esame, i reclamanti non hanno allegato alcun elemento che potesse permettere al primo giudice di stabilire il minor valore dell'opera. Né un qualche valore si evince dal complemento peritale, l'attore non avendo posto all'esperto una domanda in tal senso donde l'impossibilità di far capo alla seconda presunzione citata poc'anzi. Il perito, per altro, si è limitato a suggerire alla ditta di “farsi carico della manutenzione dei siliconi nei prossimi due anni in ottica di una garanzia” (complemento peritale del 25 aprile 2021 pag. 1 in fine). L'invito, non recepito dal committente, si esaurisce tuttavia in un mero dovere morale. Alla luce dell'impatto dei difetti riscontrati, l'azzeramento della mercede risulterebbe, poi, sproporzionato e inadeguato a ristabilire l'equilibrio contrattuale, tanto più ove si pensi che una delle quattro finestre non presenta alcun difetto (perizia del 20 agosto 2020, risposta n. 2). La lacunosità probatoria non permette infine una stima del minor valore sulla base dell'art. 42 cpv. 2 CO. Anche al riguardo, il reclamo è destinato all'insuccesso.    

                                     

                                10.   Visto quanto precede il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore manifesto nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, deve essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). l reclamanti rifonderanno alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

 

decide:                       

 

                                   1.   Nella misura in cui è ricevibile il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 500.– sono poste in solido a carico di TERZ 1, TERZ 2 ed TERZ 3, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 800.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30'000 franchi (o almeno 15'000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.