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Incarto n. |
Lugano
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In nome |
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La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello |
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composta del giudice: |
Fiscalini, vicepresidente |
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vicecancelliera: |
Jurissevich |
sedente per statuire nella causa SE 5/2020 della Giudicatura di pace del circolo delle Isole promossa con petizione del 13 maggio 2020 dall'
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B__________
nei confronti di
RE 1 ,
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giudicando ora sul reclamo presentato il 22 febbraio 2021 da RE 1 contro la decisione del 16 febbraio 2021 con cui il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto l'istanza di ricusazione da lei introdotta il 2 giugno 2020 nei confronti del Giudice di pace del circolo delle Isole Christian Yserman (inc. SO.2020.478);
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Ritenuto
in fatto: A. Il 13 giugno 2015 l'avv. __________ B__________ __________ ha trasmesso a RE 1 una sua nota professionale per delle prestazioni svolte nell'ambito di “pratiche a tutela del figlio S__________” dal 14 dicembre 2011 al 23 giugno 2015 di complessivi fr. 4368.– (onorario fr. 3600.–, spese fr. 445.– e IVA fr. 323.60) con un saldo in suo favore, dedotto un acconto di fr. 979.80, di fr. 3388.80. RE 1 non ha pagato la nota d'onorario, ritenendola ingiustificata.
B. Con istanza del 15 ottobre 2018 RE 1 ha promosso una procedura di conciliazione davanti al Giudice di pace del circolo delle Isole per ottenere il disconoscimento del citato debito di fr. 3388.80 più interessi e la cancellazione dal registro delle esecuzioni del precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Locarno fattole notificare dall'avv. __________ B__________ __________. All'udienza di conciliazione del 15 novembre 2018 il Giudice di pace, dopo avere constatato l'impossibilità di conciliare le parti, ha spiegato all'istante che “se la parte convenuta dovesse chiedere il rigetto dell'opposizione del PE n. __________ avrà la possibilità di chiedere il disconoscimento del debito che ha portato all'emissione del sopraccitato PE” (inc. CO 53/2018). Il Giudice di pace ha considerato quindi che l'istante avesse introdotto un'azione di disconoscimento di debito ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF proponibile soltanto dopo una decisione di rigetto dell'opposizione.
C. Il 14 agosto 2019 l'avv. __________ B__________ __________ ha presentato a sua volta un'istanza di conciliazione dinanzi al Giudice di pace del circolo delle Isole, chiedendo la condanna di RE 1 al pagamento di fr. 3388.80 oltre accessori e il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio di esecuzione di Locarno. Il 16/25 settembre 2019 RE 1 ha ricusato il Giudice di pace, rimproverandogli in particolare di avere disatteso ai propri doveri nell'ambito della procedura di conciliazione da lei promossa il 15 ottobre 2018 e di essere al corrente del fatto che il mandato all'avv. __________ B__________ __________ “è stato emesso dall'allora CTR 11, della quale era membro”. La procedura di conciliazione è rimasta così sospesa fino a quando con decisione del 13 dicembre 2019 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto la domanda di ricusazione (inc. SO.2019.827). Il tentativo di conciliazione, esperito il 14 febbraio 2020, è poi decaduto infruttuoso, sicché il Giudice di pace ha rilasciato all'istante l'autorizzazione ad agire (CO 35/2019).
D. Con petizione del 13 maggio 2020 l'avv. __________ B__________ __________ ha convenuto RE 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere quanto postulato in sede conciliativa (inc. SE 5/2020). Il 14 maggio 2020 il Giudice di pace ha impartito un termine per le osservazioni alla convenuta. Il 25 maggio 2020 quest'ultima ha chiesto l'invio della “tabella Excel” indicata nella petizione quale “doc. I” al Giudice di pace, il quale le ha trasmesso il “doc. 1: nota professionale del 23 giugno 2015 con relativa tabella Excel di dettaglio”. Il 2 giugno 2020 la convenuta ha postulato nuovamente la ricusa del Giudice di pace, rimproverandogli in particolare di averle inviato il “doc. 1” anziché il “doc. I” e di non avere accertato che i documenti della controparte non ne provassero la pretesa. Il 12 giugno 2020 la convenuta ha precisato di fondare la propria istanza di ricusazione su due motivi: il “mancato invio del doc. I” e l'“assenza di valutazione degli atti allegati alla istanza di azione semplificata: l'allegato al doc. 1 che mi ha inviato certifica il mandato di terzi e non mio. Da qui l'infondatezza della pretesa”. Il 16 giugno 2020 il Giudice di pace ha trasmesso per la definizione della ricusazione l'incarto al Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna, rilevando di non riconoscere in sé alcun motivo di ricusa e spiegando che il “doc. I” (scritto in numeri romani) corrisponde al “doc. 1”.
E. Con ordinanza del 17 giugno 2020 il Pretore ha assegnato un termine per le osservazioni alla ricusante (inc. SO.2020.478). Il 5 luglio 2020 RE 1 ha presentato le proprie osservazioni. Lo stesso giorno ha ricusato anche il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna. Il 7 luglio 2020 la procedura di cui all'inc. SO.2020.478 è stata così sospesa e l'incarto trasmesso per competenza al Pretore della giurisdizione di Locarno Città, il quale con sentenza del 12 agosto 2020 ha respinto l'istanza di ricusazione (inc. SO.2020.574). Un reclamo presentato il 21 agosto 2020 contro questa decisione è stato respinto il 10 dicembre 2020 da questa Camera (inc. 16.2020.37).
F. Riattivata la procedura di ricusazione, statuendo con decisione del 16 febbraio 2021 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha respinto la richiesta di RE 1 di ricusare il Giudice di pace Christian Yserman, ponendo le spese processuali di fr. 100.– a carico della ricusante (inc. SO.2020.478).
G. Contro la predetta decisione RE 1 è insorta al Tribunale d'appello con un reclamo del 22 febbraio 2021 in cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso “di ricusare il Giudice di pace signor Christian Yserman dal presiedere qualsiasi atto relativo la vertenza con l'avv. __________ B__________ __________ in quanto la sua incapacità a gestire la relazione-conoscenza con la collega ha portato alla distorsione della conciliazione”, “di delegare la conciliazione a un/a Giudice di pace sostituto/a abilitato alla professione”, “di bloccare il procedere nella causa di merito promossa il 13 maggio 2020 dall'avv. __________ B__________ in quanto istituita in mia assenza” e di “annullare le spese di fr. 100.–” poste a suo carico. L'atto, trasmesso a questa Camera per competenza, non è stato notificato per osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni dei Pretori o dei Pretori aggiunti in tema di ricusazione (art. 47 CPC) sono impugnabili con reclamo (art. 319 lett. b cifra 1 CPC) come espressamente prevede l'art. 50 cpv. 2 CPC. Competente a conoscere il reclamo è la Camera del Tribunale d'appello destinata a decidere sul merito della causa (Trezzini in: Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2ª edizione, Vol. 1, n. 3 ad art. 50). Dandosi un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, come in concreto ( fr. 3388.80), competente è la Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d n. 1 LOG).
Quanto alla tempestività, le decisioni in materia di ricusa sono impugnabili entro 10 giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC), la procedura di ricusazione avendo natura sommaria (DTF 145 III 468 consid. 3.3; RtiD II-2013 pag. 870 n. 30c con riferimenti). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta a RE 1 il 17 febbraio 2021. Il reclamo datato 22 febbraio 2021 ma impostato il giorno successivo è pertanto tempestivo.
2. Al reclamo RE 1 allega, oltre alla decisione impugnata (doc. A), la decisione emessa il 13 dicembre 2019 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna (doc. C), una lettera da lei inviata il 19 dicembre 2019 al medesimo Pretore (doc. D), la sua istanza di conciliazione del 15 ottobre 2018 con il verbale d'udienza del 15 novembre 2018 (doc. E) e una lettera da lei inviata il 21 gennaio 2019 sempre al citato Pretore (doc. F). Tali atti figurano già nell'incarto trasmesso dalla Pretura a questa Camera di modo che la loro produzione si rivela superflua. La reclamante acclude pure una lettera da lei inviata il 5 gennaio 2021 al Procuratore Generale (doc. B) e la citazione del 16 gennaio 2020 all'udienza di conciliazione del 14 febbraio 2020 con la sua lettera del 18 gennaio 2020 al Giudice di pace e il relativo verbale d'udienza di conciliazione del 14 febbraio 2020 (doc. G). Questi documenti non sono stati sottoposti al Pretore e sono quindi irricevibili, l'art. 326 cpv. 1 CPC vietando in sede di reclamo l'allegazione di nuovi fatti o la produzione di nuovi mezzi di prova. Fossero anche ricevibili, essi non sarebbero in ogni modo determinanti per l'esito del presente giudizio, come si vedrà in seguito.
3. Secondo l'art. 320 CPC con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). L'autorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti l'errata applicazione del diritto – federale, cantonale o estero – da parte della giurisdizione inferiore; spetta al reclamante, pena l'irricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 142 III 367 consid. 2.4 con rinvii). Per quanto concerne invece i fatti, l'autorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato. Anche in tal caso occorre in particolare esporre le critiche in maniera chiara e circostanziata, accompagnandole da un'argomentazione esaustiva. La definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio (art. 9 Cost.) nell'apprezzamento delle prove o nell'accertamento dei fatti. Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivi di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento di giustizia e d'equità (DTF 144 III 146 consid. 2 con rinvii).
4. Nella decisione impugnata, il Pretore, illustrati i presupposti dell'istituto della ricusazione (art. 47-51 CPC), ha rammentato di essersi già pronunciato con decisione del 13 dicembre 2019 sulla richiesta dell'istante di ricusare il Giudice di pace Christian Yserman nell'ambito della procedura di conciliazione avviata nei suoi confronti dall'avv. __________ B__________ __________ (inc. SO.2019.827) e che in tale occasione le riserve di RE 1 nei confronti del Giudice di pace non erano risultate idonee a suscitare un'apparenza di parzialità, per cui l'istanza era stata respinta. Il primo giudice ha poi spiegato di essere tenuto, nel presente procedimento, ad accertare se vi siano elementi oggettivi e gravi indicanti la parzialità del Giudice di pace nella procedura di merito promossa dall'avv. __________ B__________ __________ nei confronti di RE 1, trattandosi di una nuova procedura. Presi in esame quindi i motivi di ricusazione addotti dall'istante, il Pretore ha considerato che RE 1 non ha portato elementi concreti che sostanzino l'esistenza di un legame tra il Giudice di pace e l'avv. __________ B__________ __________ che vada oltre i normali rapporti lavorativi e che la loro semplice conoscenza e l'esistenza di “rapporti cordiali” tra i due non siano motivi sufficienti per ottenere la ricusa. Inoltre, secondo il primo giudice “l'istante ha chiesto la ricusa del Giudice di pace dopo aver ricevuto da quest'ultimo il termine per la presentazione della risposta, sicché non sono riscontrabili gravi e ripetuti errori nella conduzione della causa” e “il “mancato invio del doc. I” […] si è rivelato essere una svista nella numerazione dei documenti, ciò che non costituisce una violazione grave dei doveri di funzione da parte del Giudice di pace”. Egli ha pure soggiunto di non potere vagliare le argomentazioni di RE 1 riguardanti l'infondatezza della pretesa dell'avv. __________ B__________ __________, essendo chiamato a decidere in merito ai motivi di ricusa del Giudice di pace e non nel merito della questione pendente tra le parti. In definitiva, il Pretore ha ritenuto che le circostanze riferite da RE 1 non siano idonee a suscitare timore di parzialità del Giudice di pace e ha pertanto respinto l'istanza di ricusazione.
5. I criteri che giustificano la ricusazione sono già stati evocati dal Pretore. Al proposito basti ricordare che secondo la giurisprudenza, delle decisioni o dei provvedimenti processuali presi da un'autorità ricusata che si rivelano successivamente erronei non danno di per sé un'apparenza oggettiva di parzialità; solo errori particolarmente gravi o ripetuti, che rappresentano una grave violazione degli obblighi giurisdizionali e denotano l'intenzione di sfavorire una parte in causa, possono giustificare un sospetto di parzialità e configurare quindi un caso di ricusazione (DTF 143 IV 9 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 5D_33/2019 del 19 febbraio 2019 consid. 4; Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 1, 2ª edizione, n. 50 ad art. 47).
6. Nel reclamo RE 1, oltre a domandare di accogliere la sua richiesta di ricusare il Giudice di pace Christian Yserman nell'ambito della procedura semplificata promossa nei suoi confronti con petizione del 13 maggio 2020 dall'avv. __________ B__________ __________ (inc. SE 5/2020), chiede pure “di delegare la conciliazione a un/a Giudice di pace sostituto/a abilitato alla professione” e di “bloccare il procedere nella causa di merito promossa il 13 maggio 2020 dall'avv. __________ B__________ in quanto istituita in mia assenza”. Per quanto è dato di capire, la reclamante formula queste due nuove domande, perché a suo avviso il Giudice di pace Christian Yserman, essendo stato da lei informato il 18 gennaio 2020 “della sua assenza al dibattimento per motivi accertati”, avrebbe dovuto rinviare l'udienza di conciliazione fissata il 14 febbraio 2020 e, non avendolo fatto, la causa promossa nei suoi confronti con petizione del 13 maggio 2020 dall'avv. __________ B__________ __________ non sarebbe stata preceduta da un valido tentativo di conciliazione per cui la stessa andrebbe dichiarata inammissibile e dovrebbe essere indetta una nuova udienza di conciliazione. Se non che, a prescindere dal fatto che queste richieste sono nuove e dunque irricevibili (art. 326 cpv. 1 CPC; v. sopra consid. 2), nella sua lettera del 18 gennaio 2020 RE 1 si è limitata a comunicare al Giudice di pace di “essere assente per vacanza dal 9 al 17 febbraio inclusi” e a chiedergli di “inoltrarmi il documento che comprovi la pretesa dell'istante: senza di esso eviti ulteriori tentativi che confermerebbero solo la sua non idoneità” (cfr. lettera del 18 gennaio 2020, doc. G, pag. 1), sicché non contenendo il suo scritto una domanda di rinvio d'udienza ai sensi dell'art. 135 lett. b CPC, non può rimproverarsi al Giudice di pace di non avere posticipato il tentativo di conciliazione previsto per il 14 febbraio 2020 ma di avere in tale occasione “preso atto che la parte convenuta ha comunicato che non sarebbe comparsa all'udienza” (cfr. verbale d'udienza del 14 febbraio 2010, doc. G, pag. 4) e di avere rilasciato l'autorizzazione ad agire.
7. La reclamante incentra il proprio reclamo sulle sue riserve nei confronti del Giudice di pace Christian Yserman relative alla procedura di conciliazione da lei promossa il 15 ottobre 2018 per ottenere il disconoscimento del debito e l'annullamento dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Locarno (inc. CO 53/2018). Rimprovera al Pretore di non avere risposto al suo “vero interrogativo: perché si permette ad un Giudice di non dare seguito al suo mandato del 15 novembre 2018?”. Critica inoltre il primo giudice per non avere considerato come motivo di ricusazione “l'omissione del mandato” da parte del Giudice di pace. A suo avviso, il Pretore avrebbe dovuto tenere conto nella sua decisione del fatto che all'udienza di conciliazione del 15 novembre 2018 “è mancata totalmente la presenza di un Giudice di pace. Se fosse stato presente avrebbe richiesto alla parte convenuta di comprovare la pretesa, ciò che non è avvenuto. Avrebbe emesso un verbale d'udienza veritiero e non un atto superficiale con il quale non si comprende cosa è avvenuto. Avrebbe avuto l'occasione di esercitare il suo compito: la verifica se esistesse o meno una prova dell'esistenza della pretesa della convenuta reclamata con il precetto”. Ritiene altresì che il Pretore avrebbe dovuto constatare che il Giudice di pace “non è stato in grado di decidere”.
Nessun biasimo può tuttavia essere mosso al Pretore per non avere esaminato nella decisione impugnata le riserve di RE 1 nei confronti del Giudice di pace relative alla citata procedura di conciliazione da lei promossa (inc. CO 53/2018), giacché le stesse non sono state da lei addotte nella sua istanza di ricusazione del 2/12 giugno 2020, oggetto del presente procedimento, ma in quella precedente del 16/25 settembre 2019 e sono state vagliate dal primo giudice con la sua decisione del 13 dicembre 2019. Peraltro, in tale occasione il Pretore aveva considerato che il Giudice di pace, dando seguito all'istanza di conciliazione presentata il 15 ottobre 2018 dalla reclamante, aveva proceduto il 15 novembre 2018 a un tentativo di conciliazione, al termine del quale “egli ha accertato l'impossibilità per le parti di addivenire ad un accordo ma non ha rilasciato l'autorizzazione ad agire all'istante, poiché ha indicato a RE 1 che avrebbe potuto chiedere il disconoscimento del debito posto in esecuzione a seguito del rigetto dell'opposizione da lei interposta al relativo precetto esecutivo; in questo modo egli sembra aver constatato l'improponibilità dell'azione avviata da RE 1”. Il Giudice di pace – aveva evidenziato il Pretore – “non ha però dichiarato irricevibile la causa e non l'ha nemmeno formalmente stralciata dal ruolo”, ciò che “può non essere corretto, ma RE 1 avrebbe semmai dovuto sollecitare il rilascio dell'autorizzazione ad agire oppure impugnare mediante reclamo il mancato rilascio di tal atto”. Il Pretore aveva inoltre spiegato che “per legge, nella procedura di conciliazione le dichiarazioni delle parti all'udienza di conciliazione non possono essere verbalizzate (art. 205 cpv. 1 CPC), sicché il Giudice di pace non aveva “commesso alcun errore per non avere verbalizzato “l'acceso scambio di opinioni” avvenuto tra le parti all'udienza di conciliazione del 15 novembre 2018” (decisione del 13 dicembre 2019, pag. 3).
Alle considerazioni pretorili, peraltro del tutto condivisibili, si aggiunga che i Giudici di pace non devono verificare la fondatezza delle pretese delle parti e decidere nella procedura di conciliazione ma nella successiva procedura decisionale. Nella procedura di conciliazione essi agiscono in veste di autorità di conciliazione e il loro compito è unicamente quello di cercare di conciliare le parti (art. 201 cpv. 1 CPC). Anche le critiche mosse da RE 1 al Giudice di pace Christian Yserman di avere omesso, nell'ambito della procedura di conciliazione, di verificare l'esistenza o meno della pretesa della controparte e di non essere stato in grado di decidere, sono dunque prive di fondamento.
8. RE 1 ritiene inoltre che la sua istanza di ricusazione debba essere accolta perché la sostituzione del Giudice di pace Christian Yserman non creerebbe nessun problema. Se non che, la sua richiesta di ricusare il Giudice di pace del Circolo delle Isole si scontra con il chiaro tenore dell'art. 30 cpv. 1 LOG il quale prevede che un giudice di pace può astenersi da una causa e farsi sostituire dal suo supplente soltanto “nei casi di ricusa, malattia, assenza o altro impedimento e, su richiesta del giudice titolare, quando lo esiga il funzionamento della Giudicatura”. Negli altri casi, si eluderebbe senza valida ragione la garanzia del giudice naturale mentre le norme sull'organizzazione giudiziaria perderebbero il loro senso.
9. RE 1 mette poi in dubbio l'imparzialità del Pretore, perché quest'ultimo in una frase della decisione impugnata (“Questo Giudice è chiamato a decidere in merito ai motivi di ricusa del giudice di pace”; cfr. decisione pag. 2) ha citato “se stesso in lettera maiuscola (ovvia considerazione del ruolo) e il Giudice di pace in minuscolo”, ciò che a suo avviso dimostrerebbe “chiaramente un grave disturbo alla sua parzialità”. Tale considerazione è priva di fondamento, oltre che inutilmente offensiva, ritenuto che l'imparzialità del Pretore non è tema qui in discussione (essendo lo stesso già stato evaso, v. sopra consid. E).
10. La reclamante sostiene infine che le spese processuali non siano da porre a suo carico, “dato che questa sentenza la cui sostanza non ha modo di essere ritenuta seria ai fini di una risoluzione voluta, bensì subita dall'invito del __________ __________. __________ __________, non è stata da me direttamente richiesta”. RE 1 omette di considerare che, indipendentemente dalla sua lettera del 5 gennaio 2021 al Procuratore generale, dinnanzi al Pretore è risultata soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC) e quindi le spese processuali vanno poste a suo carico, vista altresì l'assenza di validi motivi per prescindere dal loro prelievo (art. 107 CPC).
11. Ne segue che il reclamo, manifestamente inammissibile, vede la sua sorte segnata e può essere deciso da questa Camera in composizione monocratica (art. 48b cpv. 1 lett. a n. 2 LOG).
Le spese processuali di questo giudizio vanno poste a carico della reclamante soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC) mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è nemmeno stato notificato.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di fr. 100.– sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
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– ; – Giudicatura di pace del circolo delle Isole, Ascona.
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Comunicazione a:
– Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna, Locarno.
– avv. .
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il vicepresidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.