Incarto n.
16.2021.48

Lugano

21 dicembre 2022/jh                    

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 29 novembre 2021 presentato da

 

 

RE 1  e

 RE 2 

(patrocinate dall'  PA 1 )

 

 

contro la decisione emessa il 29 ottobre 2021 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna nella causa SE.2020.40 (contratto di società semplice) da loro promossa con petizione del 24 novembre 2020 nei confronti di

 

 

 

 CO 1 

(patrocinato dall'  PA 2 ),

 

 

 

 

 

 

 

Ritenuto

 

in fatto:                   A.   Sulla particella n. 601 RFD di __________ sorge una proprietà per piani composta di tre unità (dalla n. 6423 alla n. 6425). La proprietà per piani n. 6423 (38/1000 del fondo di base) è appartenuta fino al 18 dicembre 2019 alla società RE 1, di cui M__________ L__________ è presidente del consiglio d'amministrazione e la moglie RE 2 ne è membro. La stessa RE 2 è stata titolare fino al 10 settembre 2019 della proprietà per piani n. 6424 (34/1000). La proprietà per piani n. 6425 (38/1000) appartiene a CO 1.

 

                                  B.   Nei primi mesi del 2016 gli allora comproprietari hanno concordato la realizzazione sul fondo di base di una piattaforma per due posteggi, uno da assegnare in uso esclusivo all'unità n. 6424 e l'altro alla n. 6425, con assunzione dei costi per metà a carico di CO 1 e per l'altra metà a carico di RE 2 e della RE 1. La realizzazione dei posteggi ha richiesto, in particolare, la demolizione di una scala in pietra che garantiva l'accesso all'abitazione di CO 1 che è poi stata sostituita da un manufatto in ferro. RE 2 e la RE 1 hanno anticipato i costi della realizzazione dei posteggi di complessivi fr. 173 248.65, chiedendo in seguito a CO 1 il pagamento della sua quota. Dopo vari versamenti, quest'ultimo si è rifiutato di versare il saldo di fr. 7500.–, poiché, a suo dire, tale importo corrisponderebbe a una parte dei costi a carico degli altri due comproprietari per la realizzazione definitiva della scala d'accesso alla sua unità.

                                     

                                  C.   Il 6 febbraio 2020 RE 2 e la RE 1 si sono rivolte al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna per un tentativo di conciliazione volto a ottenere da CO 1 il pagamento di fr. 7500.– oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2019. Constatata l'impossibilità di conciliazione, il Pretore ha rilasciato il 14 settembre 2020 alle istanti l'autorizzazione ad agire ponendo a loro carico le spese processuali di fr. 300.– (inc. CM.2020.21).

 

                                  D.   Con petizione del 24 novembre 2020 RE 2 e la RE 1hanno convenuto CO 1 davanti al medesimo Pretore per ottenere quanto postulato in sede di conciliazione. Nelle sue osservazioni dell'11 gennaio 2021 CO 1 ha proposto di respingere la petizione e, in via riconvenzionale, ha chiesto di condannare le attrici a versargli fr. 1923.75, corrispondenti alla metà dei costi di fr. 18 847.50 (IVA inclusa) preventivati il 7 luglio 2020 dalla ditta S__________ per la costruzione di una nuova scala in pietra di accesso al suo appartamento, previa deduzione di fr. 7500.–. Con osservazioni del 22 febbraio 2021 le attrici hanno concluso alla reiezione dell'azione riconvenzionale. Il convenuto non ha replicato. Alle prime arringhe del 3 maggio 2021 le parti hanno ribadito le loro posizioni e hanno notificato prove. Terminata l'istruttoria il 7 giugno 2021, esse hanno rinunciato alle arringhe finali, limitandosi a conclusioni scritte. Nel loro memoriale del 18 agosto 2021 le attrici hanno confermato le loro domande. Nel suo allegato del 20 agosto 2021 il convenuto ha riaffermato il suo punto di vista salvo chiedere la condanna delle attrici al pagamento di fr. 9423.75.

 

                                  E.   Statuendo con decisione del 29 ottobre 2021 il Pretore, dopo avere accertato che il debito di fr. 7500.– del convenuto nei confronti delle attrici era estinto per compensazione con la sua pretesa di fr. 9423.75, ha respinto la petizione e ha accolto parzialmente la domanda riconvenzion­ale nel senso di condannare RE 2 e la RE 1 a versare in solido a CO 1 fr. 1923.75. Le spese processuali di complessivi fr. 2000.–, così come le spese della procedura di conciliazione, sono state poste per undici ventesimi in solido a carico delle attrici e per nove ventesimi a carico del convenuto al quale RE 2 e la RE 1 sono state tenute, sempre con il vincolo della solidarietà, a rifondere fr. 400.– per ripetibili parziali.

 

                                  F.   Contro la decisione appena citata RE 2 e la RE 1 sono insorte a questa Camera con un reclamo del 29 novembre 2021 in cui chiedono di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale. Nelle sue os­ser­vazioni del 28 gennaio 2022 CO 1 conclude per la reiezione del reclamo.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugna­bili, entro il termine di 30 giorni dalla notificazione, mediante reclamo se il valore litigioso “secondo l'ultima conclusione riconosciuta” è inferiore a fr. 10 000.– (art. 319 lett. a e 321 cpv. 1 CPC). In concreto, dandosi una domanda riconvenzionale contrapposta all'azione principale, a ragione il Pretore ha fissato il valore di causa in fr. 9423.75, corrispondente alla pretesa più elevata (art. 94 cpv. 1 CPC). La competenza di questa Camera è pertanto data. Relativamente alla tempestività del rimedio, la decisio­ne è pervenuta al patrocinatore delle attrici il 3 novembre 2021 (cfr. tracciamento dell'invio 98.__________ agli atti). Introdotto il 29 novembre 2021 il reclamo in esame è quindi tempestivo.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato, che in questo contesto significa arbitrario, ovvero manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).

 

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore ha accertato che nei primi mesi del 2016 le parti hanno voluto conseguire uno scopo comune (la costruzione di due posti auto), mettendo a disposizione propri beni e concordando di dividere a metà i costi dell'opera. A suo parere, tra le parti è pertanto sorto un contratto di società semplice. Il primo giudice, considerato che lo scopo comune della società semplice era l'edificazione dei due posteggi e che ciò non sarebbe stato possibile senza demolire la scala in pietra ha ritenuto che anche la demolizione della scala in pietra, l'installazione della scala provvisoria di ferro, la progettazione e costruzione di una scala definitiva, erano inclusi nello scopo sociale. Il Pretore, dopo avere stabilito che la società semplice non era stata sciolta per il raggiungimento dello scopo sociale, il quale non è mai stato completamente conseguito, ha esaminato se la società fosse stata sciolta per un'altra causa. Al proposito, sulla scorta di uno scambio di corrispondenza intercorso tra le parti tra il 26 settembre 2019 e l'8 gennaio 2020, egli ha concluso che esse avevano raggiunto implicitamente un accordo di scioglimento della società semplice nel senso dell'art. 545 cpv. 1 n. 4 CO, poiché era chiaro ad entrambe che i lavori relativi alla scala sarebbero stati commissionati dal solo convenuto. Premesso ciò, riguardo alla liquidazione della società, il primo giudice ha accertato che il convenuto ammetteva, almeno nel principio, di essere debitore nei confronti delle attrici di fr. 7500.–. Per quanto riguarda invece i costi per l'intervento alla scala, il Pretore dopo avere constatato che in uno scritto del 26 settembre 2019 i coniugi L__________ si erano detti disposti a partecipare alle relative spese in base all'offerta che il convenuto si sarebbe fatto allestire, ha ritenuto che le attrici si erano ragionevolmente impegnate a partecipare ai costi in ragione di un mezzo.

 

                                        Quanto all'offerta per la costruzione di una scala definitiva in pietra di fr. 18 847.50 allestita il 9 luglio 2020 dalla S__________, il Pretore ha ritenuto che la contestazione delle attrici secondo cui essa include anche lavori di miglioria rispetto alla situazione precedente, oltre a non essere dimostrata, era troppo generica per poter concludere che la stessa non corrispondesse a quanto concordato dalle parti. Rilevato altresì che le attrici non avevano nemmeno quantificato il costo dei lavori senza le asserite migliorie, il primo giudice ha concluso che non vi erano motivi per ritenere inadeguata l'offerta di fr. 18 847.50, la cui metà andava perciò posta a carico delle attrici. In siffatte circostanze, il Pretore, operata una compensazione tra il credito delle attrici e quello del convenuto, ha respinto la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale obbligando RE 2 e la RE 1 a versare a CO 1 fr. 1923.75.

 

                                   4.   Relativamente ai fatti, le reclamanti rimproverano al Pretore di avere accertato arbitrariamente che la scala in ferro fosse solamente provvisoria. A loro parere il Pretore non ha tenuto conto che tale scala è “massiccia e perfettamente funzionale”, e che per l'ing. I__________ J__________, responsabile della progettazione dei posteggi e direttore dei lavori, il manufatto in questione non doveva essere necessariamente sostituito.

 

                                         a)   Ora, che l'attuale scala in ferro sia solida e che non ponga problemi di sicurezza tali da renderne la sua sostituzione una scelta obbligatoria è possibile. Resta il fatto che l'ing. I__________ J__________ ha dichiarato che la scala in ferro, da lui stesso scelta “per non perdere tempo … era una struttura provvisoria per permettere un accesso decoroso e sicuro all'appartamento del signor CO 1”. Per il direttore dei lavori, infatti, non vi era tempo per progettare ed eseguire la scala in maniera definitiva e secondo i desideri del comproprietario poiché “vista la necessità di chiudere una corsia della strada cantonale per eseguire il lavoro il Cantone ha imposto le date esatte in cui montare il parcheggio”. Egli ha poi rilevato che con “i signori L__________, i quali l'avevano incaricato di progettare e eseguire il nuovo parcheggio, aveva concordato che avremmo fatto un accesso provvisorio come poi è stato fatto” e ha precisato infine che il convenuto “è stato d'accordo di fare quella struttura” perché quando ne ha discusso con lui gli ha spiegato che era “a titolo provvisorio e che anche se non era contento l'ha accettata a titolo provvisorio” (deposizione del 7 giugno 2021, verbale pag. 2). Sulla base di questa deposizione, che le reclamanti non hanno mai preteso fosse inveritiera o inattendibile, l'accertamento del Pretore, secondo cui “la scala era considerata provvisoria e doveva essere sostituita e non soltanto rivestita con scalini in pietra” non può dirsi manifestamente errato ovvero insostenibile. Al riguardo il reclamo è destinato all'insuccesso.

 

                                         b)   Né le reclamanti possono essere seguite laddove sostengono di avere saputo della pretesa del convenuto di sostituire la scala provvisoria in ferro soltanto “a diversi anni di distanza dalla fine dei lavori dei posteggi e solo in concomitanza della loro richiesta dell'ultima tranche di fr. 7500.–”. Intanto, come si è visto, esse avevano concordato con l'ingegner J__________ che la scala in ferro fosse una soluzione provvisoria (deposizione del 7 giugno 2021, verbale pag. 2). Inoltre l'8 maggio 2019, giorno della demolizione della scala in pietra e installazione di quella in ferro, CO 1 ha scritto loro di aspettarsi “che, come gli era stato detto dal direttore dei lavori, la scala in ferro, scelta senza consultarlo e assomigliante alle gradinate di un tendone da circo, fosse una soluzione provvisoria in attesa di progettare e realizzare la scala definitiva” (doc. 6). Al proposito non occorre dilungarsi.

 

                                   5.   Secondo le reclamanti, il rapporto giuridico che le legava all'altro comproprietario più che un contratto di società semplice, come definito dal Pretore, “sembra più basato su una decisione assembleare, presa all'unanimità dei condomini” visto che “le decisioni sono state prese da tutti i comproprietari del fondo”. A loro parere per qualsiasi nuovo intervento alla scala in ferro occorreva un loro consenso ai sensi dell'art. 1 CO che tuttavia esse non hanno mai dato e che il primo giudice non poteva dedurre dall'interpretazione del loro scritto del 26 settembre 2019. Per le reclamanti, la conclusione del primo giudice, per il quale esse “intendevano partecipare ai costi nella stessa proporzione adottata per tutti gli altri lavori svolti in comune, viola i principi di un consenso necessario su tutti gli elementi essenziali di un nuovo accordo”. Inoltre, a loro dire, la loro comunicazione del 26 settembre 2019, esaminata secondo il principio dell'affidamento non può essere ritenuta “un chiaro consenso, che necessariamente deve comprendere oggetto, costi e chiave di ripartizione” e da essa “non può nascere e derivare un consenso equivalente a una carta bianca”. Le reclamanti soggiungono che anche qualora si considerasse, per ipotesi, che esse abbiano dato il loro consenso a partecipare alla metà dei costi di realizzazione di una nuova scala, “una qualsiasi offerta andava comunque ancora discussa tra le parti, e come di rito, andavano richieste altre offerte ad altre ditte”.

 

                                         a)   Per l'art. 1 CO il contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà (cpv. 1). Tale manifestazione può essere espressa o tacita (cpv. 2). Secondo l'art. 18 cpv. 1 CO per giudicare di un contratto, sia per la forma che per il contenuto, si deve indagare quale sia stata la vera e concorde volontà dei contraenti, anziché stare alla denominazione o alle parole inesatte adoperate per errore, o allo scopo di nascondere la vera natura del contratto. Giusta l'art. 530 cpv. 1 CO la società semplice è un contratto col quale due o più persone (fisiche o giuridiche) si riuniscono per conseguire con forze o mezzi comuni uno scopo comune.

 

                                               Sapere se le parti hanno raggiunto un accordo è una questione di interpretazione delle loro volontà. Il giudice deve dapprima ricercare la reale e comune volontà delle parti (interpretazione soggettiva). Se il giudice non riesce a determinare tale volontà – per mancanza di prove o perché quest'ultime non sono concludenti – o se constata che una parte non ha capito la volontà espressa dall'altra quando è stato concluso il contratto, egli deve ricorrere all'interpretazione normativa (o oggettiva) e cioè stabilire la volontà oggettiva delle parti, determinando il senso che, secondo le regole della buona fede, ognuna di esse poteva ragionevolmente dare alle dichiarazioni di volontà dell'altra. Si tratta di un'interpretazione basata sul principio dell'affidamento (DTF 147 III 155 consid. 5.1 con rinvii). Una volta stabilita la volontà delle parti, il giudice può procedere alla qualifica giuridica delle loro pattuizioni (sentenza del Tribunale federale 4A_53/2021 del 21 settembre 2021 consid. 5.1.1).

 

                                         b)   Nella fattispecie, il Pretore ha accertato che parti hanno deciso di comune accordo di realizzare due posti auto sul fondo base n. 601 RFD di __________, di assegnarne uno in uso esclusivo alla proprietà per piani appartenente a RE 2 e l'altro a quella di CO 1 e di suddividere a metà i relativi costi. Alla luce di questi accertamenti – vincolanti per questa Camera – la conclusione del Pretore secondo la quale, avendo le parti voluto raggiungere uno scopo comune, ossia la costruzione dei due posteggi e apportando ognuna di loro la propria quota in denaro, sono dati tutti gli elementi tipici del contratto di società semplice nel senso dell'art. 530 cpv. 1 CO non può dirsi errata.

 

                                         c)   Non si disconosce che, in linea di principio, l'esecuzione di lavori di costruzione su parti comuni di una proprietà per piani va decisa dall'assemblea dei comproprietari secondo le maggioranze previste dagli art. 647c a 647e CC (art. 712g cpv. 1 CC; Wermelinger in: Zürcher Kommentar, 2ª edizione, n. 143 ad art. 712a CC). Se non che, per tacere del fatto che non è dato di vedere quale conseguenza giuridica le reclamanti intendono trarre dal fatto che l'esecuzione dei posteggi sarebbe stata decisa dalla comunione dei comproprietari, nel caso concreto non consta né è stato preteso che il progetto edilizio in questione sia stato oggetto di una delibera assembleare. Si aggiunga che, ad ogni modo, non è revocato in dubbio che tutti i comproprietari avessero acconsentito ai lavori di costruzione. Al riguardo non occorre dilungarsi.

 

                                   6.   Vanno altresì confermati l'accertamento pretorile – di cui le reclamanti non dimostrano l'arbitrarietà – secondo cui lo scopo sociale della società semplice non è stato completamente conseguito giacché esso includeva anche la sostituzione della scala provvisoria, così come la conclusione del primo giudice, per il quale le parti avevano raggiunto un accordo di scioglimento della società in virtù dell'art. 545 cpv. 1 n. 4 CO.

 

                                         a)   Premesso ciò, quando si realizza una causa di scioglimento una società semplice non cessa di esistere ma entra in fase di liquidazione (art. 548 segg. CO), nel cui ambito sono, appunto, liquidate le pretese fra i vari soci. La società cessa quindi di esistere unicamente al termine di tutte le operazioni di liquidazione (Chaix in: Commentaire Romand, CO II, 2ª edizione, n. 1 ad art. 550; Gabellon/Tedjani, La fin de la societé simple, in: SJ 2016 II 238). La liquidazione della società semplice è soggetta al principio dell'unità: tutti i rapporti giuridici, tutti gli attivi e i passivi, tutti i diritti e i doveri e le reciproche pretese dei soci vanno considerati nel loro insieme; la liquidazione deve essere completa e non può limitarsi al regolamento di alcuni singoli rapporti giuridici (DTF 116 II 318 consid, 2d; più di recente: sentenza 4A_586/2011 dell'8 marzo 2012, consid. 2). Essendo gli art. 548 segg. CO di natura dispositiva (Chaix, op. cit., n. 2), i soci restano liberi di accordarsi sulle modalità con le quali liquidare la loro società in una convenzione di liquidazione; un tale accordo, che è considerato un contratto innominato, non è soggetto ad alcun requisito di forma (Chaix, op. cit., n. 2, 19 e 20 ad art. 550).

 

                                         b)   Il Pretore ha ritenuto che nel loro scritto del 26 settembre 2019 i coniugi L__________, oltre a comunicare la loro volontà di sciogliere la società semplice, hanno offerto un “nuovo accordo” al convenuto per l'intervento alla scala secondo il quale si sono detti disposti a partecipare alle relative spese in base all'offerta che il convenuto si sarebbe fatto allestire (“Du kannst für die Treppe eine Offerte einholen und wir werden uns an den Kosten beteiligen”: doc. 7). Tale manifestazione di volontà è avvenuta nella fase di liquidazione della società semplice, ciò che la rende, dal punto di vista della qualifica giuridica, una proposta di accordo sulle modalità di liquidazione della società stessa.

 

                                         c)   Per il Pretore, interpretando la predetta proposta secondo il principio dell'affidamento, ovvero secondo il senso che il convenuto poteva e doveva ragionevolmente attribuirle, non si può che concludere che le attrici intendevano partecipare ai costi nella stessa proporzione adottata per tutti gli altri lavori svolti in comune, ossia in ragione di un mezzo.

                                                

                                              Le reclamanti non pretendono che il primo giudice avrebbe dovuto procedere a un'interpretazione soggettiva della volontà delle parti ma sostengono, non senza una certa contraddizione, che l'interpretazione oggettiva da lui data alla loro proposta è errata perché ha ignorato “i principi di un consenso necessario su tutti gli elementi essenziali di un nuovo accordo”. Se non che, l'interpretazione oggettiva interviene quando non è possibile determinare le volontà delle parti o quando tali volontà divergono. Se le parti si fossero espresse in modo concorde su “tutti gli elementi essenziali” del loro accordo, se si fossero intese e, dunque, se avessero voluto impegnarsi, allora vi sarebbe stato un accordo di fatto (sentenza del Tribunale federale 4A_543/2020 del 25 maggio 2021 consid. 5.1.1) e in tal caso non vi sarebbe stato nemmeno più spazio per un'interpretazione oggettiva (sentenza del Tribunale federale 4A_203/2020 del 3 novembre 2020 consid. 5.2).

 

                                         d)   Le parti non hanno però compreso le rispettive volontà: con la loro proposta di liquidazione della società semplice di partecipare ai costi della scala in base all'offerta che il convenuto si sarebbe fatto allestire, le attrici intendevano verosimilmente assumersi unicamente la parte dei costi per sistemare la scala cosi come suggerita dal proprio architetto, ossia limitatamente alla sostituzione dei “grigliati con delle lastre in granito lasciando la struttura della scala com'era” (osservazioni alla domanda riconvenzionale del 22 febbraio 2021, pag. 2 e deposizione di dell'arch. W__________ G__________ 7 giugno 2021, verbale pag. 5 e) mentre il convenuto ha compreso che esse confermassero la loro intenzione di partecipare alla metà dei costi di sostituzione della scala provvisoria in ferro con una nuova e non soltanto a quelli di rivestimento degli scalini.

 

                                         e)   Considerato che lo scopo sociale della società semplice da liquidare comprendeva la realizzazione di una nuova scala e non unicamente la copertura in granito degli scalini della scala in ferro e che per raggiungere lo scopo comune le attrici si erano sempre assunte la metà dei costi degli interventi edilizi, non è dato di vedere perché sarebbe errato ritenere che, procedendo a un'interpretazione oggettiva dell'offerta delle attrici, non si dovrebbe concludere che esse intendevano assumersi la metà dei costi per l'intervento al manufatto Certo, ciò non significa che le attrici hanno dato “carta bianca” al convenuto e che questi avrebbe potuto chiedere loro, a suo piacimento, qualsiasi somma. Il convenuto era tenuto a sottoporre un'offerta alle attrici, le quali avrebbero ovviamente potuto esprimersi in merito e contestarla, qualora non l'avessero ritenuta conforme a quanto concordato. Sta di fatto che all'offerta di fr. 18 847.50 presentata dal convenuto in causa, le attrici, come rilevato dal primo giudice, hanno formulato soltanto contestazioni generiche, ciò che in questa sede esse nemmeno tentano di mettere in dubbio, limitandosi a sostenere per la prima volta, e dunque in maniera inammissibile (art. 326 cpv. 1 CPC), che occorrevano altre offerte. In tali circostanze, la conclusione del Pretore di ritenere adeguata l'offerta della S__________ resiste alla critica, così come la sua conclusione secondo la quale le attrici sono tenute a partecipare ai costi in ragione della metà. Ne segue che, anche su questo punto, il reclamo vede la sua sorte segnata.

 

                                   7.   Quanto al mancato riconoscimento degli interessi di mora, non va trascurato che per il Pretore l'accordo di scioglimento “implicito”, che comportava per finire la compensazione dei rispettivi crediti, è stato raggiunto l'8 gennaio 2020, ovvero qualche giorno dopo la fine dell'ultimo termine di pagamento impartito dalle attrici (doc. J). Fossero anche iniziati a decorrere, il breve lasso di tempo non avrebbe giustificato il riconoscimento di risibili interessi in mora. Su questo punto il reclamo è pertanto privo di consistenza.

 

                                   8.   Visto quanto precede, il reclamo, che non ha evidenziato nessun errore nell'accertamento dei fatti o nell'applicazione del diritto da parte del primo giudice, dev'essere respinto. Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Le reclamanti rifonderanno alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un patrocinatore, un'equa indennità per ripetibili.

 

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Le spese processuali di fr. 1000.– sono poste, in solido, a carico delle reclamanti, le quali rifonderanno alla controparte, sempre con il vincolo della solidarietà, fr. 1200.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

– avv.   ;

– avv.   .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

                                  

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.