Incarto n.
16.2021.6

Lugano

17 febbraio 2022/rg               

 

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

 

La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

 

 

 

composta dei giudici:

Giani, presidente,

Fiscalini e Stefani

 

vicecancelliera:

Jurissevich

 

 

sedente per statuire sul reclamo del 1° febbraio 2021 presentato da

 

 

 RE 1  

(patrocinata dall'avv.  PA 1 )

 

 

contro la decisione emessa il 17 dicembre 2020 dal Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Città nella causa SE.2020.4 (lavoro) da lei promossa con petizione del 30 gennaio 2020 nei confronti della

 

 

 

CO 1 

(patrocinata dall'avv.  PA 2 );

 

 

 

 

 

Ritenuto

                                     

in fatto:                   A.   Il 25 luglio 2014 la società CO 1, che gestisce il bar “__________” a __________, ha assunto RE 1 in qualità di “cameriera senza formazione”, con inizio dal 1° agosto 2014. Il contratto di lavoro, assoggettato al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'industria alberghiera e della ristorazione, è stato concluso a tempo indeterminato e preve­deva un salario di fr. 3500.– lordi per tredici mensilità per un orario settimanale medio di 42 ore.

 

                                  B.   Secondo le direttive della datrice di lavoro, a fine turno ogni cameriere doveva stam­pa­re il resoconto informatico delle transazioni da lui effettuate e depositarlo nella cassaforte con l'incasso giornaliero contenuto nel suo borsello al netto del fondo cassa. Dandosi discrepanze tra il totale del resoconto informatico e il totale dei soldi incassati, il cameriere, dopo avere verificato con il collega di turno la possibilità di eventuali errori nell'incas­so delle consumazioni, doveva allegare all'incasso un foglio con l'indicazione dell'ammontare dell'ammanco. Questo sarebbe poi stato da lui risarcito con l'eventuale eccedenza alla fine di un'altra giornata. Sempre per disposizioni della datrice di lavoro, le man­ce incassate dai camerieri dovevano essere inserite in un apposito contenitore e sarebbero poi state ripartite tra tutto il personale.

 

                                  C.   Il 26 luglio 2019 D__________ P__________, gerente dell'esercizio pubblico, ha comunicato a RE 1 che a seguito di controlli era risultato che a fine giornata l'eccedenza di denaro nel suo borsello non era stata versata in cassaforte. Il ge­ren­te, dopo averle sottoposto una tabella con gli importi delle ecce­denze di denaro non segnalati nei giorni della verifica, l'ha accusata di essersene appro­priata. La lavo­ratrice ha negato ogni addebito e si è ri­fiutata di sotto­scri­vere la tabella menzionata. In esito al colloquio, essa è stata poi licenziata in tronco. Lo stesso gior­no la datrice di lavoro le ha inoltre inviato la disdetta imme­diata del con­trat­to di lavoro per gravi motivi. Il 9 settembre 2019 RE 1, oltre a contestare il motivo del licenziamento in tronco, ha chiesto alla CO 1 di versarle il salario di un mese, pari a quello che sarebbe maturato sino alla scadenza del termine ordi­na­rio di disdetta. L'indomani la datrice di lavoro ha riaffermato la sua posizione rifiutando qualsiasi pagamento.

 

                                  D.   Il 24 ottobre 2019 RE 1 si è rivolta alla Pretura della giurisdizione di Locarno Città per un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 6939.36 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2019. Constatata l'impossibilità di conciliare le parti, il Pretore aggiunto ha rilasciato il 27 gennaio 2020 all'istante l'au­to­rizzazione ad agire. Non sono state prelevate spese processuali (inc. CM.2019.83).

 

                                  E.   Con petizione del 30 gennaio 2020 RE 1 ha convenuto la CO 1 davanti al medesimo Pretore aggiunto per ottene­re il pagamento di fr. 6121.88 oltre interessi al 5% dal 1° settembre 2019 (fr. 3500.– lordi per il salario di agosto 2019, fr. 291.55 quota tredicesima, fr. 250.– quota bonus, fr. 1920.33 per 16.46 giorni di vacan­za maturati non goduti e fr. 160.– di tredicesima calcolata su fr. 1920.33). L'attrice ha chiesto altresì il versamento di un'indennità di fr. 1000.– quale riparazione morale. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2020 la convenuta ha proposto di respingere la petizione. Alle prime arringhe del 15 maggio 2020 le parti hanno notificato prove. L'istruttoria è terminata il 14 settembre 2020 e al dibattimento finale le parti hanno rinunciato limitandosi a conclusioni scritte. Nei loro rispettivi memoriali del 23 settembre e del 30 novembre 2020 esse hanno ribadito le loro domande.

 

                                  F.   Statuendo con decisione del 17 dicembre 2020 il Pretore ag­giun­to, dopo avere accertato l'esistenza di una causa grave atta a giustificare la rescissione immediata del contratto di lavoro, ha respinto tutte le pretese dell'attrice salvo riconoscerle un'indennità per vacanze, riposo e festivi non goduti di fr. 354.– lordi. Non sono state prelevate spese processuali ma l'attrice è stata tenuta a rifondere alla convenuta fr. 1500.– per ripetibili.

 

                                  G.   Contro la decisione appena citata RE 1, ora __________, è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° febbraio 2021, in cui chiede di annullare il giudizio impugnato e di riformarlo nel senso di accogliere integralmente la petizione. Nelle sue os­ser­vazioni del 10 marzo 2021 la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

 

                                  H.   Con istanza dell'8 giugno 2021 la Cassa disoccupazione __________, agendo in virtù della cessione legale dell'art. 29 cpv. 2 LADI, si è rivolta al Giudice di pace del Circolo di Locarno, chiedendo di convocare la CO 1 a un tentativo di conciliazione volto ad ottenere il paga­mento di fr. 2197.30 netti più interessi al 5% dal 1° agosto 2019 pari alle indennità di disoccupazione versate in agosto 2019 alla lavoratrice (inc. CM.2021.34). Con disposizione ordinatoria del 30 luglio 2021 la procedura di conciliazione è stata sospesa in attesa dell'esito del presente procedimento.

 

Considerando

 

in diritto:                 1.   Le decisioni emanate nella procedura semplificata in controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.– sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). In concreto, la decisione impugnata è pervenuta alla rappresentante della convenuta il 18 dicembre 2020 (cfr. tracciamento dell'invio 98.__________, agli atti). Il termine di ricorso è rimasto sospeso tuttavia fino al 2 gennaio 2021 in virtù dell'art. 145 cpv. 1 lett. c CPC. Cominciato a decorrere il 3 gennaio 2021, esso sarebbe scaduto così lunedì 1° febbraio 2017. Depositato l'ultimo giorno utile, il reclamo in esame è quindi ricevibile.

 

                                   2.   Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concer­ne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizio­ne di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'ac­certamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazio­ne reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii)                         

 

                                   3.   Nella decisione impugnata il Pretore aggiunto, richiamate le condizioni per una rescissione immediata del rapporto di lavoro in applicazione dell'art. 337 CO, ha accertato che il motivo del licenziamento immediato addotto dalla convenuta era “il furto di una somma di denaro indefinita da parte dell'attrice”. Premesso ciò, egli ha ritenuto che dalla testimonianza del gerente dell'esercizio pubblico e dai dati riportati in una tabella da lui fatta allestire risultava che nei giorni in cui l'attrice era stata controllata, la mancata segnalazione dell'eccedenza di denaro e il relativo versamento nella cassaforte “pur non capitando quotidianamente, si ripeteva con una certa, e allarmante, regola­rità”. Il primo giudice, considerata la situazione di difficoltà probatoria “derivante dall'assenza di una telecamera di sorveglianza sulla cassa utilizzata dall'attrice, che non permetteva un controllo diretto sul suo operato”, ha ammesso l'oggettiva gravità delle causa del licenziamento immediato, perché “il sistema indiretto posto in essere dalla convenuta per controllare i propri dipendenti è risultato (...) sufficientemente idoneo a dimo­strare un comportamento quantomeno critico e preoccupante”. A suo avviso, pertanto, “l'analisi dei fatti di causa sembra integrare un grado di certezza della prova pari, almeno, al 75% (non certi, ma più che probabili o verosimili), se non anche supe­riore”. Valutato il ruolo di responsabilità dell'attrice e la sistematicità delle mancanze, per il Pretore aggiunto, il comportamento della dipendente connota, da un punto di vista soggettivo, una gra­vità tale da rompere il rapporto di fiducia con il datore di lavoro, ciò che legittima il licenziamento immediato. Poco importa, egli ha soggiunto, che le somme non dichiarate siano di poca entità, tale aspetto non essendo “una discriminante per ritenere illegittimo un licenziamento immediato per appropriazione indebita”.

 

                                         Il Pretore aggiunto ha poi appurato che il licenziamento con effetto immediato era stato preceduto anche da un avvertimento giacché nel corso di una riu­nione tutti i collabora­tori, compresa l'attrice, erano stati informati sull'intensificazione dei controlli per evitare il ripe­tersi di furti “e quindi l'attrice era avvisata sulle conse­guenze di tali comporta­menti”. Quanto all'immediatezza della reazione della datrice di lavoro, per il primo giudice “5 giorni lavorativi (ultimo con­trollo 19 luglio 2019, lettera di licenzia­mento 26 luglio 2019, per un totale di 7 giorni ma, ai sensi dell'art. 16 cpv. 1 CCLN risultano es­sere 5 giorni lavorativi)” erano accettabili “vista la necessità della convenuta di rivolgersi a un informatico per avere conferma della veridicità del controllo”.

 

                                         A titolo abbondanziale “e sempre in subordine rispetto al ragionamento principale, il Pretore aggiunto dopo avere richiamato la facoltà del datore di lavoro di licenziare il lavoratore per un semplice sospetto e riassuntine i presupposti, ha ritenuto che se ciò, salvo eccezioni, non giustifica di per sé un licenziamento in tronco, il giudice può liberamente determinare le conseguenze della risoluzione immediata. Secondariamente, egli ha soggiunto, se la mancanza grave del lavoratore deve essere ammessa con prudenza dal giudice, anche manchevolezze minori possono giustificare una disdetta immediata quando si verificano ripetutamente malgrado espliciti avvertimenti sull’eventualità della disdetta. Premesso ciò, egli ha concluso, quand'anche si volesse ritenere che i fatti da lui accertati non fossero di una certa gravità, “la sistematicità dei comportamenti sospetti, uniti all’avvertimento dato (che pur se di carattere generale interessava sicuramente tutto il personale, attrice compresa) portano a concludere nuovamente per la legittimità del licenziamento immediato”. In siffatte circostanze, egli respinto la pretesa dell'at­trice relati­va al pa­gamen­to del salario di agosto 2019.

 

                                         Riguardo all'indennità per vacanze non godute e giorni di riposo non effettuati ai sensi dell'art. 17 CCLN, il primo giudice ha accer­tato che la lavoratrice, benché licenziata in tronco il 26 luglio 2019, aveva percepito il salario per l'intero mese e che al 31 luglio 2019 aveva un saldo di - 2.91 giorni di lavoro, - 5.20 giorni di riposo, + 10.43 giorni di vacanza e + 0.48 giorni festivi. Ha calco­lato così un totale di 2.8 giorni da indenniz­zarle pari a fr. 327.– (fr. 3500.–: 30 giorni x 2.8 giorni) e, aggiunti fr. 27.– (fr. 327.–: 100 x 8.33) per la tredi­cesima pro rata, le ha riconosciuto un'indennità di fr. 354.–. Donde l'accogli­mento della petizione limita­tamente a questo importo. 

                                        

                                   4.   La reclamante censura la violazione dell′art. 337 CO, ritenendo non adempiute nessuna delle condizioni necessarie per l'applicazione di questa norma (esistenza di una mancanza particolarmen­te grave o di mancanze meno gravi reiterate precedute da un avvertimento che rendono oggettivamente impensabile la continuazione della relazione contrattuale al termine ordinario di disdetta e immediatezza della reazione). Essa, ribadito di non essersi mai appropriata di pagamenti degli avventori, ritiene che sulle accuse di appropriazione indebita mosse contro di lei dalla convenuta il primo giudice non poteva accontentarsi di un grado probatorio ridotto ma, per poterle considerare dimostrate, doveva fondarsi su mezzi di prova certi. Ciò posto, a suo avviso, le prove offerte dalla convenuta non dimostrano minimamente le accuse nei suoi confronti, tantomeno con un “grado pari ad almeno il 75% se non superiore” così come stabilito arbitrariamente dal primo giudice.

 

                                         a)   Ci si può chiedere se nella fattispecie soccorressero le premesse per rinunciare all'esigenza della prova piena e limitarsi a una verosimiglianza preponderante (cfr. sulle condizioni: DTF 144 III 264 consid. 5; più recentemente: sentenza 4A_254/2021 del 21 dicembre 2021 consid. 4.1), e quindi in ultima analisi se la convenuta abbia provato l'esistenza di un grave motivo atto a giustificare il licenziamento immediato. Tali quesiti possono rimanere indecisi per le seguenti ragioni.

 

                                         b)   Il Pretore aggiunto, come si è visto, ha addotto due spiegazioni a sostegno della sua decisione: in primo luogo, ha accertato l'esistenza di un grave motivo, mentre in secondo luogo e abbondanzialmente, ha concluso per la legittimità del licenziamento immediato sulla scorta della “sistematicità dei comportamenti sospetti uniti all'avvertimento dato”. Ora, quando una decisione è sorretta da più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), l'una di esse bastando da sé sola per definire l'esito della causa, il ricorrente deve confrontarsi con tutte quante, sotto pena di inammissibilità del ricor­so, e un'impugnazione può essere accolta unicamente se le critiche volte contro ogni motivazio­ne risultano fondate (DTF 142 III 368 consid. 2.4 con rinvii; più recentemente: sentenza 5A_700/2019 del 3 febbraio 2021 consid. 4.4; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2020.21 del 24 dicembre 2020 consid. 27c; II CCA, sentenza inc. 12.2020.48 dell'11 novembre 2020 consid. 11.1; III CCA, sentenza 13.2020.57 del 2 dicembre 2020 consid. 10).

 

                                         c)   La reclamante, contesta, come si è visto, la prima motivazione addotta dal Pretore aggiunto. Essa sorvola invece sulla seconda motivazione foss'anche soltanto per criticarla siccome errata in fatto o in diritto. Essa non spiega in effetti perché il primo giudice non potesse concludere che di fronte a “sistematici comportamenti sospetti” il licenziamento immediato fosse giustificato. Del resto, il Tribunale federale non esclude che il sospetto di commissione di un grave reato o di una grave violazione dei doveri contrattuali possa giustificare il licenziamento immediato, anche se l'accusa nei confronti del lavoratore si rivela successivamente infondata o non può essere provata (sentenza 4A_419/2015 del 19 febbraio 2016 consid. 2.1.2, con rinvii). Né la reclamante accenna a fattori che escludono la validità di un licenziamento basato su soli sospetti [la presunta violazione dei doveri del lavoratore, anche se non provata, non sarebbe sufficientemente importante da giustificare un licenziamento immediato senza preavviso, oppure il datore di lavoro non ha fatto tutto ciò che ci si poteva aspettare da lui per verificare i sospetti (sentenza del Tribunale federale citata)]. Patrocinata da un legale, essa non poteva ignorare tale esigenza. Ne deriva che, diretto contro una sola motivazione (su due) della sentenza impugnata, al riguardo il reclamo risulta irricevibile. Quanto alla tempestività del licenziamento, ammessa dal Pretore aggiunto, le contestazioni della reclamante formulate per la prima volta in questa sede sono inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC).

                                     

                                   5.   La procedura nelle azioni derivanti da contratto di lavoro è gra­tuita (art. 114 lett. c CPC), salvo in caso di temerarietà proces­suali, circostanze non realizzate nella fattispecie (art. 115 CPC). La reclamante rifonderà alla controparte, che ha presentato osservazioni per il tramite di un avvocato, un'equa indennità per ripetibili.

 

Per questi motivi,

 

 

decide:                     1.   Nella misura in cui è ammissibile, il reclamo è respinto.

 

                                   2.   Non si prelevano spese processuali. La reclamante rifonderà alla controparte fr. 800.– per ripetibili.

 

                                   3.   Notificazione a:

 

–    ;

–    .

 

                                         Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

 

 

Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello

Il presidente                                                          La vicecancelliera

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimedi giuridici

 

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.